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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 11914/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14388-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 490/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.14388/2022 Cron.

Rep.

Ud.14/01/2025 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 277/2022 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal, reiezione fondata sulla carenza di allegazioni circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo al ricorrente ma al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un unico motivo.

Resiste INPS con controricorso.

Il PG ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.

In sede di camera di consiglio il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per violazione o errata applicazione dell’art. 2 della legge n. 153/1988, in relazione all’art. 12 preleggi, per avere la Corte erroneamente intrepretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per accedere agli ANF, nonché violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla Direttiva n. 2003/109/CE come enunciati nella sentenza della CGUE 25.11.2020 causa INPS c.

V.R. n.

C 303/2019/CE per avere la Corte richiesto al ricorrente, titolare di permesso di lungo soggiorno CE, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare non prevista dalla normativa in materia di ANF, in considerazione, altresì, del fatto che il requisito reddituale non sarebbe elemento costitutivo del diritto ma rileverebbe ai solo dine della quantificazione dell’assegno.

In via preliminare e pregiudiziale la difesa del ricorrente chiede disporsi il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sottoponendo il seguente quesito: «se una prestazione come quella prevista dall’art. 2 della legge 153/1988, denominata Assegno al [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione assistenziale ed essenziale ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n. 2003/109/CE così come interpretato e stabilito dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs.

V.R. n.

C-303/19; in caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs.

V.R. n.

C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di Ravenna, come confermata dalla Corte d’Appello, di Bologna, sezione Lavoro».

Il motivo di ricorso è infondato, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non risiede nella valutazione della prova offerta giusta l’imposizione dell’onere probatorio descritto dal ricorrente, quanto piuttosto nel rilievo di un assoluto difetto di allegazione, concretizzatosi fin dal primo grado di giudizio, evidenziato dal Tribunale e sottolineato dalla Corte di Appello.

La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è, di conseguenza, fondata su un quesito non decisivo ai fini della soluzione della controversia e del quale, ad ogni modo, può escludersi la fondatezza alla luce delle osservazioni che seguono.

In proposito, ed in continuità con l’orientamento espresso più volte da questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va rilevato che è stato da tempo chiarito come l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988), presupponga «la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare» (Cass. n. 7097/2023; così anche Cass. n. 7095/2023, n. 6953/2023, n. 25663/2023 solo da ultimo).

Va, inoltre, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo: argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE (Cass. n. 6953/2023, n. 25663/2023).

Nel caso di specie, non solo l’assenza di prova del requisito reddituale è stata accertata già dal primo giudice, ma la Corte d’appello ha sottolineato che l’ammontare del reddito – sia proprio dell’istante che, a maggior ragione, prodotto dal nucleo familiare –non era stato allegato nell'atto introduttivo e non sussistevano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.

Infatti, nella sentenza impugnata si legge che “manca qualsiasi, anche sola, allegazione in tema di eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare.

E trattasi di elemento costitutivo del diritto, da scrutinarsi anche d’ufficio, con conseguente irrilevanza dell’eventuale difetto o genericità della relativa contestazione da parte dell’ente previdenziale in prime cure”.

Prosegue, poi, il Collegio, evidenziando che “difetta, ove anche la si ritenesse sufficiente in giudizio, anche solo una autocertificazione in tema di entità dei predetti redditi”, con la conseguenza che, “in relazione alla predetta radicale inesistenza di ogni allegazione e produzione non può ritenersi applicabile l’art. 437 cpc”, non sussistendo una qualunque pista probatoria percorribile, in una materia regolata dai principi generali in materia di onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere, gravante sul soggetto richiedente. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, correttamente richiamato l’orientamento in forza del quale il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto anche d’ufficio dal giudice che lo ritenga indispensabile al fine di superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, presuppone pur sempre che detti fatti siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio correttamente acquisto agli atti del giudizio di primo grado.

Il ricorso deve, perciò, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14388-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 490/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.14388/2022 Cron. Rep. Ud.14/01/2025 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 277/2022 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal, reiezione fondata sulla carenza di allegazioni circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo al ricorrente ma al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un unico motivo. Resiste INPS con controricorso. Il PG ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per violazione o errata applicazione dell’art. 2 della legge n. 153/1988, in relazione all’art. 12 preleggi, per avere la Corte erroneamente intrepretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per accedere agli ANF, nonché violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla Direttiva n. 2003/109/CE come enunciati nella sentenza della CGUE 25.11.2020 causa INPS c. V.R. n. C 303/2019/CE per avere la Corte richiesto al ricorrente, titolare di permesso di lungo soggiorno CE, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare non prevista dalla normativa in materia di ANF, in considerazione, altresì, del fatto che il requisito reddituale non sarebbe elemento costitutivo del diritto ma rileverebbe ai solo dine della quantificazione dell’assegno. In via preliminare e pregiudiziale la difesa del ricorrente chiede disporsi il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sottoponendo il seguente quesito: «se una prestazione come quella prevista dall’art. 2 della legge 153/1988, denominata Assegno al [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione assistenziale ed essenziale ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n. 2003/109/CE così come interpretato e stabilito dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs. V.R. n. C-303/19; in caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs. V.R. n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di Ravenna, come confermata dalla Corte d’Appello, di Bologna, sezione Lavoro». Il motivo di ricorso è infondato, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non risiede nella valutazione della prova offerta giusta l’imposizione dell’onere probatorio descritto dal ricorrente, quanto piuttosto nel rilievo di un assoluto difetto di allegazione, concretizzatosi fin dal primo grado di giudizio, evidenziato dal Tribunale e sottolineato dalla Corte di Appello. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è, di conseguenza, fondata su un quesito non decisivo ai fini della soluzione della controversia e del quale, ad ogni modo, può escludersi la fondatezza alla luce delle osservazioni che seguono. In proposito, ed in continuità con l’orientamento espresso più volte da questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va rilevato che è stato da tempo chiarito come l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988), presupponga «la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare» (Cass. n. 7097/2023; così anche Cass. n. 7095/2023, n. 6953/2023, n. 25663/2023 solo da ultimo). Va, inoltre, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo: argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE (Cass. n. 6953/2023, n. 25663/2023). Nel caso di specie, non solo l’assenza di prova del requisito reddituale è stata accertata già dal primo giudice, ma la Corte d’appello ha sottolineato che l’ammontare del reddito – sia proprio dell’istante che, a maggior ragione, prodotto dal nucleo familiare –non era stato allegato nell'atto introduttivo e non sussistevano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che “manca qualsiasi, anche sola, allegazione in tema di eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare. E trattasi di elemento costitutivo del diritto, da scrutinarsi anche d’ufficio, con conseguente irrilevanza dell’eventuale difetto o genericità della relativa contestazione da parte dell’ente previdenziale in prime cure”. Prosegue, poi, il Collegio, evidenziando che “difetta, ove anche la si ritenesse sufficiente in giudizio, anche solo una autocertificazione in tema di entità dei predetti redditi”, con la conseguenza che, “in relazione alla predetta radicale inesistenza di ogni allegazione e produzione non può ritenersi applicabile l’art. 437 cpc”, non sussistendo una qualunque pista probatoria percorribile, in una materia regolata dai principi generali in materia di onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere, gravante sul soggetto richiedente. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, correttamente richiamato l’orientamento in forza del quale il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto anche d’ufficio dal giudice che lo ritenga indispensabile al fine di superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, presuppone pur sempre che detti fatti siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio correttamente acquisto agli atti del giudizio di primo grado. Il ricorso deve, perciò, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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