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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 29965/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1064/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2023 R.G.N. 869/2022; Oggetto R.G.N.14142/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1064/2022, la Corte d ’a ppello di Milano ha respinto il gravame, avente ad oggetto il solo regime prescrizionale, avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti.

L’Ente previdenziale impugna per cassazione la pronuncia della Corte di appello di Milano sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.

A seguito di richiesta di decisione depositata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., aventi entrambi ad oggetto la denuncia di violazione e/o mancata applicazione dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2943 cod. civ. anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa.

I due mezzi di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sono da analizzare congiuntamente e sono infondati per le ragioni già più volte esposte da questa Corte con orientamento consolidato alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Come evidenziato in Cass. 31527/2022 , «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cuiin materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. -così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.

14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.

Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.

Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002).

15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.

16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.

17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.

Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non puòche essere quello ordinario decennale».

Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31527/2022; n. 31641/2022; n. 31642/2022; n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.

Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nelle occasioni in cui questa Corte si è in passato pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati.

Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, come da dispositivo.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000,00 i n favore del resistente e di una ulteriore somma di €2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2000,00; condanna parte ricorrente a pagare €2000,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1064/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2023 R.G.N. 869/2022; Oggetto R.G.N.14142/2023 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1064/2022, la Corte d ’a ppello di Milano ha respinto il gravame, avente ad oggetto il solo regime prescrizionale, avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti. L’Ente previdenziale impugna per cassazione la pronuncia della Corte di appello di Milano sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. A seguito di richiesta di decisione depositata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., aventi entrambi ad oggetto la denuncia di violazione e/o mancata applicazione dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2943 cod. civ. anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa. I due mezzi di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sono da analizzare congiuntamente e sono infondati per le ragioni già più volte esposte da questa Corte con orientamento consolidato alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Come evidenziato in Cass. 31527/2022 , «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cuiin materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. -così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non puòche essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31527/2022; n. 31641/2022; n. 31642/2022; n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nelle occasioni in cui questa Corte si è in passato pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, come da dispositivo. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000,00 i n favore del resistente e di una ulteriore somma di €2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2000,00; condanna parte ricorrente a pagare €2000,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u
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