CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni Clemente-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 520/2023depositata il 18/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con sentenza in data 18.4.2023 la Corte d’Appello di Salerno rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale era stata respinta la domandadalla stessa proposta di retratto agrario a fronte dell’intervenuta vendita diun fondo agricolo in Pagani da parte delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVeronica ad [OSCURATO:PERSONA] tramite l’intervento del mediatore MiloneIn particolare, il tribunale aveva ritenuto non adeguatamente provato ilrequisito della coltivazione del fondo confinante di proprietà da parte dellaPallavicino nei due anni precedenti la cessione contestata.[OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello, aveva rilevato che il materialeprobatorio in atti non era stato adeguatamente valutato dal giudice diprime cure e aveva chiesto, peraltro, l’ammissione di ulteriore utiledocumentazione, insistendo nell’accoglimento della propria domanda diretratto.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i rilievi svolti dall’appellantechiedendo il rigetto dell’impugnazione; analoga difesa aveva svolto [OSCURATO:SOCIETA]. quale compagnia assicuratrice di [OSCURATO:PERSONA] tenuta,eventualmente, a manlevare il mediatore delle domande svolte dall’Arpaiaper la restituzione della provvigione versata per la conclusione dell’affare.La corte territoriale, ritenuto che non vi fosse prova dei requisiti nésoggettivi né oggettivi per l’esercizio del retratto agrario in capo allaPallavicino, rigettava l’impugnazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Arpaia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. vigente nel 2008 -Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art.360, punti 3 e 5, c.p.c.».La stessa lamenta che la corte territoriale non ha applicato correttamenteil disposto di cui all’art.345 c.p.c. poiché ha ritenuto irrilevante laproduzione, richiesta, dei documenti fiscali relativi ad una pluralità di beni,come elencati in calce all’atto di appello, mentre tale produzione potevaritenersi indispensabile alla prova della coltivazione del fondo oggetto diriscatto da parte sua nei due anni precedenti alla vendita.Il motivo è infondato.Sul punto il giudice del gravame ha correttamente richiamato il principiosecondo cui nel vigore dell’art.345 c.p.c., nel testo precedente quelloammessa purché dotata di efficienza causale più incisiva rispetto alleprove già esaminate oppure purché la parte non fosse stata in grado diprodurla in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel giudizio diappello, infatti, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art.345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui ald.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella diper sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzionefattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandolasenza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastoNumero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo chela parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa,nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (cfr. Cass. S.U.n.10790/2017, Cass. n. 24164/2017, Cass. n. 24129/2018, Cass. n.401/2023, Cass. n. 34175/2024); il potere di apprezzamento di talenecessario presupposto di ammissibilità della prova, puressendo discrezionale, deve essere esercitato secondo criteri logici che ilgiudice ha il dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura insede di legittimità nei limiti della rilevabilità del vizio di omessa,irrazionale o contraddittoria motivazione (Cass. n. 17439/2006, Cass.n.16971/2009).Il giudice del gravame ha allora spiegato che, con riferimento aidocumenti di cui l’appellante chiedeva la produzione in sede di appello,“l'allegazione volta a suggerire una diversa e più incisiva valutazione dellerisultanze istruttorie e, in particolare, quanto alla ritenuta assenza dellaperdurante coltivazione del fondo, non appare indispensabile e dunque vadichiarata inammissibile, perché le fatture di vendita allegate anche diepoca anteriore all'insorgere della lite, non sono idonee a provare che lavendita dei relativi prodotti derivasse, anche secondo la regola dellapreponderanza dell'evidenza, dalla coltivazione del fondo per cui è statoinvocato il retratto.”La corte territoriale ha dunque valutato, senza alcun giudizio irrazionale,proprio la incisività degli elementi probatori che sarebbero stati ricavabilidall’acquisizione al giudizio delle fatture allegate all’atto di appello ed haescluso la relativa produzione perché ritenuta non decisiva. E ciò senzaalcuna limitazione ad un fondo specifico, atteso che nella interamotivazione si fa riferimento esclusivamente al ‘fondo agricolo’ in Pagani enon solo a quello in località Filettine (come lamenta la deducente)piuttosto che a quello in località [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Peraltro, parte ricorrente, ha omesso in questa sede di chiarirespecificatamente il modo in cui, tramite i documenti di cui ha chiesto laproduzione, si poteva eventualmente pervenire ad una dimostrazionecerta della coltivazione del fondo da parte sua, essendosi ella invece sololimitata ad affermare che le fatture di vendita dei prodotti allegate all’attodi appello ‘non potevano che derivare dalla coltivazione dei due fondi dellaricorrente’ e così introducendo solo una mera valutazione personale dellariferibilità di tali documenti all’attività contestata.Con il secondo motivo la ricorrente rileva la «violazione e falsaapplicazione dell’art.2712 c.c., in relazione all’art.360, n°3, c.p.c. -Violazione del principio del libero convincimento del Giudice ex artt.115 e116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma uno, n°5, c.p.c.».Nella specie la norma la cui applicazione si ritiene violata è esclusivamentel’art.2712 c.c. sull’assunto che la corte territoriale non avrebbeconsiderato che parte ricorrente non aveva l’onere di contestare lefotografie prodotte che ritraggono un fondo incolto poiché esse, in realtà,rappresentano un fondo arato e quindi le fotografie assumevano un valoreprobatorio rilevante a favore della stessa parte retraente.Il motivo è inammissibile.Quanto al vizio di cui all’art.360 n.3 c.p.c., si osserva che: a) la censura diviolazione di una norma di diritto presuppone l’addebito al giudice dimerito o di una erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici con cuila norma è dettata o del risultato finale della loro combinazione e, dunque,della norma che il testo normativo, cioè la disposizione, esprime; b) lacensura di falsa applicazione presuppone che il giudice di merito, puravendo esattamente inteso i termini linguistici di cui la disposizione sicompone, e pur avendo esattamente percepito sulla base della lororicognizione, la norma da essa risultante e, quindi, individuato lafattispecie astratta da essa somministrata, abbia invece ricondotto ad essaNumero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026o si sia rifiutato di farlo, rispettivamente una fattispecie storica, un fatto,in alcun modo riconducibile alla fattispecie astratta o si sia rifiutato di farlo( Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/2022).È allora evidente che, per come argomentata la doglianza, non si verte intema di violazione o falsa applicazione dell’art.2712 c.c., ma soltanto diapprezzamento da parte del giudice di merito del contenuto ritratto nellefotografie prodotte e dunque di apprezzamento del materiale probatorio inQuanto invece al vizio di cui all’art.360 n.5 c.p.c., la deduzione èinammissibile in quanto la sentenza impugnata è fondata sulle stesseragioni di fatto di quella di primo grado, e dunque trova applicazione lapreclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (cd. “doppiaconforme”). Questa, infatti, ricorre non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni siano fondate – come nel caso in esame –sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi nemmeno che il giudice di appelloabbia in ipotesi aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lastatuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n.3056/2026, Cass. n.7724/2022, Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014).Né la ricorrente ha indicato la specifica diversità delle ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dandone relativa dimostrazione (Cass. n.5947/2023),limitandosi a rilevare genericamente che il giudice del gravame ha decisoallegando elementi nuovi e dichiarando la inammissibilità delle produzionirichieste in quella sede.Anche a voler superare tale profilo di inammissibilità, le violazioni degliartt. 115 e 116 c.p.c. non sono state adeguatamente dedotte.Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ed infatti per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c. occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892/2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., S.U. n.20867/2020).Quanto alla violazione dell’art.116 c.p.c., essa è riscontrabile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo divalore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. S.U.nn. 8053 e 8054/2014 (anche Cass S.U.n. 20867/2020).E dunque poiché le deduzioni svolte dalla ricorrente nel motivo in esameriguardano integralmente la valutazione dello stato dei fondi agricoli,Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026ritenuto dalla corte territoriale non coltivato, con apprezzamento che inquesta sede nuovamente si contesta, esse esulano dalle censure invocate.Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’«omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti – art.360 – punto 5– c.p.c. per non aver considerato, la Corte Territoriale, che la ricorrente hacomprovato – con opportuna documentazione - sia la capacità lavorativanella misura di un terzo che la mancata vendita di propri fondi nel biennioantecedente al 2008».Anche a proposito di questo motivo vanno richiamati i profili diinammissibilità già enunciati a proposito del precedente motivo,vertendosi in ipotesi di c.d. ‘ doppia conforme.In ogni caso la ricorrente lamenta l’omessa prudente valutazione deglielementi istruttori forniti per suffragare la sussistenza anche dei requisitioggettivi richiesti per l’esercizio del retratto agrario, ritenuti non provatidalla corte territoriale, così nuovamente chiedendo una nuova valutazionedei fatti e del materiale istruttorio agli atti, esame precluso in sede dilegittimità.A questa Corte infatti ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione’ (Cass.n.10927/24, Cass. n.32505/23).Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «nullità della sentenza per il vizio di motivazione, previstodall’art.132 c.p.c., commi 2, punto 4, e dall’art.111 della Costituzione – inrelazione all’art.360, punto 4, c.p.c.».Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Rileva che la motivazione della sentenza presenta carenze, consistentinell’omessa valutazione di tutte le prove documentali ed orali offerte, chela rendono solo apparente.Si osserva preliminarmente che il giudice di merito è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengapiù attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto didar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni eprospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamenteadeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsiimplicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppurenon espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n.2930/2020, Cass.n.22801/2009).Con riguardo invece all’art. 132 c.p.c., la prospettazione per come operatadalla ricorrente è irriducibile alla sua violazione, perché basata su elementitratti aliunde rispetto alla motivazione, dato che si lamenta la omessaconsiderazione di documenti e prove orali. La deduzione del vizio risultadunque svolta in violazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite diquesta Corte, poiché si fonda su elementi istruttori, elementi desuntialtrove rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata (v.Cass., Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 20112/2009).Si osserva che «a seguito della riforma del 2012 scompare il controllosulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma restail controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o dellamera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio diNumero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014). Il sindacatodi legittimità è dunque ridotto al ‘minimo costituzionale’ che nella specierisulta rispettatoAll’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 4.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi edoltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 13251/2023Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17541/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma il 28.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]