CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24615/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] intimato -avverso il decreto del Tribunale di Paola in R.G. n. 733/2023 depositato il27/9/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di M. [OSCURATO:PERSONA] C. edel socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] respingeva, con decreto indata 30 maggio 2023, l’istanza presentata dal difensore del fallitoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] perché fossero rideterminate in aumento le somme dalasciare nella disponibilità di quest’ultimo per la sua sussistenza, ritenendodi dover confermare il proprio precedente provvedimento del 1° marzo 2023in mancanza di alcun elemento di novità.Numero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Il Tribunale di Paola, con decreto pubblicato in data 27 settembre2024, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione del giudice delegato, ritenendo corretta la determinazionedell’importo di € 1.000 quale somma sufficiente a garantire il mantenimentodel fallito e della sua famiglia.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di taledecreto prospettando un unico motivo di doglianza.L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di M. [OSCURATO:PERSONA] C. e del socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, ilricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hachiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. La proposta di definizione accelerata del 25 giugno 2025, formulataai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è del seguente tenore: «Siamo inmateria di beni ricompresi nella massa fallimentare e si discute in meritoalla sottoponibilità al soddisfacimento dei creditori, anche in terminiquantificatori, delle provvigioni ricomprese nelle buste-paga del fallito. IlTribunale di Paola (decr. n.733/2023), nel provvedimento impugnato, aseguito della puntuale ricostruzione del quadro fattuale, normativo egiurisprudenziale, ha concluso per il rigetto del reclamo in quanto “in primoluogo, infondata si palesa la doglianza relativa al difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, avendo il giudice delegato confermato ilprovvedimento reso in data 1.3.2023, non emergendo alcun elemento dinovità tale da giustificare una revisione delle determinazioni ivi assunte, edunque richiamandone la motivazione. Infondati sono anche gli ulteriorimotivi di reclamo, riferiti alle evidenti difficoltà di sostentamento vitale perincongruità della somma riconosciutagli a titolo di retribuzione mensile conprovvedimento del giudice delegato” (pag. 2 decr.). Alla luce di quantoNumero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/2026sopra, il Tribunale conclude nel senso che “Ebbene, il Collegio ritiene dipoter confermare in questa sede le motivazioni di cui alla propria ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo corretta la determinazione dell’importo dellaretribuzione mensile negli attuali euro 1.000,00 quale somma sufficiente agarantire il mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] e della famiglia. Le determinazioniconcernenti il mantenimento e la dedotta cessione del credito riguardante ilquinto dello stipendio effettuata in data successiva alla sentenza difallimento non sono opponibili alla procedura fallimentare; le ulteriori spesesostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere il posto di lavoro nonché quelle perla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile dallo stesso abitato,ai sensi dell’art. 44 coma 1 L.F. sono inefficaci rispetto ai creditori. Inoltre,l’elemento che viene indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come nuovo, ovvero ilriconoscimento di provvigioni in busta paga a far tempo dal marzo 2023,per come correttamente statuito dal giudice delegato con il provvedimentoreclamato, non è tale da giustificare una revisione delle determinazioni giàsul punto prese, atteso che, ai sensi dell’art. 46 R.D. n. 267/1942 anche lesomme dallo stesso percepite a titolo di provvigioni devono ritenersicomprese nel fallimento. Del resto, la giurisprudenza è chiara nelsottolineare come, nel determinare il reddito da lavoro o da pensione dadestinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, il giudice delegatodebba comunque considerare che nella condizione sociale del fallito assumerilievo la sua posizione di debitore verso una collettività di creditoriconcorrenti (Cfr. Cass. 17235/2002; Cass. 2939/2008; Cass. 9391/2002;Cass. 13171/1999; Cass. 10736/1994), tanto da chiarire che il limite di cuiall’art. 46 citato non possa arrivare a soddisfare il parametro costituzionaledella retribuzione socialmente adeguata ex art. 36 Cost” (pag. 3 decr.). Ilricorrente, con un solo motivo di ricorso, censura il provvedimentoimpugnato per “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360,co.1 n. 3, c.p.c.)”. La sentenza resa dalla Corte d’Appello sarebbe erroneae meritoria di essere cassata in quanto “emessa in grave violazione diNumero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/2026quanto statuito dell’art.46 R.D. n.267/1942 (legge fallimentare), il qualeprevede che “Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di naturastrettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, glistipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entroi limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia...”, oltreche della Giurisprudenza di legittimità e di merito che ne è seguita inproposito quale corollario, e che si indicherà da qui di seguito” (pag. 6ricorso). L’unico motivo di ricorso, invero, per come articolato, è passibiledi definizione secondo inammissibilità poiché, nonostante sia statoformulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., si risolve in una criticaalla valutazione delle risultanze probatorie e nella richiesta di una nuovavalutazione nel merito della questione, le quali, tuttavia, sono riservataall’apprezzamento dei giudici di merito. A supporto di tale affermazioneviene di seguito fatto cenno al relativo quadro giurisprudenziale sviluppatosiin sede di legittimità nel vigore della previgente legge fallimentare, il qualepuò essere riassunto con quanto affermato dalle Sezioni Unite. Ovvero che:“è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”(Cass. Sez. Un., 34476/2019). Ovvero, più di recente, questa Corte haaffermato che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità” (Cass. Sez. I, Ord. n. 7871/2025). In proposito,giova richiamare, in generale, il principio consolidato per cui, “in tema diNumero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/2026prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero adenunciare specificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. 3922/2024, e le pronunce ivicitate). Tanto premesso, ne consegue che il giudizio di cassazione non puòin alcun modo tradursi in una diversa valutazione istruttoria rispetto a quellaoperata nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti risolvendosi “una nuovarivalutazione della quaestio facti, tramite la rilettura della provadocumentale, ed un nuovo scrutinio della prova indiziaria, valutazioni cheinvece esulano dal sindacato del giudice di legittimità” (cfr., ex multis, Cass.4593/2024; Cass. 3340/2019; Cass. 24155/2017). In tal senso, infatti, laSuprema Corte è ferma nel ritenere che “alla Corte di cassazione non èconferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito dellacausa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice delmerito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti” (Cass. 30878/2023).Pertanto, “è inammissibile il ricorso per Cassazione, benché propostoformalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenerel'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un taleprovvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente ladecisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato omodificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere deltutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito edNumero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/2026al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e glierrori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che ilmezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione ilgiudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressavalutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza,investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudicenel decidere la controversia” (Cass., Sez. II, Sent. 2602/2001). Va infineaggiunto che, come deciso da Cass. 27288/2024, resta “onere del fallito,che intenda trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione,allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolariesigenze a cui egli deve sopperire a tal fine”. E al contempo è corretta lalimitazione del limite fissato dal giudice delegato anche in relazioneall’art.36 Cost. (Cass. 26206/2013). Dopo di che, come detto,l’apprezzamento di fatto del giudice del merito attiene a profili incensurabiliin questa sede, ove esibito in motivazione che, come nel caso, superi il cd.minimo costituzionale (Cass. s.u. 8053/2014)».Il collegio condivide appieno la proposta di definizione del ricorso in terminidi inammissibilità dei motivi, e, in assenza di qualsivoglia ulteriore apportoargomentativo del ricorrente, non ravvisa elementi idonei ad unripensamento dell’esito ivi prospettato.5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimataesime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme allaproposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc.civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria previstadall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo commadel medesimo art. 380-bis.Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema diNumero registro generale 24615/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 7609/2026Data pubblicazione 30/03/2026procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod.proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativadi abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., dellasomma di € 2.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente