CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 26068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12080-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 154/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 419/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nucleo familiare R.G.N.12080/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.154/22, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che l’appellante non avesse allegatoin modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo familiare, e che l’unico documento prodotto, ovvero l’attestazione dello stato di famiglia, fosseinsufficiente a fini probatori. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ofalsa applicazione dell’art.2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88. Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c.,per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda, svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato –dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. È stato altresì aggiunto (Cass.6953/ 20 23, Cass.7097/ 20 23 , Cass.5804/2025) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo. Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi, innanzitutto, ha mancato di allegare, nei propri atti difensivi, alcunché di specifico sul proprio reddito e su quello dei componenti il nucleo familiare. Ed è noto che il difetto di allegazione specifica non può venir meno mediante l’esame dei documentiallegati all’atto difensivo (v. Cass.22055/2017, Cass.5804/2025). Poi la Corte ha aggiunto che il solo documento prodotto in funzione probatoria del requisito reddituale era l’attestato di famiglia. Tale documento è stato però giudicato insufficiente ai fini probatori poiché: a) si riferiva al libretto di famiglia e al reddito ivi indicato quando invece il libretto di famiglia non conteneva alcun dato reddituale sui componenti del nucleo familiare, b) l’attestato di famiglia non indicava l’arco temporale cui si riferiva; c) nemmeno indicava se avesse riguardo a redditi prodotti in Italia o all’estero. Tale valutazione probatoria compiuta dalla Corte d’appello è incensurabile in questa sede (v. Cass.6774/2022), se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., estranei ai motivi di ricorso. Quanto poi alla mancata autorizzazione del giudice alla produzione in appello delle certificazioni reddituali (CUD), il collegio d’appello si è attenuto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d'ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/2018, Cass.5804/2025). Il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art.421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché essorichiede un’allegazione specifica del requisito reddituale, nel caso di specie mancante, senza che il ricorso contesti alcunché di specifico in contrario. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel