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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06306/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18030 /20 21 R.G. proposto da : A.D.C. trasporti s.r.l. in persona dal legale rappresentante pro temporerappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i in forza di procura speciale in atti ( domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Corte di giustizie tributaria di secondo gradodella Campania, n. 3158/23/21 depositata in data 1 3 /04/ 202 1; uditala relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatalea fronte di pregresse cartelle di pagamento , che riteneva non conosciutein quanto non notificate .

Ilgiudice di primo grado accoglieva il ricorso.

L'ufficioproponeva appello; la CTR Della Campania con sentenza n.7474/20/2018 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli attialla CTP per l'integrazione del contraddittorio.

LaCTP adita accoglieva in parte il ricorso .

LaA.D.C. trasporti s.r.l. proponeva appello; con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania ha rigettato l'impugnazione confermandola sentenza di primo grado.

Ricorrea questa Corte la società contribuente con atto affidato a duemotivi di doglianza che illustra con memoria.

L’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso.

Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 111 Cost.,delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 36 del d.

Lgs. n.546 del 1992 mancato di pronunciarsi sulla querela di falso proposta dallacontribuente, il cui procedimento e ra ancora pendente di fronte al Tribunaledi S. [OSCURATO:PERSONA], rendendo la propria decisione viziata damotivazione del tutto assente o comunque insufficiente.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ilsecondo motivo di ricorso deduce anch'esso la violazione degli artt.111 Cost., 118 primo comma delle disp. att. ne c.p.c., dell’art. 36 deld.

Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 29 c. 1 lett. a) del d.L. n. 78 del 2010in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere – nuovame nte – la sentenza di merito mancato di motivare la propria decisione, meramente riportando il contenuto di atti e documenti della parte pubblica.

I motivi, costituenti entrambi censure motivazionali, possono trattarsicongiuntamente.

Glistessi si rivelano fondati.

Invero, a fronte della impugnazione della intimazione di pagamento, poiché la contribuente società contestava l’avvenuta notifica delle cartelle presupposte ad essa, era onere della sentenza manifestarein motivazione l’iter logico giuridico seguito per ad divenire allaconclusione che “…il medesimo avviso è stato preceduto da rituale notifica delle cartelle ad esso sottese”, dando conto di quale documentazioneesaminata provava tale affermazione, descrivendola – siapur sommariamente – nell’origine, natura e contenuto.

Parimenti, a fronte alla avvenuta proposizione della querela di falso di fronte al giudice ordinario da parte della A.D.C. trasporti s.r.l. (circostanza segnalata con chiarezza nell’atto di appello come risulta dalla trascrizione in parte qua dell’atto ste sso a pag. 6 del ricorso per cassazione,ove sono riportati anche i dati relativi all’R .

G .

N . del giudizio civilede quo , il nominativo del giudice istruttore e la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti) il giudice tributario era nondimeno tenuto a prendere esplicita posizione di fronte a tale prospettazione.

Come è noto, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 d.

Lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggioin giudicato della decisione in ordine alla querela stessa o fino aquando non si sia altrimenti definito la decisione in ordine alla querela Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione,e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum (si vedano in argomento Cass. n. 24107/2012; Cass. n. 9389/2007; nellostesso senso anche Cass. n. 25165/2022).

E ancora, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderneatto e in via automatica sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documentoimpugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (per tutte Cass. n. 28671/2017; Cass. n. 24620/2020, in motivazione; Cass. n. 10766/2023).

Certamente, quindi, la motivazione della sentenza impugnata risulta - su un punto potenzialmente dirimente - del tutto assente,poiché non dà conto né dell’esito del giudizio civile svoltosi di fronteal Tribunale ordinario , né delle ragioni per le quali la querela di falsopoteva, in concreto, come era possibile, ritenersi priva di rilevanza aifini della decisione in ordine alla corretta notificazione delle cartelle.

Allaluce di quanto sopra esposto, non si comprende dalla lettura della pronuncia gravata né quale fosse la rilevanza della questione in ordinealla asserita falsità delle notifiche, né l’esito – favorevole o meno –di tale giudizio nei confronti della contribuente; la falsità o meno delle notifichede quibus resta quindi del tutto oscura, impedendo in tal modo ogni necessaria e imprescindibile chiarezza su un profilo essenziale inferentesulla legittimità dell’atto impugnato.

Diqui la fondatezza delle censure in argomento.

Pertanto,in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà accertare l’esito del giudizio di quereladi falso, prendendo i conseguenti provvedimenti e, comunque, dandodebito conto in motivazione dell’esito di detto giudizio civile .

P.Q.M Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18030 /20 21 R.G. proposto da : A.D.C. trasporti s.r.l. in persona dal legale rappresentante pro temporerappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i in forza di procura speciale in atti ( domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Corte di giustizie tributaria di secondo gradodella Campania, n. 3158/23/21 depositata in data 1 3 /04/ 202 1; uditala relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatalea fronte di pregresse cartelle di pagamento , che riteneva non conosciutein quanto non notificate . Ilgiudice di primo grado accoglieva il ricorso. L'ufficioproponeva appello; la CTR Della Campania con sentenza n.7474/20/2018 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli attialla CTP per l'integrazione del contraddittorio. LaCTP adita accoglieva in parte il ricorso . LaA.D.C. trasporti s.r.l. proponeva appello; con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania ha rigettato l'impugnazione confermandola sentenza di primo grado. Ricorrea questa Corte la società contribuente con atto affidato a duemotivi di doglianza che illustra con memoria. L’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso. Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 111 Cost.,delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n.546 del 1992 mancato di pronunciarsi sulla querela di falso proposta dallacontribuente, il cui procedimento e ra ancora pendente di fronte al Tribunaledi S. [OSCURATO:PERSONA], rendendo la propria decisione viziata damotivazione del tutto assente o comunque insufficiente. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ilsecondo motivo di ricorso deduce anch'esso la violazione degli artt.111 Cost., 118 primo comma delle disp. att. ne c.p.c., dell’art. 36 deld. Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 29 c. 1 lett. a) del d.L. n. 78 del 2010in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere – nuovame nte – la sentenza di merito mancato di motivare la propria decisione, meramente riportando il contenuto di atti e documenti della parte pubblica. I motivi, costituenti entrambi censure motivazionali, possono trattarsicongiuntamente. Glistessi si rivelano fondati. Invero, a fronte della impugnazione della intimazione di pagamento, poiché la contribuente società contestava l’avvenuta notifica delle cartelle presupposte ad essa, era onere della sentenza manifestarein motivazione l’iter logico giuridico seguito per ad divenire allaconclusione che “…il medesimo avviso è stato preceduto da rituale notifica delle cartelle ad esso sottese”, dando conto di quale documentazioneesaminata provava tale affermazione, descrivendola – siapur sommariamente – nell’origine, natura e contenuto. Parimenti, a fronte alla avvenuta proposizione della querela di falso di fronte al giudice ordinario da parte della A.D.C. trasporti s.r.l. (circostanza segnalata con chiarezza nell’atto di appello come risulta dalla trascrizione in parte qua dell’atto ste sso a pag. 6 del ricorso per cassazione,ove sono riportati anche i dati relativi all’R . G . N . del giudizio civilede quo , il nominativo del giudice istruttore e la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti) il giudice tributario era nondimeno tenuto a prendere esplicita posizione di fronte a tale prospettazione. Come è noto, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 d. Lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggioin giudicato della decisione in ordine alla querela stessa o fino aquando non si sia altrimenti definito la decisione in ordine alla querela Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione,e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum (si vedano in argomento Cass. n. 24107/2012; Cass. n. 9389/2007; nellostesso senso anche Cass. n. 25165/2022). E ancora, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderneatto e in via automatica sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documentoimpugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (per tutte Cass. n. 28671/2017; Cass. n. 24620/2020, in motivazione; Cass. n. 10766/2023). Certamente, quindi, la motivazione della sentenza impugnata risulta - su un punto potenzialmente dirimente - del tutto assente,poiché non dà conto né dell’esito del giudizio civile svoltosi di fronteal Tribunale ordinario , né delle ragioni per le quali la querela di falsopoteva, in concreto, come era possibile, ritenersi priva di rilevanza aifini della decisione in ordine alla corretta notificazione delle cartelle. Allaluce di quanto sopra esposto, non si comprende dalla lettura della pronuncia gravata né quale fosse la rilevanza della questione in ordinealla asserita falsità delle notifiche, né l’esito – favorevole o meno –di tale giudizio nei confronti della contribuente; la falsità o meno delle notifichede quibus resta quindi del tutto oscura, impedendo in tal modo ogni necessaria e imprescindibile chiarezza su un profilo essenziale inferentesulla legittimità dell’atto impugnato. Diqui la fondatezza delle censure in argomento. Pertanto,in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà accertare l’esito del giudizio di quereladi falso, prendendo i conseguenti provvedimenti e, comunque, dandodebito conto in motivazione dell’esito di detto giudizio civile . P.Q.M Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria