CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 23151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9378/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- [OSCURATO:PERSONA] '90 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 G, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7156/2018depositata il 15/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7156/2018, depositata il 15.11.2018, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla curatela del Fallimento della U.S. [OSCURATO:PERSONA] ’90 s.r.l., e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 18778/2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e Roberto, Capucci, amministratori di diritto della società calcistica fallita e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, in solido tra loro, al pagamento, in favore della curatela del Fallimento della U.S. [OSCURATO:PERSONA] ’90 s.r.l, della somma di € 446.700,00, a titolo di illecita contabilizzazione di costi inerenti prestazioni inesistenti, nonché della somma di € 920.024,29 a titolo di sanzioni tributarie irrogate dall’Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge. In particolare, la Corte d’Appello, per quanto ancora rileva, ha evidenziato che nel periodo intercorrente tra l’anno 2002 e la fine del 2003, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contabilizzato tra le spese di gestione costi relativi ad operazioni poi rivelatasi inesistenti per agevolare la soluzione di problemi di natura contabile di cui la predetta società era afflitta. Inoltre, secondo le deposizioni rese dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], alberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano trovato riscontro in sede dibattimentale penale – [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo attivo in numerosi casi, essendosi personalmente attivato per contattare vari fornitori e per sollecitarli ad emettere alcune fatture “di comodo” in favore della Viterbese. Né la circostanza che il Chessari non avesse mai acquisito formalmente la carica di Direttore Generale della Viterbese (o altro incarico previsto nell’organigramma) inficiava il fatto che lo stesso costuì un punto di riferimento per gestire numerosi contatti esterni non solo per ottenere alcuni servizi necessari per la Viterbese, ma anche di spuntare fatturazioni di comodo a favore della Viterbese, sempre afflitta da problemi economici. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale [OSCURATO:PERSONA], poi rinunciato con atto del 24 marzo 2023 (rinuncia accettata dalla curatela). Ha altresì proposto ricorso per cassazione incidentale [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a quest’ultimo ricorso incidentale con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale - poi rinunciato (con rinuncia accettata) - nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo della sentenza della Corte d’Appello che aveva rideterminato le spese di lite del giudizio di primo grado. La curatelaha, altresì, proposto la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 245 cod. proc. civ. in relazione alla mancata ammissione delle sue istanze istruttorie nonché vizio di motivazione (insufficiente e contraddittoria) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Deduce il ricorrente incidentale che, nel corso del giudizio di merito, gli è stato impedito di contestare le affermazioni rese a suo carico dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato ammesso nè l’interrogatorio formale richiesto nei confronti del curatore, né la prova per testi, entrambe istanze istruttorie richieste in primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ. e reiterate con la comparsa conclusionale. Il mancato accoglimento di tali istanze istruttorie ha determinato l’ingiustificata compressione del suo diritto di difesa. 2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 13485/2014; conf. 16499/2009), ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. La Corte d’Appello ha fatto buon governo del principio sopra enunciato, avendo ritenuto implicitamente irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente alla luce della valutazione generale dei riscontri probatori e, verosimilmente, alla luce della ritenuta non decisività delle circostanze indicate nei capitolidi prova. In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 5654/2017; conf. Cass.n. 16214/2019) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento”. Infine, inammissibile è la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 1229 del 17/01/2019; conf. Cass. n. 6774/2022 ) , i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove. Vizi nella formazione del giudizio. Errato esame e valutazione delle prove. Violazione dell’art. 260 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.”. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello non ha valutato la deposizione del teste Belli nell’ambito del procedimento penale RG 1270/05 NR e, nel dare prevalenza alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni piuttosto che a quanto accertato in sede dibattimentale, non ha fatto oggetto di scrutinio i documenti sottoposti dallo stesso all’esame dell’organo giudicante. Infine, la Corte d’Appello ha ignorato il contenuto della deposizione resa dal teste Belli in sede dibattimentale, depositata in giudizio dallo stesso ricorrente, la quale non confermava quanto dallo stesso deposto in sede di sommarie informazioni. 4. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che, come anticipato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha evidenziato nella sentenza impugnata che dalle sommarie informazioni rese dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza, che hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in sede dibattimentali, è emerso il ruolo attivo del Chessari nel contattare i fornitori per sollecitarle ad emettere fatture “di comodo” in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, non vi è dubbio che le censure del ricorrente incidentale si appalesino come di mero merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello di Roma, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo difetta comunque di autosufficienza, atteso che il ricorrente ha riportato nel proprio ricorso brevi estratti di alcune deposizioni dibattimentali che non consentono minimamente di coglierne adeguatamente il contenuto. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di elementi istruttori. Deduce il ricorrente che non è stata oggetto di esame da parte della Corte d’Appello la sentenza del Tribunale di Viterbo, sez. Fallimentare, n. 1019/2007 con la quale è stato ammesso al passivo del fallimento della U.S. [OSCURATO:PERSONA] ’90 un credito portato da una fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], fattura che la Guardia di Finanza ed il curatore avevano ritenute falsa. La questione relativa a tale fattura sarebbe significativa in sé della scarsa attendibilità della relazione del curatore. 6. Il motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente dà atto che la circostanza che la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sia risultata, a seguito di maggiori approfondimenti, non “falsa” non può in alcun modo dimostrare la veridicità di tutte le altre fatture, accertate dalla Corte d’Appello come emesse a fronte di operazioni inesistenti. Né può rimproverarsi la Corte d’Appello di non aver esaminato il contenuto di tale fattura dal momento che, a seguito della rinuncia parziale da parte della curatela alla domanda (da € 566.700 a € 446.700) con riferimento proprio a tale fattura, il suo esame non apparteneva più al thema decidendum. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2369 cod. civ.. Deduce il ricorrente che la prova della posizione dell’amministratore di fatto impone di accertare elementi che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale. Nel caso di specie, non vi è stato alcun accertamento in ordine alla continuità delle (presunte)prestazioni fornite dal Chessari a favore della società. La Corte d’Appello non ha spiegato in alcun modo come dalla semplice messa a disposizione di contatti esterni sia arrivata a ritenere il Chessari quale amministatore di fatto. 8. Il motivo è inammissibile. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. pen. n. 45124/2019), nell’approfondire la posizione dell’amministratore di fatto in sede penalistica, ha osservato che, ai fini dell'attribuzione d i tale qualifica, è necessaria la presenza di elementi sin tomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Va osservato che la Corte d’Appello, nell’evidenziare, quale elemento sintomatico dell’inserimento del Chessari nella gestione della società sportiva, il suo rapporto con i fornitori (tanto è vero che era stato quest’ultimo, in numerosi casi, a sollecitarli ad emettere fatture “di comodo” in favore della Viterbese, al fine di agevolare la soluzione dei problemi economici della predetta società), ha fatto buon uso del predetto principio di diritto, qualificando, seppur implicitamente, il Chessari come amministratore di fatto. Non vi è dubbio che tale valutazione della Corte d’Appello, che non è stata neppure censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, non sia sindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che le censure del ricorrente si configurano come di merito. 9. Con il quinto motivo è stata censurata la violazione degli artt.2392, 2393, 2394, 2476, 1222, 1223 cod. civ.. Il ricorrente contesta quella parte della motivazione della sentenza impugnata (pag. 20) in cui la Corte d’Appello ha esteso allo stesso (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) la responsabilità anche per le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate degli amministratori relativamente agli anni d’imposta 2001 e 2002. In particolare, censura questo passaggio motivazionale: “ Infatti, la circostanza che alcune di dette sanzioni (ad esempio, quelle concernenti gli anni di imposta 2001 e 2002, in atti) siano ascrivibili alla precedente amministrazione non esime da responsabilità anche i successivi amministratori, i quali, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono perfettamente in grado di rendersi conto delle irregolarità che le hanno originate; ne consegue che, costituendo la formazione della contabilità e il versamento dei tributi – anche se riguardanti un precedente periodo di imposta – un’attività propria degli amministratori, eventuali mancanza in tal senso devono essere loro imputate”. Il ricorrente evidenzia che anche ammettendo (come non ammette) che le fatture contestate siano state emesse per operazioni inesistenti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto far discendere da esse unicamente la responsabilità per le sanzioni tributarie riferibili alle stesse e non sanzioni riferibili a periodi temporali assolutamente inconferenti e slegate dalle presunte operazioni inesistenti portate in contabilità. La Corte d’Appello ha quindi erroneamente equiparato la posizione degli amministratori che hanno originato le sanzioni negli anni 2001 e 2002 con la sua. Lamenta, inoltre, il ricorrente che, difettando qualsiasi nesso causale tra le condotte allo stesso addebitate (si era attivato per sollecitare l’emissione di fatture in favore della Viterbese per operazioni inesistenti) ed il depauperamento del patrimonio sociale, lo stesso non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, alla luce delle emergenze dibattimentali che evidenzierebbero la sua estraneità ai fatti, dovrebbero quantomeno essere eliminati dagli addebiti a suo carico gli importi di alcune fatture false (segnatamente, n. 18 del 18.4.2003; n. 8 del 22.5.2003 2; n. 3 del 18.1.2003; n. 12 del 13.6.2003; n. 16 del 30.9.2003; n. 5 del 26.1.2004; n. 9 del 26.2.2004; n. 4 del 24.4.2004; n. 13 del 28.4.2004). 10. Il motivo è in parte fondato nei termini che seguono. Va osservato che la Corte d’Appello ha ben spiegato che il Chessari si attivava personalmente per contattare i vari fornitori e per sollecitarli ad emettere fatture “di comodo” in favore della [OSCURATO:PERSONA] senza che le relative dazioni fossero poi giustificate dall’effettuazione di effettive prestazioni in favore della emittente. Il meccanismo così descritto ha, quindi, dato luogo a condotte distrattive con depauperamento del patrimonio sociale, del quale non può che rispondere lo stesso ricorrente proprio per il ruolo attivo che lo stesso, secondo la predetta ricostruzione della Corte d’Appello, ha svolto in tali vicende che hanno procurato ingenti danni alle casse sociali. Non può quindi certo rimproverarsi alla Corte d’Appello, con riferimento alle vicende distrattive legate alle fatturazioni per operazioni inesistenti, la lamentata violazione degli artt. 1223 , 2392 e 2394 cod. civ.. Peraltro, le censure con cui il ricorrente, alla luce delle asserite emergenze dibattimentali, dallo stesso descritte alle pagg. 34 e 35 del ricorso, contesta di aver sollecitato i fornitori in occasione dell’emissione di alcune false fatture (sopra analiticamente indicate al punto 9) sono inammissibili in quanto di merito, essendo, ancora una volta, finalizzate a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, non consentita in sede di legittimità. A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento all’addebito, operato dalla Corte d’Appello a carico del ricorrente, delle sanzioni irrogate per gli illeciti fiscali commessi negli anni di imposta 2001 e 2002. In proposito, va osservato che le uniche contestazioni che, secondo la ricostruzione della stessa Corte d’Appello, la curatela ha effettivamente mosso al ricorrente riguardano le false fatturazioni, che sono state effettuate nei soli anni d’imposta 2003 e 2004 (vedi pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Non risulta dalla ricostruzione del giudice d’appello che al Chessari siano ascritti altri atti di mala gestio. Alla luce di tale premessa, l‘iter logico logico-argomentativo con cui la Corte d’Appello ha addebitato al Chessari le sanzioni (peraltro imprecisate) relative agli illeciti commessi da altri amministratori negli anni 2001 e 2002, sul rilievo, alquanto ermetico, che lo stesso (unitamente agli altri amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), “avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci” sarebbe stato “perfettamente in grado di rendersi conto delle irregolarità che le hanno originate”, appare effettivamente scarsamente intellegibile nonché in palese contrasto con il resto della motivazione, tutta incentrata sul ruolo attivo svolto dal ricorrente nelle false fatturazioni. Ne consegue che la censura mossa, sul punto, dal ricorrente (vedi pag. 29 del ricorso) va riqualificata come violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. e va accolta. Priva di fondamento è, invece, la deduzione della curatela secondo cui la doglianza con cui il ricorrente lamenta l’addebito delle sanzioni non riconducibili alle false fatturazioni, ma, in generale, alla sua figura di amministratore della fallita, non sarebbe stata sollevata nei precedenti giudizi e sarebbe comunque priva di autosufficienza. A prescindere dal rilievo che il ricorrente ha sempre contestato il suo ruolo di amministratore, anche di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] - come si evince anche dal contenuto nei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 cod. proc. civ., depositata nel giudizio di primo grado (vedi pag 14 del ricorso) - in ogni caso, nel giudizio di appello il ricorrente non avrebbe comunque avuto una ragione specifica per sollevare una tale contestazione, dato che il giudice di primo grado (a differenza di quello d’appello) aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno della curatela. 11. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 163,112,113, 115 e 116 cod. proc. civ. Violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione atteso che, mentre nell’atto di citazione la curatela aveva chiesto addebitarsi la responsabilità degli amministratori per sanzioni irrogate relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ravvisato la responsabilità dell’organo amministrativo anche con riferimento agli anni di imposta 2002 e 2001. 12. Il motivo, parimenti relativo alle sanzioni addebitate dalla Corte d’Appello, è assorbito. 12. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata (limitatamente al quinto motivo del ricorso incidentale del Chessari nei termini sopra illustrati) con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara parzialmente estinto il giudizio relativamente al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la curatela [OSCURATO:PERSONA] ’90, con compensazione delle spese di lite; dichiara parzialmente estinto il rapporto tra la curatela [OSCURATO:PERSONA] ’90 e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]