CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01111/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14344/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, n.78. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. FRIULI - VENEZIA GIULIAn. 92/08/2013 , depositata in data 2 dicembre 201 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 13/10/2011 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pordenone avverso il silenzio-rigetto formatosi in sede Diniego istanza di rimborso IRAP 2005- amministrativa relativamente all’istanza presentata ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 per € 14.670,12. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni. 2. La C.t.p., con sentenza 36/01/12, depositata in data 20 febbraio 2012, accoglieva il ricorso del ricorrente. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ove si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; tale Commissione, consentenza n. 92/08/2013, depositata in data 2 dicembre 2013, accoglieva il gravame dell’Ufficio, modificando le statuizioni del giudice di prime cure. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle Entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022per la quale il contribuente non ha depositato memorie . Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Errata applicazione dell’art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione (impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)»lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP per la presenza di personale dipendente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)»lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare che il quid pluris per l’assoggettamento ad IRAP del professionista deve intendersi in termini di maggiore capacità di arricchimento del soggetto. 2. Va premesso che il dott. [OSCURATO:PERSONA], medico, dopo aver versato l’IRAP per gli anni dal 2005 al 2008 aveva inoltrato domanda all'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale ufficio controlli di Pordenone per ottenerne il rimborso ; formatosi il silenzio-rifiuto, costui aveva presentato ricorso dinanzi alla C.t.p. d i Pordenone sostenendo che esercitava l'attività libero professionale di medico di medicina generale in convenzione con il servizio sanitario nazionale e svolgeva tale attività utilizzando i comuni mezzi strumentali indispensabili e tipici del medico di base senza assolutamente possedere quella struttura autonomamente organizzata che gli avrebbe permesso di migliorare la sua attività professionale. La questione, quindi, si sostanzia nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti dell’applicabilità dell’IRAP in considerazione dell’attività concretamente svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ossia se trattasi dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata sussumibile nella fattispecie normativa di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento al presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive e , segnatamente , al concetto di “autonoma organizzazione". 3. Va rilevatoche l’art. 2 del d.lgs n. 446 del 1997 prevede , quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP, l'eserci zio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 2001, n. 156, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dall’autonoma organizzazione, non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta n. 156 de 2001 , nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Sotto questo profilo, costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., 26/05/2009, n. 12108) e la nozione di autonoma organizzazione si definisce come contesto organizzativo esterno, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale, e concretante un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. 4. Ciò posto, i motivi, da valutarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla presenza delle condizioni per ritenere sussistente l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, sono fondati. Nel solco del decisivo e risolutivoarresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 13/04/2016, n. 7291), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonomaorganizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga dilavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive ( conf. ex multis Cass. 19/11/2019, n. 30085). Il principio riguarda pure lo svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato col SSN, ad esempio, nelle forme della medicina di gruppo (Cass., Sez. U, 13/04/2016 , n. 7291), della disponibilità di due studi in convenzione ( Ca ss. 09/02/2021, n. 3099), del ricorso a medici sostituti (Cass. 03/10/2019, n. 24702), dell’utilizzo dei servizi resi da una società di outsourcing (Cass.13/01/2022, n. 869). Trattasi di casi che non costituisc ono indic i rappresentativi di un'autonoma organizzazione, semmai solo strumenti per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale. (conf. ex multis Cass. 09/02/2021, n. 3099). A ciò si aggiunga la vasta e specifica casistica pienamente favorevole alla tesi del contribuente, desumibile da arresti in fattispecie del tutto similari (Cass. 19/04/2018, n. 9786 ; conf. Cass.n. 17958 e n. 17960 del 2019 ) . Tanto premesso , la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi di questa Corte sull’individuazione del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 atteso che, nel caso di specie, il contribuente responsabile dell'organizzazione non ha obiettivamente impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si è avvalso di lavoro altrui unicamente , impiegando un solo dipendente con mansioni verosimilmente esecutive (cfr. sent. pag.3). Del resto , il costo del dipendente, così come documentato in atti e tenuto conto della notoria e onerosa incidenza degli oneri previdenziali, non sembra discosta rsi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva per la paga di un dipendent e di studi o professionale. 5. In conclusione, il ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato dovuto il rimborso richiesto dal contribuente.Le spese di legittimità se guono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; quelle di merito restano compensate tra le parti atteso l’evolversi della giurisprudenza in materia. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate all e spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent