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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10870/2026

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cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1423 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]a,t a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 194/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 565/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheCon sentenza n. 194 del 18.3.2024, la Corte d'appello di Napoliha rigettato il gravame della [OSCURATO:SOCIETA].

Ltd., avverso lasentenza del Tribunale di Avellino che aveva parzialmenteaccolto l’opposizione di quest’ultima società all’estratto di ruolocontestualmente alle sottese cartelle, a seguito di controlloinformale effettuato presso gli sportelli dell’[OSCURATO:PERSONA], dal qualeaveva appreso della esistenza di pretese creditorie degli entiprevidenziali.Il Tribunale riteneva che la prescrizione fosse maturata soltantoin riferimento ai crediti portati dalla cartella con numero -45431000 finale, portante crediti relativi ad epoca precedenteal 6.6.14.La Corte d’appello, da parte sua, ha ritenuto che l’impugnazionedell’estratto di ruolo fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 12comma 4 bis novellato, del d.P.R. n. 602/73, che le Sezioni Unitedella Cassazione con sentenza n. 26283/22 hanno ritenutoNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026applicabile anche ai processi in corso, ad accezione delle ipotesitipizzate da tale norma, nella specie, non ricorrenti.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA].

Ltd. ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, mentre Inps, Inail e Aderhanno resistito con controricorso.Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizioneagevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiestadalla [OSCURATO:SOCIETA].

Ltd. la decisione, ai sensi dell’art. 380 bissecondo comma c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, la società ricorrente hadenunciato il vizio di nullità della sentenza, per violazionedell’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui postula l’applicabilitàdella norma in rubrica, al procedimento avente ad oggettol’impugnazione di sanzioni amministrative di natura contributivae previdenziale.Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, la societàricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazionedell’art. 14 (rectius 12) comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cuisussume nella fattispecie contemplata dall’art. 14 comma 4 bisdel D.P.R. n. 602/73, l’ipotesi di inesistenza della notifica.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi nullità della sentenza, per violazione dell’art. 12 comma 4 bisNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026del D.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., nella parte in cui si profila, nell’ambito del giudizio diopposizione alle sanzioni di carattere contributivo eassistenziale, elevate dall’Inps o dall’Inail, lo stesso interesse adagire tipico della struttura impugnatoria del giudizio tributario.I tre motivi, esaminati congiuntamente, perché connessi, sonoinammissibili, ex art. 360 bis c.p.c.Infatti, la questione che concerne la possibilità per ilcontribuente, che assuma di non aver ricevuto ritualenotificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenzastata risolta negativamente, salvo le ipotesi tipizzate dall’art. 12comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, dalle sezioni unite di questaCorte, con sentenza n. 26283/22 e si è consolidata senzatentennamenti, da ultimo con Cass. nn. 22133, 23390, 23400,25171, 10319 del 2025.Per completezza sul punto, va rilevato che è intervenuto illegislatore con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede diconversione dalla

I. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 delD.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto deiruoli", il quale ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 citato cheha stabilito, nella sua prima parte, che "L'estratto di ruolo nonè impugnabile", limitando l'accesso alla tutela immediata,configurata precedentemente dalle sezioni unite dellaCassazione con la sentenza n. 19704/15 che l'aveva rimessaalla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita previstadall'art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, nella suaseconda parte prevede anche che "Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sonDoat a pubblicazione 23/04/2026suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione".Assodato, quindi, che l'estratto di ruolo, in linea generale non èpiù impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuovanormativa si applichi o meno ai giudizi pendenti.

Con unarecente pronuncia a sezioni unite (Cass. s.u. n. 26283 del 2022)questa Corte ha statuito, in primo luogo (e con riferimento allaprima parte del comma 4 bis), che "la disposizione del comma4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.602/73 è ricognitiva della naturadell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente glielementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente aquella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, adifferenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelliimpugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioniunite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constanovoci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consigliodi Stato, con la sentenza n. 4/22).Numero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivomenzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile èl'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfusoin una cartella di pagamento che sia stata precedentementenotificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), oche sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione,regolarmente notificata e non contestata, per l'omessanotificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.Cass. n. 31240/19)."Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento allaseconda parte del comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. 602 cit. hannostatuito che: "Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartellaingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema digaranzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere unadiversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino almomento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica,allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia dellasentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e nongià su uno degli effetti dell'impugnazione."Dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art.12, comma4 bis, del D.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivipreviste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancavaNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026ab origine l'interesse ad un'opposizione che, in assenza disuccessivi atti di esecuzione, è volta direttamente contro dettoestratto.Si tratta di soluzione che è aderente ai principi esposti e che nonè incrinata dalle deduzioni di parte ricorrente.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna alle spese secondo soccombenza, nei confronti dei treEnti convenuti.Va rilevato infine che, essendo stato il giudizio definito inconformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensidell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96,commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co.cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una sommaequitativamente determinata in favore delle controparti e di unaulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una sommaequitativamente determinata in € 2.000,00, in favore dei treEnti convenuti e di una ulteriore somma di € 2.000,00, in favoredella Cassa delle Ammende.Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in favore di Inps, InailNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026e [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltrDeat a pubblicazione 23/04/202615% per rimborso spese generali e accessori di legge, mentresolo spese prenotate a debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Condanna parte ricorrente a pagare ai tre Enti resistentil’ulteriore somma di € 2.000, ex art. 96 comma 3 c.p.c.Condanna parte ricorrente a pagare € 2.000,00, in favore dellaCassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte di partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.26.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1423 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]a,t a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 194/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 565/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheCon sentenza n. 194 del 18.3.2024, la Corte d'appello di Napoliha rigettato il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. Ltd., avverso lasentenza del Tribunale di Avellino che aveva parzialmenteaccolto l’opposizione di quest’ultima società all’estratto di ruolocontestualmente alle sottese cartelle, a seguito di controlloinformale effettuato presso gli sportelli dell’[OSCURATO:PERSONA], dal qualeaveva appreso della esistenza di pretese creditorie degli entiprevidenziali.Il Tribunale riteneva che la prescrizione fosse maturata soltantoin riferimento ai crediti portati dalla cartella con numero -45431000 finale, portante crediti relativi ad epoca precedenteal 6.6.14.La Corte d’appello, da parte sua, ha ritenuto che l’impugnazionedell’estratto di ruolo fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 12comma 4 bis novellato, del d.P.R. n. 602/73, che le Sezioni Unitedella Cassazione con sentenza n. 26283/22 hanno ritenutoNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026applicabile anche ai processi in corso, ad accezione delle ipotesitipizzate da tale norma, nella specie, non ricorrenti.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. Ltd. ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, mentre Inps, Inail e Aderhanno resistito con controricorso.Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizioneagevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiestadalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ltd. la decisione, ai sensi dell’art. 380 bissecondo comma c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, la società ricorrente hadenunciato il vizio di nullità della sentenza, per violazionedell’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui postula l’applicabilitàdella norma in rubrica, al procedimento avente ad oggettol’impugnazione di sanzioni amministrative di natura contributivae previdenziale.Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, la societàricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazionedell’art. 14 (rectius 12) comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cuisussume nella fattispecie contemplata dall’art. 14 comma 4 bisdel D.P.R. n. 602/73, l’ipotesi di inesistenza della notifica.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi nullità della sentenza, per violazione dell’art. 12 comma 4 bisNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026del D.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., nella parte in cui si profila, nell’ambito del giudizio diopposizione alle sanzioni di carattere contributivo eassistenziale, elevate dall’Inps o dall’Inail, lo stesso interesse adagire tipico della struttura impugnatoria del giudizio tributario.I tre motivi, esaminati congiuntamente, perché connessi, sonoinammissibili, ex art. 360 bis c.p.c.Infatti, la questione che concerne la possibilità per ilcontribuente, che assuma di non aver ricevuto ritualenotificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenzastata risolta negativamente, salvo le ipotesi tipizzate dall’art. 12comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, dalle sezioni unite di questaCorte, con sentenza n. 26283/22 e si è consolidata senzatentennamenti, da ultimo con Cass. nn. 22133, 23390, 23400,25171, 10319 del 2025.Per completezza sul punto, va rilevato che è intervenuto illegislatore con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede diconversione dalla I. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 delD.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto deiruoli", il quale ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 citato cheha stabilito, nella sua prima parte, che "L'estratto di ruolo nonè impugnabile", limitando l'accesso alla tutela immediata,configurata precedentemente dalle sezioni unite dellaCassazione con la sentenza n. 19704/15 che l'aveva rimessaalla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita previstadall'art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, nella suaseconda parte prevede anche che "Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sonDoat a pubblicazione 23/04/2026suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione".Assodato, quindi, che l'estratto di ruolo, in linea generale non èpiù impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuovanormativa si applichi o meno ai giudizi pendenti. Con unarecente pronuncia a sezioni unite (Cass. s.u. n. 26283 del 2022)questa Corte ha statuito, in primo luogo (e con riferimento allaprima parte del comma 4 bis), che "la disposizione del comma4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.602/73 è ricognitiva della naturadell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente glielementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente aquella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, adifferenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelliimpugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioniunite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constanovoci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consigliodi Stato, con la sentenza n. 4/22).Numero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivomenzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile èl'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfusoin una cartella di pagamento che sia stata precedentementenotificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), oche sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione,regolarmente notificata e non contestata, per l'omessanotificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.Cass. n. 31240/19)."Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento allaseconda parte del comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. 602 cit. hannostatuito che: "Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartellaingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema digaranzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere unadiversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino almomento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica,allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia dellasentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e nongià su uno degli effetti dell'impugnazione."Dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art.12, comma4 bis, del D.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivipreviste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancavaNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026Data pubblicazione 23/04/2026ab origine l'interesse ad un'opposizione che, in assenza disuccessivi atti di esecuzione, è volta direttamente contro dettoestratto.Si tratta di soluzione che è aderente ai principi esposti e che nonè incrinata dalle deduzioni di parte ricorrente.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna alle spese secondo soccombenza, nei confronti dei treEnti convenuti.Va rilevato infine che, essendo stato il giudizio definito inconformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensidell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96,commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co.cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una sommaequitativamente determinata in favore delle controparti e di unaulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una sommaequitativamente determinata in € 2.000,00, in favore dei treEnti convenuti e di una ulteriore somma di € 2.000,00, in favoredella Cassa delle Ammende.Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in favore di Inps, InailNumero registro generale 19537/2024Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 10870/2026e [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltrDeat a pubblicazione 23/04/202615% per rimborso spese generali e accessori di legge, mentresolo spese prenotate a debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Condanna parte ricorrente a pagare ai tre Enti resistentil’ulteriore somma di € 2.000, ex art. 96 comma 3 c.p.c.Condanna parte ricorrente a pagare € 2.000,00, in favore dellaCassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte di partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.26.Il Presidente