Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20476/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. sul ricorso iscritto al n. 16263/2017 R.Gproposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:SOCIETA] ; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; [OSCURATO:SOCIETA].;- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; -intimati- avverso la sentenzan. 111/2017 della C orte d ' appello di N apoli , pubblicata il 24/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex art. 18 l . fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario di Farmacia del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale,emessa dal Tribunale di Napoli, ad istanza di numerosi creditori, dopo aver decretato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo “in bianco” avanzata dalla s.a.s.nel corso del procedimento prefallimentare.

La corte di merito hacondiviso la statuizione di inammissibilità della proposta concordataria, rilevando che non era possibile valutarne la concreta attuabilità in ragione della contraddittorietà, delle incongruenze e delle carenze della documentazione e delle informazioni fornite dalla debitrice.

Ha, in particolare, evidenziato: i) che la domanda di pre-concordato non risultava corredata dell’analitica indicazione di tutti i creditori e che il successivo elenco inviato al commissario giudiziale era incompleto, mancando sia dei crediti dell’erario sia di quelli, per oltre 5 milioni di euro,maturati fra la data in cui l’azienda della s.a.s. era stata ceduta (3.12.2015) e quella (11.4.2016) di avveramento della condizione (l’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica) cui la cessione era sottoposta; ii) che nessuna informativa era stata resa in ordine a tale ulteriore debitoria, che, in base al contratto di cessione, avrebbe dovuto essere a carico esclusivo della cedente; iii) che peraltro, non risultando che i creditori anteriori avessero liberato la proponente, era errata l’affermazione della stessa di aver integralmente trasferito alla cessionaria le proprie posizioni debitorie, di cui continuava a rispondere ai sensi dell’art. 2560 c.c.; iv) che ulteriore elemento di inattendibilità della documentazione e delle informazioni fornit e era poi rilevabile dai dati delbilancio dell’esercizio 2015, allegato alla domanda di pre-concordato, che riportavano valori ancora diversi rispetto a quelli indicati nell’allegato B dell’atto di avveramento delle condizioni;v) che tali criticità, già da sole sufficienti a determinare la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, risultavano aggravate dall’inadempimento a gli ulterioriobblighi informativi, non essendo stati trasmessi al commissario tutti idocumenti contabili richiesti ( inventario dei beni trasferiti alla cessionaria ; data dell’effettiva immissione di quest’ultima nel possesso dei beni ; situazione patrimoniale aggiornata;estratti conto bancari ecc.); vi) che non era stata depositata in tribunale la prima relazione periodica, adempimento non surrogabile con l'invio della relazione , comunque non sottoscritta da Matachione, alla pec della procedura; vii) che, in sostanza, si era in presenza della fattispecie di cui all’art. 161, ottavo comma l. fall., risultando l’attività della debitrice manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

2. La sentenza, pubblicata il24.05.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], con ricorso percassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria . [OSCURATO:PERSONA], le creditrici istanti e il P.G. presso la Corte d’appello di Napoli sono rimasti intimati.

3. Il presidente delegato della prima sezione civile, ritenuta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e rilevati concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza del secondo e del terzo motivo, ha formalizzato una propostadi definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. , debitamente comunicata alla ricorrente, che vi si è opposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente , con il primo motivo , denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c. 8, 162 c. 2 e 3 l.f. nonché degli artt. 132 c. 2 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.

Lamenta che la corte d’appello abbia decretato l’inammissibilità della domanda senza concederle l’opportunità di esercitare il diritto, riconosciuto dall’art. 161 comma 8 cit., di presentare, anche se entro un termine abbreviato rispetto a quello inizialmente concessole, la proposta di concordato e il relativo piano (o, in alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti), pur in assenza di alcuna previsione normativa atta a legittimare l’esercizio di un potere valutativo di tal segno.2.Con il secondomezzo, che denuncia ulterioreviolazione e falsa applicazione degli artt. 161 c. 8, 162 c. 2 e 3 l.f. nonché la violazione dell'art. 15 l.f. , la ricorrente contesta che ricorressero elementi dai quali desumere l’inattendibilità della propria contabilità o un deficit di veridicità e correttezza nella ricostruzione della propria situazione patrimoniale; esclude, in particolare, che l’omessa esposizione di poste passive e attive o la riscontrata discordanza dei dati contabili man mano esposti, configur assero fattispecie riconducibili alla violazione degli obblighi informativi che il debitore è tenuto ad osservare nella fase pre-concordataria, anziché alla violazione del disposto dell’art. 173 l. fall., con conseguente necessità di adozione dell’iter volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda (convocazione in camera di consigliocon assegnazione di un termine a difesa di non meno di 15 giorni e assunzione solo all’esito dei provvedimentidel caso).

3. Con il terzo motivo, che denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c. 8 l.f., la ricorrente assume:i) che la corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l’elenco dettagliato dei creditorinon fosse stato depositato unitamente alla domanda di pre-concordato, che il tribunale aveva favorevolmente vagliato, ritenendo evidentemente sussistenti tutti i presupposti previsti dall’art. 161 comma 6 l.f.;ii) che il tribunale non le ha mai richiesto la trasmissione dell’inventario dei beni trasferiti alla cessionaria, corredata della loro valutazione e della data di immissione nel possesso, adempimenti che, peraltro, esulano dall’area di applicabilità dell’art. 161 comma 8 l. f.;iii) che, infine, essa ha posto a disposizione della procedura, nel termine previsto, la prima relazione informativa.

4. I motivi devono essere complessivamente respinti , secondo quanto già rilevato nella proposta di definizione accelerata del giudizio avanzata dal presidente delegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che , peraltro , è pienamente conforme ad altro precedente di questa Corte (Cass.22454/2021)che ha rigettato il ricorso contro la dichiarazione di fallimento di un’altra società del dr.

Matachione, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche quiin discussione. 4.1 Il primo motivo è inammissibileperché non coglie la ratio decidendi.La declaratoria di inammissibilità dellaproposta concordataria si fonda infatti sull'accertato inadempimento della s.a.s. agli obblighi informatividi cui al 6° comma dell’art. 161 l. fall., rilevante ai sensi del2° e 3° comma dell'art. 162 della legge, e non già sull’ affermata inidoneità dell'attività preparatoria del piano compiuta dalla debitrice , che la corte del merito ha rilevato ad abundantiam, quale mero argomento rafforzativo della pronuncia di inammissibilità. 4.2 Il secondo motivo presenta invece concorrenti profili diinfondatezza e di inammissibilità delle relative censure. 4.2.1Come si è appena detto, la ratio che sorregge la pronuncia impugnata (al di là della formula decisoria adottata) risiede nell'accertamento della radicalecarenza informativa iniziale, già concretatasi attraverso il mancato deposito dell'elenco dei creditori richiesto dall'art. 161 c. 6 l.f. per l'ammissione alla procedura interinale: la declaratoria di inammissibilità (o meglio di improcedibilità) della domanda di concordato in bianco è stata dunque decretata proprio inrelazione al combinato disposto d e ll'art. 161 c. 6 e dell'art. 173 l.f. 4.2.2 La doglianza concernente la violazione dell’art. 15 l.f. è peraltro smentita alle stesse asserzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo , ove si ammette che la ricorrente era stata comunqueascoltata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in merito alle criticità, derivanti dalla carenza e dalla contraddittorietà delle informazioni ricevute, evidenziate dal commissario giudiziale. 4.2.3.Ciò senza contare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,- ove sia statapresentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco, ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.f. -l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162 c. 2 l.f. può ritenersi rispettato allorché, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare,questi sia stato comunque sentito ed abbia avuto modo di svolgere le proprie difese (Cass. n. 12957/2016).

Del resto, è stato anche affermato che ladeclaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia diinammissibilità di una proposta di concordato preventivo depositatapendente un ricorso prefallimentare ad essa riunito e successivamente notificato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest'ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed ilcui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto findal momento della presentazione della domanda concordataria,sicché lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta difallimento (v. ex plurimis, Cass. n. 25587/2015; Cass. n.3324/2016). 4.3 Anche il terzo motivo presenta concorrenti profili di infondatezza e di inammissibilità.

4.3.1. In primo luogo, è evidente che, se è vero che «l'elenco nominativo dei creditori conl'indicazione dei rispettivi crediti» rappresenta, ai sensi dell'art. 161c. 6 l.f. un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, nulla impedisce che la verifica dell’insussistenza di tale condizione– sfuggita al tribunale ad un primo esame –o la verifica del suo mantenimento, possa operarsi anche in un momento successivo a quello dello scrutinio iniziale dei requisitidi accesso alla procedura.

E’ stato infatti già affermato (cfr. Cass. n. 22454/2021) che “Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd.

"piena", la cui mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione”.

Ne consegue che se si accerta l'inidoneità della documentazioneallegata dal debitore (e in particolare, come nella specie, l’omesso deposito dell’elenco completo dei creditori) già solo tale inadempienza legittima la declaratoria, su richiestadel commissario giudiziale, di inammissibilità del la domanda di concordatoin bianco per la mancanza di una condizione iniziale indispensabile per l’ ammissione alla procedura, anche se emersa solo dopo l’avvenuta concessione del termine previsto dall'art. 161 c. 6 l.f. 4.3.2 Le ulteriori due censure in cui si articola il motivo sono invece inammissibili, in primo luogo per difetto di interesse della ricorrente a vederle esaminate, atteso che la loro eventuale fondatezza non comporterebbe la cassazione della sentenza impugnata, comunque sorretta dall’accertamento dell’omesso deposito dell’elenco analitico dei creditori. 4.3.3 Va aggiunto che la seconda di esse, come già si è detto in sede di esame del primo motivo di ricorso, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, mentre la terza si limita a contestare in via generica e meramente assertiva il contrario accertamento in fatto della corte del merito.

5. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

6. Ricorrono invece i presupposti applicativi di cui all’art. 96,quarto comma, c.p.c.,per essersi la ricorrente opposta alla qui condivisa proposta ex art. 380 bis c.p.c.comunicatale; la società va pertanto condannata al pagamento in favore della c assa delle ammende di una sanzione, equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00(Cass. n. 27947/2023; Cass., S.U. n. 27195/2023).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione, della somma di euro 2.500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. sul ricorso iscritto al n. 16263/2017 R.Gproposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:SOCIETA] ; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; [OSCURATO:SOCIETA].;- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; -intimati- avverso la sentenzan. 111/2017 della C orte d ' appello di N apoli , pubblicata il 24/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex art. 18 l . fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario di Farmacia del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale,emessa dal Tribunale di Napoli, ad istanza di numerosi creditori, dopo aver decretato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo “in bianco” avanzata dalla s.a.s.nel corso del procedimento prefallimentare. La corte di merito hacondiviso la statuizione di inammissibilità della proposta concordataria, rilevando che non era possibile valutarne la concreta attuabilità in ragione della contraddittorietà, delle incongruenze e delle carenze della documentazione e delle informazioni fornite dalla debitrice. Ha, in particolare, evidenziato: i) che la domanda di pre-concordato non risultava corredata dell’analitica indicazione di tutti i creditori e che il successivo elenco inviato al commissario giudiziale era incompleto, mancando sia dei crediti dell’erario sia di quelli, per oltre 5 milioni di euro,maturati fra la data in cui l’azienda della s.a.s. era stata ceduta (3.12.2015) e quella (11.4.2016) di avveramento della condizione (l’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica) cui la cessione era sottoposta; ii) che nessuna informativa era stata resa in ordine a tale ulteriore debitoria, che, in base al contratto di cessione, avrebbe dovuto essere a carico esclusivo della cedente; iii) che peraltro, non risultando che i creditori anteriori avessero liberato la proponente, era errata l’affermazione della stessa di aver integralmente trasferito alla cessionaria le proprie posizioni debitorie, di cui continuava a rispondere ai sensi dell’art. 2560 c.c.; iv) che ulteriore elemento di inattendibilità della documentazione e delle informazioni fornit e era poi rilevabile dai dati delbilancio dell’esercizio 2015, allegato alla domanda di pre-concordato, che riportavano valori ancora diversi rispetto a quelli indicati nell’allegato B dell’atto di avveramento delle condizioni;v) che tali criticità, già da sole sufficienti a determinare la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, risultavano aggravate dall’inadempimento a gli ulterioriobblighi informativi, non essendo stati trasmessi al commissario tutti idocumenti contabili richiesti ( inventario dei beni trasferiti alla cessionaria ; data dell’effettiva immissione di quest’ultima nel possesso dei beni ; situazione patrimoniale aggiornata;estratti conto bancari ecc.); vi) che non era stata depositata in tribunale la prima relazione periodica, adempimento non surrogabile con l'invio della relazione , comunque non sottoscritta da Matachione, alla pec della procedura; vii) che, in sostanza, si era in presenza della fattispecie di cui all’art. 161, ottavo comma l. fall., risultando l’attività della debitrice manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano. 2. La sentenza, pubblicata il24.05.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], con ricorso percassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria . [OSCURATO:PERSONA], le creditrici istanti e il P.G. presso la Corte d’appello di Napoli sono rimasti intimati. 3. Il presidente delegato della prima sezione civile, ritenuta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e rilevati concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza del secondo e del terzo motivo, ha formalizzato una propostadi definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. , debitamente comunicata alla ricorrente, che vi si è opposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente , con il primo motivo , denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 161 c. 8, 162 c. 2 e 3 l.f. nonché degli artt. 132 c. 2 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c. Lamenta che la corte d’appello abbia decretato l’inammissibilità della domanda senza concederle l’opportunità di esercitare il diritto, riconosciuto dall’art. 161 comma 8 cit., di presentare, anche se entro un termine abbreviato rispetto a quello inizialmente concessole, la proposta di concordato e il relativo piano (o, in alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti), pur in assenza di alcuna previsione normativa atta a legittimare l’esercizio di un potere valutativo di tal segno.2.Con il secondomezzo, che denuncia ulterioreviolazione e falsa applicazione degli artt. 161 c. 8, 162 c. 2 e 3 l.f. nonché la violazione dell'art. 15 l.f. , la ricorrente contesta che ricorressero elementi dai quali desumere l’inattendibilità della propria contabilità o un deficit di veridicità e correttezza nella ricostruzione della propria situazione patrimoniale; esclude, in particolare, che l’omessa esposizione di poste passive e attive o la riscontrata discordanza dei dati contabili man mano esposti, configur assero fattispecie riconducibili alla violazione degli obblighi informativi che il debitore è tenuto ad osservare nella fase pre-concordataria, anziché alla violazione del disposto dell’art. 173 l. fall., con conseguente necessità di adozione dell’iter volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda (convocazione in camera di consigliocon assegnazione di un termine a difesa di non meno di 15 giorni e assunzione solo all’esito dei provvedimentidel caso). 3. Con il terzo motivo, che denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c. 8 l.f., la ricorrente assume:i) che la corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l’elenco dettagliato dei creditorinon fosse stato depositato unitamente alla domanda di pre-concordato, che il tribunale aveva favorevolmente vagliato, ritenendo evidentemente sussistenti tutti i presupposti previsti dall’art. 161 comma 6 l.f.;ii) che il tribunale non le ha mai richiesto la trasmissione dell’inventario dei beni trasferiti alla cessionaria, corredata della loro valutazione e della data di immissione nel possesso, adempimenti che, peraltro, esulano dall’area di applicabilità dell’art. 161 comma 8 l. f.;iii) che, infine, essa ha posto a disposizione della procedura, nel termine previsto, la prima relazione informativa. 4. I motivi devono essere complessivamente respinti , secondo quanto già rilevato nella proposta di definizione accelerata del giudizio avanzata dal presidente delegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che , peraltro , è pienamente conforme ad altro precedente di questa Corte (Cass.22454/2021)che ha rigettato il ricorso contro la dichiarazione di fallimento di un’altra società del dr. Matachione, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche quiin discussione. 4.1 Il primo motivo è inammissibileperché non coglie la ratio decidendi.La declaratoria di inammissibilità dellaproposta concordataria si fonda infatti sull'accertato inadempimento della s.a.s. agli obblighi informatividi cui al 6° comma dell’art. 161 l. fall., rilevante ai sensi del2° e 3° comma dell'art. 162 della legge, e non già sull’ affermata inidoneità dell'attività preparatoria del piano compiuta dalla debitrice , che la corte del merito ha rilevato ad abundantiam, quale mero argomento rafforzativo della pronuncia di inammissibilità. 4.2 Il secondo motivo presenta invece concorrenti profili diinfondatezza e di inammissibilità delle relative censure. 4.2.1Come si è appena detto, la ratio che sorregge la pronuncia impugnata (al di là della formula decisoria adottata) risiede nell'accertamento della radicalecarenza informativa iniziale, già concretatasi attraverso il mancato deposito dell'elenco dei creditori richiesto dall'art. 161 c. 6 l.f. per l'ammissione alla procedura interinale: la declaratoria di inammissibilità (o meglio di improcedibilità) della domanda di concordato in bianco è stata dunque decretata proprio inrelazione al combinato disposto d e ll'art. 161 c. 6 e dell'art. 173 l.f. 4.2.2 La doglianza concernente la violazione dell’art. 15 l.f. è peraltro smentita alle stesse asserzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo , ove si ammette che la ricorrente era stata comunqueascoltata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in merito alle criticità, derivanti dalla carenza e dalla contraddittorietà delle informazioni ricevute, evidenziate dal commissario giudiziale. 4.2.3.Ciò senza contare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,- ove sia statapresentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco, ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.f. -l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162 c. 2 l.f. può ritenersi rispettato allorché, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare,questi sia stato comunque sentito ed abbia avuto modo di svolgere le proprie difese (Cass. n. 12957/2016). Del resto, è stato anche affermato che ladeclaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia diinammissibilità di una proposta di concordato preventivo depositatapendente un ricorso prefallimentare ad essa riunito e successivamente notificato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest'ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed ilcui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto findal momento della presentazione della domanda concordataria,sicché lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta difallimento (v. ex plurimis, Cass. n. 25587/2015; Cass. n.3324/2016). 4.3 Anche il terzo motivo presenta concorrenti profili di infondatezza e di inammissibilità. 4.3.1. In primo luogo, è evidente che, se è vero che «l'elenco nominativo dei creditori conl'indicazione dei rispettivi crediti» rappresenta, ai sensi dell'art. 161c. 6 l.f. un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, nulla impedisce che la verifica dell’insussistenza di tale condizione– sfuggita al tribunale ad un primo esame –o la verifica del suo mantenimento, possa operarsi anche in un momento successivo a quello dello scrutinio iniziale dei requisitidi accesso alla procedura. E’ stato infatti già affermato (cfr. Cass. n. 22454/2021) che “Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. "piena", la cui mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione”. Ne consegue che se si accerta l'inidoneità della documentazioneallegata dal debitore (e in particolare, come nella specie, l’omesso deposito dell’elenco completo dei creditori) già solo tale inadempienza legittima la declaratoria, su richiestadel commissario giudiziale, di inammissibilità del la domanda di concordatoin bianco per la mancanza di una condizione iniziale indispensabile per l’ ammissione alla procedura, anche se emersa solo dopo l’avvenuta concessione del termine previsto dall'art. 161 c. 6 l.f. 4.3.2 Le ulteriori due censure in cui si articola il motivo sono invece inammissibili, in primo luogo per difetto di interesse della ricorrente a vederle esaminate, atteso che la loro eventuale fondatezza non comporterebbe la cassazione della sentenza impugnata, comunque sorretta dall’accertamento dell’omesso deposito dell’elenco analitico dei creditori. 4.3.3 Va aggiunto che la seconda di esse, come già si è detto in sede di esame del primo motivo di ricorso, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, mentre la terza si limita a contestare in via generica e meramente assertiva il contrario accertamento in fatto della corte del merito. 5. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. 6. Ricorrono invece i presupposti applicativi di cui all’art. 96,quarto comma, c.p.c.,per essersi la ricorrente opposta alla qui condivisa proposta ex art. 380 bis c.p.c.comunicatale; la società va pertanto condannata al pagamento in favore della c assa delle ammende di una sanzione, equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00(Cass. n. 27947/2023; Cass., S.U. n. 27195/2023). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione, della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit
Sentenza Cassazione n. 20476/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris