CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si Antonio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ilprimo e l’ultimo dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procure in calce al ricorso, e ilsecondo da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliati all’indirizzo PEC del propriodifensore;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 5366/2022 epubblicata in data 16.12.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna allarestituzione di somme in precedenza indebitamente corrisposte ai convenuti,quale compenso per l’attività professionale espletata in favore di essa attrice inun contenzioso avente ad oggetto l’opposizione alla stima dell’indennità diesproprio di un fondo.Espose che il giudizio s’era svolto in tre gradi; il primo, dinanzi alla Corted’appello di Catanzaro, non era stato positivo per essa attrice, che aveva quindiimpugnato la decisione con ricorso per cassazione; che la Suprema Corte avevaaccolto il ricorso, cassando con rinvio dinanzi alla Corte d’appello; che questa,all’esito, aveva liquidato un ingente importo in suo favore, pari ad € 323.433,90;che nella conseguente fase stragiudiziale, i convenuti avevano curato l’effettivoincasso della somma liquidata; che nel primo (ed unico) grado del giudizio dimerito, dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, i suoi difensori erano stati gliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo genitore dei convenuti,frattanto entrambi subentrati nel patrocinio a seguito del decesso del padrestesso; che dinanzi alla Corte di cassazione essa attrice era stata patrocinatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; che nel giudizio di rinvio, infine, i predetti avv.ti [OSCURATO:PERSONA] avevano nuovamente assunto il patrocinio; che l’importo versatoNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026da essa attrice ai due legali, per compensi professionali, ammontava ad €154.216,95, come dai professionisti richiesto.In dettaglio, l’attrice sosteneva che:-) l’onorario dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio dinanzi la Corted’appello di Catanzaro, concluso dalla sentenza poi cassata da questa Corte, erastato interamente versato e quietanzato dal difensore, il quale il 4 luglio 2000aveva rilasciato quietanza con la dicitura “saldato tutto fino ad oggi 4 luglio2000”;-) l’onorario per il giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte non era dovuto,in quanto per tale fase di giudizio l’attrice non fu assistita dagli avv.ti AntonioSassi e [OSCURATO:PERSONA];-) quanto all’onorario dovuto per il giudizio di rinvio, i due difensoriavevano preteso il pagamento di euro 76.430,59, nonostante avesserodepositato in giudizio una nota spese nella quale indicavano l’onorario ad essidovuto nella minor somma di euro 17.591,13;-) il compenso richiesto per la fase stragiudiziale seguita alla sentenza dirinvio (euro 10.963,45) era incongruo rispetto all’attività svolta.I convenuti si costituirono, contestando le avverse domande e chiedendone oilrigetto. Istruita la causa, il Tribunale rigettò la domanda attorea con sentenzadel 21.6.2017, rilevando che, per il primo giudizio di merito, i convenuti eranolegittimati a pretendere il pagamento anche del credito già maturato in capo alprecedente difensore, loro padre, quali suoi eredi; che la quietanza rilasciata altermine del grado di giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] poteva far riferimento soloall’attività da quest’ultimo prestata in proprio e non anche a quella del padre,Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026giacché l’atto non era stato da lui sottoscritto anche nella qualità di coerede;che, per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, costituisce “prassi nota ediffusa” che l’avvocato costituito nel giudizio cede il proprio credito professionaleal legale che ha difeso la parte nei precedenti gradi di merito ma non sia abilitatoal patrocinio dinanzi alla Suprema Corte, come era nella specie, tant’è che erapacifico come l’avvocato difensore nel giudizio di legittimità non avesse ricevutoalcun compenso; che per il giudizio di rinvio, l’avvocato non era vincolato allaquantificazione delle spese di lite indicate nella notula prodotta in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] propose gravame e, nella resistenza degli avv.ti Antonio e PaoloSassi, la Corte d’appello di Napoli lo accolse parzialmente, con sentenza del16.12.2022, accertando la natura indebita del pagamento di complessivi €52.120,00 e condannando gli appellati alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA],oltre interessi legali dal pagamento.Osservò il giudice d’appello, anzitutto, come non potesse procedersi all’aperturadi una fase istruttoria; che con valenza confessoria i convenuti-appellati avevanodichiarato, in giudizio, di aver solo mostrato le parcelle alla [OSCURATO:PERSONA] (che le avevadunque visionate), ma non anche di avergliele consegnate; che la [OSCURATO:PERSONA] avevadunque proceduto al pagamento secondo quanto richiesto, dunque per effetto direlativo accordo, tuttavia nullo ai sensi dell’art. 2233, comma 3, c.c., comesostituito dal d.l. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, perché non redattoin forma scritta; che, quanto al primo giudizio dinanzi alla Corte d’appello diCatanzaro, gli avv.ti Sassi erano legittimati a chiedere il compenso, in quantoeredi del padre Giuseppe e che la quietanza rilasciata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] altermine di quel giudizio (del seguente tenore letterale: “saldato tutto fino adNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026oggi 04.7.2000”) ben potesse riferirsi anche all’attività del proprio padre; cheinvece essi potevano pretendere i compensi del giudizio di legittimità, non già inproprio, in quanto privi di abilitazione, ma perché effettivamente maturati infavore del difensore che ivi aveva spiegato l’attività, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheinequivocamente aveva loro ceduto il credito, come ricavabile dalla condottatenuta dalle parti, compresa la ceduta [OSCURATO:PERSONA], che ne era pienamenteconsapevole.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocatiAntonio e [OSCURATO:PERSONA], nonché lo [OSCURATO:PERSONA], in forza di formalisette motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sia i ricorrenti che lacontroricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodella ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso così comeproposto dallo [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ne sia predicabile lasoggettività giuridica (v. Cass. n. 8768/2018), è noto che non possono prendereparte al giudizio di legittimità coloro che non hanno partecipato al precedentegiudizio di merito (per tutte, Cass. n. 6774/2022), fatta salva l’ipotesi dellasuccessione a titolo particolare nel diritto controverso, che qui non ricorre.2.1 – Ciò posto, con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazionedell’art. 1326, 1327, 1328, 1334, 1335, 1268 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3”, per aver la Corte territoriale ritenuto che, nella specie, difettasse laforma scritta dell’accordo sui compensi, richiesta ad substantiam dall’art. 2233,comma 3, c.c.Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026Osservano i ricorrenti che l’accordo si era concluso mediante scambio di proposta(la consegna della parcella) e accettazione (esecuzione del bonifico perl’accredito delle somme richieste), entrambe dotate di forma scritta, essendoirrilevante che la richiesta di bonifico fosse stata inoltrata alla banca e non ancheai destinatari: essa, infatti, è una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.2.1 – Il motivo è infondato.Premessa la correttezza, in iure, della valutazione operata dalla Corte d’appello(e neppure contestata, a ben vedere, dai ricorrenti) circa la necessità della formascritta ad substantiam dell’accordo tra avvocato e cliente concernente lapattuizione dei compensi professionali, ai sensi dell’art. 2233, comma 3, c.c., ilgiudice del gravame ha accertato come non possa dirsi perfezionato un simileaccordo, mediante scambio di proposta e congruente accettazione.Quanto alla prima, benché i ricorrenti sostengano il contrario, la Cortepartenopea ha accertato che la parcella, prima del pagamento, venne solo“mostrata” alla [OSCURATO:PERSONA], non anche consegnata, sicché non può dirsi che unaproposta scritta, di cui è indiscutibile la natura recettizia, sia mai giunta nellasfera di disponibilità della stessa [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla seconda, perché ladisposizione di bonifico è sì effettuata per iscritto, ma vede quale sua unicadestinataria la banca presso cui sussiste la provvista.Anche ad ammettere l’idoneità della proposta (il che, comunque, non è),potrebbe al più discutersi di accettazione per facta concludentia, non mai diaccettazione scritta inviata al proponente e idonea, una volta giunta alla suaconoscenza, a perfezionare il vincolo pattizio, secondo lo schema di cui all’art.1326 c.c.Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/20263.1 – Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dello “art. 360 comma 1 n. 5.omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”, per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi suun aspetto determinante, ossia sul fatto che, una volta concluso il contratto conle note modalità, ad esso era stata data esecuzione, sicché esso non era piùrevocabile.3.2 – Il motivo è manifestamente infondato.Esso poggia, infatti, su un argomento giuridicamente insostenibile, ossia che nonsia possibile dichiarare la nullità di un contratto una volta che esso sia statoeseguito, ciò di cui non avrebbe tenuto conto la Corte partenopea.Può qui essere sufficiente richiamare, per elementare e scolastica nozione, ilconsolidato principio per cui l’esecuzione di un contratto poi dichiarato nullocostituisce un indebito oggettivo “poiché viene a mancare la causa giustificativadelle rispettive attribuzioni patrimoniali” (così, per tutte, Cass. n. 2993/2019).Il mezzo in esame è dunque palesemente infondato, sia perché la circostanza ilcui esame si pretenderebbe omesso (l’essere stato già eseguito il contratto) nonè affatto decisiva, nella prospettiva dei ricorrenti, sia perché essa è stataesaminata dalla Corte d’appello, che infatti ha parzialmente accolto la domandadi ripetizione d’indebito proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]: se l’accordo nullo non fosse statoeseguito, non vi sarebbe stato spazio per alcun ripristino delle condizionipatrimoniali preesistenti.4.1 – Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dello “art. 360 n. 4 c.p.c. nullitàdella sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 e 342 comma i n.1 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art.Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per aver laCorte territoriale accolto in parte la domanda attorea, rilevando d’ufficio la nullitàdell’accordo sui compensi, benché sulla sua validità si fosse formato il giudicato,non avendo la [OSCURATO:PERSONA] proposto appello avverso la statuizione di primo grado inproposito.4.2 – Anche il mezzo che precede è manifestamente infondato.In disparte quanto già osservato sulla assoluta irrilevanza della circostanza percui all’accordo era stata già data esecuzione (questione su cui ancora i ricorrentiinsistono), è ben noto – anche qui, per scolastica nozione – che la nullità delcontratto non può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione “quandosulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cuila nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e ladecisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formatooggetto di uno specifico motivo di impugnazione” (così, ex plurimis e di recente,Cass. n. 50/2023; ma si veda, anche, la “storica” Cass., Sez. Un., n.24262/2014).Dalla stessa prospettazione del mezzo in esame si evince che della nullità delcontratto per la ragione rilevata dalla Corte d’appello (né di qualunque altra) nons’era affatto discusso nel giudizio di primo grado, sicché non s’era formato alcungiudicato interno sul punto. La Corte partenopea, dunque, aveva senz’altro ilpotere di procedere al rilievo d’ufficio della causa di nullità, come appuntoavvenuto.Da quanto esposto discende per conseguenza l’infondatezza del motivo anchenella parte in cui lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiestoNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026e pronunciato (pp. 26-27 del ricorso). Infatti, essendo la nullità del contrattorilevabile d’ufficio, né sussistendo la regiudicata sul punto, restava irrilevante lacircostanza che l’appellante ([OSCURATO:PERSONA]) non avesse formalmente dedotto ilsuddetto vizio.5.1 – Con il quarto motivo si lamenta ai sensi dello “art. 360 comma 1 n. 3 cpc.violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 215 c.p.c.;inutilizzabilità del documento prodotto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al n. 2 almomento dell’iscrizione a ruolo del procedimento innanzi al Tribunale di Napoli.Art. 360 comma 1 n. 4 cpc. Nullità del procedimento. Art. 360 comma 1 n. 4cpc. omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione”.Si sostiene che la quietanza di pagamento datata 4.7.2000 era stata prodottasolo in copia dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado e che l’unico documentoprodotto riproduceva in realtà due quietanze: la prima rilasciata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], per l’importo di L. 500.000, la seconda dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](“saldato tutto fino ad oggi 04.7.2000”) e risultavano chiaramente sovrapposte.Proprio per tale ragione, proseguono i ricorrenti, era stato disconosciuto ildocumento, tendente a mettere in correlazione le due dichiarazioni di quietanza,contro il vero, ma la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto i relativi originali, con conseguenteinutilizzabilità dello stesso.5.2 – Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, al contrario di quanto in sostanza ritenuto dai ricorrenti, nonha fatto discendere la portata liberatoria della dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sassi dalla dedotta sovrapposizione di due quietanze in un unico documentoNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026prodotto in copia dalla [OSCURATO:PERSONA], ma l’ha ricollegata al subentro del dichiarante avv.[OSCURATO:PERSONA] al padre Giuseppe, quale suo erede, e alla correlazione con lafattura emessa.Pertanto, il mezzo in esame mira in realtà a censurare la valutazione delle prove,rimessa all’esclusiva ponderazione del giudice del merito ex art. 116 c.p.c. esindacabile in questa sede di legittimità nei limiti segnati da Cass., Sez. Un., n.20867/2020, che il mezzo stesso non rispetta.6.1 – Con il quinto motivo si lamenta ai sensi dello “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 536 c.c., dell’art. 1392 c.c. e degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369 c.c. nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 e 342 comma i n. 1 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. art. 360 comma 1 n. 5. art 360 comma 1 n. 4 omessa oapparente motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avererroneamente ritenuto, la Corte d’appello, che la dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sassi datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rilasciata nella qualità di coerede del padreGiuseppe, senza tener conto che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva conferito autonomo mandatoprofessionale.6.2 – Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni di cui al motivoprecedente, sicché si rinvia ad esse per brevità.7.1 – Con il sesto motivo si lamenta “violazione di legge artt. 163 e 183 comma6 n.1 cpc e art 1198 cc. omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, pernon aver la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità della mutatio libelli operatadalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, con la prima memoria assertiva, circaNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026gli onorari del giudizio di legittimità, maturati in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e poioggetto di cessione in favore di essi ricorrenti.7.2 – Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché non spiega se e quando la questione sia stata sollevata dinanzi al giudicedi primo grado e se, nel caso affermativo, essa fosse stata riproposta al giudiced’appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.8.1 – Con il settimo motivo, infine, si lamenta ai sensi dello “art. 360 comma 1n. 4 e 5, nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia motivazione. art. 360 comma 1 n. 3. violazioneo falsa applicazione del d.m. 140/2012. violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4c.p.c.”.Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rideterminato al ribasso,rispetto alla pretesa dei due professionisti, l’onorario dovuto per l’attivitàstragiudiziale svolta dopo la pronuncia della definitiva sentenza di accoglimentodella domanda proposta della cliente.Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene tre censure.8.2. - Con una prima censura (p. 38, sesto capoverso) Antonio e [OSCURATO:PERSONA] che la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovutaritenere generica. Essa infatti aveva denunciato come “incongruo” il compensopreteso dai due avvocati per l’attività stragiudiziale, senza precisare in cosaconsistesse l’errore. Deducono che tale questione fu da essi sollevata in primogrado e in appello, ma “non fu affrontata dalla Corte di secondo grado”.Numero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/20268.2.1. - La censura va qualificata ex officio come denuncia del vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., ed è infondata. La decisione nel merito delladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] costituisce infatti un rigetto implicitodell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza.8.3. - Con una seconda censura (p. 38, nono capoverso), i ricorrenti prospettanoil vizio di nullità della sentenza per mancanza od apparenza della motivazione.Deducono che la Corte d’appello non avrebbe indicato i criteri adottati perdeterminare nella misura di soli € 4.888,57 il compenso dovuto per l’attivitàstragiudiziale da essi volta dopo la conclusione del giudizio di determinazionedell’indennità di espropriazione.8.3.1. - Anche questa seconda censura è infondata.La Corte d’appello ha motivato la propria decisione (p. 17, § 12) dichiarando diavere liquidato il compenso dovuto per la fase stragiudiziale “con i suddettiparametri”, cioè indicati in precedenza, e nella medesima p. 17, § 10, lasentenza impugnata dichiara di voler tenere conto “del disposto dell’art. 5 punto3 del tariffario”, vale a dire “dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche nonpatrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento disingole attività” (si badi che tale previsione è identica sia nel d.m. 127/04, sianel d.m. 585/94: tutti e due prevedono un art. 5 il cui terzo comma si esprimenei termini suddetti).La motivazione dunque non manca, né è incomprensibile, né è insuperabilmentecontraddittoria. Non ricorre dunque nessuno dei tre vizi che, secondo quantostabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di denunciare in sede dilegittimità la nullità della sentenza per vizio di motivazione (Sez. Un., SentenzaN. 4993/23 R.G. Numero registro generale 4993/2023Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026n. 8053 del 7.4.2014), a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., operata nel 2012.8.4. - Con una terza censura, infine (pp. 38-39) i ricorrenti denunciano laviolazione del d.m. 127/04. Deducono - in sintesi - di avere, dopo la sentenzaconclusiva del giudizio, inviato sette raccomandate “agli organi competenti, alfine di ottenere lo svincolo” della somma liquidata dal giudice; che taliraccomandate trattavano “delicate questioni giuridiche”; che esse perciòdovevano essere parificate ad un atto di diffida o ad una memoria; che per lediffide stragiudiziali il d.m. 127/04 prevedeva un onorario compreso tra unminimo di € 285 (rectius, 345, n.d.e.) ed un massimo di € 910; che pertantol’onorario da essi richiesto, pari ad € 628 per ciascuna raccomandata, eralegittimo ai sensi della suddetta previsione; che pertanto la Corte d’appelloaveva violato il d.m. 127/04.8.4.1. - La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata, sebbene lamotivazione della sentenza impugnata vada parzialmente corretta, secondoquanto si dirà più oltre.8.4.2. - La censura è inammissibile nella parte in cui i ricorrenti in sostanzalamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto nel debito conto il contenutooggettivo dell’attività stragiudiziale da essi svolta.Il motivo di ricorso, pertanto, si fonda su documenti, e deduce che la Corted’appello avrebbe qualificato come mera “corrispondenza” atti che invece sisarebbero dovuti qualificare come “memorie o diffide” contenenti “delicatequestioni giuridiche”.N. 4993/23 R.G. Numero registro generale 4993/2023Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli inmodo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo,n. 6, c.p.c.).“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (intal senso, ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28.9.2016; Cass.Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15.7.2015; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 16887del 5.7.2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2966 del 7.2.2011).Di questi tre oneri, i ricorrenti non solo non ne hanno assolto alcuno, ma essistessi ammettono che tali documenti - necessari ai fini della valutazione dellacensura qui in esame - non furono prodotti nemmeno dall’attrice.Non solo dunque gli odierni ricorrenti hanno prospettato una censura inviolazione dell’onere di indicazione ed allegazione prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c.; ma per di più si dolgono dellasottostima del compenso che reclamano dovuto per un’attività il cui esattocontenuto (che spettava ad essi dimostrare: Cass., Sez. Un. N. 13533/2001)non è mai stato dedotto e provato in giudizio.8.4.3. - La censura è invece infondata nella parte in cui vi si afferma che la Corted’appello avrebbe violato la Tabella “D” allegata al d.m. 127/04, per averecompensato lo svolgimento dell’attività stragiudiziale accordando lorounicamente i “diritti” previsti per le “prestazioni di assistenza” previste dal puntoNumero registro generale 4993/2023N. 4993/23 R.G. Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/20262 della suddetta Tabella “D” (e dunque con € 15 per ciascun messaggio PEC),invece che con l’onorario previsto dalla legge.Su tale punto, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata deve esserecorretta, pur essendo il dispositivo conforme a diritto.I ricorrenti, infatti, hanno essi stessi dedotto che l’attività stragiudiziale svoltadopo la conclusione del giudizio di liquidazione dell’indennità di espropriazioneconsistette unicamente nell’invio di sette raccomandate “agli uffici competenti”della pubblica amministrazione condannata al pagamento: altre attività non sonoindicate nel ricorso.La sentenza impugnata è dunque in parte qua corretta, alla luce del principio,ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nella vigenza del d.m.127/04 gli onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile non sonodovuti se tali prestazioni siano “connesse e complementari con quelle giudiziali,sì da costituirne il naturale completamento”, nel qual caso compete al difensoreunicamente il compenso per l'assistenza giudiziale (Cass. Sez. 2, 19.10.2021, n.28855).E nel caso di specie da un lato la richiesta di pagamento rivolta al debitorecondannato al pagamento è senz’altro “il naturale completamento” dell’attivitàgiudiziale; dall’altro lato il già rilevato silenzio dei ricorrenti sul contenuto deidocumenti che si assumono malamente valutati dalla Corte d’appello impediscequalsiasi diversa valutazione.Non sarà superfluo aggiungere che dei sette messaggi “PEC” per i quali iricorrenti esigono un compenso di € 628 ciascuno (in moneta del 2012), duefurono inviati a distanza di 62 minuti l’uno dall’altro (22 maggio 2012); altri dueN. 4993/23 R.G. Numero registro generale 4993/2023Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 15835/2026Data pubblicazione 23/05/2026furono inviti a distanza di tre minuti l’uno dall’altro (30 luglio 2012), sicché nonè neanche agevole intuire quali possano essere le “delicate questioni giuridiche”messe a fuoco nell’arco di sì breve lasso di tempo.9.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato nei sensi che precedono.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazionein favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in €7.655,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione infavore del procuratore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno27.3.2026.Il PresidenteMarco Rossetti