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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 19164/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2062/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], successore della B [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 1751/2018depositata il 10/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 18.12.2015, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dirigente della Banca di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], posta in liquidazione coatta amministrativa, di ammissione piena e in via privilegiata allo stato passivo della procedura dei crediti vantati a vario titolo (premio annuale, ferie non godute, partecipazioni riunioni CdA, conguaglio competenze) in forza del rapporto di lavoro e dichiarò inammissibili le ulteriori domand e dell’attore, di ammissio ne con riserva dei crediti pretesi in conseguenza della dedotta illegittimità del licenziamento che gli era stato intimato dai C.S. e che egli aveva separatamente impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro, o in subordine, di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio inerente tale domanda sino all’esito di quello pregiudicante.

L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro , con sentenza del 10.10.2018.

La corte del merito ha in p rimo luogo negato la natura condizionale dei credit i d ell’appellante derivant i dall’asserita illegittimità del licenziamento, a suo avviso non rientranti in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 96 legge fall.,ed ha inoltre escluso che la domanda di ammissione di tali crediti potesse ritenersi pregiudicata da quella di impugnazione del licenziamento ancora pendente dinanzi al Giudice del Lavoro d’appello; ha quindi respinto anche la domanda di ammissione dei crediti vantati da Iannotta in ragione dello svolgimento del rapporto di lavoro, a cui sostegno l’appellante si era limitato a produrre un conteggio elaborat o dalla federazione delle BCC calabresi privo di qualsivoglia valenza probatoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rico rso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia dei depositanti d el [OSCURATO:PERSONA], successore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] Costa in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito in giudizio con controricorso, costituendosi con nuovo difensore con atto del 10.3.2023.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 52 e 96 legge fall. e 295 cod. proc. civ. , il ricorrente si duole della mancata ammissione con riserva dei crediti pretesi in ragione della dedotta illegittimità del licenziamento , trattandosi di crediti condizionati all’esito del predetto accertamento , devoluto alla competenza esclusiva e funzionale del Giudice del lavoro in un giudizio tuttora pendentein grado d’appello, e dunque rientranti a pieno titolo fra quelli contemplati dal primo comma dell’art. 96 legge fall.

2. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le vicende processuali scaturite dal licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], comunicato gli dai [OSCURATO:PERSONA] della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare, Iannotta aveva impugnato il licenziamento con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. innanzi al Giudice dei lavoro, chiedendo di accertarne la nullità e/o illegittimità, con conseguente condanna della controparteal risarcimento dei danni.

Il giudizio, interrotto a seguito della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e poi riassunto da Iannotta, era stato definito in primo grado dal giudice adito con sentenza del 27.3.2013 che aveva dichiarato i mprocedibile la domanda; la pronuncia di improcedibilità era stata poi confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 15.1.2015.

Questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 15066/2017 del 19.6.2017, nell’annullare la predetta sentenza d’appello, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum".

Il giudizio di rinvio, riassunto innanzi al giudice del lavoro, avente ad oggetto l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento, è ancora pendente, mentre il ricorrente ha proposto l’opposizione allo stato passivo, ex art. 87 DPR n. 385/1993, allo scopo di ottenere l’ammissione “con riserva e in via condizionata” dei crediti derivanti dall’eventuale illegittimità del licenziamento, che potranno evidentemente ritenersi sussistenti solo in caso di esito per lui positivo di quel giudizio.

La sentenza impugnata ha negato la possibilità di ammettere i crediti in questione con riserva sull’assunto che non è ammessa una applicazione analogica dell’art. 96 legge fall. in casi diversi da quelli espressamente previsti da tale norma.

Rileva in contrario il Collegio che un credito insinuato al passivo il cui accertamento è demandato alla competenza funzionale ed inderogabile di altro giudice rispetto al giudice fallimentare – nel caso di specie, al Giudice del Lavoro - rientra a pieno titolo tra i crediti condizionati di cui all’art. 96 comma 3° n. 1 legge fall., trattandosi di credito sottoposto alla condizione sospensiva dell’accertamento della sua esistenza dinnanzi al diverso giudice cui è funzionalmente demandato tale compito.

Tale approccio interpretativo è stato affermato per la prima volta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12371/2008, che ha evidenziato che, nel caso in cui sorga controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice ordinario), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e quindi devono ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice, competente, e in relazione all'esito di tale giudizio.

In tal modo, si è garantita al credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento, in attesa della decisione del giudice competente che potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare è chiusa o, comunque, quando il riparto dell'attivo è già, in tutto o in parte, avvenuto.

Nella predetta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha messo in luce che tale principio è desumibile sia dalla regola dettata espressamente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45, (secondo cui possono essere ammessi al passivo i crediti per imposte dirette, oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, sulla base della sola iscrizione a ruolo) che dall'orientamento giurisprudenziale che ha esteso tale regola anche a tributi diversi (Cass. n. 23001/2004; 7579/1996).

Con particolare riferimento, invece, alla materia lavoristica, questa Corte, nella sentenza n. 19017/2017, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda ultratardiva nella quale era stata invocata come "causa non imputabile"», a norma dell'art. 101 comma 4 legge fall , la necessità di attendere i tempi per l'emissione della sentenza che aveva accertato l'illegittimità dell'irrogato licenziamento.

In proposito, questa Corte ha osservato che il lavoratore avrebbe potuto depositare tempestivamente l’istanza di insinuazione al passivo, ben prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo, infatti, ottenere un'ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentarenelle more della causa di licenziamento.

La domanda proposta dal ricorrente, di insinuazione al passivo con riserva dei credit i (da retribuzioni, indennità e risarcitori) conseguenti all’eventuale illegittimità del licenziamento intimatogli, andava dunque accolta, atteso che tali crediti - dipendenti dall’accertamento oggetto del separato giudizio pendente innanzi al Giudice del lavoro, giudice di rinvio cui questa Corte, con la predetta sentenza n. 15066/2017, ha rimesso la predetta questione in virtù della sua competenza funzionale ed inderogabile- rientrano tra quelli condizionati di cui all’art. 96 comma legge fall.

3. Con il secondo motivo, che prospettala violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2711 cod. civ., 111 Cost., 88 e 210 cod. proc. civ., Iannotta lamenta che la corte territoriale abbia negato qualsiasi valenza probatoria ai conteggi elaborati dalla Federazione delle Banche del [OSCURATO:PERSONA], relativi alle sue spettanze.

Deduce che gli stipendi dei dipendenti delle B.C.C. sono erogati solo dopo i conteggi effettuati dall’ufficio stipendi di tale Federazione sulla base di documentazione ufficiale, approvata dal Consiglio di Amministrazione delle B.C.C..

Osserva, inoltre, che, tenuto conto delle modalità del suo licenziamento dalla Banca, egli non aveva né la disponibilità, né la possibilità di allegare la documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle sue pretese creditorie correlate al premio annuale dirigenti anno 2008, all’indennità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anno 2009, all’indennità per le ferie non godute ed al conguaglio competenze delibera del Consiglio di Amministrazione 19 settembre 2006.

Il ricorrente invoca a suo favore l’applicazione del principio di vicinanza della prova e si duole del rigetto della sua istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ..

4. Il motivo è inammissibile perché, ancorché rubricato sotto l’apparente profilo del vizio di violazione di legge, si sostanzia nell’illustrazione di censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Inammissibile, è, in particolare, la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo questa Corte più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019; conf.

Cass. n. 6774/2022).

Va, peraltro, osservato che i crediti in esame, non nascenti ipso iure dal rapporto di lavoro, non avrebbero mai potuto ritenersi provati sulla scorta di meri conteggi (ciò vale anche per il credito preteso a titolo di ferie non godute, non risultando che il ricorrente, dirigente della Banca posta in LCA, avesse dedotto di essere privo di autonomia decisionale in ordine alla determinazione del periodo nel quale usufruire delle ferie).

Inammissibile, in ogni caso, è l’eccepita violazione del principio di vicinanza della prova, atteso che tale criterio, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (vedi Cass. n. 12490/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di accedere alla documentazione idonea a suffragare le sue pretese creditorie attraverso lo strumento processuale dell’ordine di esibizione ex art.210 cod. proc. civ.; tuttavia, tale richiesta è stata ritenuta dai giudici di merito inammissibile per genericità con provvedimento che non è sindacabile in sede di legittimità.

Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.27412/2021; vedi anche Cass. 24188/2013 e Cass. n. 22196/2010) che, in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2062/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], successore della B [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 1751/2018depositata il 10/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 18.12.2015, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dirigente della Banca di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], posta in liquidazione coatta amministrativa, di ammissione piena e in via privilegiata allo stato passivo della procedura dei crediti vantati a vario titolo (premio annuale, ferie non godute, partecipazioni riunioni CdA, conguaglio competenze) in forza del rapporto di lavoro e dichiarò inammissibili le ulteriori domand e dell’attore, di ammissio ne con riserva dei crediti pretesi in conseguenza della dedotta illegittimità del licenziamento che gli era stato intimato dai C.S. e che egli aveva separatamente impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro, o in subordine, di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio inerente tale domanda sino all’esito di quello pregiudicante. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro , con sentenza del 10.10.2018. La corte del merito ha in p rimo luogo negato la natura condizionale dei credit i d ell’appellante derivant i dall’asserita illegittimità del licenziamento, a suo avviso non rientranti in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 96 legge fall.,ed ha inoltre escluso che la domanda di ammissione di tali crediti potesse ritenersi pregiudicata da quella di impugnazione del licenziamento ancora pendente dinanzi al Giudice del Lavoro d’appello; ha quindi respinto anche la domanda di ammissione dei crediti vantati da Iannotta in ragione dello svolgimento del rapporto di lavoro, a cui sostegno l’appellante si era limitato a produrre un conteggio elaborat o dalla federazione delle BCC calabresi privo di qualsivoglia valenza probatoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rico rso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia dei depositanti d el [OSCURATO:PERSONA], successore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] Costa in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito in giudizio con controricorso, costituendosi con nuovo difensore con atto del 10.3.2023. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 52 e 96 legge fall. e 295 cod. proc. civ. , il ricorrente si duole della mancata ammissione con riserva dei crediti pretesi in ragione della dedotta illegittimità del licenziamento , trattandosi di crediti condizionati all’esito del predetto accertamento , devoluto alla competenza esclusiva e funzionale del Giudice del lavoro in un giudizio tuttora pendentein grado d’appello, e dunque rientranti a pieno titolo fra quelli contemplati dal primo comma dell’art. 96 legge fall. 2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le vicende processuali scaturite dal licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], comunicato gli dai [OSCURATO:PERSONA] della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, Iannotta aveva impugnato il licenziamento con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. innanzi al Giudice dei lavoro, chiedendo di accertarne la nullità e/o illegittimità, con conseguente condanna della controparteal risarcimento dei danni. Il giudizio, interrotto a seguito della sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e poi riassunto da Iannotta, era stato definito in primo grado dal giudice adito con sentenza del 27.3.2013 che aveva dichiarato i mprocedibile la domanda; la pronuncia di improcedibilità era stata poi confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 15.1.2015. Questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 15066/2017 del 19.6.2017, nell’annullare la predetta sentenza d’appello, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum". Il giudizio di rinvio, riassunto innanzi al giudice del lavoro, avente ad oggetto l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento, è ancora pendente, mentre il ricorrente ha proposto l’opposizione allo stato passivo, ex art. 87 DPR n. 385/1993, allo scopo di ottenere l’ammissione “con riserva e in via condizionata” dei crediti derivanti dall’eventuale illegittimità del licenziamento, che potranno evidentemente ritenersi sussistenti solo in caso di esito per lui positivo di quel giudizio. La sentenza impugnata ha negato la possibilità di ammettere i crediti in questione con riserva sull’assunto che non è ammessa una applicazione analogica dell’art. 96 legge fall. in casi diversi da quelli espressamente previsti da tale norma. Rileva in contrario il Collegio che un credito insinuato al passivo il cui accertamento è demandato alla competenza funzionale ed inderogabile di altro giudice rispetto al giudice fallimentare – nel caso di specie, al Giudice del Lavoro - rientra a pieno titolo tra i crediti condizionati di cui all’art. 96 comma 3° n. 1 legge fall., trattandosi di credito sottoposto alla condizione sospensiva dell’accertamento della sua esistenza dinnanzi al diverso giudice cui è funzionalmente demandato tale compito. Tale approccio interpretativo è stato affermato per la prima volta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12371/2008, che ha evidenziato che, nel caso in cui sorga controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice ordinario), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e quindi devono ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice, competente, e in relazione all'esito di tale giudizio. In tal modo, si è garantita al credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento, in attesa della decisione del giudice competente che potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare è chiusa o, comunque, quando il riparto dell'attivo è già, in tutto o in parte, avvenuto. Nella predetta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha messo in luce che tale principio è desumibile sia dalla regola dettata espressamente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45, (secondo cui possono essere ammessi al passivo i crediti per imposte dirette, oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, sulla base della sola iscrizione a ruolo) che dall'orientamento giurisprudenziale che ha esteso tale regola anche a tributi diversi (Cass. n. 23001/2004; 7579/1996). Con particolare riferimento, invece, alla materia lavoristica, questa Corte, nella sentenza n. 19017/2017, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda ultratardiva nella quale era stata invocata come "causa non imputabile"», a norma dell'art. 101 comma 4 legge fall , la necessità di attendere i tempi per l'emissione della sentenza che aveva accertato l'illegittimità dell'irrogato licenziamento. In proposito, questa Corte ha osservato che il lavoratore avrebbe potuto depositare tempestivamente l’istanza di insinuazione al passivo, ben prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo, infatti, ottenere un'ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentarenelle more della causa di licenziamento. La domanda proposta dal ricorrente, di insinuazione al passivo con riserva dei credit i (da retribuzioni, indennità e risarcitori) conseguenti all’eventuale illegittimità del licenziamento intimatogli, andava dunque accolta, atteso che tali crediti - dipendenti dall’accertamento oggetto del separato giudizio pendente innanzi al Giudice del lavoro, giudice di rinvio cui questa Corte, con la predetta sentenza n. 15066/2017, ha rimesso la predetta questione in virtù della sua competenza funzionale ed inderogabile- rientrano tra quelli condizionati di cui all’art. 96 comma legge fall. 3. Con il secondo motivo, che prospettala violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2711 cod. civ., 111 Cost., 88 e 210 cod. proc. civ., Iannotta lamenta che la corte territoriale abbia negato qualsiasi valenza probatoria ai conteggi elaborati dalla Federazione delle Banche del [OSCURATO:PERSONA], relativi alle sue spettanze. Deduce che gli stipendi dei dipendenti delle B.C.C. sono erogati solo dopo i conteggi effettuati dall’ufficio stipendi di tale Federazione sulla base di documentazione ufficiale, approvata dal Consiglio di Amministrazione delle B.C.C.. Osserva, inoltre, che, tenuto conto delle modalità del suo licenziamento dalla Banca, egli non aveva né la disponibilità, né la possibilità di allegare la documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle sue pretese creditorie correlate al premio annuale dirigenti anno 2008, all’indennità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anno 2009, all’indennità per le ferie non godute ed al conguaglio competenze delibera del Consiglio di Amministrazione 19 settembre 2006. Il ricorrente invoca a suo favore l’applicazione del principio di vicinanza della prova e si duole del rigetto della sua istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.. 4. Il motivo è inammissibile perché, ancorché rubricato sotto l’apparente profilo del vizio di violazione di legge, si sostanzia nell’illustrazione di censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Inammissibile, è, in particolare, la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo questa Corte più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019; conf. Cass. n. 6774/2022). Va, peraltro, osservato che i crediti in esame, non nascenti ipso iure dal rapporto di lavoro, non avrebbero mai potuto ritenersi provati sulla scorta di meri conteggi (ciò vale anche per il credito preteso a titolo di ferie non godute, non risultando che il ricorrente, dirigente della Banca posta in LCA, avesse dedotto di essere privo di autonomia decisionale in ordine alla determinazione del periodo nel quale usufruire delle ferie). Inammissibile, in ogni caso, è l’eccepita violazione del principio di vicinanza della prova, atteso che tale criterio, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (vedi Cass. n. 12490/2020). Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di accedere alla documentazione idonea a suffragare le sue pretese creditorie attraverso lo strumento processuale dell’ordine di esibizione ex art.210 cod. proc. civ.; tuttavia, tale richiesta è stata ritenuta dai giudici di merito inammissibile per genericità con provvedimento che non è sindacabile in sede di legittimità. Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.27412/2021; vedi anche Cass. 24188/2013 e Cass. n. 22196/2010) che, in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cas
Sentenza Cassazione n. 19164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris