CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 29683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24975-2024 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2046/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 2122/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N.24975/2024 Cron. Rep. Ud.24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2046/24, la Corte d’appello di Roma confermava, in parte, la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto in capo al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] lo status di vittima del dovere con connesso diritto ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica. Precisava la Corte d’appello che lo status era imprescrittibile, e che la prescrizione riguardava le sole pretese creditizie collegate allo status, quali il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art.2 l. n.407/08 o l'assegno mensile vitalizio ex art.5, co.3 l. n.206/04. Avverso la sentenza, il Ministero dell’Interno ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. A seguito di richiesta di decisione presentata del Ministero nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto imprescrittibile il diritto all’accertamento dello status di vittima del dovere. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce nullità della sentenzaper non aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva quanto al diritto all’assistenza psicologica, trattandosi di prestazione afferente alle aziende sanitarie locali. Il primo motivo è infondato. Va qui ribadito l’orientamento di questa Corte (Cass.17440/2022, Cass.2658/2025, Cass.2664/2025, Cass.5426/2025), rispetto al quale il ricorso e la memoria del Ministero non apportano censure in grado di superarne gli argomenti, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Il secondo motivo è infondato. Il diritto all’assistenza psicologica non si concreta, in sé solo, in alcun diritto di credito ad una determinata prestazione sanitaria. Unicamente in tal caso si porrebbe in concreto il tema della legittimazione passiva delle ASL. Al contrario, il diritto all’assistenza è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni, enumerate dalla sentenza d’appello, tra cui anche prestazioni sanitarie, conseguenti al riconoscimento dell’assistenza psicologica spettante in quanto vittima del dovere. Il riconoscimento dello status, cui è intranea l’assistenza psicologica, non può che essere richiesto nei confronti dell’amministrazione legittimata a contraddire, ovvero il Ministero dell’Interno. Alrigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c.una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass.n.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €1500in favore di parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €1500in favore della Cassa delle Ammende. Tanto vale anche se il ricorrente che abbia chiesto la decisione sia una parte pubblica difesa dall’Avvocatura di Stato(Cass.25540/2025). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di €1.500,00; condanna parte ricorrente a pagare €1.500,00in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, ove dovuto,a quello prev