CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Venezia n. 1625/2023depositata il 24/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva avanti ilTribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, PietroBendazzoli, già presidente del consiglio di amministrazione della fallita, eDonatella Bendazzoli, già consigliere delegato, onde sentirli condannare alrisarcimento del danno subito dalla compagine in conseguenza di numerosiNumero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026compiuti dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale.[OSCURATO:PERSONA] rilevava, inoltre, che i fratelli Bendazzoli avrebbero dovutorispondere dei danni arrecati anche con il patrimonio della madre GianfrancaBaracca, la cui eredità era stata accettata per comportamenti concludenti,e formulava, in subordine, istanza per l’accettazione dell’eredità ai sensidell’art. 524 cod. civ.Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 499/2021, accoglieva parzialmentele domande attoree condannando gli ex amministratori al risarcimentodell’importo di € 421.250,31, oltre ad accessori; accertava, inoltre, chePietro Bendazzoli aveva accettato tacitamente l’eredità materna edaccoglieva la domanda subordinata formulata dalla procedura, ai sensidell’art. 524 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte distrettuale di Venezia, con sentenza pubblicata in data24 luglio 2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Bendazzoli e [OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi, in solido, apagare in favore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la minorsomma di € 320.807,77.Riteneva, in particolare, che la lettera inviata dalla curatela in data 3 ottobre2016 (a distanza di quattro anni e mezzo dalla sentenza dichiarativa delfallimento, risalente al marzo 2012) costituisse un atto interruttivo deltermine di prescrizione.Aggiungeva che la questione risultava, comunque, sostanzialmenteirrilevante, in quanto la responsabilità degli amministratori di una società dicapitali per i danni cagionati alla società amministrata ha naturacontrattuale, cosicché nel caso di specie occorreva fare riferimento altermine ordinario di prescrizione, decorrente dalla declaratoria di fallimento,che pacificamente non era trascorso nel momento in cui l’azione giudiziariaera stata avviata.Numero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026Osservava che gli amministratori, nel corso del giudizio di primo grado, nonavevano negato l’utilizzo personale delle carte di credito aziendali,contestando unicamente, con l’atto d’appello, la compensabilità di talecredito con l’importo di € 103.021,72 da loro versato.Reputava che una simile compensazione non potesse avvenire, in quanto lesomme corrisposte erano state imputate a bilancio quali “versamenti sociin c/capitale” destinati a “riserva straordinaria o facoltativa” e non potevanoessere restituite se non a seguito dello scioglimento della società e nei limitidell’eventuale attivo di bilancio.Sottolineava che i Bendazzoli non avevano fornito alcuna prova di quellache, a loro dire, sarebbe stata l’effettiva imputazione delle erogazioni didenaro (quali finanziamenti a breve destinati a fare fronte agliapprovvigionamenti della società) e si erano limitati a lamentare lasuperficialità della disamina della contabilità sociale.Escludeva che i prelevamenti in contanti fossero stati utilizzati per finalitàaziendali, in mancanza di qualunque documentazione o di prove di diversanatura in tal senso.Giudicava che il versamento dei canoni di locazione dell’immobile già diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA](moglie di [OSCURATO:PERSONA]) non escludesse che vi fosse stataun’accettazione tacita dell’eredità da parte del coniuge amministratore, inquanto la Saccardi era proprietaria solo della quota di un ottavo del bene,mentre il conduttore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – su richiesta anchedell’appellante, come risultava dalla p.e.c. di quella società inviata inrisposta all’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. notificato dallacuratela – aveva bonificato per anni l’intero canone di locazione.Riteneva che la riconosciuta accettazione tacita dell’eredità da parte delBendazzoli rendesse del tutto irrilevanti gli esiti dell’actio interrogatoriaesperita dalla curatela avanti al Tribunale di Verona in via sostanzialmentecautelativa.Numero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026Negava, infine, la novità della domanda presentata ai sensi dell’art. 524cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di domanda chesi poneva in rapporto di alternatività rispetto alla declaratoria diaccertamento dell’accettazione tacita dell’eredità formulata con l’atto dicitazione del primo grado anche nei confronti dell’appellata ed atteneva allamedesima situazione sostanziale.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper la cassazione di questa sentenza prospettando sei motivi di doglianza,ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA].r.l.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, iricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hannochiesto la decisione del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc. civ., per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta didefinizione anticipata del 20 dicembre 2025.In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che «il primomotivo (“violazione degli artt. 2949 e 2941, comma 1, n. 7 e dell’art. 2393,comma, 4, c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.”) è inammissibile poichési fonda su un presupposto fattuale – e cioè che, a differenza dell’atto dicitazione, avente ad oggetto “singoli atti di mala gestio”, nella lettera del3.10.2016 inviata dal curatore fallimentare agli ex amministratori dellasocietà fallita, la responsabilità contestata sarebbe riferita solo alla“incompleta ed irregolare tenuta delle scritture contabili” – che risulta peròsmentito nella sentenza impugnata, ove si legge che, in realtà, «nellapredetta lettera la curatela ha innanzitutto ricordato la sussistenza diNumero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026“operazioni e fatti che costituiscono fonte di responsabilità in capo agliamministratori della società fallita (..) nonché a soggetti che hannoconcorso a provocare il dissesto della società” ed ha contestato “fatti di malagestione protratti nel tempo (es. sistematico mancato pagamento di tassee contributi oltre a specifici atti distrattivi del patrimonio della società,sottrazione di beni, cessioni di contratti simulati, rapporti e dazioni a favoredella ditta individuale del padre signor [OSCURATO:PERSONA]) nonché l’ideazionee attuazione di un preciso disegno volto ad aggirare gli effetti delladichiarazione di fallimento della società con trasferimento dei beni socialialla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di BendazzoliRino”», con la conseguenza che la curatela «ha quantificato i danni “anchein virtù dell’incompleta ed irregolare tenuta delle scritture contabili e dellaloro alterazione”», comunicando la sua intenzione di agire nei confronti degliamministratori “nei termini di cui sopra o in quelli diversi che dovrannoemergere ovvero che dovessero risultare in esito al promuovendogiudizio”».Il secondo motivo (“ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti:avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità edell’azione dei creditori sociali”) è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter,commi 4 e 5, c.p.c. in presenza di una cd. "doppia conforme" (applicabile aigiudizi d’appello introdotti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che ricorre quando le duestatuizioni siano fondate – come nel caso in esame – sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia eventualmente aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (Cass. 7724/2022), senza che parte ricorrente si sia peritata diallegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e del rigetto dell'appello siano in tesi diverse (Cass.26934/2023, 5947/2023, 7724/2022, 26774/2016, 5528/2014). In ogniNumero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026caso, con riguardo all’accertamento dell’effetto interruttivo dellaprescrizione, i giudici di merito hanno chiaramente evidenziato che «rispettoalla chiara manifestazione di voler agire giudizialmente nessun rilievo hal’invito rivolto ai convenuti a contattare il curatore per verificare lapossibilità di una definizione stragiudiziale della vertenza, tanto più che lalettera si chiude con la precisazione che “La presente vale quale atto dimessa in mora e ad ogni effetto interruttivo di qualsiasi eventuale terminedi prescrizione e di decadenza”. Del pari non ha nessun rilievo per accertarel’effettivo tenore delle richieste del curatore la circostanza che il Tribunaleabbia disatteso il criterio di quantificazione del danno secondo il metodo deic.d. netti patrimoniali, liquidando, invece, il pregiudizio patito sulla basedegli ammanchi ritenuti effettivamente provati».Il terzo motivo - con il quale è stato dedotto, da un lato, che in realtà iversamenti di € 103.021,02 rappresentavano finanziamenti a brevedestinati a fare fronte agli approvvigionamenti della società, come risultavadalla contabilità e dagli estratti di conto corrente bancario della società, chesul punto non erano stati adeguatamente esaminati, dall’altro che mancaval'allegazione e la prova della condotta illecita dei ricorrenti e del nesso dicausalità tra essa e il danno, dato che il prelievo di contanti per €608.649,71 era stato speso per intero al fine di pagare i debiti societari -,pur deducendo violazioni di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.(“violazione dell’art. 2476 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., 115 e 116c.p.c.”) è inammissibile perché di natura marcatamente meritale, in quanto,nel contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d’appello,persegue la finalità, estranea all’ordinamento, di demandare alla Corte dilegittimità un nuovo e diverso accertamento di merito (Cass. Sez. U,34476/2019), dimenticando che il giudizio di cassazione non può in alcunmodo tradursi in una diversa valutazione istruttoria rispetto a quella operatanei precedenti gradi di giudizio, altrimenti risolvendosi in «una nuovarivalutazione della quaestio facti, tramite la rilettura della provaNumero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026documentale, ed un nuovo scrutinio della prova indiziaria, valutazioni cheinvece esulano dal sindacato del giudice di legittimità», il cui compito è soloquello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui èriservato l'apprezzamento dei fatti (ex multis Cass. 4593/2024,30878/2023, 3340/2019, 24155/2017). A ciò si aggiunga che risponde aconsolidato indirizzo di questa Corte che: - la violazione dell’art. 115 c.p.c.ricorre solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio),non essendo invece ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022;Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019); - laviolazione dell'art. 116 c.p.c. resta integrata solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza didiversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es., valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudenteapprezzamento; quando invece si deduca, come nel caso di specie, che ilgiudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è orasolo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez.U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 14703/2024,2001/2023, 34459/2022, 20553/2021), che qui non ricorrono.Numero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026Le stesse considerazioni riguardano il quarto motivo, formalmente rubricato“violazione degli artt. 2697, 2702, 2721, 2722 c.c.” ma anche qui diretto acontestare la valutazione complessiva delle acquisizioni istruttorie, e inparticolare la rilevanza probatoria alla dichiarazione di un terzo ([OSCURATO:SOCIETA].) acquisita in esecuzione dell’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. Al riguardo vale la pena rammentare che: i) la valutazione delmateriale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito,il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute piùanaliticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006,42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 25188/2017,28916/2020); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento daquelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (Cass. 9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017,32505/2023), né a confutare ogni singola deduzione delle parti medesime(Cass. 42/2009, 11511/2014,16467/2017, 33091/2018, 41101/2021,30290/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni delproprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quellecon esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate(Cass. 13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011,25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023).Analoghi rilievi valgono per il quinto motivo, che lamenta la “violazione efalsa applicazione dell’art. 476 c.c. e contrasto con quanto statuito da Cass.2633/1999”, con riguardo all’accertamento che la percezione dei canoni dilocazione dei beni ereditari ha implicato accettazione tacita dell’eredità. Aben vedere, proprio il precedente evocato dai ricorrenti (Cass. 2633/1999)l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolvein un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità,Numero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o didiritto»; errori che non emergono nel caso in esame, a fronte di unconsolidato orientamento di legittimità che ammette l'accettazione tacita dieredità anche in via mediata, attraverso terzi, sia per conferimento di unadelega o svolgimento di attività procuratoria, sia per mezzo di "negotiorumgestio" seguita da ratifica del chiamato, restando rimesso ai giudici di meritol’apprezzamento di elementi dai quali desumere simili fattispecie (Cass.15888/2014, 8980/2017, 22769/2024). Nel caso in esame, risponde ad unavalutazione di merito l’affermazione per cui «La circostanza che i canoni dilocazione dell’immobile già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] siano stativersati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA])non esclude che vi sia stata un’accettazione tacita dell’eredità da parte delmarito in quanto la Saccardi è proprietaria solo della quota di 1/8, mentreil conduttore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – su richiesta anche dell’appellantecome risulta dalla PEC di quella società inviata in risposta all’ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c. notificato dalla curatela – ha bonificato per annil’intero canone di locazione».Sempre con riguardo all’accettazione tacita di eredità, non è apprezzabilela “nullità della sentenza di secondo grado per manifesta contraddittorietàdella decisione” denunziata con il sesto motivo ex art. 360, comma 1, n. 4)c.p.c. (“violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.c.”, recte c.p.c.), in quantole argomentazioni sviluppate dai giudici di appello sull’irrilevanza, in tesi,del contegno tenuto dal ricorrente nel procedimento ex art. 481 c.c. rispettoall’eventuale accoglimento della domanda subordinata ex art. 524 c.c. sonopalesemente ulteriori e ipotetiche, come tali “irrilevanti” rispetto a quelleche sorreggono l’accoglimento della domanda principale, senza che possanosovrapporsi – stante la diversità dei presupposti di fatto – alle diverseragioni dell’accoglimento della domanda subordinata nei confronti dell’altraricorrente».Numero registro generale 20859/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 24612/2026Data pubblicazione 12/08/2026Il collegio condivide la proposta di definizione del ricorso in termini diinammissibilità dei motivi, e, in assenza di qualsivoglia ulteriore apportoargomentativo del ricorrente, non ravvisa elementi idonei a unripensamento dell’esito ivi prospettato.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme allaproposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc.civ., devono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previstedall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come richiamate dall’ultimocomma del medesimo art. 380-bis. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nellamisura di € 7.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delleammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., dellasomma di € 2.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.Il Presidente