CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente f7i ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC; controricorrente - avverso la sentenza n. 231/Upronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], conseguito estratto di ruolo, contestava gli avvisi di accertamento n. T9301TD00773 e T9301TD01159, aventi ad oggetto Irpef, Iva ed accessori, in relazione agli anni 2009 e 2010, affermando dì non averne mai ricevuto notifica. 2. Proponeva quindi distinte impugnazioni, riunite in corso di causa, avverso gli atti impositivi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese. La CTP dichiarava inammissibili i ricorsi perché riteneva avessero ad oggetto contributi previdenziali. 3. Il contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, peraltro rilevando di non aver contestato quanto richiesto negli avvisi di accertamento in relazione a contributi previdenziali. Insisteva, inoltre, nell'affermare di non aver ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento, le cui attestazioni di consegna risultano apparentemente da lui sottoscritte, anche perché all'epoca indicata nelle relate di notifica si trovava detenuto negli [OSCURATO:PERSONA], e produceva documentazione in proposito. Nel corso del grado di giudizio prima comunicava, e quindi documentava, di avere proposto querela di falso in ordine alle sottoscrizioni delle relate di notifica. La CTR accoglieva il ricorso, ritenendo che gli avvisi di accertamento non fossero stati notificati. r)\.1 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., e dell'art. 295 cod. proc. civ., per non avere la CTR sospeso il giudizio a seguito della proposizione di querela di falso. 2. L'Agenzia delle Entrate censura, con il suo motivo di ricorso, la decisione assunta dalla CTR perché, a seguito della proposizione della querela di falso da parte del contribuente, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino alla definizione con giudicato del processo intentato dal Pisciotti mediante la querela di falso, e non avrebbe dovuto decidere la causa fondando su documentazione non direttamente attinente la pretesa falsità delle sottoscrizioni. 2.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire, condivisibilmente, che "in tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale 'il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone', impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la commissione tributaria, in presenza di una querela di falso che aveva messo in discussione la veridicità della "relata" di notifica degli avvisi di accertamento, ha ritenuto di poter prescindere dalla decisione in ordine alla querela per il solo fatto di non avere avuto ancora notizie circa la definizione del relativo giudizio)", Cass. sez. VI-V, 28.12.2012, n. 24107 (conf. Cass. sez. V, 20.4.2007, n. 9389). 2.2. Quanto poi all'argomento della CTR secondo cui la mancata dimostrazione della presentazione della querela di falso da parte del Pisciotti "veniva superato dalla produzione della documentazione del dipartimento della giustizia americana da cui si evinceva, altresì, che il Pisciotti era stato detenuto in America dall'aprile 2014 al 16 marzo 2015, con conseguente nullità delle notifiche degli atti a sua firma, in data 21.7.2014" (sent. CTR, p. 3), la critica dell'affermazione della CTR la quale ha sostenuto che la proposizione della querela di falso ammette equipollenti, proposta dall'Agenzia delle Entrate, risulta anch'essa fondata. Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata I. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato, caricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso", Cass. sez, VI-II, 3.9.2019, n. 22058, non avendo mancato, già in precedenza, di statuire che "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata', e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.", Cass. S.U., 27.4.2010, n. 9962(CA4- 3. Il motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della decisione della CFR della Lombardia impugnata, ed il rinvio innanzi al medesimo giudice La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi inn