CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05230/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24828del ruolo generale dell’anno 2024 proposto A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calceal ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rinvio- A.T.I. Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 3141/19/2024 , depositata in dat a 19 aprile 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 20 settembre 2010 , l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sciacca – emetteva il provvedimento con cui d e n egava il rimborso richiesto da A .T.I. Parlapiano VitoCalogero di [OSCURATO:PERSONA] del credito IVA relativo al 2009 per un importo pari a € 300.000,00 derivante dall’applicazione delmeccanismo del “reverse charge” sulle fatture che la stessa aveva emesso, nel la qualità di subappaltatore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativamente ai lavori di costruzione di un parco eolico denominato “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso e quella regionale respingeval'appello dell'Ufficio, sostenendo che l'A.T.I. avesse veste giuridica di società e,comunque, di soggetto autonomo ai fini I va, che le considerazioni relative al tipo di A.T.I. su cui aveva fatto leva l’Agenzia fossero state introdotte soltanto in sede di appello e quindi nuove e che l'atto di diniego non fosse adeguatamente motivato, perché basato su meri riferimenti normativi, per lo piùper relationem. 3. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate prop oneva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, che, con sentenza n. 30354/2018, veniva accoltocon cassa zione del la sentenza impugnata e rinvi o , anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. 3.1. In particolare, nella sentenza n. 30354/2018, la Corte di cassazione accoglieva:1) il primo motivocol quale l'Agenzia aveva lamentato la violazione dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, là dove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nuova la considerazione svolta in appello relativa alla mancanza di autonoma soggettività dell’ATI; 2) il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente si dolevadella violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, per avere la Commissione trib utaria regionale ritenuto inadeguata la motivazione del provvedimento di diniego, calibrata sul richiamo all'art. 17, lett. a) del d.P.R. n. 633/72, nonché dei corrispondenti profili concernenti la motivazione;3) il terzo e il quarto motivo con i quali Agenziaaveva denunciato la violazione degli artt. 30 e 17, 6° comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/72, in combinazione con l'art. 37 del d.lgs. n. 163/06, là dove il giudice d'appello aveva ritenuto provata la natura di società dell'ATI (terzo motivo), nonché delle medesime norme, e dei relativi profili di motivazione, là dove si era apoditticamente affermata la natura di società dell'ATI(quarto motivo). 4. Riassunto il giudizio a cura di ATIdinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 3141/19/2024, veniva accolto l’appello dell’Agenzia con conferma dell’atto impugnato. 5. Avverso la suddetta sentenza A .T.I. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 6.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 7.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 8. In data 2.7.2025, la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivodel ricorso si denuncia “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” per non avere la CGT di II grado dato attuazione alla sentenzadella Corte di cassazione n. 30354/2018 quanto alla asserita possibile forma societaria(di fatto) rivestita dall' ATI qualora l'attività del raggruppamento temporaneo concernesse un'opera o una prestazione indivisibile, ossia non frazionabile in parti autonome, ed , in particolare , per non avere la CGT riesaminato tutti gli elementi allegati al p.v.c. del 15 febbraio 2010,prodotti agli atti di causa (numero di partita Iva dell’ATI diverso da quello delle ditte individuali che l’avevano costituita; registri Iva e registri vendite ) dai quali potersi desumere che l’ATI, pur non rivestendo in linea generale ed astratta la veste di soggetto passivo Iva,nel caso in questione era da qualificare come tale, avendo svolto l’attività in modo unitario, essendo, peraltro , la costituzione dell’associazione temporanea delle imprese indispensabile per l’aggiudicazione dell’appalto; ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe il principio di neutralità dell’Iva con pagamento doppio dell’Iva, la prima volta per effetto del versamento dell’imposta da parte dell’appaltante principale in regime di reverse charge e la seconda per effetto del disconoscimento del rimborso dell’ATI che, di fatto, aveva impedito al prestatore di esercitare il diritto di detrazione dell’Iva sulle operazionipassive. 1.1. Il motivo si profila inammissibile difettando d ella indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate e di articolazione in singole censure. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 14/05/2018, n. 11603) . Il ricorso risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905). 1.2.Peraltro, in base all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum"della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5 , n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre) . 1.3. Inoltre, “i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, nn . 3, 4 e 6 c.p.c., devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza”. (Cass. Sez. 5 , n. 29093 del 13/11/2018; Sez. L, Ordinanza n. 27del 03/01/2020); l'onere della indicazione specifica deimotivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità delricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o «in iudicando») per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello (nel caso in esame anche questo del tutto assente), senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documentisui quali il ricorso si fonda , nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo ilricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata(Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui " Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10); 1.3. Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che ilmotivo di ricorso manca di ogni riferimento sia a norme di diritto di cui si denuncia la violazione di legge, sia ad uno degli altri motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.; né questa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri di qualificazione, in ragione della genericità del ricorso, può riferire alcunché all'una piuttosto che all'altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.Peraltro, il motivo non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata né in esso risultano indicati, in modo puntuale- evidenziandone il contenuto ovvero allegandoli al ricorso nonché precisando in quale fascicolo si trovinoe in quale fase processuale fossero stat i depositat i - g li atti processuali ed i documenti asseritamente non valutati(numero di partita Iva, registri Iva e delle vendite soltanto genericamente richiamati a pag. 3 del ricorso)dal giudice del rinvio ai fini della qualificazione dell’ATI come avente veste giuridica di società e dunquedi soggetto autonomo ai fini Iva. 2.In conclusione, il ricorso è inammissibile, in quanto risulta enunciato dalla ricorrente senza la completezza necessaria a renderlo idoneo ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 4.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 4.1.La Corte fissa in euro 2.950,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.475,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrent e al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrent e a pagare l’ulteriore importo di euro 2.950,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrent e a pagare l’ulteriore importo di euro 1.475,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un u