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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18247/2026

Testo disponibile della fonte

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dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 6572/2017 della Commissione tributariaregionale della Campania depositata in data 13/07/2017 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettòl’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorsoNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento n.TF3030500548/2014 emesso con metodo analitico induttivo ai sensidell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo aIres, Irap e Iva, e fondato sul rilevato comportamento antieconomicodella società nell’anno di imposta 2011.I giudici d’appello ritennero rilevante la circostanza che la società,a partire dall’ottobre 2010, fosse in stato di liquidazione, statoconnotato dall’assenza di esercizio di attività gestionale, per cui leoperazioni poste in essere dal liquidatore erano improntate al criteriodel miglior realizzo, volto ad assicurare all’impresa i fondi necessari perestinguere le passività aziendali e praticare vendite sottocosto perl’esigenza di smaltire le giacenze e perché esse non risultavano più inlinea con le tendenze di mercato; ciò escludeva la condottaantieconomica perché in tale fase la prospettiva imprenditoriale non èorientata a conseguire il funzionamento aziendale ma la liquidazionedegli attivi per pagare i creditori sociali.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente, con violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992.1.1.

Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura solo quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessaNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.1.2.

Ora, nel caso di specie, a fronte di un accertamento analiticoinduttivo fondato sulla ritenuta condotta antieconomica della società,rilevata dall’ufficio essenzialmente in base alla circostanza che il costodel venduto era superiore ai ricavi dichiarati, ed in relazione al soloanno di imposta 2011, la CTR ha ritenuto che la condottaantieconomica non sussistesse poiché la società era in stato diNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026liquidazione dall’ottobre 2010, evidenziando che in tale fase leoperazioni poste in essere dal liquidatore erano improntate al criteriodel miglior realizzo, volto ad assicurare all’impresa i fondi necessari perestinguere le passività aziendali e praticare vendite sottocosto perl’esigenza di smaltire le giacenze e perché esse non risultavano più inlinea con le tendenze di mercato.La motivazione non solo esiste, quindi, anche da un punto di vistagrafico, ma, sebbene succinta, esprime una chiara ed esplicita ratiodecidendi perfettamente comprensibile.La motivazione, inoltre, appare del tutto autonoma e lacondivisione delle conclusioni operate dalla CTP, nell’economiacomplessiva della motivazione, non configura affatto una relatio, comepure adombrato nel motivo, ove vengono citati alcuni precedenti diquesta Corte in materia di motivazione per relationem.

Essa, infattiesprime semplicemente il decisum proprio e tipico del giudiziod’appello, in questo caso di conferma della sentenza impugnata.Il motivo è quindi infondato.2.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 39,primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54, secondocomma, del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.La difesa erariale, dopo aver rammentato che la condottaantieconomica dell’imprenditore legittima l’accertamento oltre i dati dibilancio del medesimo, evidenzia che alcuna prova contraria era statafornita dalla contribuente e che la CTR non avrebbe tenuto conto dellafondamentale circostanza secondo cui il socio rappresentante legale eliquidatore della [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a esercitare l’attività neglistessi locali attraverso altra società (come dedotto in appello).2.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026Questa Corte ha ritenuto in plurime occasioni che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazionefinanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamentodel contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in viainduttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise econcordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciziodella specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'oneredi fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezzadelle proprie dichiarazioni (Cass. n. 24773/2025; Cass. n.35713/2022).In casi siffatti spetta al contribuente spiegare le ragioni di talecomportamento ed il giudice di merito, per poter annullarel'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per lequali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuentenon sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie(Cass. n. 9084/2017).La CTR non ha affatto contraddetto tali principi né escluso inastratto che la condotta antieconomica potesse legittimarel’accertamento dell’ufficio, ma ha invece escluso, con il sopra citatogiudizio in fatto, che nel caso di specie vi fosse una condottaantieconomica, alla luce della fase di liquidazione della società chegiustificava una vendita dei prodotti a prezzi inferiori.Il motivo in realtà non si confronta affatto con tale ragionamento econ la specifica circostanza fattuale ritenuta rilevante prima dalla CTPe poi dalla CTR (lo stato di liquidazione), cui non dedica alcuna specificacensura e neanche alcun accenno.Numero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026Alla luce di tale motivazione della CTR, inammissibile è altresì ilriferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., poiché, in tema di ricorsoper cassazione, essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26739/2024).Quanto alla deduzione, pure contenuta nel motivo, secondo cui laCTR non avrebbe motivato sul fatto, dedotto in appello, secondo cui ilsocio, rappresentante legale e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], avevacontinuato ad esercitare l’attività negli stessi locali attraverso un’altrasocietà, essa esula del tutto dall’ambito del motivo agito, riguardandouno specifico elemento fattuale.Ne è impedita altresì la riqualificazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.In primo luogo, si è infatti in presenza di una doppia conforme, ovela deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., èimpedita dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile rationetemporis. e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente dielementi di diversità delle ragioni delle due decisioni (Cass. n.26934/2023; Cass. n. 26860/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n.20994/2019; Cass. n. 5947/2023).In secondo luogo, il carattere decisivo del fatto (riguardanteun’altra società) appare del tutto privo di alcuna esplicitazione.3.

Il ricorso va quindi respinto.Non vi è a provvedere sulle spese poiché parte intimata non hasvolto attività difensiva.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichiNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 6572/2017 della Commissione tributariaregionale della Campania depositata in data 13/07/2017 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettòl’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorsoNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento n.TF3030500548/2014 emesso con metodo analitico induttivo ai sensidell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo aIres, Irap e Iva, e fondato sul rilevato comportamento antieconomicodella società nell’anno di imposta 2011.I giudici d’appello ritennero rilevante la circostanza che la società,a partire dall’ottobre 2010, fosse in stato di liquidazione, statoconnotato dall’assenza di esercizio di attività gestionale, per cui leoperazioni poste in essere dal liquidatore erano improntate al criteriodel miglior realizzo, volto ad assicurare all’impresa i fondi necessari perestinguere le passività aziendali e praticare vendite sottocosto perl’esigenza di smaltire le giacenze e perché esse non risultavano più inlinea con le tendenze di mercato; ciò escludeva la condottaantieconomica perché in tale fase la prospettiva imprenditoriale non èorientata a conseguire il funzionamento aziendale ma la liquidazionedegli attivi per pagare i creditori sociali.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente, con violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992.1.1. Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura solo quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessaNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.1.2. Ora, nel caso di specie, a fronte di un accertamento analiticoinduttivo fondato sulla ritenuta condotta antieconomica della società,rilevata dall’ufficio essenzialmente in base alla circostanza che il costodel venduto era superiore ai ricavi dichiarati, ed in relazione al soloanno di imposta 2011, la CTR ha ritenuto che la condottaantieconomica non sussistesse poiché la società era in stato diNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026liquidazione dall’ottobre 2010, evidenziando che in tale fase leoperazioni poste in essere dal liquidatore erano improntate al criteriodel miglior realizzo, volto ad assicurare all’impresa i fondi necessari perestinguere le passività aziendali e praticare vendite sottocosto perl’esigenza di smaltire le giacenze e perché esse non risultavano più inlinea con le tendenze di mercato.La motivazione non solo esiste, quindi, anche da un punto di vistagrafico, ma, sebbene succinta, esprime una chiara ed esplicita ratiodecidendi perfettamente comprensibile.La motivazione, inoltre, appare del tutto autonoma e lacondivisione delle conclusioni operate dalla CTP, nell’economiacomplessiva della motivazione, non configura affatto una relatio, comepure adombrato nel motivo, ove vengono citati alcuni precedenti diquesta Corte in materia di motivazione per relationem. Essa, infattiesprime semplicemente il decisum proprio e tipico del giudiziod’appello, in questo caso di conferma della sentenza impugnata.Il motivo è quindi infondato.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 39,primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54, secondocomma, del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.La difesa erariale, dopo aver rammentato che la condottaantieconomica dell’imprenditore legittima l’accertamento oltre i dati dibilancio del medesimo, evidenzia che alcuna prova contraria era statafornita dalla contribuente e che la CTR non avrebbe tenuto conto dellafondamentale circostanza secondo cui il socio rappresentante legale eliquidatore della [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a esercitare l’attività neglistessi locali attraverso altra società (come dedotto in appello).2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026Questa Corte ha ritenuto in plurime occasioni che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazionefinanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamentodel contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in viainduttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise econcordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciziodella specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'oneredi fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezzadelle proprie dichiarazioni (Cass. n. 24773/2025; Cass. n.35713/2022).In casi siffatti spetta al contribuente spiegare le ragioni di talecomportamento ed il giudice di merito, per poter annullarel'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per lequali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuentenon sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie(Cass. n. 9084/2017).La CTR non ha affatto contraddetto tali principi né escluso inastratto che la condotta antieconomica potesse legittimarel’accertamento dell’ufficio, ma ha invece escluso, con il sopra citatogiudizio in fatto, che nel caso di specie vi fosse una condottaantieconomica, alla luce della fase di liquidazione della società chegiustificava una vendita dei prodotti a prezzi inferiori.Il motivo in realtà non si confronta affatto con tale ragionamento econ la specifica circostanza fattuale ritenuta rilevante prima dalla CTPe poi dalla CTR (lo stato di liquidazione), cui non dedica alcuna specificacensura e neanche alcun accenno.Numero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026Alla luce di tale motivazione della CTR, inammissibile è altresì ilriferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., poiché, in tema di ricorsoper cassazione, essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26739/2024).Quanto alla deduzione, pure contenuta nel motivo, secondo cui laCTR non avrebbe motivato sul fatto, dedotto in appello, secondo cui ilsocio, rappresentante legale e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], avevacontinuato ad esercitare l’attività negli stessi locali attraverso un’altrasocietà, essa esula del tutto dall’ambito del motivo agito, riguardandouno specifico elemento fattuale.Ne è impedita altresì la riqualificazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.In primo luogo, si è infatti in presenza di una doppia conforme, ovela deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., èimpedita dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile rationetemporis. e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente dielementi di diversità delle ragioni delle due decisioni (Cass. n.26934/2023; Cass. n. 26860/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n.20994/2019; Cass. n. 5947/2023).In secondo luogo, il carattere decisivo del fatto (riguardanteun’altra società) appare del tutto privo di alcuna esplicitazione.3. Il ricorso va quindi respinto.Non vi è a provvedere sulle spese poiché parte intimata non hasvolto attività difensiva.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichiNumero registro generale 6265/2018Numero sezionale 4398/2026Numero di raccolta generale 18247/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]