CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 19677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CarloPompeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1611/2021, depositatail 20/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso,di dichiarare assorbito l’ottavo e di respingere le altre censure.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], ColombaLuigia e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio il fratelloGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuigiMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che,a seguito del decesso dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eracaduto in successione il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], via Ragazzi del’99 n. 12, con annessa area pertinenziale, abusivamente detenuto dal soloGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari.[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre dedotto di essere proprietario esclusivo di unlocale posto al secondo piano del fabbricato in forza di un atto di divisionedel 3 aprile 1973, lamentandone l’occupazione da parte del convenuto.Gli attori hanno chiesto il rilascio dei locali, la condanna al pagamentodell’indennità di occupazione, il rimborso pro quota delle spese disuccessione e lo scioglimento della comunione.[OSCURATO:PERSONA] ha negato l’occupazione abusiva, deducendo che l’immobilecaduto in successione era stato diviso in due porzioni utilizzate in forza diun accordo tra tutti gli eredi.Ha eccepito l’intervenuta usucapione dei cespiti controversi, incluso il localerivendicato da [OSCURATO:PERSONA], e ha chiesto in via subordinata loscioglimento della comunione secondo i criteri indicati nella scrittura privatadel 19 luglio 2000. Ha infine eccepito la prescrizione del credito relativo allespese di successione.Con sentenza n. 403 del 5 luglio 2017, il Tribunale di Lecco, preso atto cheAndrea [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato le quote ereditarie delle sorelle, harespinto tutte le domande, principali e riconvenzionali, e ha disposto loNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026scioglimento della comunione, attribuendo l’intero compendio immobiliarea [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di pagamento di un conguaglio in favoredel fratello, compensando integralmente le spese di lite e ponendo le spesedi consulenza tecnica d’ufficio a carico delle parti in pari misura.Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]; all’esito la Cortedistrettuale di Milano, con sentenza n. 1611 del 20 maggio 2021, ha ritenutotardivamente contestata la qualità di eredi delle sorelle [OSCURATO:PERSONA]; ha negatoche l’appellante avesse usucapito gli immobili, valorizzando, tra l’altro, ilcontenuto della scrittura privata del 19.3.2000 con cui i coeredi avevaconcordato di procedere alla divisione, ritenuta incompatibile con l’eserciziodi un possesso esclusivo da parte del singolo coerede.Ha reputato divisibile l’asse ereditario e ha disposto lo scioglimento dellacomunione mediante assegnazione dei beni in natura sulla base del progettopredisposto dal consulente tecnico; ha confermato nel resto la sentenzaimpugnata e ha compensato integralmente le spese del grado.La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoaffidato ad otto motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; le altre parti non hanno svolto difese.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie exart. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 100,115, 2697, 475 e 476 c.c. e c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiaratola carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione della statuizionecon cui era stata riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laqualità di eredi.Sostiene il ricorrente che l’accertamento delle suddetta qualità in capo allesorelle era necessaria per scrutinare la validità della vendita dello quoteNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026ereditare in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] e per procedere correttamentealla divisione tenendo conto delle rispettive quote, dovendosi riconoscere aidue fratelli il 50% dell’asse.Il motivo è infondato.L’asse ereditario delle due distinte masse ereditarie, materna e paterna, eracostituito da un unico immobile, appartenente inizialmente ai quattrofratelli, ciascuno titolare della quota pari ad ¼.In corso di giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno ceduto lequote al fratello Lino, divenuto titolare di ¾.Le due sorelle [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato all’accordo bonario di divisione del19.7.2000 ed avevano poi chiesto in giudizio la divisione dell’asse e il rilasciodei beni detenuti dal convenuto, compiendo atti che presupponevano laqualità di eredi e che comportavano accettazione tacita dell’eredità.La Corte, pur ritenendo erroneamente che il ricorrente non avesse interessea far accertare il difetto della qualità di eredi in capo alle sorelle, haevidenziato anche che solo nella comparsa conclusionale questi avevasollevato contestazioni; l’eccezione in senso proprio di prescrizione deldiritto di accettare l’eredità andava, invece, proposta nella comparsa dicostituzione tempestivamente depositata (Cass. 12646/2020; Cass.20147/2013).La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandoneun presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità dierede, occorrendo da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio"oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza dellecondizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. 6479/2002; Cass. 3696/2003; Cass.10525/2010; Cass. 5247/2018; Cass. 21436/2018).L’accettazione può desumersi in via presuntiva anche dalla condottaprocessuale o extraprocessuale o a fortiori, ove l’interessato non abbiasvolto in proposito alcuna contestazione; il chiamato all’eredità puòacquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’ereditàNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degliinteressati eccepisca ritualmente la estinzione per prescrizione del diritto diaccettazione (Cass. 3529/1969).2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1362e 115 c.c. e c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato la scrittura privatadel 19 luglio 2000 come atto incompatibile con il possesso uti dominus,senza indagare sulla reale intenzione delle parti anche alla luce delcomportamento complessivo, anche successivo, dei coeredi che avevanosottoscritto l’atto. Il giudice distrettuale avrebbe dato rilievo solo al datoletterale, trascurando il contesto fattuale e la funzione ricognitiva dell’atto,che valeva come riconoscimento dell’intervenuta usucapione della porzioneimmobiliare posseduta da [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene che la scrittura del 19.3.2000 era stata redatta anni dopo lamorte del de cuius, avvenuta nel 1984, e che costituiva la semplice presad’atto che i beni erano posseduti dai due fratelli senza che le sorellepotessero avanzare alcuna pretesa.Secondo il ricorrente, il possesso esclusivo era attestato da condotteunivoche consistenti nell’espletamento delle pratiche successorie, nell’avercreato due porzioni separate, ciascuna delle quali utilizzate dai due fratelli,nell’aver adibito la porzione immobiliare a residenza familiare, curato lepratiche catastali, assolto gli oneri fiscali, curato la manutenzione ordinariao straordinaria dei beni.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 714, 1158,1164 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la maturazione del termineventennale di usucapione nonostante la stabile, esclusiva e protratta neltempo utilizzazione esclusiva degli immobili, omettendo di valutare elementiprobatori decisivi attestanti il godimento autonomo e separato delle porzioniimmobiliari da parte dei due fratelli; si contesta al giudice di merito di avererroneamente applicato il principio secondo cui il coerede deve manifestareun possesso incompatibile con l’altrui godimento e di aver desunto dallaNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026scrittura del 19.3.2000 che il ricorrente non si considerasse unicoproprietario della porzione immobiliare.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibilinella parte in cui denunciano l’omesso esame di fatti decisivi relativamentealle circostanze fattuali che proverebbero l’usucapione del bene.La sentenza è totalmente confermativa, sulle questioni in fatto, di quella diprimo grado.Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto indicare – a pena di inammissibilità- le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 26934/2023).La pronuncia è, poi, conforme all’orientamento pacifico di questa Corte,secondo cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nelpossesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapirela quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo delpossesso; egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà,è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo delbene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e talida evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più"uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altripartecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. 35067/2022; Cass.1796/2022; Cass. 9359/2021; Cass. 10734/2018).La sentenza ha spiegato che con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le sorelle e GiovanniMauri avevano stabilito di procedere alla divisione del compendio, il chevaleva come riconoscimento della persistente situazione di contitolarità deibeni ereditari, provando che il coerede non aveva esteso il possessoall’intero né usucapito le quote degli altri.Le circostanze allegate in ricorso appaiono compatibili con la situazione dicontitolarità; occorreva, invece, la prova che l’uso dei beni fosse statoesercitato in modo da imporre un potere di fatto volto ad impedire agli altriNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026la possibilità di utilizzo, dovendosi considerare che la relazione di parentelatra le parti ben poteva giustificare l’uso esclusivo anche in considerazionedegli accordi di divisione nel frattempo intercorsi, che prevedevanol’assegnazione dell’abitazione controversa a [OSCURATO:PERSONA].2. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1158,1165, 2944 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte conferito efficaciaprobatoria alle missive inviate dal difensore del resistente al quale era statamanifestata l’indisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a prendere in affitto il localeesclusivo oggetto della domanda di usucapione e l’intenzione di restituire lechiavi dell’appartamento.Si denuncia che la missiva proveniva dal difensore di controparte e nonpoteva costituire un valido atto interruttivo dell’usucapione del localino diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], non trovando applicazione l’art. 2944 c.c..Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.,per aver il giudice distrettuale ritenuto che le missive del difensore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] provassero l’assenza dell’animus possidendi poiché noncontestate mentre tale contestazione era stata articolata in appello, nonpotendo comunque invocarsi l’art. 115 c.p.c. rispetto ai documenti.Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1165 e2943 c.c. lamentando che la Corte abbia riconosciuto efficacia interruttivaa mere diffide e richieste stragiudiziali di rilascio, in contrasto con il principiosecondo cui l’interruzione dell’usucapione richiede un atto giudiziale o unriconoscimento del diritto altrui.I motivi sono infondati.Con la missiva valorizzata dalla Corte di merito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LinoMauri aveva comunicato a quest’ultimo che [OSCURATO:PERSONA] si era dichiaratoindisponibile a prendere in affitto e pronto a rilasciare il locale, a riprovadell’assenza dell’elemento soggettivo del possesso ad usucapionem intesocome consapevolezza e volontà di possedere uti dominus.Numero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026La sentenza dà conto che il documento non era stato contestato, senza peròriconoscergli per ciò solo valenza probatoria, desunta dalla credibilitàintrinseca dei fatti documentati; ha ritenuto che il possesso fosse esclusoda tutte la documentazione già esaminata dal Tribunale assunto contro cuiil ricorso non muove alcuna obiezione.L’eventuale contestazione del documento non lo rendeva inutilizzabile,essendo rimessa ogni valutazione al libero apprezzamento del giudice anchealla luce del comportamento processuale delle parti, potenzialmenteconfermativo del contenuto della scrittura.Resta difatti che il giudice può trarre argomenti di prova e di conferma dellealtre acquisizioni dalla condotta processuale delle parti ai sensi dell’art. 116,comma secondo, c.p.c. (Cass. 32004/2025; Cass. 19763/2025).Poste tali premesse, i fatti risultanti dalle missive rendevano conto delriconoscimento del diritto da parte del convenuto, dichiaratosi indisponibilea prendere in locazione l’immobile e pronto al rilascio, a riprova che ilricorrente aveva riconosciuto il prevalente diritto del titolare.La Corte di merito non ha poi ravvisato nello scritto la prova di una causainterruttiva del potere di fatto, ma ha negato che tale potere esclusivo fossestato instaurato, mancando l’elemento soggettivo che deve sostenerel’esercizio del possesso, altrimenti inteso come mera detenzione.Pur non potendo condividersi che le richieste stragiudiziali di rilascio valganoad interrompere il possesso, l’argomentazione svolta in proposito dallaCorte di merito appare meramente aggiuntiva rispetto a quanto già desuntosulla base delle restanti acquisizioni processuali ritenuto ampiamentedimostrative dell’assenza del possesso ad usucapionem.3. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 99 e112 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la divisione giudiziale sullabase di un progetto non conforme alle domande originarie delle parti, cheavevano chiesto di procedere alla divisione consensuale, sulla base dellascrittura del 19 luglio 2000.Numero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il motivo è infondato.In primo luogo, la Corte ha posto in rilievo che la scrittura del 19.5.2000non poteva considerarsi un valido accordo di divisione perché mancava lafirma di [OSCURATO:PERSONA], essendo sottoscritta solo da Giovanni e dalle sorelleMauri.In ogni caso, il mutamento del titolo in base al quale è chiesta la divisionenon introduce una domanda nuova, ma è semplice emendatio ricollegabilealla medesima vicenda sostanziale già allegata, che è sempre ammissibilein corso di causa senza alcuna necessità di accettazione ad opera dellecontroparti (Cass. 11396/2024).[OSCURATO:PERSONA], dopo aver fatto propria la domanda di divisione consensualeha – quindi - legittimamente modificato le proprie richieste nel rispetto dellepreclusioni processuali, senza incorrere in alcuna decadenza; non sussiste,quindi, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato.4. Con l’ottavo motivo di denuncia la violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c.,per avere la Corte d’Appello escluso i profili di nullità o inefficacia dell’attodi cessione delle quote ereditarie stipulato il 11 marzo 2015, sebbene lesorelle [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai acquisto la qualità di eredi e non potesserodisporre dei diritti sulla successione.Il motivo è infondato, posto che il possesso della qualità di eredi in capo allesorelle [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente accertato per la tardività delle eccezionidi prescrizione del diritto ad accettare l’eredità, conseguendone la pienaefficacia della cessione delle quote ereditarie perfezionata in corso digiudizio.Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 21811/2021Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 19677/2026Data pubblicazione 13/06/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed in euro 6000,00per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali, in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 23.4.2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]