CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Patrimonio n. 5466/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria di doValue, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,Comune di Milano, [OSCURATO:PERSONA] (CT), [OSCURATO:PERSONA], OCCCommercialisti Catania-ODCEC di Catania, [OSCURATO:PERSONA] qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], CCIAA di Catania,INAIL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AK Nordic AB, AdER-intimati-Numero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. 279/2025 depositata il12/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — Dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della procedura diliquidazione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14-ter, l. n. 3/2012, ilcreditore [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Prisma), e per essa doValue,depositava in data 10.3.2022 istanza di ammissione al passivo; il primoprogetto di stato passivo, recante l’esclusione del credito, venivacomunicato a Prisma personalmente, a mezzo pec, in data 12.11.2022;trascorso il termine di 15 giorni per le osservazioni, e dopo il decesso delprecedente difensore in data 6.11.2022, Prisma depositava comparsa dicostituzione di nuovo difensore del 29.12.2022, chiedendo notizie sullaprocedura. Frattanto, la Liquidatrice trasmetteva a mezzo pec del22.6.2023 un secondo progetto di stato passivo, che teneva conto delleosservazioni tempestivamente presentate, e lo comunicava sia a Prismapersonalmente che al nuovo difensore. In data 6.7.2023 Prisma replicavaal primo progetto di stato passivo depositando documentazione. LaLiquidatrice depositava un terzo e poi un quarto progetto di stato passivo(rispettivamente in data 8.2.2024 e 10.3 2024). In data 4.6.2024 Prismachiedeva al G.D. che la Liquidatrice si pronunciasse sulle proprieosservazioni del 6.7.2023, reiterandole.1.1. — Con nota del 1.8.2024 la Liquidatrice rilevava la tardività delleosservazioni di Prisma in quanto pervenute il 6.7.2023, oltre il termine di15 giorni assegnato con la pec del 12.11.2022. Quindi, con decreto del24.9.2024 il G.D. dichiarava definitivo lo stato passivo per tardività delleosservazioni di Prisma in quanto «proposte solo con atto del 4.6.2024 equindi tardivamente, non potendosi avere riguardo alla successivamodifica dello stato passivo, in quanto relativa alle domandecontrassegnate dai nn. 19 e 20, diverse da quelle in esame, senzaconsiderare che anche detta modifica risulta inviata sia a doValue S.p.A.che al procuratore costituito, con pec dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 10.3.2024».Numero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/20261.2. — Avverso detto provvedimento Prisma ha proposto reclamo exart. 14-octies comma 4, l. n. 3/2012 e il Tribunale di Catania lo harigettato, osservando: «vero che il termine di quindici giorni previstodall’art. 14-octies L. 3/2012 non è qualificato come perentorio manemmeno è pensabile che i creditori possano muovere osservazioni, maipresentate prima, di fatto violando un termine comunque previsto perlegge (e non stabilito dal liquidatore, come avviene - invece - per lapresentazione delle domande di ammissione al passivo); ciò sia per unaquestione di celerità nello svolgimento della procedura che per unaquestione di certezza dell’accertamento effettuato dal liquidatore».In particolare, il tribunale ha richiamato e condiviso la giurisprudenza dimerito in base alla quale «La formazione dello stato passivo nel contestodella procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss L.n. 3/2012 è rimessa al liquidatore nominato (cioè, l’organo tecnico) e sisviluppa in due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale. La prima,necessaria, è di esclusiva competenza del liquidatore, il quale ai sensidell’art. 14 octies, comma 1 L. n. 3/2012 predispone un progetto di statopassivo comprensivo di tutti i titolari di diritti reali e personali su benimobili e immobili appartenenti al patrimonio liquidabile comunicandolo agliinteressati, i quali hanno 15 giorni per formulare osservazioni sulmedesimo: se non viene formulato alcunché, il liquidatore approva lostato passivo e lo comunica ai creditori – con ciò concludendonedefinitivamente la formazione. La seconda, eventuale, si apre nel caso incui nel predetto termine di 15 giorni vengano formulate contestazioniritenute non superabili dal liquidatore: in tal caso, il liquidatore forma lostato passivo definitivo solo per i creditori acquiescenti rimettendoall’autorità giudiziaria il compito di definire le predette contestazioni. Neconsegue, pertanto, che l’eventuale fase di accertamento del passivogiudiziale ha ad oggetto esclusivamente le contestazioni non superabili,rimanendo invece non impugnabile il progetto di stato passivo predispostodal liquidatore per coloro che non hanno svolto osservazioni nei 15 giornisuccessivi la comunicazione ex art. 14 octies, comma 1 L. n. 3/2012:parimenti è preclusa ogni contestazione dello stato passivo dichiaratoNumero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/2026definitivo dal G.D. allorquando si intenda rimettere in discussione leposizioni già esaminate dal liquidatore e prive di osservazioni».1.3. — Prisma ha impugnato la decisione con ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, cui dei vari intimati solo il Condominio di Via XXSettembre 19, Catania, ha resistito con controricorso.2. — A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c. Prisma ha chiesto la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 14-octies, l. n. 3 del 2012, per avere il tribunaleerroneamente ritenuto tardive le osservazioni allo stato passivo del23.6.2023, depositate il 6.7.2023. Deduce il ricorrente che, confrontando idue progetti di stato passivo del 22.11.2022 e del 22.6.2023, risulterebbeche solo nel secondo vi sono rilievi in risposta alle osservazioni proposte;inoltre, a differenza del terzo e del quarto progetto di stato passivo, ilsecondo andava considerato come nuovo, in quanto consentiva a tutti icreditori di presentare osservazioni; infine, il termine di quindici giornisarebbe ordinatorio, non perentorio.2.2. — Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 141 (elezione di domicilio) e 301 (morte deldifensore) c.p.c., per mancata dichiarazione di nullità degli atti compiuti inviolazione dell’art. 301 c.p.c., sul rilievo che la ritenuta validità dellanotifica effettuata alla parte personalmente trascurerebbe che la morte deldifensore comporta interruzione del processo e nullità di tutti gli attisuccessivi, con la conseguenza che la comunicazione al creditore delprogetto di stato passivo dopo la morte del suo difensore sarebbe nulla, el’unica trasmissione valida da considerare sarebbe quella del progetto del22.6.2023.3. — La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore:Numero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/2026“Il ricorso – proposto contro il rigetto del reclamo avverso ilprovvedimento del giudice delegato che ha dichiarato tardive leosservazioni del 6.7.2023 al progetto di stato passivo comunicato dalliquidatore il 12.11.2022, ai sensi dell’art. 14-octies, comma 1, l. n.3/2012 – risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 14-octies, l. n. 3/2012) si sostiene che il tribunale avrebbe errato a riteneretardive le osservazioni del 6.7.2023, in quanto relative non già al primoprogetto di stato passivo bensì al secondo, comunicato dal liquidatore il22.6.2023 ai sensi dell’art. 14-octies, co. 3, l.cit.La tesi è infondata, poiché il “nuovo progetto” ex art. 14-octies, co. 3,l.cit. viene predisposto quando il liquidatore ritiene fondate le osservazionitempestivamente formulate dai creditori entro il termine di 15 giorni dallacomunicazione del primo progetto di stato passivo (termine pacificamentenon rispettato dal ricorrente) e la norma ne prevede la comunicazione atutti i creditori, ai sensi del co. 1, evidentemente per eventualiosservazioni sulle nuove posizioni, non anche su quelle che in assenza ditempestive osservazioni non sono state modificate, posto che per tutte lecontestazioni ritenute invece non superabili (tra cui quelle del ricorrente) illiquidatore ha doverosamente rimesso gli atti al giudice per la definitivaformazione del passivo a norma del successivo co. 4 (come si legge negliestratti trascritti in ricorso).Lo stesso ricorrente, in effetti, deduce in subordine che il termine di 15giorni in questione non avrebbe natura perentoria.L’assunto è smentito dalla giurisprudenza di questa Corte, che in plurimeoccasioni ha messo in evidenza la natura perentoria dei termini previstiper la formazione del passivo nella liquidazione del sovraindebitato,sebbene assegnati dal liquidatore e non previsti espressamente a pena didecadenza (come non è necessario ove non si tratti del processo in sensostretto bensì di un procedimento autonomamente regolato dalla legge: cfr.Corte cost. 107/2003, Cass. Sez. U, 1111/1994, Cass. 1288/1988),trattandosi comunque di termini di fonte legale aventi specifica funzioneacceleratoria della procedura, sicché la mancata osservanza può essereNumero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/2026superata solo ricorrendo al meccanismo di rimessione in termini ex art.153 c.p.c. (cfr. Cass. 6849/2025, 6873/2025, 11493/2025).Manifestamente infondato è anche il secondo motivo (violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 141 e 301 c.p.c.) per cui il tribunale avrebbe erratoa non dichiarare la nullità degli atti compiuti in violazione dell’art. 301c.p.c., ritenendo, invece “valida la notifica effettuata alla partepersonalmente” stante la morte del primo difensore nelle more delprocedimento.In primo luogo, l'istituto dell'interruzione del processo, ex art. 301 c.p.c.,trova la sua applicazione nel processo civile contenzioso pendente dinanziall'autorità giudiziaria, mentre la procedura in esame è disciplinata in viaautonoma dalla l. n. 3/2012 e riguarda una fase “amministrativa” che sisvolge dinanzi al liquidatore.Non vi era, insomma, alcun processo da interrompere, e il tribunale hacorrettamente rilevato che il decesso del difensore presso cui la parteaveva eletto domicilio è avvenuto prima della comunicazione dello statopassivo, perciò rivolta alla parte personalmente in data 12.11.2022, cheha peraltro raggiunto il suo scopo” [cfr. Cass. n. 24329/2024] “essendosiquesta attivata per nominare un nuovo difensore in data 29.12.2022,senza invocare alcuna ipotesi di rimessione in termini.”4. — [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della proposta didefinizione sopra trascritta sia pienamente condivisibile, e la fa propria inogni sua parte, trattandosi dell’applicazione di principi ormai ampiamenteconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte.5. — Trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023(Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta exart. 380-bis c.p.c., vanno disposte, in uno alla condanna alla rifusionedelle spese processuali, anche la condanna del ricorrente, soccombente, alpagamento in favore della controparte di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché l’ulteriorecondanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassadelle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro5.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., il tutto liquidato come dadispositivo.Numero registro generale 13481/2025Numero sezionale 1715/2026Numero di raccolta generale 15061/2026Data pubblicazione 19/05/20266. — Si è detto, infatti, che l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condannedi cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c. – codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez.U, 27433/2023, 28540/2023; conf. Cass. 11346/2024).7. — Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alrimborso, in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocatoAntonino Minacapilli, dichiaratosi antistatario; condanna il ricorrente alpagamento di Euro 8.000,00 in favore del Condominio controricorrente,quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,nonché al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro