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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16570/2026

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- RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente -1539nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 16942/2025avverso la sentenza n. 77/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026MESSINA, depositata il 06/02/2025 R.G.N. 776/2023;Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 77/2025 della Corted’appello di Messina che ha confermato la pronuncia delTribunale di Patti che aveva respinto il ricorso in opposizione adintimazione di pagamento cui erano sottesi sette avvisi diaddebito portanti contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2016.Propone due motivi di censura.Resistono INPS ed ADER con controricorso.A seguito di richiesta di decisione depositata dalla ricorrente neiconfronti della proposta di definizione accelerata del presentegiudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella qualeil Collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.La ricorrente ha, altresì, depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360, comma1, n. 5 cod. proc. civ., “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio: mancata statuizione in ordine alla assenza diprova della notifica” di due avvisi di addebito prodromici n.59520160001380043000 e n. 59520170002339239000.Con il secondo motivo censura la sentenza ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degliNumero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026artt. 1335, 2697, 2719 cod. civ. e dell’art. 3, comma 9Nu,m deroe dlli ara ccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026legge n. 335/1995: assenza di atti interruttivi della prescrizione,inattendibilità degli allegati di Ader denominato “all.4-notificaintimazione n….” e “all.5-copia intimazione di pagamento n. ….enotifica”.

Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto allariscossione di contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2016 di cuiagli avvisi n.La sentenza motiva nei seguenti termini.-Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che i primi cinque avvisifossero stati notificati considerando decisive le copie dellecartoline di ricevimento, recapitate presso il domicilio esottoscritte da lei o familiare convivente, ed ha dato atto che laprescrizione è stata interrotta anche dalla notifica di dueintimazioni di pagamento, una il 26 maggio 2016 e l'altra il 22di-cembre 2017.- Ha ritenuto irrilevante il disconoscimento delle fotocopieoperato dalla Musca in quanto generico e relativo allasottoscrizione, la cui provenienza era attestata dall'ufficialepostale; ha tenuto conto della corrispondenza ai modelli postalidelle relate di notifica prodotte, dell'apparenza e uniformitàgrafica delle sottoscrizioni e della plausibilità delle date dinotifica degli atti indicati rispetto a quelle di spedizione,valorizzando a questo punto la dichiarazione di conformità diAdER e Inps quali elementi indiziari a conforto.

Ha ancheritenuto dimostrata la corrispondenza delle cartoline agli avvisiindicati nell'intimazione.-[OSCURATO:PERSONA] ha infine rilevato che la notifica il 18 maggio 2016 eil 2 ottobre 2017 dei due avvisi rimanenti non era statapuntualmente contestata nel ricorso e pertanto non vi eraalcuna necessità per le convenute di fornire la relativa prova, eNumero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026che il termine quinquennale, tenuto conto della sospeNunmseiroo ndi era ccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026covid, non era pertanto decorso.- Con il primo motivo di appello la Musca rivendica che lacontestazione dei documenti andrebbe considerata specifica etempestiva perché corredata da "dettagliati e circostanziatirilievi": nella prima difesa formulata dalla ricorrente in primogrado (note di trattazione scritta del 27 marzo 2023) sicontestavano i documenti prodotti "poiché costituiti da merecopie fotostatiche isolatamente considerate e/o estrattiinformatici di ricevute telematiche, non riferibili agli atti cuivengono asseritamente associati, per cui sono da considerarsiinconducenti, inattendibili e, quindi, totalmente inefficaci ai finidi dar prova della regolare effettuazione del procedimentonotificatorio ex lege".

Si tratta, in tutta evidenza, di una meracontestazione di principio basata su formule di stile.-L’appellante cerca poi di introdurre nel thema decidendum lecontestazioni un pò più specifiche formulate tardivamente conle seconde note di trattazione scritta in relazione ai singoli attinotificati da Inps e ADER, e già la tardività basterebbe a nonprenderle in considerazione.

In ogni caso, riproduceesattamente le contestazioni che il tribunale ha motivatamentedisatteso, senza entrare nemmeno nel merito della motivazioneadottata dal tribunale, che è ictu oculi ragionevole econdivisibile.-Con l'ultimo motivo la appellante invoca il condivisibile principiosecondo il quale la notifica degli atti interruttivi non portaall'applicazione del termine decennale ordinario in luogo diquello quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della leggen. 335/1995.

La contestazione è però fuori luogo, perché ilTribunale ha valutato tutto in base alla prescrizionequinquennale.Numero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026La prima censura, ove si lamenta che la Corte ha “omesso distatuire in ordine ad un aspetto fondamentale oggetto digiudizio, espressamente dedotto nei motivi di appello, afferenteall’eccezione di omessa notificazione di due avvisi di addebito”,è inammissibile.Innanzitutto, il motivo è strutturato come omesso esame difatto decisivo, inammissibile in presenza di doppia conforme,poi si dispiega in omessa decisione sul profilo attinenteall’omessa notifica di due avvisi.In secondo luogo, non si confronta con la ratio decidendi, perchéla Corte ha statuito su tutti e sette gli avvisi di addebito,affermando: che cinque erano stati notificati e in relazione aglialtri due la questione non si era neppure posta in giudizio; che,a fronte di contestazioni generiche, solo con le seconde note ditrattazione scritta la parte aveva cercato di introdurrecontestazioni più specifiche sui singoli atti notificati da INPS eda ADER ma tali contestazioni erano tardive.Con quest’ultima parte della motivazione il ricorso non siconfronta.Il secondo motivo è parimenti inammissibile, posto che con lostesso, dietro l’apparente censura di violazione di legge, vi è iltentativo di rileggere il materiale istruttorio già vagliato daigiudici di merito.Infatti, la deduzione di violazione di legge è veicolata attraversola rivalutazione degli elementi di fatto, che non è consentita inquesta sede, in presenza di doppia conforme: le denunciateviolazioni di norme hanno come presupposto una ricostruzionein fatto diversa da quella effettuata in sentenza, laddove,invece, detta ricostruzione può essere censurata in questa sedeNumero registro generale 16942/2025sotto l‘egida e nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 codN. umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026proc. civ., vizio, però, non qui prospettabile.Data pubblicazione 27/05/2026Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deveapplicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendol’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamentodi una somma equitativamente determinata in favore dellecontroparti e di una in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate, quanto ad INPS, in€2000,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali e accessori di legge, e, quanto adADER, in €2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;condanna parte ricorrente a pagare a ciascun resistentel’ulteriore somma di €1000,00;Numero registro generale 16942/2025condanna parte ricorrente a pagare €1000,00 in favore dellaN umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026Cassa delle Ammende;Data pubblicazione 27/05/2026ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026- controricorrente -1539nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 16942/2025avverso la sentenza n. 77/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026MESSINA, depositata il 06/02/2025 R.G.N. 776/2023;Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 77/2025 della Corted’appello di Messina che ha confermato la pronuncia delTribunale di Patti che aveva respinto il ricorso in opposizione adintimazione di pagamento cui erano sottesi sette avvisi diaddebito portanti contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2016.Propone due motivi di censura.Resistono INPS ed ADER con controricorso.A seguito di richiesta di decisione depositata dalla ricorrente neiconfronti della proposta di definizione accelerata del presentegiudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella qualeil Collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.La ricorrente ha, altresì, depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360, comma1, n. 5 cod. proc. civ., “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio: mancata statuizione in ordine alla assenza diprova della notifica” di due avvisi di addebito prodromici n.59520160001380043000 e n. 59520170002339239000.Con il secondo motivo censura la sentenza ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degliNumero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026artt. 1335, 2697, 2719 cod. civ. e dell’art. 3, comma 9Nu,m deroe dlli ara ccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026legge n. 335/1995: assenza di atti interruttivi della prescrizione,inattendibilità degli allegati di Ader denominato “all.4-notificaintimazione n….” e “all.5-copia intimazione di pagamento n. ….enotifica”. Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto allariscossione di contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2016 di cuiagli avvisi n.La sentenza motiva nei seguenti termini.-Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che i primi cinque avvisifossero stati notificati considerando decisive le copie dellecartoline di ricevimento, recapitate presso il domicilio esottoscritte da lei o familiare convivente, ed ha dato atto che laprescrizione è stata interrotta anche dalla notifica di dueintimazioni di pagamento, una il 26 maggio 2016 e l'altra il 22di-cembre 2017.- Ha ritenuto irrilevante il disconoscimento delle fotocopieoperato dalla Musca in quanto generico e relativo allasottoscrizione, la cui provenienza era attestata dall'ufficialepostale; ha tenuto conto della corrispondenza ai modelli postalidelle relate di notifica prodotte, dell'apparenza e uniformitàgrafica delle sottoscrizioni e della plausibilità delle date dinotifica degli atti indicati rispetto a quelle di spedizione,valorizzando a questo punto la dichiarazione di conformità diAdER e Inps quali elementi indiziari a conforto. Ha ancheritenuto dimostrata la corrispondenza delle cartoline agli avvisiindicati nell'intimazione.-[OSCURATO:PERSONA] ha infine rilevato che la notifica il 18 maggio 2016 eil 2 ottobre 2017 dei due avvisi rimanenti non era statapuntualmente contestata nel ricorso e pertanto non vi eraalcuna necessità per le convenute di fornire la relativa prova, eNumero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026che il termine quinquennale, tenuto conto della sospeNunmseiroo ndi era ccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026covid, non era pertanto decorso.- Con il primo motivo di appello la Musca rivendica che lacontestazione dei documenti andrebbe considerata specifica etempestiva perché corredata da "dettagliati e circostanziatirilievi": nella prima difesa formulata dalla ricorrente in primogrado (note di trattazione scritta del 27 marzo 2023) sicontestavano i documenti prodotti "poiché costituiti da merecopie fotostatiche isolatamente considerate e/o estrattiinformatici di ricevute telematiche, non riferibili agli atti cuivengono asseritamente associati, per cui sono da considerarsiinconducenti, inattendibili e, quindi, totalmente inefficaci ai finidi dar prova della regolare effettuazione del procedimentonotificatorio ex lege". Si tratta, in tutta evidenza, di una meracontestazione di principio basata su formule di stile.-L’appellante cerca poi di introdurre nel thema decidendum lecontestazioni un pò più specifiche formulate tardivamente conle seconde note di trattazione scritta in relazione ai singoli attinotificati da Inps e ADER, e già la tardività basterebbe a nonprenderle in considerazione. In ogni caso, riproduceesattamente le contestazioni che il tribunale ha motivatamentedisatteso, senza entrare nemmeno nel merito della motivazioneadottata dal tribunale, che è ictu oculi ragionevole econdivisibile.-Con l'ultimo motivo la appellante invoca il condivisibile principiosecondo il quale la notifica degli atti interruttivi non portaall'applicazione del termine decennale ordinario in luogo diquello quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della leggen. 335/1995. La contestazione è però fuori luogo, perché ilTribunale ha valutato tutto in base alla prescrizionequinquennale.Numero registro generale 16942/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026Data pubblicazione 27/05/2026La prima censura, ove si lamenta che la Corte ha “omesso distatuire in ordine ad un aspetto fondamentale oggetto digiudizio, espressamente dedotto nei motivi di appello, afferenteall’eccezione di omessa notificazione di due avvisi di addebito”,è inammissibile.Innanzitutto, il motivo è strutturato come omesso esame difatto decisivo, inammissibile in presenza di doppia conforme,poi si dispiega in omessa decisione sul profilo attinenteall’omessa notifica di due avvisi.In secondo luogo, non si confronta con la ratio decidendi, perchéla Corte ha statuito su tutti e sette gli avvisi di addebito,affermando: che cinque erano stati notificati e in relazione aglialtri due la questione non si era neppure posta in giudizio; che,a fronte di contestazioni generiche, solo con le seconde note ditrattazione scritta la parte aveva cercato di introdurrecontestazioni più specifiche sui singoli atti notificati da INPS eda ADER ma tali contestazioni erano tardive.Con quest’ultima parte della motivazione il ricorso non siconfronta.Il secondo motivo è parimenti inammissibile, posto che con lostesso, dietro l’apparente censura di violazione di legge, vi è iltentativo di rileggere il materiale istruttorio già vagliato daigiudici di merito.Infatti, la deduzione di violazione di legge è veicolata attraversola rivalutazione degli elementi di fatto, che non è consentita inquesta sede, in presenza di doppia conforme: le denunciateviolazioni di norme hanno come presupposto una ricostruzionein fatto diversa da quella effettuata in sentenza, laddove,invece, detta ricostruzione può essere censurata in questa sedeNumero registro generale 16942/2025sotto l‘egida e nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 codN. umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026proc. civ., vizio, però, non qui prospettabile.Data pubblicazione 27/05/2026Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deveapplicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendol’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamentodi una somma equitativamente determinata in favore dellecontroparti e di una in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate, quanto ad INPS, in€2000,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali e accessori di legge, e, quanto adADER, in €2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;condanna parte ricorrente a pagare a ciascun resistentel’ulteriore somma di €1000,00;Numero registro generale 16942/2025condanna parte ricorrente a pagare €1000,00 in favore dellaN umero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 16570/2026Cassa delle Ammende;Data pubblicazione 27/05/2026ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito
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