CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27930del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] 3000 s.r.l. in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore rappresentata e difes a , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica de l secondo difensore(PEC) [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] dirette e Iva 2013-operazioni inesistenti Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2239/ 12 /202 1 , depositata in data 15 giugno 2021 , notificata via pec in data28 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 256 /0 6 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA] di Milanoche aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avvisodi accertamento con il qual e l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di Pavia aveva ripreso a tassazione, per il 2013, costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture afferenti ad operazioni ritenute inesistenti, emesse dalla contribuente quale “cartiera”nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; -in punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha affermato che:1) diverse sentenze divenute definitive - rilevanti marginalmente nel procedimento in esame in quanto emesse esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2000s.p.a.- avevano accertato la creazione di un vasto sistema fraudolento ad opera di quest’ultima con una rete di societàfittizie della quale faceva parte anche la contribuente;2) andava valutato diversamente rispetto a quanto effettuato dalla CTP il contenuto della sentenzadefinitiva della Corte di appello di Milano di assoluzione dai corrispondenti reati fiscali di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] 2000s.p.a., atteso che l’indagine tributaria si era fondatasu specifici elementi di fatto assenti nella sentenza penale nonché sulle dichiarazioni di una molteplicità di testi (laddove la sentenza penale siera basata sulla dichiarazionesoltanto di alcuni testi); peraltro, non appariva risolutiva la circostanza,emersa dal processo penale, dei rapporti commerciali intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA] con altre società , considerato che la natura fittizia delle fatture contestatenell’avviso in questione dipendeva dai rapporti della contribuente con la [OSCURATO:PERSONA] 2000s.p.a.; 3) in particolare, dal p.v.c. della G.d.F. si evincevano plurimi elementi ( il breve periodo di esistenza della [OSCURATO:SOCIETA] ; il fatto che i soci fondatori della detta società,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - parente di Arneri - erano entrambi dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] ; l’ assunzione da parte del Pisani, su proposta dell’Arneri, della qualifica formale di legale rappresentante della costituenda Lega 3000senza alcun interessamento all’attività sociale né con riguardo alle attività commerciali né alla gestione contabile che era svolta, nella sede della Roto2000, dalla moglie dell’Arneri; la fissazione della sede in un capannone sito in Casarile dove operava la [OSCURATO:SOCIETA]; la “cessione” di un ramo d’azienda, avente ad oggetto l’attività di legatoria e confezione dalla [OSCURATO:PERSONA] 2000s.p.a. alla contribuente per un corrispettivo pagato solo in minima part e ; attrezzature “cedute”dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Lega per un importo di euro 150,00 inidonee a sopportare volumi di attività rilevanti; le dichiarazioni di due dei lavoratori “ceduti” circa il continuato svolgimento dei lavori di legatoria per conto della [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna formale pratica di licenziamento da quest’ultima e riassunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’emissione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di due fatture nei confronti della Lega3000 - concernenti la cessione di macchinari, non ricompresi nel contratto di cessione di ramo d’azienda,il cui elevato corrispettivo non risultava essere stato pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno della assunta costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera di [OSCURATO:PERSONA] , quale effettivo dominus di quest’ultima, a l fine di effettuare, attraverso l’emissione o la ricezione di fatture fittizie, operazioni che consentissero a [OSCURATO:SOCIETA] indebite detrazioni Iva o decurtazioni della base imponibile; alla luce di quanto emerso dal p.v.c. circa il carattere di mera cartiera della [OSCURATO:SOCIETA], gestita direttamente dall’Arneri per finalità fraudolente, dovevano essere considerate anche le ulteriori fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; né la società contribuente aveva offerto concreti elementi a contrarioatti a smentire la ricostruzione dell’Ufficio; -resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; -è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di manifesta infondatezzadel ricorso, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. -Lega 3000s.r.l. in liquidazione ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. -la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1-bis e 49 del d.lgs. n. 546/92 nonché degli artt. 295 e 337 c.p.c. per non avere la CTR: 1) accolto l’eccezione della contribuente di riunioneal processo di altro procedimento, al tempo pendente (poi definito con sentenzadella CTR n. 544/09/2021 depositata il 12.2.2021, passata in giudicato ad essa favorevol e) , avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento emesso nei confronti dellamedesima società, relativo al 2012, fondato sugli stessi presupposti di quello in questione relativo al 2013 (supposta presunzione di fittizietà della [OSCURATO:SOCIETA]., quale simulacro giuridico eterodiretto dalla [OSCURATO:SOCIETA]) e su due stesse fatture valutate,ai fini Iva, per il 2012 e, ai fini delle imposte dirette, per il 2013 ; 2) sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.al fine di evitare il contrasto tra giudicati, trattandosi di procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialitànecessaria tale che la definizione dell’uno costituiva indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro. 1.1.Il motivo – sotto entrambe le sub censure prospettate – è infondato.1.2.Quanto alla denunciata mancata riunione da parte del giudice di appello del procedimento, all’epoca pendente , avente ad oggetto l’impugnativa d i altro avviso emesso nei confronti della contribuente, per il 2012, premesso che “Lariunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economiaprocessuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.” (Cass. S.U. n. 1521del 23/01/2013; Cass. Sez.5, Sentenza n. 27550 del 30/10/2018 ), non sussisteva alcun obbligo in capo alla CTR di riunione dell’altro procedimento concernente l’impugnativa di un provvedimento concernente la diversa annualità (2012). 1.3.Quanto all’assunta mancata sospensione del processo ai sensi 295 c.p.c., risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 337 c.p.c., le S.U. già con sentenza n. 16329 del 2014, hanno chiarito che l'ambito di applicazione della prima norma va circoscritta alle ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr. SSUU 19.6.2012 n. 10027; id. SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Corte cass. 6-2 sez. ord. 5.11.2012 n. 18968; id. 6-3 sez. 9.1.2013 n. 375; id. 6-3 19.9.2013 n. 21505). 1.4. Sulla portata dell’art. 295 c.p.c. è tornata questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 21763 del 29/07/2021, statuendo il seguente principio di diritto: “in tema disospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art.295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c..” (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che “La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone, quindi, le seguenti condizioni: che sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; che non si realizzi o in virtù dell'art. 34 c.p.c. o per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c. la simultaneità del processo. Il che sta a significare che, in generale, nel nostro ordinamento il giudice della domanda dipendente ha il potere di conoscere incidentalmente della domanda pregiudiziale, salvo quando quest'ultima è dedotta in giudizio principaliter come oggetto di un'autonoma pretesa. Distinguendo in via generale e schematica, si è affermato ricorrentemente che: - integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che da quello dipende (pregiudicato); in sostanza, l'oggetto della causa pregiudicata non può essere deciso - come sancisce la norma stessa - senza la necessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; in tal caso, l’accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro diritto (ad esempio, lo status familiae quale fatto costitutivo rispetto all'obbligo alimentare oppure il diritto di proprietà del veicolo che ha cagionato il sinistro come fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2054 c.c.); - integra punto pregiudiziale a sussistenza della pre giudizialità logica qualora un antecedente logico necessario va risolto incidenter tantum rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; in tal caso, l'accertamento dell'esistenza, della validità e della natura diun rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto (ad esempio, nelle domande di adempimento contrattuale, il contratto rispetto alla pretesa di adempimento dedotta in causa; il pagamento del canone rispetto al contratto di locazione).Entrambe le due species di pregiudizialità vengono ricondotte al genus dell'art.34 c.p.c. (…)”. 3.7.In sintesi, pertanto, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna deve essere disposta nel processo tributario se ricorrono le seguenti condizioni: (i) l’oggetto di una causa è dipendente in senso tecnico dalla decisione di un’altra causa; (ii) la decisione della causa pregiudiziale è suscettibile di esplicare effetti di giudicato nella causa dipendente; (iii) non è possibile la riunione delle due cause; (iv) la causa pregiudiziale non è stata ancora decisa con sentenza anche non definitiva (in tal caso dovendosi ritenere, allo stato attuale dell’elaborazione giurisprudenziale, che la sospensione della causa dipendente sia rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.). Posto quanto sopra,il giudice di appello non era tenuto a sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.non essendo ravvisabile, nella specie, un rapporto di pregiudizialità necessaria tra procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa di avvisi di accertamento concernenti diverse annualità, in quanto l’oggetto della causa - concernente l’impugnativa dell’avviso relativo al 2013 – non era dipendente in senso tecnico dalla decisione della causa avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso relativo al 2012. Né tantomeno è invocabile il giudicato esterno (con riguardo alla sentenza della CTR n. 544/09/2021 depositata il 12.2.2021, passata in giudicato, favorevole alla contribuenterelativamente al 2012, v. controricorso pag. 5) atteso che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. Sez. 5, Sentenza n.20029 del 30/09/2011; conf. Sez. 5, Sentenza n. 13079 del 25/07/2012), come il concreto atteggiarsi di fatturazioni per operazioni inesistenti. (Cass. Cass. 6953 del 2015; nello stesso senso Cass. n. 38950 del 2021). 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTRritenuto legittimo l’avviso di accertamento sebbene la pretesa impositiva fosse basata sui medesimi elementi indiziari di asserita fittizietà di [OSCURATO:SOCIETA].(acquisto di ramo di azienda al solo scopo di fare conseguire a [OSCURATO:SOCIETA]. un utile di esercizio; mancato spostamento dei macchinari, componenti il ramod’azienda acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] , quale indice di fittizietà della società; identità di personale trale due società ; erogazione di prestazioni solo a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], società ugualmente facente capo all’Arneri ) vagliatinel processo penale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], per i corrispondenti reati fiscali- conclusosi con la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Milano n. 5639 depositata il 14.12.2017, divenuta definitiva; con ciò , pertanto, senza tenere conto delle risultanze del giudicato penale già formatosi. 2.1.Il motivo è infondato. 2.3.Questa Corte ha affermato che , “ai sensi dell'art. 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna: quindi, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può (più) attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente e, pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in detta materia, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (ex plurimis, Cass. nn. 10945 del 2005, 2499 del 2006, 5720 del 2007, 1014 del 2008; n 16238 del 2009; Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010; Sez. 5 , Sentenza n. 8129 del 23/05/2012 Sez. 5, Sentenza n. 6525 del 2020 ); in particolare, questa Corte ha precisato che “Nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova(come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenzadi una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19786 del 27/09/2011); da ultimo, questa Corte ha aggiunto, con riguardo all’ipotesi di assoluzione in sede penale anche con formula piena, che “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste,può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017 ; nello stesso senso, Sez. 5 , Ordinanza n. 27814 del 04/ 12/2020 ). In tema di processo tributario, le prove raccolte in giudizio penale definito con sentenza irrevocabile di prescrizione costituiscono fonte di prova che il giudice tributario è tenuto ad esaminare e da cui può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Sez.5, Ordinanza n. 6532 del 2020 ). 2.4.Nella sentenza impugnata, laCTR si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha proceduto ad un puntuale apprezzamento del contenuto della sentenza penale della Corte di appello di Milano n. 5639 del 2017, ponendolo a confronto con il complessivo materiale probatorio acquisit o nel giudizio tributario ; in particolare, ha ritenuto che l’indagine tributaria fosse basata su specifici elementi di fatto emersi in sede di p.v.c. della G.d.F. e su una “molteplicità di testi” laddove la sentenza penale era basata sulle dichiarazioni soltantodi alcuni testi. Peraltro, ad avviso del giudice di appello, non risultava decisiva la circostanza emersa dal processo penale dei rapporti commerciali intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA] con altre società di primaria importanzaatteso che “la natura fittizia delle fatture contestate dall’Ufficio con l’avviso impugnato non dipendeva da tale circostanza bensì dai rapporti tra la stessa e la [OSCURATO:SOCIETA]”.Diversamente, la CTR- con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede e con un ragionamento logico- valutativo coerente con le regole di governo delle prove presuntive -ha ritenuto l’accertamentoin questione fondato su plurimi elementi indiziari rilevati in sede di p.v.c. della G.d.F.(il breve periodo di esistenza della [OSCURATO:SOCIETA]; il fatto che i soci fondatori della detta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parente di Arneri,erano entrambi dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]; l’assunzione da parte del Pisani, su proposta dell’Arneri, della qualifica formale di legale rappresentante della costituenda [OSCURATO:SOCIETA] senza alcun interessamento all’attività sociale né con riguardo alle attività commerciali né alla gestione contabile che era svolta, nella sede della [OSCURATO:SOCIETA], dalla moglie dell’Arneri; la fissazione della sede in un capannone sito in Casarile dove operava la [OSCURATO:SOCIETA]; la “cessione” di un ramo d’azienda, avente ad oggetto l’attività di legatoria e confezione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla contribuente per un corrispettivo pagato solo in minima parte; attrezzature “cedute” dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Lega per un importo di euro 150,00 inidonee a sopportare volumi di attività rilevanti; le dichiarazioni di due dei lavoratori “ceduti” circa il continuato svolgimento dei lavori di legatoria per conto della [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna formale pratica di licenziamento da quest’ultima e riassunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’emissione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di due fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] - concernenti la cessione di macchinari, non ricompresi nel contratto di cessione di ramo d’azienda - il cui elevato corrispettivo non risultava essere stato pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]) idonei a comprovare, nell’ambito del giudizio tributario,la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera di [OSCURATO:PERSONA], quale effettivo dominusdi quest’ultima, al fine di effettuare, attraverso l’emissione o la ricezione di fatture fittizie, operazioni che consentissero a [OSCURATO:SOCIETA] indebite detrazioni Iva o decurtazioni della base imponibile; alla luce di quanto emerso, dovevano essere valutate anche le ulteriori fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA],nell’anno 2013, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, non avendo tali società effettivi rapporti commerciali con la società contribuente gestita direttamente dall’Arneri per finalità fraudolente; a fronte di tale ricostruzione, la CTR ha escluso poi-con un uguale apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità-che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse fornito elementi concreti di smentita della ricostruzione operata dall’Ufficio sulla base delle risultanzedel p.v.c. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 6.La Corte stima equo fissare in euro7.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 2.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 13.000,00per compensi oltre spese prenotate a debito; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 7.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quate