CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4305/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 922/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il30/11/2021 N.R.G. 105/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.11.2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo dicensura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di meritoerroneamente interpretato la normativa concernente i presupposti e i requisiti per l’accesso alla prestazione in questione, nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare; che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effett ivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10° dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (così Cass. nn. 8973 del 2014 e 16710 del 2022); che, nel caso di specie, non solo l’assenza di prova del requisito reddituale è stata accertata già dal primo giudice, ma i giudici territoriali hanno espressamente rigettato la richiesta di acquisizione documentale spiegata nell’atto di appello richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d'ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell'atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass. n. 11845 del 2018), ciò che nella specie non hanno ritenuto di poter riscontrare (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che è da escludere che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo; che argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE e dalla pronuncia della Corte di Giustizia dianzi richiamata; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico