CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 7675/2018, depositata in data 11/09/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/20261. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione nonriconosciuta CLUB L’INCONTRO, in persona del legale rappresentanteCasciano Giuseppe, hanno impugnato l’avviso di accertamento n.TFK040401224/2014 relativo al periodo di imposta 2011, con il qualevenivano recuperate maggiori IRES, IVA e IRAP. L’atto impositivotraeva origine da un PVC, con il quale si disconoscevano i benefici deiregimi fiscali agevolati delle associazioni non riconosciute,conseguentemente all’accertamento che nei locali dell’associazione sisvolgevano attività commerciali, ricreative e di divertimento. Icontribuenti hanno dedotto l’illegittimità dell’atto impositivo in quantonon sottoscritto dal titolare dell’Ufficio e per mancata allegazione delladelega, nonché per mancanza di motivazione, oltre a contestarne lafondatezza nel merito.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino ha rigettato ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezionestaccata di Salerno, ha rigettato l’appello.4. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale l.r.del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidandosi a tre motivi, mentrel’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 22 maggio2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce «nullità della sentenza e delprocedimento – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 42,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973-omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – nullitàNumero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/2026della sottoscrizione e difetto del potere di delega». I ricorrentideducono che la delega prodotta è un mero ordine di servizio, privodell’arco temporale di validità, delle ragioni della delega e della qualificadel soggetto delegato.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce «nullità della sentenza o delprocedimento- nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nonché 42, comma 1, d.P.R.n. 600/1973». I ricorrenti deducono che la CTR non ha motivato sullecircostanze che la delega prodotta sia un mero ordine di servizio, privodell’arco temporale di validità, delle ragioni della delega e della qualificadel soggetto delegato.1.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantoreiterano le medesime censure, relative alla presenza e validità delladelega di servizio. Entrambi i motivi scontano ragioni di inammissibilitàe comunque appaiono anche manifestamente infondati.Essi, in primo luogo, risultano formulati in maniera promiscua,mescolando censure in diritto e in termini di omesso esame di fattodecisivo (il primo motivo) e censure in diritto e di carattereprocessuale, queste ultime peraltro di diversa ed antitetica natura (ilsecondo), il che costituisce causa di inammissibilità.Si è infatti in presenza di plurime censure di diversa natura, espostecontemporaneamente e senza alcuna gradazione logico giuridica, il chedetermina una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, coninammissibile prospettazione della medesima questione sotto profiliincompatibili, non risultando specificamente separata la trattazionedelle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione dellenorme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti allaricostruzione del fatto (Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 8915/2018;Cass. n. 9793/2013).Numero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/2026Infine, le censure di cui ai due motivi appaiono inammissibili ancheperché non appare chiaro quali siano gli elementi fattuali di cui la CTRnon avrebbe tenuto conto, e perché il ricorrente non trascrive,riassume o localizza il contenuto dei due ordini di servizio cui fariferimento, difettando i motivi, sul punto, della necessaria specificità.1.2. Ciò premesso i motivi appaiono anche manifestamenteinfondati.In primo luogo, non sussiste alcuna motivazione apparente, inquanto la sentenza anche in parte qua appare ampiamente al di sopradel cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U. n. 8053/2014), conconseguente infondatezza del secondo motivo.La CTR infatti esamina la delega, legittimamente prodotta inappello dall’ufficio ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.Sul punto, i pochi riferimenti, nel corpo dei primi due motivi, allatardiva produzione degli ordini di servizio in appello, non accompagnatida alcuna indicazione delle norme asseritamente violate, non appaionocostituire una specifica censura sul punto.Ciò premesso, e comunque, la quaestio iuris posta dai motivi èstata ripetutamente risolta in senso sfavorevole alla tesi dei ricorrenti,affermandosi che nell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, che dispone che «Gli accertamenti inrettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza deicontribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capodell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»,la delega è delega di firma e non di funzioni e quindi non richiedeindicazione espressa della durata né delle ragioni, poiché con essa ildelegato non esercita alcun potere o competenza riservata aldelegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione,coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art.Numero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/202611, comma 1, lett. c e 4, Statuto Agenzia delle entrate, approvato condelibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) (Cass.n. 28850/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 8814/2019, superandol’originaria impostazione di Cass. n. 22803/2015; ancora Cass. n.23433/2019; Cass. n. 18675/2020; Cass. n. 28393/2021). QuestaCorte, infatti, in tali decisioni rese su fattispecie analoghe, haevidenziato che non è richiesta alcuna indicazione nominativa delladelega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze dibuon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenereche, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazionedella c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l'emanazionedi ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino ilsoggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestitadall'impiegato delegato. Pertanto, non è applicabile la disciplina dettataper la delega di funzioni, e cioè l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165del 2001 laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovateragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempodeterminato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze adessi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali piùelevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate. Di conseguenza, esclusal’applicabilità della disciplina in tema di delega di funzioni, non ènecessaria alcuna indicazione nè del termine di validità (esplicitamentein tal senso Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 21972/2024) né dellamotivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass.n. 8814/2019). Ancora di recente in tali sensi Cass. n. 15122/2024;Cass. n. 689/2025; Cass. n. 33217/2025.1.3. Deve infine evidenziarsi che il ricorrente in memoria haprodotto l’ordinanza n. 6783/2022 depositata da questa Corte in data1/03/2022 e resa inter partes per un altro anno di imposta, il 2010,invocandone l’efficacia di giudicato, poiché essa ha confermato unaNumero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/2026diversa sentenza della medesima CTR (la n. 1884/2017 depositata indata 1/03/2017), che aveva accolto la doglianza di nullità dell’avvisodi accertamento per mancanza di delega.L’eccezione è infondata.Deve escludersi che tale ordinanza, relativa ad un altro anno diimposta e ad un altro avviso di accertamento, e fondata su unospecifico vizio formale di quest’ultimo, possa, ex se e senza alcuna altraindicazione di parte ricorrente, determinare un accertamento definitivoanche per il diverso avviso di accertamento impugnato nel presentegiudizio.Infatti, secondo i principi di Cass. Sez. U. n. 13916/2006, deveescludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione almedesimo tributo, e relativo ad un singolo periodo d’imposta, siaidoneo, ex se, a «fare stato», in via generalizzata, per ulteriori periodi,precedenti o successivi, potendo avere un tale effetto solo in relazionea quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche, o adaltri eventuali elementi preliminari caratterizzati dalla durata neltempo, il che tipicamente non ricorre in caso di annullamento dell’attoper vizi formali, come nel caso di specie.In secondo luogo, dalla lettura dell’ordinanza citata e della sentenzaimpugnata, pure prodotta dal ricorrente, emerge che l’accoglimento delricorso era motivato dalla mancata produzione della delega in giudizio,da parte dell’Agenzia delle entrate, il che differenzia evidentemente lavicenda da esse esaminata rispetto alla presente controversia, oveinvece la delega è stata, nel giudizio di appello, prodotta dall’ufficio.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce «nullità della sentenza o delprocedimento – violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e39, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973 - omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»;Numero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/2026la CTR non avrebbe tenuto conto della regolare tenuta della contabilitàche escludeva il ricorso al metodo induttivo.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso è formulato in maniera promiscua, ai sensi deln. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. ma con indicazione di plurimeviolazione di legge.Valgono su tale punto le medesime considerazioni e i medesimiriferimenti giurisprudenziali già esposti nel par. 1.1.Il riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. appare poiprecluso dalla presenza di una cd. doppia conforme, senza che sulpunto la parte abbia indicato le ragioni di diversità tra le decisioni diprimo e secondo grado (Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 26860/2014;Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).Infine, e decisivamente, la carenza di specificità del ricorso, chenon illustra in maniera adeguata il contenuto e le modalità dell’avvisodi accertamento, non consente di apprezzare la rilevanza di talededuzione, il che determina una ulteriore ragione di inammissibilità.3. Il ricorso va quindi rigettato.Alla soccombenza della parte ricorrente segue la sua condanna alpagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 9524/2019Numero sezionale 4412/2026Numero di raccolta generale 21178/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]