CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petretto unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aulisio-controricorrente ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4580/2020depositata il 12/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è titolare di concessione demaniale marittima, rilasciata il10 luglio del 2022 del Comune di Gaeta, a scopo stabilimento balneare dicui -come riportato nell’atto di concessione- metri quadri 130, 77Numero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026coperti, acquisiti allo Stato e altre aree (arenile, parcheggio scoperto,posa barche, posa per tavoli). A seguito della legge finanziaria 2007 ( art.1 comma 251 della legge 296/2006) il Comune ha emesso unprovvedimento di rideterminazione del canone, in misura più elevata,suddividendo le superfici tra pertinenze commerciali, opere di difficile efacile rimozione e aree scoperte. Il concessionario ha impugnato ilprovvedimento evidenziando l’inapplicabilità della nuova normativa airapporti in corso, essendo il canone già fissato nell’atto concessorio; che ilComune aveva erroneamente applicato i criteri di determinazione delcanone dati della legge finanziaria, considerando la superficie di metriquadri 241,76 quando invece in base al titolo concessorio l'unica porzionedello stabilimento balneare costituente area demaniale è rappresentatadal fabbricato di metri quadri 130,77; che le altre aree non costituisconopertinenza demaniale, ed inoltre, che l’amministrazione non haconsiderato l'uso stagionaleIl Tribunale, ritenuta applicabile la legge n. 296/2006 anche airapporti in corso, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, hadichiarato non dovute alcune voci del canone per errori nelladeterminazione delle superfici (secondo la consulenza le pertinenzedemaniali avevano una superficie di metri quadri 130,77 di cui solo metriquadri 118, 89 a con destinazione commerciale).La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione dell'amministrazionericonoscendo la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio e haritenuto corretta l’individuazione dei beni in concessione, trattandosi dirapporto in corso all’anno 2007 e non ancora avvenuta ai sensi dell'art.49 del codice della navigazione l'accessione delle pertinenze demaniali;ha pertanto recepito la consulenza tecnica d'ufficio in quanto elaboratasulla base di questi principi e ritenuto che il canone dovesse esseredeterminato solo sulla base del titolo concessorio; ha inoltre accolto el’appello incidentale del titolare della concessione relativamente all’utilizzoNumero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026stagionale del bene, (maggio-settembre) ritenendo non provato l’usoannuale dello stesso.La Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione affidandosi aquattro motivi. Il concessionario si è difeso con controricorso e haproposto ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo; partecontroricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità dellasentenza ex art 360 comma 1 n.4 c.p.c. con riferimento all’art. 132 c.p.c.n. 4 c.p.c. e all’ art. 111 Cost comma 6. La parte ricorrente lamenta lamotivazione apparente, il mero richiamo alle conclusioni del consulented'ufficio e la violazione dell’obbligo di motivazione. Deduce che il rinvioalla consulenza tecnica è legittimo solo se consente di ricostruire ilragionamento decisorio nel caso concreto, invece, il richiamo è statoacritico e privo di disamina logico‑giuridica, tale da impedire il controllosulla correttezza della decisione.2.- Il motivo è inammissibile.La Corte d'appello ha specificato le ragioni del suo convincimentorilevando che la consulenza è stata recepita in quanto ritenuta aderenteai principi che regolano la fattispecie; ha rilevato che, dal momento chela concessione aveva scadenza al 31/12/2007, per tutto l'anno del 2007non poteva applicarsi l'art. 49 del codice navale relativo alla acquisizionedelle pertinenze demaniali e che pertanto bisognava considerareunicamente la superficie indicata nel titolo concessorio e per il tempo inesso indicato.A fronte di questa argomentazione che, per quanto sintetica, esplicitachiaramente la ragione della decisione, in particolare con riferimento allanorma di diritto applicata (art 49 cod. nav.) e che supporta leconclusioni raggiunte dal consulente, la parte si limita ad un generico eapodittico rilievo circa la apparenza della motivazione, richiamando alcuneNumero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026massime di questa Corte di legittimità ma senza esplicitare le ragioni perle quali non sarebbe corretto il riferimento normativo applicato dalla Cortedi merito e le conseguenze che essa ne ha tratto.3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 con riferimentoall’art. 112, il vizio di extrapetizione e di ultrapetizione.Il motivo è così articolato: «la sentenza deve essere cassataessendosi la Corte territoriale pronunciata in extra petizione in quanto ilmotivo di accoglimento non era stato sollevato con specifiche censura inappello ciò in conformità alle indicazioni fornite da Cassazione sezioniunite 27/7/ 2004 numero 14083»; di seguito si cita la massima dellasentenza delle sezioni unite, peraltro non per intero, che è così formulatanel testo del ricorso « il controricorrente che deduca … che il giudice disecondo grado… abbia pronunciato su un punto della sentenza di primogrado che l'atto di appello non aveva investito con una censura specifica,ha l'onere di proporre al riguardo ricorso incidentale, ….. e, in applicazionedel principio secondo cui il vizio di extrapetizione non determina unanullità insanabile della sentenza, di modo che è denunciabile solo con gliordinari mezzi di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio dal giudice delgravame».4.- Il motivo è inammissibileIl motivo è generico in quanto non si specifica in cosaconsisterebbe l’ultrapetizione dal momento che il motivo di appelloprincipale, come si evince dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso(pag. 4), riguardava la determinazione del canone e l’appello incidentale lastagionalità, sicché la cognizione della Corte d'appello era estesa averificare sia l'applicabilità della nuova legge finanziaria sia quali areedovevano essere computate e per quanto tempo fosse dovuto il canone.La parte non chiarisce neppure quale sarebbe “il motivo di accoglimento”Numero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026sul quale appunta la censura e il dedotto difetto di specificità, peraltroinconferente rispetto alla disciplina dell’art 112 c.p.c.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 comma 1 n. 5 con riferimento alla natura interamentecommerciale del bene in argomento. La parte ricorrente deduce che Corted'appello non avrebbe esaminato il fatto decisivo sul quale era centratol'appello e cioè la destinazione integrale del bene a fini commerciali.Denuncia la illegittimità dell’esclusione ad opera della CTU dal computodelle pertinenze commerciali delle opere di servizio ed accessorieall’attività commerciale. L'Agenzia afferma che la Corte d'appello avrebbeignorato la propria argomentazione secondo la quale il canone previsto perle pertinenze demaniali ad uso commerciale dalla legge n. 296 del 2006andasse applicato a tutti il fabbricato e pertanto anche alle opere didifficile rimozione avendo l'intero immobile destinazione commerciale6.- Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.In primo luogo, si osserva che ci troviamo di fronte ad una cd.doppia conforme, e quindi era onere del ricorrente, nel proporre lacensura ex art 360 n. 5 c.p.c., dimostrare che le ragioni della decisione diprimo e di secondo grado fossero tra di loro diverse mentre da quantoemerge dagli atti entrambe le sentenze di merito si fondano sugliaccertamenti effettuati nella consulenza tecnica d'ufficio (Cass. n.26934/2023)In ogni caso, per fatto storico il cui omesso esame costituisce il vizioex art 360 n. 5 c.p.c. deve intendersi un fatto inteso in senso naturalisticospecificando non solo come e quando tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti, ma anche la sua decisività, fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,Numero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. su. 8053/2014; Cass. n. 17005/2024).In questo caso la parte espone non già un fatto storico ma lavalutazione dei fatti da essa operata e le conseguenze giuridiche che netrae. La Corte d'appello, come si rende evidente dalla sentenza, hacontrapposto all'argomentazione della P.A. (il canone è dovuto in misuramaggiore perché tutta la area ha destinazione commerciale) un'altraargomentazione, ritenuta decisiva e idonea a sorreggere la sentenza, ecioè che non si era determinata la acquisizione di questi beni al demanioe che la concessione originaria riguardava soltanto l'area di 137 mt.quadri; così implicitamente ha ritenuto irrilevante (anzi non corretta indiritto) questa argomentazione.7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. conriferimento all’art. 1 comma 251 e ss.; della l. n. 296/2006 modificatividegli artt. 3 e 4 della l. n. 494/1993 e alla circolare esplicativa 22/2009del Ministero dei trasporti. L'amministrazione denuncia la violazione delcomma 251 della legge finanziaria che stabilisce che per le pertinenzedestinate ad attività commerciali terziari o direzionali e produzione di benie servizi il canone è determinato moltiplicando la superficie complessivadel manufatto la media dei valori OMI. Le maggiori superficicostituirebbero pertinenze demaniali in quanto occupate da opere didifficile rimozione e poiché le pertinenze demaniali erano interamentedestinate a una finalità commerciale le loro consistenze avrebbero dovutoessere quantificate nella loro superficie complessiva e quindi utilizzate alfine di determinare il canone8.- Il motivo è inammissibile trattandosi di critica a un giudizio difatto fondato su un accertamento eseguito tramite consulenza e di giudizioconforme in punto di fatto reso da entrambi i giudici di meritosull'accertamento della consistenza di quelle aree che possonoNumero registro generale 31901/2020Numero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 25039/2026Data pubblicazione 06/09/2026effettivamente considerarsi pertinenze demaniali e destinate a usocommerciale9.- Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si lamenta laviolazione dell’art. 360 1 comma n.3 in riferimento all’art. 100 c.p.c. inordine alla legittimazione processuale dell’Agenzia del demanio per l’delega ai Comuni; e difetto di titolarità della posizione giuridicadell’Agenzia del demanio.Il motivo è assorbito trattandosi di incidentale condizionatoNe consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale e la condanna alle spese diparte ricorrente che si liquidano come da dispositivo secondo il principiodella soccombenza. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentalecondizionato. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]