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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05241/2026

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26022del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura specialesu separato foglio allegato al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzon. 456/06/2024 depositata il 1° luglio 2024, non notificata ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 72/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti che avevarigettato il ricors o propostodalla suddetta società , esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , previo p.v.c. della G.d.F.,aveva ripreso a tassazione , per il 2019, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da società ritenute fittiziamente interposte ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l)in operazioni di rivendita di carburante alla contribuente da [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, risultava avere importato sottocosto il carburante da società estere (slovene e rumene) tramite altre società c.d. cartiere, secondo un meccanismo fraudolento riconducibile alsig. [OSCURATO:PERSONA].

Una seconda fonte di approvvigionamento del carburante era risultata quella da altre due società ([OSCURATO:SOCIETA]. e MS Petroli) riconducibili alla famiglia Angeliattraverso l’interposizione di altre società c.d. cartiere ([OSCURATO:SOCIETA]. e Image).

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) in relazione alle “questioni di rito”, l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato anche grazie al rinvio al contenuto del p.v.c. redatto dalla GdF che era stato consegnato alla contribuente all’esito della verifica; da tali documenti emergeva, chiara mente ed esaustiva mente, il sistema fraudolento ipotizzato dall’Ufficio, con l’indicazione dei diversi soggetti coinvolti, dei meccanismi adottati per evadere le imposte e delle ragioni della ripresa fiscale; tanto era che, sulla base di quella motivazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva poi potuto svolgere le proprie difese, in maniera organica ed esaustiva; anche con riferimento al secondo profilo della eccepita nullità dell’avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione di tutti gli atti del parallelo giudizio penale, il p.v.c. e l’avviso contenevano la trascrizione dei contenuti salienti delle indagini penali, riferimenti, peraltro, irrilevanti ai fini della decisione alla luce del complessivo impianto probatorio emerso dalle indagini; 2) nel merito, posto che la contribuente non aveva contestato nei gradi di merito la ricostruzione dei fatti (acquisto del carburante da società c.d. cartiere fittiziamente interposte nella rivendita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta importatore del prodotto da società estere tramite altre società cartiere fittiziamente interposte; riconducibilità delle società coinvolte nella frode ad un unico soggetto- sig. [OSCURATO:PERSONA] - che ne era , a volte , amministratore di diritto, a volte, di fatto,come per [OSCURATO:PERSONA], tramite i l sig. [OSCURATO:PERSONA] , amministratore della contribuenteche si occupava del trasporto del carburante e prendeva ordini dal [OSCURATO:PERSONA]) ma la consapevolezza della frode da parte della contribuente, nella specie,sussistevano gli elementi dai quali quest’ultima era in grado di avvedersi del meccanismo fraudolento (inferiorità del prezzo di vendita dei carburanti rispettoa quelli medi di mercato - quali emergenti dalle c.d. quotazioni PLATTS, dal nome dell’agenzia londinese che individuava i prezzi medi giornalieri praticati nelle diverse aree geografiche –grazie all’omesso versamento dell’Iva da parte della società interposte; riconducibilità dell’intera organizzazione fraudatoria ad un unico soggetto-sig.[OSCURATO:PERSONA]-; trasporto del carburante acquistato da [OSCURATO:PERSONA] direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza passare per i depositi, peraltro inesistenti, delle società fittiziamente interposte; pagamento del prezzo direttamente dalla contribuente ad [OSCURATO:PERSONA]); da ultimo,“la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal PM del Tribunale di Padova restava superata dal fatto che -per quanto emerge dai documenti esibiti dalla stessa appellante-era stato poi sottoposto a sua volta ad indagine, assieme al [OSCURATO:PERSONA], dal PM presso il Tribunale di Chieti,territorialmente competente”; considerazioni analoghe potevano essere poi estese anche alle società che si erano occupate d’intermediare i carburanti che l’Aquilana aveva acquistato dalle società che facevano capo alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]; 3)quanto alle imposte dirette, era pacifica la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] anticipasse il denaro necessario a pagare alcuni debiti della società e che prelevasse somme dalle sue casse, o che rinunciasse al relativo credito, senza che queste operazioni trovassero un riscontro contabile ed una giustificazione documentale; ne conseguiva la conferma della sentenza di primo grado anche nella parte incui aveva ritenuto che i prelievi di denaro costituissero altrettante distribuzioni di utili mentre i finanziamenti da parte del socio, così come le sue rinunzie ai crediti, costituissero - in assenza di una delibera di aumento del capitale-sopravvenienze attive, soggette ad imposta.

3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delleentrate. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

5. In data 18.6.2025 la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto”per avere la CGT di II grado affermato, quanto al primo motivo di appello (con il quale era statadedotta la nullità dell’avviso per impedimento del diritto di difesa della contribuente stante il difetto di motivazione, con mero rinvio al p.v.c., e l’incompletezza della documentazione probatoria): 1) il superamento delle “questioni di rito” avendo la contribuente svolto le proprie difese senza confrontarsi effettivamente con la proposta censura; 2) la completezzae la conoscenza da parte della contribuente del compendio degli atti penali utilizzati in sede di tributaria sebbenel’Agenzia delle entrate avesse utilizzato atti penali provenienti dalla Procura della Repubblica di Padova senza una preventiva autorizzazione e pur non essendo in quel giudizio (RG 969/20) mai stati indagati né il [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] e la Procura europea (EPPO)- cui gli atti erano stati trasmessi stantela rilevata transnazionalità del supposto reato per i rapporti astrattamente intercorsi tra Aquilana e le pretese società cartiere con sede all’estero- ave sse escluso ogni coinvolgimento della contribuente nella contestata attività fraudolenta a monte di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità. 1.2.In primo luogo, la censura, per come complessivamente formulata, difetta in punto di specificità in mancanza di una esplicita e puntuale indicazione delle ragioni per le quali la sentenza si assume errata e senza, peraltro, neanche individuare la norma violata e le statuizioni specificamente aggredite; ed invero, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongonoin contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846). 1.3.Peraltro, la censura, nella parte in cui denuncia, in sostanza, il mancato confronto da parte del giudice di appello con il primo motivo di gravame (con cui era stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione con impedimento del diritto di difesa della contribuente, v. pag. 6-7 del ricorso), non si attagliaal decisum avendo la CGT disatteso le “questioni di rito” in quanto l’avviso di accertamentoera “ compiutamente motivato, anche grazie al rinvio al contenuto del PVC redatto dalla G.d.F., che era stato consegnato alla contribuente all’esito della verifica e da tali documenti emergeva in maniera chiara ed esaustiva il sistema fraudolento ipotizzato dall’Ufficio, con l’indicazione dei diversi soggetti coinvolti, dei meccanismi adottati per evadere le imposte e delle ragioni della ripresa fiscale”;ciò, peraltro, conformemente all’orientamento consolidatodi questa Corte secondo cui “l’ onere dell'Ufficio, di mettere in grado il contribuente, attraverso la motivazione dell'atto impositivo, di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, può essere assolto per relationem mediante il riferimento a elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, come il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che sia stato notificato o consegnato al contribuente”(Cass. n. 14995 del 2020; Cass. n. 28713 del 2017; n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008). 1.4.Ugualmente, la censura nella parte in cui denuncia l’erroneità della sentenza per avere ritenuto “completi e a diposizione della contribuente” gli atti penali provenienti dalla Procura della Repubblica di Padova utilizzati dall’Ufficio a fondamento dell’avviso impugnato, da un lato, non coglie la ratio decidendi, avendo la CGT affermato che “il p.v.c. e l’avviso contenevano la trascrizione dei contenuti salienti delle indagini penali, riferimenti, peraltro, irrilevanti ai fini della decisione alla luce del complessivo impianto probatorio emerso dalle indagini”, e, nel merito, che“la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal PM del Tribunale di Padova restava superata dal fatto che -per quanto emerge dai documenti esibiti dalla stessa appellante-era stato poi sottoposto a sua volta ad indagine, assieme al [OSCURATO:PERSONA], dal PM presso il Tribunale di Chieti, territorialmente competente”; dall’altro,la censura ten de ad una inammissibile rivisitazione di un apprezzament o di merito operat o dalla CGT di II grado la quale- conformemente alle norme in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021)- ha ritenuto emersi dall’indagine della G.D.F.una serie di elementi comprovanti la conoscibilità del meccanismo fraudatorio da parte della contribuente (inferiorità del prezzo di vendita dei carburanti rispetto a quelli medi di mercato – risultanti dalle c.d. quotazioni PLATTS- grazie all’omesso versamento dell’iva da parte delle società interposte; riconducibilità dell’intera organizzazione fraudolenta ad un unico soggetto- sig.[OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredelle società coinvolte, a volte, di diritto, altre volte, di fatto, come per la contribuente , tramite il [OSCURATO:PERSONA] ; trasporto del carburante acquistato da [OSCURATO:PERSONA] direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza passare per i depositi, peraltro inesistenti, delle società fittiziamente interposte; pagamento del prezzo direttamente dalla contribuente ad [OSCURATO:PERSONA]),rispetto ai quali risultava sostanzialmente irrilevante la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal P.M. del Tribunale di Padova, essendo stato quest’ultimo, in base agli stessi documenti esibiti dalla appellante, poi sottoposto ad indagine insieme al [OSCURATO:PERSONA] dal PM presso il Tribunale di Chieti territorialmente competente.

Considerazioni analoghe potevano essere poi estese-ad avviso del giudice di appello - anche alle società che si erano occupate d’intermediare i carburanti che l’Aquilana aveva acquistato dalle società facenti capo alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per “omessa motivazione” su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non essersi la CGT confrontata sulle questioni- asseritamente già indicate nella parte in fatto del ricorso - “specificamente oggetto dell’atto di appello”.

3. Con il terzo motivo si denuncia,la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la CGT di II grado affermato- quanto alla contestazione riguardante le imposte dirette - che era pacifica la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] anticipasse il denaro necessario a pagare alcuni debiti della società e che prelevasse somme dalle sue casse, o che rinunciasse al relativo credito, senza che queste operazioni trovassero un riscontro contabile ed una giustificazione documentale ; con ciò senza confrontarsi con “gli elementi contenuti nell’atto di appello” incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

4. I motivi secondo e terzo –da trattare congiuntamente- sono inammissibili.

4.1. In primo luogo i motivi risultano privi di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art.360 cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che, in esso , trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).Ancora, l’onere della indicazione specifica deimotivi di impugnazione, qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o «in iudicando») per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il rinvio (peraltro generico) ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendoviil preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo ilricorso medesimo c ontenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).

Al riguardo,il rinvio viene fatto, per il secondo motivo, alle questioni “specificamente oggetto dell’atto di appello” effettuando un generico riferimento alle“questioni già indicate nella parte in fatto del presente ricorso”,per il terzo motivo “agli elementi contenuti nell’atto di appello”, senza alcuna esplicazione del loro contenuto.

4.2. Peraltro, entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui denunciano il difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (v. nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 30948 del 2018).

4.3. Invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015).

Questa Corte ha precisato che il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (Cass n. 27415/18; Cass. sez. 5, n. 18710/22).Nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di “fatti storici” ma bensì di “questioni”, peraltrogenericamente indicate.

4.4. Infine, anche la (sub) censura formulata con il terzo motivo di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” risulta inammissibile per non avere la ricorrente indicato le norme di legge asseritamente violate né tantomeno esaminato il relativo contenuto precettivo raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 6.1.La Corte fissa in euro 2.200,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26022del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura specialesu separato foglio allegato al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzon. 456/06/2024 depositata il 1° luglio 2024, non notificata ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 72/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti che avevarigettato il ricors o propostodalla suddetta società , esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , previo p.v.c. della G.d.F.,aveva ripreso a tassazione , per il 2019, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da società ritenute fittiziamente interposte ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l)in operazioni di rivendita di carburante alla contribuente da [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, risultava avere importato sottocosto il carburante da società estere (slovene e rumene) tramite altre società c.d. cartiere, secondo un meccanismo fraudolento riconducibile alsig. [OSCURATO:PERSONA]. Una seconda fonte di approvvigionamento del carburante era risultata quella da altre due società ([OSCURATO:SOCIETA]. e MS Petroli) riconducibili alla famiglia Angeliattraverso l’interposizione di altre società c.d. cartiere ([OSCURATO:SOCIETA]. e Image). 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) in relazione alle “questioni di rito”, l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato anche grazie al rinvio al contenuto del p.v.c. redatto dalla GdF che era stato consegnato alla contribuente all’esito della verifica; da tali documenti emergeva, chiara mente ed esaustiva mente, il sistema fraudolento ipotizzato dall’Ufficio, con l’indicazione dei diversi soggetti coinvolti, dei meccanismi adottati per evadere le imposte e delle ragioni della ripresa fiscale; tanto era che, sulla base di quella motivazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva poi potuto svolgere le proprie difese, in maniera organica ed esaustiva; anche con riferimento al secondo profilo della eccepita nullità dell’avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione di tutti gli atti del parallelo giudizio penale, il p.v.c. e l’avviso contenevano la trascrizione dei contenuti salienti delle indagini penali, riferimenti, peraltro, irrilevanti ai fini della decisione alla luce del complessivo impianto probatorio emerso dalle indagini; 2) nel merito, posto che la contribuente non aveva contestato nei gradi di merito la ricostruzione dei fatti (acquisto del carburante da società c.d. cartiere fittiziamente interposte nella rivendita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta importatore del prodotto da società estere tramite altre società cartiere fittiziamente interposte; riconducibilità delle società coinvolte nella frode ad un unico soggetto- sig. [OSCURATO:PERSONA] - che ne era , a volte , amministratore di diritto, a volte, di fatto,come per [OSCURATO:PERSONA], tramite i l sig. [OSCURATO:PERSONA] , amministratore della contribuenteche si occupava del trasporto del carburante e prendeva ordini dal [OSCURATO:PERSONA]) ma la consapevolezza della frode da parte della contribuente, nella specie,sussistevano gli elementi dai quali quest’ultima era in grado di avvedersi del meccanismo fraudolento (inferiorità del prezzo di vendita dei carburanti rispettoa quelli medi di mercato - quali emergenti dalle c.d. quotazioni PLATTS, dal nome dell’agenzia londinese che individuava i prezzi medi giornalieri praticati nelle diverse aree geografiche –grazie all’omesso versamento dell’Iva da parte della società interposte; riconducibilità dell’intera organizzazione fraudatoria ad un unico soggetto-sig.[OSCURATO:PERSONA]-; trasporto del carburante acquistato da [OSCURATO:PERSONA] direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza passare per i depositi, peraltro inesistenti, delle società fittiziamente interposte; pagamento del prezzo direttamente dalla contribuente ad [OSCURATO:PERSONA]); da ultimo,“la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal PM del Tribunale di Padova restava superata dal fatto che -per quanto emerge dai documenti esibiti dalla stessa appellante-era stato poi sottoposto a sua volta ad indagine, assieme al [OSCURATO:PERSONA], dal PM presso il Tribunale di Chieti,territorialmente competente”; considerazioni analoghe potevano essere poi estese anche alle società che si erano occupate d’intermediare i carburanti che l’Aquilana aveva acquistato dalle società che facevano capo alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]; 3)quanto alle imposte dirette, era pacifica la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] anticipasse il denaro necessario a pagare alcuni debiti della società e che prelevasse somme dalle sue casse, o che rinunciasse al relativo credito, senza che queste operazioni trovassero un riscontro contabile ed una giustificazione documentale; ne conseguiva la conferma della sentenza di primo grado anche nella parte incui aveva ritenuto che i prelievi di denaro costituissero altrettante distribuzioni di utili mentre i finanziamenti da parte del socio, così come le sue rinunzie ai crediti, costituissero - in assenza di una delibera di aumento del capitale-sopravvenienze attive, soggette ad imposta. 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delleentrate. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5. In data 18.6.2025 la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto”per avere la CGT di II grado affermato, quanto al primo motivo di appello (con il quale era statadedotta la nullità dell’avviso per impedimento del diritto di difesa della contribuente stante il difetto di motivazione, con mero rinvio al p.v.c., e l’incompletezza della documentazione probatoria): 1) il superamento delle “questioni di rito” avendo la contribuente svolto le proprie difese senza confrontarsi effettivamente con la proposta censura; 2) la completezzae la conoscenza da parte della contribuente del compendio degli atti penali utilizzati in sede di tributaria sebbenel’Agenzia delle entrate avesse utilizzato atti penali provenienti dalla Procura della Repubblica di Padova senza una preventiva autorizzazione e pur non essendo in quel giudizio (RG 969/20) mai stati indagati né il [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] e la Procura europea (EPPO)- cui gli atti erano stati trasmessi stantela rilevata transnazionalità del supposto reato per i rapporti astrattamente intercorsi tra Aquilana e le pretese società cartiere con sede all’estero- ave sse escluso ogni coinvolgimento della contribuente nella contestata attività fraudolenta a monte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità. 1.2.In primo luogo, la censura, per come complessivamente formulata, difetta in punto di specificità in mancanza di una esplicita e puntuale indicazione delle ragioni per le quali la sentenza si assume errata e senza, peraltro, neanche individuare la norma violata e le statuizioni specificamente aggredite; ed invero, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongonoin contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846). 1.3.Peraltro, la censura, nella parte in cui denuncia, in sostanza, il mancato confronto da parte del giudice di appello con il primo motivo di gravame (con cui era stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione con impedimento del diritto di difesa della contribuente, v. pag. 6-7 del ricorso), non si attagliaal decisum avendo la CGT disatteso le “questioni di rito” in quanto l’avviso di accertamentoera “ compiutamente motivato, anche grazie al rinvio al contenuto del PVC redatto dalla G.d.F., che era stato consegnato alla contribuente all’esito della verifica e da tali documenti emergeva in maniera chiara ed esaustiva il sistema fraudolento ipotizzato dall’Ufficio, con l’indicazione dei diversi soggetti coinvolti, dei meccanismi adottati per evadere le imposte e delle ragioni della ripresa fiscale”;ciò, peraltro, conformemente all’orientamento consolidatodi questa Corte secondo cui “l’ onere dell'Ufficio, di mettere in grado il contribuente, attraverso la motivazione dell'atto impositivo, di conoscere le ragioni della pretesa tributaria, può essere assolto per relationem mediante il riferimento a elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, come il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che sia stato notificato o consegnato al contribuente”(Cass. n. 14995 del 2020; Cass. n. 28713 del 2017; n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008). 1.4.Ugualmente, la censura nella parte in cui denuncia l’erroneità della sentenza per avere ritenuto “completi e a diposizione della contribuente” gli atti penali provenienti dalla Procura della Repubblica di Padova utilizzati dall’Ufficio a fondamento dell’avviso impugnato, da un lato, non coglie la ratio decidendi, avendo la CGT affermato che “il p.v.c. e l’avviso contenevano la trascrizione dei contenuti salienti delle indagini penali, riferimenti, peraltro, irrilevanti ai fini della decisione alla luce del complessivo impianto probatorio emerso dalle indagini”, e, nel merito, che“la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal PM del Tribunale di Padova restava superata dal fatto che -per quanto emerge dai documenti esibiti dalla stessa appellante-era stato poi sottoposto a sua volta ad indagine, assieme al [OSCURATO:PERSONA], dal PM presso il Tribunale di Chieti, territorialmente competente”; dall’altro,la censura ten de ad una inammissibile rivisitazione di un apprezzament o di merito operat o dalla CGT di II grado la quale- conformemente alle norme in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021)- ha ritenuto emersi dall’indagine della G.D.F.una serie di elementi comprovanti la conoscibilità del meccanismo fraudatorio da parte della contribuente (inferiorità del prezzo di vendita dei carburanti rispetto a quelli medi di mercato – risultanti dalle c.d. quotazioni PLATTS- grazie all’omesso versamento dell’iva da parte delle società interposte; riconducibilità dell’intera organizzazione fraudolenta ad un unico soggetto- sig.[OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredelle società coinvolte, a volte, di diritto, altre volte, di fatto, come per la contribuente , tramite il [OSCURATO:PERSONA] ; trasporto del carburante acquistato da [OSCURATO:PERSONA] direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza passare per i depositi, peraltro inesistenti, delle società fittiziamente interposte; pagamento del prezzo direttamente dalla contribuente ad [OSCURATO:PERSONA]),rispetto ai quali risultava sostanzialmente irrilevante la difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indagato dal P.M. del Tribunale di Padova, essendo stato quest’ultimo, in base agli stessi documenti esibiti dalla appellante, poi sottoposto ad indagine insieme al [OSCURATO:PERSONA] dal PM presso il Tribunale di Chieti territorialmente competente. Considerazioni analoghe potevano essere poi estese-ad avviso del giudice di appello - anche alle società che si erano occupate d’intermediare i carburanti che l’Aquilana aveva acquistato dalle società facenti capo alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per “omessa motivazione” su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non essersi la CGT confrontata sulle questioni- asseritamente già indicate nella parte in fatto del ricorso - “specificamente oggetto dell’atto di appello”. 3. Con il terzo motivo si denuncia,la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la CGT di II grado affermato- quanto alla contestazione riguardante le imposte dirette - che era pacifica la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] anticipasse il denaro necessario a pagare alcuni debiti della società e che prelevasse somme dalle sue casse, o che rinunciasse al relativo credito, senza che queste operazioni trovassero un riscontro contabile ed una giustificazione documentale ; con ciò senza confrontarsi con “gli elementi contenuti nell’atto di appello” incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 4. I motivi secondo e terzo –da trattare congiuntamente- sono inammissibili. 4.1. In primo luogo i motivi risultano privi di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art.360 cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che, in esso , trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).Ancora, l’onere della indicazione specifica deimotivi di impugnazione, qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o «in iudicando») per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il rinvio (peraltro generico) ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendoviil preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo ilricorso medesimo c ontenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). Al riguardo,il rinvio viene fatto, per il secondo motivo, alle questioni “specificamente oggetto dell’atto di appello” effettuando un generico riferimento alle“questioni già indicate nella parte in fatto del presente ricorso”,per il terzo motivo “agli elementi contenuti nell’atto di appello”, senza alcuna esplicazione del loro contenuto. 4.2. Peraltro, entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui denunciano il difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (v. nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 30948 del 2018). 4.3. Invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Questa Corte ha precisato che il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (Cass n. 27415/18; Cass. sez. 5, n. 18710/22).Nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di “fatti storici” ma bensì di “questioni”, peraltrogenericamente indicate. 4.4. Infine, anche la (sub) censura formulata con il terzo motivo di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” risulta inammissibile per non avere la ricorrente indicato le norme di legge asseritamente violate né tantomeno esaminato il relativo contenuto precettivo raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 6.1.La Corte fissa in euro 2.200,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussist
Sentenza Cassazione n. 05241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris