CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 04593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza ex art. 186ter c.p.c. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27993-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. PI 02522190640 ), con sede in Bisaccia (AV), alla viaVicolo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore curatori fallimentari Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Avellino, depositatoin data 18.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione al rigetto disposto dal g.d. della sua domanda di ammissione al passivo per euro 1.033.259,52, per prestazioni di opera professionale effettuate in favore della società poi fallita, per la realizzazione di impianti da fonte eolica. 2.La domanda di insinuazione era stata fondata sull’ordinanza emessa in data 14 marzo 2016, ai sensi dell’art. 186ter c.p.c. da parte del Tribunale di Avellino, per euro 1.034.487,17, nell’ambito del giudizio di cognizione incardinato da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dei suoi compensi professionali, ordinanza poi revocata in seguito alla sentenza n. 1017/2017, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda per intervento fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Il g.d. decideva tuttavia per il rigetto della domanda di insinuazione, su conforme parere del curatore, non ritenendo l’ordinanza ex art. 186ter c.p.c. opponibile al fallimento, in quanto non definitiva e poi revocata a seguito della sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del giudizio nel corso del quale la stessaera stata emessa. 3. Il Tribunale di Avellino, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato la proposta opposizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando pertanto il provvedimento reso dal g.d. Il Tribunale ha rilevato che: (i) l’opponente, fondatore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. , non aveva addotto elementi istruttori sufficienti a far ritenere fondata la sua domanda di insinuazione al passivo del fallimento; (ii) mancava infatti la prova del conferimento di un incarico professionale di diretta committenza da parte della società in bonis all’opponente e dunque anche della predisposizione dei criteri per la determinazione dei compensi; (iii) l’opponente si era infatti limitato a produrre nel giudizio di opposizione una consulenza tecnica di parte (con integrazione) che sarebbe stata ricognitiva degli incarichi da lui svolti e portati a termine e che conteneva una mera elencazione degli incarichi che l’opponente aveva svolto, risultando dunque tale Ctp inidonea a fornire la prova del credito; (iv) elementi contrari alla domanda di credito avanzata dall’opponente si rinvenivano invece dal verbale dell’assemblea soci della [OSCURATO:SOCIETA]. del 3 marzo 2012, da cui emergeva, come anche eccepito dalla curatela, che l’attività di progettazione era statasvolta anche da altri soggetti; (v) anche l’ulteriore circostanza che il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva definito tutte le attività svolte dai soci in qualità di consulenti sino al 31 dicembre 2010 rappresentava ulteriore elemento indiziario di segno contrario alla pretesa creditoria dell’opponente; (vi) inammissibile doveva anche ritenersi la richiesta di Ctu in assenza di un solido supporto probatorio, invece non fornito dall’opponente; (vii) la documentazione fornita non era comunque opponibile al fallimento per la mancata dimostrazione della sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento. 2.Il decreto, pubblicato il 18.10.2017 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 96, 3° comma, l. fall.,sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel non considerare che aveva, in sede di illustrazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, evidenziato la natura condizionale del credito per essere il credito sospensivamente condizionato all’accertamento giudiziale in corso. 1.1 La doglianza così proposta non è fondata in quanto non sussiste neanche in astratto la possibilità di considerare condizionato il credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo, posto che il titolo giudiziale - e cioè l’ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., sulla cui base era stata richiesta l’ammissione al passivo del credito professionale –era stato invero revocato conla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità della domanda avanzata nella sede cognitoria ordinaria, con la conseguenza che il predetto credito non avrebbe potuto rientrare né nella previsione di cui all’art. 96, secondo comma, n. 3, l. fall. (in quanto lo stesso non era stato accertato con sentenza dal giudice ordinario o speciale, sentenza non ancora passata in giudicato) né tanto meno nel paradigmaapplicativo del n. 1 della norma da ultima citata, non potendosi ritenere in alcun modo il credito insinuato come credito condizionato (non essendo stata neanche allegata dal ricorrente la circostanza condizionante la richiesta ammissione). 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 98 l. fall. in ordine “alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo”. 2.1 Il secondo motivo è invece inammissibile. 2.1.1 Le doglianze proposte dal ricorrente risultano infatti completamente decentrate rispetto alla ratio decidendi su cui poggia il provvedimento impugnato,che ha invero giustificato il diniego della richiesta ammissione del credito al passivo sul rilievo della mancata prova da parte del creditore opponente dei fatti costitutivi del credito, risolvendosi, invece, il motivo di ricorso qui in esame in una lunghissima, quanto inutile, elencazione di principi giurisprudenziali sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, che non rivestono alcun rilievo in ordine all’impugnativa delle ragioni decisorie del decreto adottato al Tribunale e che, peraltro, neanche risultano applicabili al caso di specie perché riguardano procedure governate dal precedente testo della legge fallimentare, ante riforma 2005/2007, e dunque nonriferibili alla fattispecie processuale qui oggi in esame. 2.1.2 Il motivo di ricorso conclude, al solito, insistendo in ordine alla fondatezza del credito insinuato perché portato dalla predetta ordinanza ingiunzione ex art. 186ter c.p.c., senza che le censure si confrontino, ancora una volta, con il dirimente rilievo, peraltro corretto, messo in luce dal decreto impugnato, e cioè che l’ingiunzione di pagamento adottato nel corso del giudizio di cognizione era stata revocata con la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità della relativa domanda giudiziale per intervenuto fallimento della società debitrice. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, 2 ° comma, c.p.c. per aver affermato il provvedimento impugnato in maniera irriducibilmente contraddittoria che “la documentazione allegata non fornisce elementi di valutazione sicuri in ordine al fatto che l’attività professionale prestata dal Russo fosse svolta in favore della società fallita e non invece nei confronti dell’effettivo beneficiario della prestazione”. 3.1 Il motivo, così formulato, è inammissibile. 3.1.1 Sotto il profilo della denunciata contraddittorietà della motivazione impugnata, va qui solo ricordato cheil vizio, così declinato, non risulta più deducibile sotto l’egida applicativa del paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come da ultimo novellato e per come perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). 3.1.2 Sotto altro profilo, le censure pretenderebbero da questo giudice di legittimità un nuovo apprezzamento della prova documentale (parcella e ctp), tramite rilettura diretta degli atti istruttori, scrutinioinveceinibito, come noto, alla Corte di cassazione. 3.1.3 A ciò va aggiunto che se è pur vero, per consolidato insegnamento di questa Corte, che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile, in relazione alla prova documentale già versata nella fase di verifica dello stato passivo, anche solo la mera indicazione nell’atto di opposizione dei documenti dei quali ci si vuole avvalere probatoriamente affinchéscatti la doverosa loro acquisizione officiosa (Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 12549 del 18/05/2017 ) , tuttavia tale rilievo risulta essere ancora una volta fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi del provvedimento qui in esame, posto che, per stessa ammissione di parte ricorrente, quest’ultima si era riservata, quale opponente, di chiedere l’acquisizione della documentazione nel corso del giudizio, senza neanche averla indicata nell’atto di opposizione, operazione processuale invece non consentita dall’art. 99 l. fall. 4. Con il quarto motivo si censura il provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 350, primo comma, n. 5, sul rilievo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione probatoria della Ctp versata nel giudizio di opposizione. 4.1 Il motivo è inammissibile perché solo genericamente formulato e volto, ancora una volta, a richiedere a questa Corte di legittimità un rinnovato esame della prova documentale. Sotto il profilo degli indici normativi di cui si invoca la violazione, occorre ulteriormente ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, espressa anche nel suo massimo consesso (cfr. Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(cfr. anche: Cass. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 ). 5. Il ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 116 c.p.c., in relazione agliartt. 1173, 1174, 2232 e 2233, ai sensi dell’art. 360, n. 3”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe attribuito alla “documentazione utilizzata per la decisione una affermazione decisiva esattamente contraria al suo contenuto”. 5.1 Anche in tal caso, le doglianze sono inammissibili perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la parte ricorrente pretenderebbeuna nuova rivalutazione della quaestio facti, tramite la rilettura della prova documentale, ed un nuovo scrutinio della prova indiziaria, valutazion i che invece esulano dal sindacato del giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).6. Il sesto ed ultimo mezzo denuncia “violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 per contraddittorietà processuale della motivazione”, sul rilievo dell’erroneità della motivazione impugnata per il diniego di ammissione di Ctu. 6.1 Il motivo è generico e al solito volto ad un nuovo apprezzamento delle prove e, dunque, per quanto già sopra detto, inammissibile. Sul punto va precisato che se è pur vero che possono essere utilizzati, nel giudizio civile, documenti formati in altro processo, come tali liberamente apprezzabilidal giudice del merito, tuttavia tale rilievo non scalfisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha invece ritenuto che i documenti depositati (parcella e Ctp) non fossero idonei a far ritenere il quadro probatorio offerto dal ricorrente sufficientemente solido per richiedere ed ottenere l’ammissione di una C.t.u., che dunque sarebbe risultata meramente esplorativa, qualora ammessa. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u