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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20848/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE -[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50C03 C574 S),rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Ghini (codice fiscale GHNGNN 64D26 D704 X).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna n. 428/12/2021, depositata il 26marzo 2021, notificata il 7 aprile 2021.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.1.

Oggetto dell’originaria controversia erano le pretese consacratenell’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cuil’agente della riscossione chiedeva il versamento della somma di4.823.892,67 € di cui alle sottostanti sette cartelle esattoriali emesseper vari crediti fiscali (IRPEF ed IVA).2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Forlì, con sentenza n.66/2/2016, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,ritenendo dovuto, in assenza di atti interruttivi della prescrizionerelativamente ai crediti portati da cinque delle sette cartelle poste abase dell’intimazione, solo l’importo di 1.556,96 € di cui alle restantidue cartelle.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagnarigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione contro lacitata pronuncia, considerando che il preavviso di fermo,asseritamente notificato il 6 maggio 2008, non potesse valere comepriva di qualsiasi riferimento al contenuto della medesima»,Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026aggiungendo che «In ogni caso il punto centrale riguarda la mancataprova dell'avvenuta notifica da parte di Equitalia e il disconoscimentodella sottoscrizione della firma da parte del contribuente che intendefar valere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata).Ancora, la Commissione regionale precisava che «[…] i fermiamministrativi risultanti della visura al PRA […] non risultanocollegabili alle cartelle esattoriali» e che «Allo stato, dai documentiagli atti, risulta un avviso di accertamento di una raccomandataspedita il giorno 06.05.2008 e ritirata il 10.05.2008, la cui firma omeglio sigla non è possibile ricollegarla a quella del contribuente» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata).3.

Con ricorso notificato in data 5 giugno 2021 l’Agenzia delleEntrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione contro talepronuncia sulla base di due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] con controdeduzioni notificate in data15 luglio 2021, depositando in data 13 marzo 2025 memoria ex art.380-bis.1. c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 22 giugno 2025la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo avere rilievonomofilattico la questione concernente le ricadute applicative derivantidalla pronuncia n. 5792/2024 delle Sezioni Unite della Corte in relazioneal primo motivo di ricorso, al fine di chiarire il rapporto esistente tral’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., nei termini rappresentati dalla menzionata sentenza, e lospazio operativo ancora eventualmente sussistente della dedottaviolazione, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., dell’art.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026115 c.p.c., sotto il profilo dell’impossibilità di trarre dalla fonte di proval'informazione fornita dal giudice.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 22 aprile 2026 conclusioni scritte.7.

Il contribuente ha presentato in data 28 aprile 2026 memoria exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissioneregionale erroneamente reputato assente la prova della notificadell’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla copia delpreavviso di fermo emesso il 5 agosto 2008, «[…] identificato con“[OSCURATO:PERSONA] 00000200804500000211, indicante il veicolo oggettodi cautela, il debito scaduto e le cartelle esattoriali di riferimento oltreal relativo referto di notifiche riportante il medesimo numero di fermo00000200804500000211» (v. pagina n. 4 del ricorso), comeemergente dalla scansione del predetto contenuto nel ricorso.Per tale via, l'Agenzia ha ritenuto che il giudice regionale avesseerroneamente ricostruito la questio facti nel non rilevare che l'enteaveva altresì depositato la riproduzione della lettera di fermo, in ciòincorrendo «[…] in un evidente travisamento della prova» (v. paginan. 7 del ricorso), aggiungendo che anche dalla visura del PRAemergeva il numero di targa del veicolo sottoposto a cautela el'ammontare delle somme per cui era stata chiesta l'iscrizione, pari a3.708.324,80 €.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026In tale direzione, la difesa erariale ha richiamato la giurisprudenzadi questa Corte di cassazione secondo la quale l'errore di percezione,cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, èsindacabile sensi dell'articolo 360 num. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, norma questa che vieta di fondarela decisione su prove reputate assenti, ma in realtà offerte.1.1.

Il motivo di impugnazione risulta fondato per le seguentiragioni.Va premesso che l’atto interruttivo di cui si discute è il citatopreavviso di fermo amministrativo del 6 maggio 2008, che si assumeessere stato notificato il 10 maggio 2008.Le ragioni della decisione impugnata si basano su due ordini divalutazione, costituite:a. dalla ritenuta non riferibilità dell’avviso di ricevimento prodottoal preavviso di fermo, da cui la ravvisata mancanza di prova della suanotifica;b. dal disconoscimento della firma apposta su detto avviso e lasua non riferibilità al contribuente.Ciò, subito avvertendo che non vale ad integrare un’autonomaratio decisoria il passaggio motivazionale con cui la Commissioneregionale ha sbrigativamente rilevato che la ricevuta di ritorno è privadi qualsiasi riferimento al contenuto dell’atto notificato.Tale rilievo, infatti, già sul piano concettuale, non può presentareuno spendibile apprezzamento giuridico-fattuale, valendo semmaicome mero, pure infondato, obiter, non potendo, all’evidenza, unavviso di ricevimento postale (cartula separata dal documentoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026presente nella busta) dar conto del “contenuto” dell’atto cui accede,potendolo, invece, solo altrimenti identificare.Ciò, per l’appunto, senza dimenticare di osservare, sul versantedell’infondatezza del menzionato rilievo, che, ai fini della prova delperfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria laproduzione in giudizio dell'originale o della copia autentica deldocumento notificato, essendo invece sufficiente il deposito dellacopia dell’atto con la relativa relazione di notifica (cfr., tra le tante, intema di notifica della cartella di pagamento, ma con principio dinatura generale, applicabile anche nella caso in rassegna, Cass. n.27656/2024 che richiama Cass. n. 20769/2021), come nella specieavvenuto.1.2.

Come si diceva, il giudice regionale ha reputato che «in ognicaso il punto centrale» della controversia «riguarda la mancata provadell'avvenuta notifica da parte di Equitalia e il disconoscimento dellasottoscrizione della firma da parte del contribuente che intende farvalere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata), avendo la Commissioned’appello osservato che «[…] i fermi amministrativi risultanti dellavisura al PRA […] non risultano collegabili alle cartelle esattoriali» eche «Allo stato, dai documenti agli atti, risulti un avviso diaccertamento di una raccomandata spedita il giorno 06.05.2008 eritirata il 10.05.2008, la cui firma o meglio sigla non è possibilericollegarla a quella del contribuente» (v. pagina n. 4 della sentenzaimpugnata).Dunque, la ragione fondate la decisione riposa sulla ritenutaassenza di collegamento tra l’avviso e l’atto spedito e lariconducibilità della firma al contribuente.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/20261.3.

Tanto premesso, va osservato che il primo motivo diimpugnazione, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c., si basa sulle riflessioni di un orientamento giurisprudenziale,fondato, per l’appunto, sulla proponibilità del ricorso per cassazione inbase al predetto canone censorio, qualora si deduca l’errorepercettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (cfr.amplius Cass. n. 1111/2023).Con tale ordinanza (n. 1111/2023) la Corte ebbe ad investire leSezioni Unite del tema concernente il sindacato di legittimità sultravisamento della prova, questione questa che è stata poi decisa conla sentenza n. 5792/2024 con l’applicazione del seguente principio didiritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».Si rimanda agli ampi contenuti di tale pronuncia che danno contodelle ragioni di tale approdo.1.4.

Qui conta solo osservare che il vizio in esame è statoarticolato sotto il parametro censorio di cui all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., ma nulla osta, a fronte del menzionatorecente arresto della Corte, alla sua riqualificazione ai sensi del num.5 della medesima disposizione, essendo chiaramente individuabile ilNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025; Cass.n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n.3033/2024), trattandosi in effetti – come si vedrà - di errorepercettivo su fatti sostanziali, non dubitandosi che il tema della provadell’atto interruttivo della prescrizione sia fatto sostanziale.In tale direzione, non convince la tesi della Procura Generalesecondo cui non sarebbe possibile la riqualificazione della censura inassenza di argomentazioni ricollegabili al corretto parametro censorio,tenuto conto che l’Agenzia ha espressamente dedotto il«travisamento della prova» (v. pagina n. 7 del ricorso), ricollegandoloal canone dell’art. 360, primo comma, num.4., c.p.c., trattandosi discelta giustificata dalla citata pronuncia della Corte (n. 1111/2023),sulla cui questione poi è intervenuta la menzionata sentenza delleSezioni, e che non vi sono ragioni preclusive alla riqualificazione delmotivo, una volta che l’Agenzia ha, expressis verbis, lamentato ilvizio di travisamento della provaNemmeno rileva il riferimento operato dalla Procura Generale allapronuncia n. 18668/2025 di questa Corte sull’alternatività del rimediotra revocazione (art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c.) etravisamento del fatto (360, primo comma, num. 5, c.p.c.) giacchè,nella specie, la valutazione della Commissione, sotto forma deldedotto travisamento, si è formata su fatti oggetto di discussione trale parti, per cui la censura, secondo quanto affermato dalle citateSezioni Unite della Corte, andava presentata con il ricorso percassazione.Appena aggiungendo sul punto che alla suddetta riqualificazionedella censura non osta il limite preclusivo della doppia conforme di cuiall’art. 384, primo comma, num. 4, c.p.c., considerando che «[…] afronte della supposizione di un non-fatto, l’applicazione della regolaNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026appena riassunta non è esclusa dall’operatività dell’articolo 360,quarto comma, c.p.c., che richiede pur sempre un’effettiva cognizionein fatto […]» (v. § 10.15, ultimo periodo a pagina n. 340 della citatapronuncia n. 5792/2024).1.5.

Ora, che la decisione della Commissione si sia basata su di unchiaro travisamento del fatto, nei termini indicati dalla più volteindicata sentenza delle Sezioni Unite, emerge, con ogni evidenza,dall’osservazione secondo la quale la semplice lettura dell’avviso diricevimento spedito il 6 maggio 2008 e ricevuto il 10 maggio 2008 dàconto che in esso è riportato (sul lato destro) il numero del fermoamministrativo (00000200804500000211) cui si riferisce e checostituiva l’atto notificato, il che impediva al giudice regionale, se nonper effetto di un errore nella lettura dell’atto, di affermare che essonon risultava collegabile all’atto di riferimento, essendo, invece,testuale il richiamo allo stesso attraverso il suo numero identificativo.Risulta, pertanto, chiaro che la decisione assunta risieda su di unasvista in cui è incorso il giudice dell’appello, che è risultata decisiva aifini del giudizio, essendosi su tale errore considerata l’assenzadell’atto interruttivo e, dunque, prescritto il relativo credito erariale.2.

Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazioneall'art. 360 primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2729 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui il giudiceregionale ha rigettato l'appello sulla base del disconoscimento operatodal contribuente della firma risultante dall'avviso del ricevimentodepositato in copia fotostatica.Nello specifico, l’istante ha reputato erronea la valutazione delgiudice di merito, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corteritiene necessario che il disconoscimento venga espresso in modoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026formale e specifico in relazione alla dedotta difformità rispettoall'originale, laddove nella specie il contribuente si era limitato adaffermare apoditticamente l'inidoneità, ai fini probatori, delle copiedepositate dall'agente della riscossione, in termini, quindi, inadeguatiad esprimere un disconoscimento coerente con i requisiti di cui all’art.2719 c.c.Per altro verso, la ricorrente ha posto in evidenza che l'avviso diricevimento era stato spedito presso la residenza del contribuente ericevuto il 10 maggio del 2008 da persona che lo aveva ritirato,apponendo la propria firma, richiamando sul punto l'orientamento diquesta Corte secondo cui, in caso di notifica tramite servizio postale,ove l’atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario a personache abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia ancheilleggibile e non risulti che il plico sia stato consegnato a personadiversa, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a maniproprie del destinatario, sino a querela di falso.2.1 Anche tale motivo risulta fondato.La decisione impugnata, dopo aver premesso che la questionecentrale era costituita dalla prova dell'avvenuta notifica del predettopreavviso di fermo amministrativo e del «[…] disconoscimento dellasottoscrizione della firma da parte del contribuente che intende farvalere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata), ha poi deciso la causa,osservando sul punto la firma o meglio la sigla apposta sull’avviso diricevimento «[…] non è possibile ricollegarla a quella delcontribuente».2.2.

Ciò posto, va preliminarmente osservato come le questionidel “disconoscimento” della firma apposta sul predetto avviso e dellaNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026sua riferibilità al contribuente hanno integrato il contenuto di unavalutazione ad abundantiam da parte del giudice regionale, una voltache aveva escluso, a monte, la riconducibilità del menzionato avvisoall’atto interruttivo.Ad ogni buon conto, respinto il primo motivo, la censura in esameva esamina e va ritenuto che la valutazione operata dal giudiceterritoriale risulti viziata in diritto, considerando che la raccomandatain questione, eseguita tramite il servizio postale, è soggetta alledisposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dalregolamento postale.Ciò significa che, fatta salva querela di falso, non sussiste alcunprofilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio deldestinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla personarinvenuta dall'ufficiale postale, contando l'attestazione sull'avviso diricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, così come,ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona cheabbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nellospazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata', enon risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale apersona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma2, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamenteeffettuata a mani proprie del destinatario, come detto fino a quereladi falso (v. amplius Cass. n. 31395/2025, che richiama Cass.

S.U., n.9962/2010; Cass. n. 25165/2022; Cass. n. 24497/2024).Nella specie, non risulta che il contribuente abbia dimostrato diaver proposto, nel corso del giudizio di appello, querela di falso(ovviamente) innanzi al giudice civile (inutile risultando la volontàespressa in sede di appello di proporla), che avrebbe peraltro impostoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026la sospensione del giudizio a mente dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, ilche, alla luce del principio sopra esposto, rende la valutazione delGiudice regionale, anche sul punto, errata.3.

Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata; occorrendo accertamenti fattuali (tracui l’eccepita prescrizione), la causa va rimessa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna - in diversacomposizione - anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna - in diversa composizione - anche per regolare le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE -[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50C03 C574 S),rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] B. Ghini (codice fiscale GHNGNN 64D26 D704 X).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna n. 428/12/2021, depositata il 26marzo 2021, notificata il 7 aprile 2021.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.1. Oggetto dell’originaria controversia erano le pretese consacratenell’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cuil’agente della riscossione chiedeva il versamento della somma di4.823.892,67 € di cui alle sottostanti sette cartelle esattoriali emesseper vari crediti fiscali (IRPEF ed IVA).2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Forlì, con sentenza n.66/2/2016, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,ritenendo dovuto, in assenza di atti interruttivi della prescrizionerelativamente ai crediti portati da cinque delle sette cartelle poste abase dell’intimazione, solo l’importo di 1.556,96 € di cui alle restantidue cartelle.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagnarigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione contro lacitata pronuncia, considerando che il preavviso di fermo,asseritamente notificato il 6 maggio 2008, non potesse valere comepriva di qualsiasi riferimento al contenuto della medesima»,Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026aggiungendo che «In ogni caso il punto centrale riguarda la mancataprova dell'avvenuta notifica da parte di Equitalia e il disconoscimentodella sottoscrizione della firma da parte del contribuente che intendefar valere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata).Ancora, la Commissione regionale precisava che «[…] i fermiamministrativi risultanti della visura al PRA […] non risultanocollegabili alle cartelle esattoriali» e che «Allo stato, dai documentiagli atti, risulta un avviso di accertamento di una raccomandataspedita il giorno 06.05.2008 e ritirata il 10.05.2008, la cui firma omeglio sigla non è possibile ricollegarla a quella del contribuente» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata).3. Con ricorso notificato in data 5 giugno 2021 l’Agenzia delleEntrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione contro talepronuncia sulla base di due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] con controdeduzioni notificate in data15 luglio 2021, depositando in data 13 marzo 2025 memoria ex art.380-bis.1. c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 22 giugno 2025la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo avere rilievonomofilattico la questione concernente le ricadute applicative derivantidalla pronuncia n. 5792/2024 delle Sezioni Unite della Corte in relazioneal primo motivo di ricorso, al fine di chiarire il rapporto esistente tral’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., nei termini rappresentati dalla menzionata sentenza, e lospazio operativo ancora eventualmente sussistente della dedottaviolazione, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., dell’art.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026115 c.p.c., sotto il profilo dell’impossibilità di trarre dalla fonte di proval'informazione fornita dal giudice.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 22 aprile 2026 conclusioni scritte.7. Il contribuente ha presentato in data 28 aprile 2026 memoria exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissioneregionale erroneamente reputato assente la prova della notificadell’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla copia delpreavviso di fermo emesso il 5 agosto 2008, «[…] identificato con“[OSCURATO:PERSONA] 00000200804500000211, indicante il veicolo oggettodi cautela, il debito scaduto e le cartelle esattoriali di riferimento oltreal relativo referto di notifiche riportante il medesimo numero di fermo00000200804500000211» (v. pagina n. 4 del ricorso), comeemergente dalla scansione del predetto contenuto nel ricorso.Per tale via, l'Agenzia ha ritenuto che il giudice regionale avesseerroneamente ricostruito la questio facti nel non rilevare che l'enteaveva altresì depositato la riproduzione della lettera di fermo, in ciòincorrendo «[…] in un evidente travisamento della prova» (v. paginan. 7 del ricorso), aggiungendo che anche dalla visura del PRAemergeva il numero di targa del veicolo sottoposto a cautela el'ammontare delle somme per cui era stata chiesta l'iscrizione, pari a3.708.324,80 €.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026In tale direzione, la difesa erariale ha richiamato la giurisprudenzadi questa Corte di cassazione secondo la quale l'errore di percezione,cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, èsindacabile sensi dell'articolo 360 num. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, norma questa che vieta di fondarela decisione su prove reputate assenti, ma in realtà offerte.1.1. Il motivo di impugnazione risulta fondato per le seguentiragioni.Va premesso che l’atto interruttivo di cui si discute è il citatopreavviso di fermo amministrativo del 6 maggio 2008, che si assumeessere stato notificato il 10 maggio 2008.Le ragioni della decisione impugnata si basano su due ordini divalutazione, costituite:a. dalla ritenuta non riferibilità dell’avviso di ricevimento prodottoal preavviso di fermo, da cui la ravvisata mancanza di prova della suanotifica;b. dal disconoscimento della firma apposta su detto avviso e lasua non riferibilità al contribuente.Ciò, subito avvertendo che non vale ad integrare un’autonomaratio decisoria il passaggio motivazionale con cui la Commissioneregionale ha sbrigativamente rilevato che la ricevuta di ritorno è privadi qualsiasi riferimento al contenuto dell’atto notificato.Tale rilievo, infatti, già sul piano concettuale, non può presentareuno spendibile apprezzamento giuridico-fattuale, valendo semmaicome mero, pure infondato, obiter, non potendo, all’evidenza, unavviso di ricevimento postale (cartula separata dal documentoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026presente nella busta) dar conto del “contenuto” dell’atto cui accede,potendolo, invece, solo altrimenti identificare.Ciò, per l’appunto, senza dimenticare di osservare, sul versantedell’infondatezza del menzionato rilievo, che, ai fini della prova delperfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria laproduzione in giudizio dell'originale o della copia autentica deldocumento notificato, essendo invece sufficiente il deposito dellacopia dell’atto con la relativa relazione di notifica (cfr., tra le tante, intema di notifica della cartella di pagamento, ma con principio dinatura generale, applicabile anche nella caso in rassegna, Cass. n.27656/2024 che richiama Cass. n. 20769/2021), come nella specieavvenuto.1.2. Come si diceva, il giudice regionale ha reputato che «in ognicaso il punto centrale» della controversia «riguarda la mancata provadell'avvenuta notifica da parte di Equitalia e il disconoscimento dellasottoscrizione della firma da parte del contribuente che intende farvalere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata), avendo la Commissioned’appello osservato che «[…] i fermi amministrativi risultanti dellavisura al PRA […] non risultano collegabili alle cartelle esattoriali» eche «Allo stato, dai documenti agli atti, risulti un avviso diaccertamento di una raccomandata spedita il giorno 06.05.2008 eritirata il 10.05.2008, la cui firma o meglio sigla non è possibilericollegarla a quella del contribuente» (v. pagina n. 4 della sentenzaimpugnata).Dunque, la ragione fondate la decisione riposa sulla ritenutaassenza di collegamento tra l’avviso e l’atto spedito e lariconducibilità della firma al contribuente.Numero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/20261.3. Tanto premesso, va osservato che il primo motivo diimpugnazione, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c., si basa sulle riflessioni di un orientamento giurisprudenziale,fondato, per l’appunto, sulla proponibilità del ricorso per cassazione inbase al predetto canone censorio, qualora si deduca l’errorepercettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (cfr.amplius Cass. n. 1111/2023).Con tale ordinanza (n. 1111/2023) la Corte ebbe ad investire leSezioni Unite del tema concernente il sindacato di legittimità sultravisamento della prova, questione questa che è stata poi decisa conla sentenza n. 5792/2024 con l’applicazione del seguente principio didiritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».Si rimanda agli ampi contenuti di tale pronuncia che danno contodelle ragioni di tale approdo.1.4. Qui conta solo osservare che il vizio in esame è statoarticolato sotto il parametro censorio di cui all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., ma nulla osta, a fronte del menzionatorecente arresto della Corte, alla sua riqualificazione ai sensi del num.5 della medesima disposizione, essendo chiaramente individuabile ilNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025; Cass.n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n.3033/2024), trattandosi in effetti – come si vedrà - di errorepercettivo su fatti sostanziali, non dubitandosi che il tema della provadell’atto interruttivo della prescrizione sia fatto sostanziale.In tale direzione, non convince la tesi della Procura Generalesecondo cui non sarebbe possibile la riqualificazione della censura inassenza di argomentazioni ricollegabili al corretto parametro censorio,tenuto conto che l’Agenzia ha espressamente dedotto il«travisamento della prova» (v. pagina n. 7 del ricorso), ricollegandoloal canone dell’art. 360, primo comma, num.4., c.p.c., trattandosi discelta giustificata dalla citata pronuncia della Corte (n. 1111/2023),sulla cui questione poi è intervenuta la menzionata sentenza delleSezioni, e che non vi sono ragioni preclusive alla riqualificazione delmotivo, una volta che l’Agenzia ha, expressis verbis, lamentato ilvizio di travisamento della provaNemmeno rileva il riferimento operato dalla Procura Generale allapronuncia n. 18668/2025 di questa Corte sull’alternatività del rimediotra revocazione (art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c.) etravisamento del fatto (360, primo comma, num. 5, c.p.c.) giacchè,nella specie, la valutazione della Commissione, sotto forma deldedotto travisamento, si è formata su fatti oggetto di discussione trale parti, per cui la censura, secondo quanto affermato dalle citateSezioni Unite della Corte, andava presentata con il ricorso percassazione.Appena aggiungendo sul punto che alla suddetta riqualificazionedella censura non osta il limite preclusivo della doppia conforme di cuiall’art. 384, primo comma, num. 4, c.p.c., considerando che «[…] afronte della supposizione di un non-fatto, l’applicazione della regolaNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026appena riassunta non è esclusa dall’operatività dell’articolo 360,quarto comma, c.p.c., che richiede pur sempre un’effettiva cognizionein fatto […]» (v. § 10.15, ultimo periodo a pagina n. 340 della citatapronuncia n. 5792/2024).1.5. Ora, che la decisione della Commissione si sia basata su di unchiaro travisamento del fatto, nei termini indicati dalla più volteindicata sentenza delle Sezioni Unite, emerge, con ogni evidenza,dall’osservazione secondo la quale la semplice lettura dell’avviso diricevimento spedito il 6 maggio 2008 e ricevuto il 10 maggio 2008 dàconto che in esso è riportato (sul lato destro) il numero del fermoamministrativo (00000200804500000211) cui si riferisce e checostituiva l’atto notificato, il che impediva al giudice regionale, se nonper effetto di un errore nella lettura dell’atto, di affermare che essonon risultava collegabile all’atto di riferimento, essendo, invece,testuale il richiamo allo stesso attraverso il suo numero identificativo.Risulta, pertanto, chiaro che la decisione assunta risieda su di unasvista in cui è incorso il giudice dell’appello, che è risultata decisiva aifini del giudizio, essendosi su tale errore considerata l’assenzadell’atto interruttivo e, dunque, prescritto il relativo credito erariale.2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazioneall'art. 360 primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2729 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui il giudiceregionale ha rigettato l'appello sulla base del disconoscimento operatodal contribuente della firma risultante dall'avviso del ricevimentodepositato in copia fotostatica.Nello specifico, l’istante ha reputato erronea la valutazione delgiudice di merito, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corteritiene necessario che il disconoscimento venga espresso in modoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026formale e specifico in relazione alla dedotta difformità rispettoall'originale, laddove nella specie il contribuente si era limitato adaffermare apoditticamente l'inidoneità, ai fini probatori, delle copiedepositate dall'agente della riscossione, in termini, quindi, inadeguatiad esprimere un disconoscimento coerente con i requisiti di cui all’art.2719 c.c.Per altro verso, la ricorrente ha posto in evidenza che l'avviso diricevimento era stato spedito presso la residenza del contribuente ericevuto il 10 maggio del 2008 da persona che lo aveva ritirato,apponendo la propria firma, richiamando sul punto l'orientamento diquesta Corte secondo cui, in caso di notifica tramite servizio postale,ove l’atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario a personache abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia ancheilleggibile e non risulti che il plico sia stato consegnato a personadiversa, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a maniproprie del destinatario, sino a querela di falso.2.1 Anche tale motivo risulta fondato.La decisione impugnata, dopo aver premesso che la questionecentrale era costituita dalla prova dell'avvenuta notifica del predettopreavviso di fermo amministrativo e del «[…] disconoscimento dellasottoscrizione della firma da parte del contribuente che intende farvalere anche attraverso la proposizione della querela di falso» (v.pagina n. 4 della sentenza impugnata), ha poi deciso la causa,osservando sul punto la firma o meglio la sigla apposta sull’avviso diricevimento «[…] non è possibile ricollegarla a quella delcontribuente».2.2. Ciò posto, va preliminarmente osservato come le questionidel “disconoscimento” della firma apposta sul predetto avviso e dellaNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026sua riferibilità al contribuente hanno integrato il contenuto di unavalutazione ad abundantiam da parte del giudice regionale, una voltache aveva escluso, a monte, la riconducibilità del menzionato avvisoall’atto interruttivo.Ad ogni buon conto, respinto il primo motivo, la censura in esameva esamina e va ritenuto che la valutazione operata dal giudiceterritoriale risulti viziata in diritto, considerando che la raccomandatain questione, eseguita tramite il servizio postale, è soggetta alledisposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dalregolamento postale.Ciò significa che, fatta salva querela di falso, non sussiste alcunprofilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio deldestinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla personarinvenuta dall'ufficiale postale, contando l'attestazione sull'avviso diricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, così come,ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona cheabbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nellospazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata', enon risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale apersona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma2, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamenteeffettuata a mani proprie del destinatario, come detto fino a quereladi falso (v. amplius Cass. n. 31395/2025, che richiama Cass. S.U., n.9962/2010; Cass. n. 25165/2022; Cass. n. 24497/2024).Nella specie, non risulta che il contribuente abbia dimostrato diaver proposto, nel corso del giudizio di appello, querela di falso(ovviamente) innanzi al giudice civile (inutile risultando la volontàespressa in sede di appello di proporla), che avrebbe peraltro impostoNumero registro generale 16241/2021Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 20848/2026Data pubblicazione 19/06/2026la sospensione del giudizio a mente dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, ilche, alla luce del principio sopra esposto, rende la valutazione delGiudice regionale, anche sul punto, errata.3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata; occorrendo accertamenti fattuali (tracui l’eccepita prescrizione), la causa va rimessa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna - in diversacomposizione - anche per regolare le spese del presente grado digiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna - in diversa composizione - anche per regolare le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]