CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1619/12/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 8.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Trapani notificavaalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avviso di accertamento n.TY9036R01449/2015, relativo all’anno di imposta 2012, recante unapretesa complessiva pari ad € 58.077,26 (di cui € 17.196,00 perIRES, € 3.014,00 per IRAP, € 7.694,00 per I.V.A., € 2.269,26 perinteressi maturati al 18 settembre 2015 ed € 27.904,00 a titolo diNumero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/2026sanzione amministrativa unica pecuniaria), avendo accertato costiindeducibili e l’indetraibilità dell’Iva.2. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani rigettava ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appellodella società, ritenendo, in sintesi, che: l’atto era stato sottoscritto dafunzionario validamente delegato; il passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado in merito all’indeducibilità dei costi eccedentiil tetto massimo deducibile e quindi alla legittimità del recupero atassazione di euro 49.421,00, per acquiescenza allo specifico edautonomo capo della motivazione, peraltro condivisibile nel merito;nel resto, confermava l’indeducibilità degli ulteriori costi ripresi atassazione.4. Avverso la precitata sentenza la società in epigrafe ha propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, con la qualeha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 42 del d.p.r. n.600/73 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.», la società ricorrente assume che i giudici di appellohanno errato a ritenere che i due atti dispositivi prodotti in giudiziodall'Ufficio, a fronte dell’eccezione di difetto di sottoscrizionedell'avviso di accertamento, fossero idonei a legittimare la firmaapposta sull'atto impositivo, poiché l’uno conteneva le delegheconferite da un diverso Direttore provinciale e l'altro era statoNumero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/2026emanato diversi mesi dopo la sottoscrizione dell'avviso diaccertamento impugnato.2. Con il secondo motivo, si denuncia la «Violazione dell'art. 329,secondo comma. c.p.c. (art. 360, primo comma n. 4. c.p.c.)», peravere i giudici di appello erroneamente rilevato un parziale giudicatointerno, nonostante essa società avesse contestato nel proprio atto diappello il capo della pronuncia che la Commissione TributariaRegionale aveva erroneamente assunto passato in giudicato.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, lamenta «Omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all'oggetto dellefatture di ribaltamento dei costi ripresi parzialmente a tassazione, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.», avendo i giudici delgravame formato il proprio convincimento, omettendo di considerareil fatto che le fatture emesse dalle società consortili, in base alle qualiDi [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato i costi dedotti, avevano ad oggettosolo la quota dei costi sostenuti dalle consortili imputabili allaconsorziata. Tutto l'imponibile indicato nelle fatture, dunque, erarappresentativo di costi ribaltati dalle consortili sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..4. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione dell'art. 109 e 164 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell' art. 19 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre1986. n. 917 e dell'art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aisensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.», si deduce che ladecisione dei giudici di appello è stata resa in violazione dei principinormativi che regolano la deducibilità dei costi sostenuti da unasocietà di capitali nell'esercizio della propria attività di impresa e ladetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto assolta sui relativiacquisti.5. Con il quinto strumento di impugnazione, rubricato «Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento allaNumero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/2026'neutralizzazione' del costo di cui alla fattura n. 3115 del 31 ottobre2012 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 5, c.p.c.», la società ricorrente assume che, qualora laCommissione Tributaria Regionale di Palermo avesse esaminato talefatto, non avrebbe potuto che concludere per l’ infondatezza delrilievo, atteso che la ripresa a tassazione aveva ad oggetto unimponibile meramente virtuale.6. Con il sesto ed ultimo motivo, rubricato «Violazione dell'art. 13,comma 1-quater e comma 6-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)», la ricorrente deduce che iGiudici d'appello hanno errato nel disporre il 'raddoppio del contributounificato', in quanto esso non è applicabile ai giudizi innanzi alleCommissioni Tributarie.7. Preliminarmente, deve darsi atto che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] una sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia (n. 7497 pubblicata il 6settembre 2021), resa tra le medesime parti e divenuta cosagiudicata dopo la notifica dell’odierno ricorso, in relazione ad unavviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta2011.8. Detta pronuncia, per come condivisibilmente osserva la ProcuraGenerale, non appare invocabile alla stregua di un giudicato esternonel presente giudizio, alla luce dell’orientamento di questa Corte S.C.secondo cui, laddove da un’unica fonte scaturiscano poste attive opassive differenti anno per anno – come nel caso di specie, ove sicontroverte di costi dedotti in diverso anno di imposta (2012) –, ilgiudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità (2011) checostituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre,articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto ed essendoNumero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/2026identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il casoconcreto (Cass., sez. 5, 30/10/2024, n. 28030).9. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile.9.1. La C.T.R. ha puntualmente esaminato i documenti prodottidall’Agenzia delle Entrate in primo grado, ritenendo, conaccertamento in fatto qui non censurabile, assolto l’onere della provaincombente sull’A.F., affermando che ”Nel caso in esame l'Agenziadelle Entrate ha prodotto in giudizio gli atti dispositivi n.38/2013 en.39/2015, rispettivamente sottoscritti dal Direttore pro-temporedell'Ufficio, con i quali, sin dal 19/07/2013 e fino al 31/12/2015, laDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sottoscrittol'impugnato avviso di accertamento) è stata delegata alla firma per glirisulta che la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è un funzionario di Terza Area, cioèdell'ex carriera direttiva, deve ritenersi pienamente assoltodall'[OSCURATO:PERSONA] l'onere di dimostrare l'esistenza diuna tempestiva e legittima delega del titolare dell'Ufficio ed il correttoesercizio del potere sostitutivo.”9.2 Secondo il consolidato orientamento d questa Corte è inveroinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, come ne caso di specie, ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dalgiudice di merito, come nel caso in esame (Cass. Sez. U. n. Corte diCassazione n. 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).10. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non siconfronta con la motivazione dell’impugnata sentenza che, alle pagineNumero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/20269 e 10, ha valutato nel merito la questione che infondatamente silamenta non esaminata.11. La terza doglianza è pure inammissibile in quanto, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), ilricorso per cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per imotivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter delmedesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabile anche allesentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], ora Cortidi giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nellapreclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversitàdelle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n.26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).12. Neppure il quarto ed il quinto motivo si sottraggono al rilievo diinammissibilità. Ed invero, anche in questo caso, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la società mira,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanzeistruttorie operata dal giudice di merito, non consentita in sede dilegittimità (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017;Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass.n. 3403/2024).13. Infine, il sesto ed ultimo motivo è inammissibile.13.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, in giudizio avente ad oggettol’impugnazione di un invito al pagamento del doppio del contributounificato, hanno chiarito che il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13Numero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/2026del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non ha natura sanzionatoria, madi tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamentodel "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessanatura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale,assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare unasuperflua richiesta di prestazioni giudiziarie (in termini: Cass., Sez.un., 17 luglio 2023, n. 20621 - nello stesso senso, tra le tante: Cass.,Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9107; Cass., Sez. 5, 6 settembre 2024, n.24069; Cass., Sez. 5, 9 settembre 2024, n. 24236, Cass. n.26995/2024).13.2. Partendo dunque dal dato che il c.d. “doppio contributo” di cuisi discute ha natura di debito tributario, le Sezioni Unite di questaS.C. hanno tratto l’indefettibile conclusione che la questione circa lasua debenza o meno è estranea alla cognizione della giurisdizionecivile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudicetributario (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).13.3. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto l’impugnazionedi un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva enon già un invito al pagamento del doppio del contributo unificato. LaC.T.R. ha respinto l’appello, dando atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento del doppio del contributounificato, attestazione avente funzione di agevolazionedell’accertamento della diversa pretesa tributaria (il contributounificato), che richiede tuttavia l’emissione di un apposito attoimpositivo che, ove notificato, dovrà essere impugnato in separatasede, non essendo la doglianza qui deducibile in quanto estranea allamateria del contendere.14. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.15. Spese secondo soccombenza.Numero registro generale 29742/2017Numero sezionale 4276/2026Numero di raccolta generale 16607/2026Data pubblicazione 27/05/202616. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])