CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21447/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1047/2023depositata il 28/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è reso debitore di [OSCURATO:PERSONA], in forza di una fideiussione stipulata nel 2013. Molti anni dopo, n el 2017 , lo stesso giorno in cui il creditore ha ottenuto un sequestro conservativo dei beni, Claudio C onti ha venduto la nuda proprietà di un suo immobile alla sorella Cristina per un prezzo di 72.000 €, di cui 12.000 dichiarati come saldati già al momento del rogito e la restante somma da corrispondersi entro il termine di 10 anni. Circa un anno dopo, quella stessa nuda proprietà è stata venduta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Il creditore, ossia [OSCURATO:PERSONA], ha agito per far dichiarare la simulazione o,in subordine, la revocatoria di questi due atti, a tutela del suo credito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo che non vi fossero prove della consapevolezza da parte dei due acquirenti,neanche del primo acquirente. La Corte di appello di Milano,tuttavia, ha riformato questa decisione ricavando la consapevolezza dell'acquirente da una serie di elementi presuntivi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di censura. Gli intimati sono rimasti contumaci. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901, 272, 2729 c.c., 2714 cc., 67 e 68 ter l . 89/1913 (legge notarile) nonché dell’art. 23 bis d.lvo. 82/05. Il ricorrente contesta la tesi della Corte d'appello secondo cui da una serie di elementi presuntivi può ricavarsi la consapevolezza dell'acquirente del danno che la compravendita arreca al creditore dell'alienante. La censura del ricorrente è tutta volta a dimostrare che gli elementi indiziari,da cui i giudici di merito hanno tratto la loro convinzione , o erano inesistenti o sono stati accertati in modo erroneo. In particolare, la ricorrente sostiene che gli stessi giudiciammettono che non vi era alcuna prova della parentelatra le parti (punto 21 del ricorsop. 10: la Corte territoriale, nel punto 5) di pagg. 6 e 7 della sentenza, ha dapprima correttamente affermato che “il rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi provato”, ma, cionondimeno, statuisce pure che: “deve osservarsi come sussistano elementi ulteriori e sufficienti ad affermare in via presuntiva la malafede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ). Sostengono poi che non vi era alcuna prova che l'acquirente fosse socia nella stessa società dell'alienante, ed infine che alcun a indicazione poteva trarsi dalle modalità e dalla tempistica della vendita. Il motivo è inammissibile. Esso mira a contestare il ragionamento presuntivo utilizzato dai giudici, non già per erronea applicazione dei criteri giuridici che presiedono a quel ragionamento, bensì contestando i presupposti di fatto del medesimo, ossia contestando un accertamento che qui non può essere messo in discussione. Ed infatti, negare che,al momento della vendita, l'acquirente fosse socia del fratello significa prospettare un fatto in modo diverso da come è stato accertatodai giudici di merito. E così allo stesso modo contestare che un documento in atti, la copia della compravendita, corrisponda all'originale significa prospettare una situazione che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito e che non può più essere qui proposta. In altri termini, quale che sia l'ambito della censurache si può muovere al ragionamento presuntivo (ma minima condizione è che si faccia valere l’assoluta contraddittorietà e illogicità del ragionamento v. Cass. 5279/ 2020), certo è che è inammissibile la censura che contesti i fatti indizianti nella loro dimensione storica e fattuale,anziché nel loro valore indiziante; ossia è inammissibile che si censuri l’accertamento deifatti noti – da cui poi i giudici di merito risalgono a quelli noti- anziché censurare il rilievo indiziario di quei fatti. Ed è ciò che la ricorrente fa: contesta che i fatti indizianti(parentela, tempistica delle vendite, la circostanza che l’acquirente fosse socio dell’alienante) siano veri, e necontesta il fondamento fattuale, ossia li ritiene diversi da come accertati dai giudici di merito(al quale tra l’altro viene erroneamente attributo di aver ritenuto insufficiente la prova della parentela, quando invece i giudici di merito dicono il contrario, p. 5-6-della sentenza). In sostanza, la censura non si rivolge verso l’uso del ragionamento presuntivo, ma mira a contestare i presupposti di fatto di quest’ultimo. 2.-Il secondo motivo è svolgimento del primo, in quanto si prospetta violazione dell’articolo 116 c.p.c. La ricorrente sostiene che l’errore nel ragionamento presuntivo (ossia nell’avere affermato che la consapevolezza dell’acquirente era da presumersi da una certa serie di elementi) è frutto di un travisamento dei fatti o delle prove. In sostanza, la ricorrente ripropone le stesse question i - che i fatti sono diversi da come accertati dai giudici di merito- sotto altra angolazione, ossia dicendo che l’accertamento di quei fatti è gravemente viziato. Ilmotivo è inammissibile. Va premessoche in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 10927/ 2024). In altri termini, la censura che può muoversi all’apprezzamentodelle prove non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 6774/ 2022). Invero, la ricorrente propone una sua diversa versione dei fatti, non lamenta erroripercettivi, ma semmai una diversa interpretazione dei documenti. E, soprattutto , non indica affatto la decisività dell’eventualeerrore di valutazione della prova , posto che i giudici di merito hanno ricavato la consapevolezza dell’acquirente da una serie di elementi, alcuni dei quali (rapporto di parentela, la tempistica delle due vendite, la dilazione insolita del prezzo) non sono contestati dalla ricorrente –la quale ne contesta altri- e che da soli, ossia ove anche quelli contestati non fossero utilizzabili- basterebbero a fondare la presunzione. Da qui la necessità di illustrare la decisività dell’eventuale erroneo apprezzamento dei fatti. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M La cortedichiara inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a