CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 32519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1859/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta D.L. PLASTOTECH, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6978/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 31/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. La [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale D.L. Plastotech , al fine dichiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stato il convenuto inadempiente al contratto di fornitura di buste di sicurezza , stipulato il 30/03/2013 . Buste che la committente avrebbe dovuto, a sua volta, fornire a Poste italiane, quale aggiudicataria di una commessa del valoredi € 200.000,00, per la durata di 18 mesi. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, eccepì la carenza di interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della rinuncia stragiudiziale che questa avrebbe manifestat o con e - mail del 2/05/2023 . Di poi dedusse l’infondatezza della pretesa attorea, formulando, altresì , domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito , per quel che qui rileva, all’esito dell’istruttoria, accolse – con la sentenza n. 20686/2017 – per quanto d i ragionela domanda della [OSCURATO:SOCIETA] e, perciò, condannò la parte convenut a al pagamento della somma di € 200.000,00,equitativamente determinata, di cui € 20.000,00 per danno emergente, e la maggior somma residua a titolo dilucro cessante. 2. La Corte d’appello di Roma, sempre per quel che qui importa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ridusse – con la sentenza richiamata in epigrafe - la condanna al risarcimento dei danni alla somma di € 145.438,64. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza di secondo grado: - doveva ritenersi infondato il primo motivo d’appello poiché la e - mail del 2/05/2013 non poteva essere interpretata come contenente una rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. ad agire nei confronti dell’appellante in relazione al contratto di fornitura oggetto di causa; - doveva , altresì , ritenersi infondato il secondo motivo d’appello in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Tribunale non era andato “ultra petita”a riguardo della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali; - la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. aveva correttamente adempiuto al suo onere dando prova del contratto stipulato, del suo contenuto e allegando l’altrui inadempimento, mentre l’appellante non aveva in alcun modo provato l’esatto adempimento della di lui prestazione; - doveva parzialmente accogliersi il quarto motivo d’appello relativo alla sussistenza del danno ed alla sua quantificazione poiché se da una parte la sentenza di primo grado doveva essere confermata nel punto in cui aveva indicato la cifra liquidata in conformità di quanto richiesto e provato dalla società attrice per € 40.438,64 con riferimento ai costi sostenuti[€ 17.484,00 per il maggior costo affrontato dalla committente per adempiere alla propria obbligazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], € 11.087,84 corrisposti a Protecta LGL affinché rifornisse Plastotech, € 2.116,80 per assistenza stragiudiziale ed € 9.750,00 per la complessiva perdita dell’utile], peraltro non contestati dalla convenuta dall’altra la decisione impugnata non era condivisibile in merito al lucro cessante riconosciuto dal Tribunale in via equitativa sino alla ulteriore e finale somma di € 200.000,00. A tal riguardo occorreva tener conto che non si trattava di danno certo per mancato guadagno , bensì di perdita di “chance”,risarcibile a condizione che di essa fosse provata la sussistenza se ciò e vero, per la concreta determinazione di quanto la appellata poteva aver perso in relazione alla compromissione delle sue possibilità partecipative, non può essere trascurato il dato di partenza rappresentato dal contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] nel marzo del 2012 che aveva dato poi la stura al contratto con la appellante D.L. Plastotech - doveva , da ultimo , essere rigettato il quinto motivo d’appello relativo alla domanda riconvenzionale svolta in primo grado dall’appellante in ragione delrigetto dei primi tre motivi d’appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistitocon controricorso l’intimata s .r.l. [OSCURATO:SOCIETA] . Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt.1362, 1363 e 1324 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ., laddove la Corte d’appello ha negato valore di rinuncia ( anche per fatto concludente) ad agire legalmente alla comunicazione e - mail del 2/05/2013 di [OSCURATO:SOCIETA]. e alla successiva corrispondenza e condotta assunta dalla stessa. In particolar modo, i giudici di secondo grado , secondo l’esponente, non avevano riportato integralmente e correttamente il testo della missiva, limitandosi ad estrapolarne passaggi irrilevanti rispetto al contenuto semantico ed oggettivo della dichiarazione; inoltre, avevano omesso l’esame di successiva e ulteriore corrispondenza proveniente dalla resistente,rafforzativa e confermativa di detta rinuncia. Il motivo non è fondato. La sentenza, alle pagg. 5 e 6 argomenta sul punto, dopo aver riportato il contenuto della missiva informatica inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’odierno ricorrente. Contenuto, con il quale si diffidava di sospendere la produzione , poiché la diffidiamo di sospendere la produzione delle suddette buste sin da subito…Siamo altresì a comunicarle che ci vediamo costretti ad addebitarle il maggior costo che la [OSCURATO:SOCIETA]. dovrà affrontare per realizzare e completare la fornitura…ovviamente il restante dovuto sarà da noi regolarmente pagato senza intraprendere azioni legali e senza alcuna volontà di minare rapporti commerciali che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Plastotech hanno da molti anni Spiegano i Giudici di secondo grado che la missiva non poteva in alcun modo essere interpretata come contenente una rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA] ad agire verso D.L. Plastotech , avendo la mittente ben diversamente inteso comunicare che avrebbe pagato quanto già prodotto dalla controparte, senza rinuncia alcuna alle sue pretese derivanti dalla necessità di doversi procurare le buste del tipo pattuito onde onorare il contratto con [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso la sentenza valorizza una precedente e-mail del 18/4/2013, con la quale il Lucci era stato diffidato ad adempiere con esattezza al contratto, con avvertimento che in difetto, trascorsi 5 gg., saremo ns. malgrado costretti ad agire per la tutela della [OSCURATO:SOCIETA] nelle sedi competenti, con riserva di risarcimento dei danni già subiti dalla ns. Società indipendentemente dal denunciato inadempimento L’interpretazione della Corte di merito appare del tutto plausibile, specie tenuto conto del complessivo atteggiamento tenuto dalla odierna controricorrente. La vicenda, in definitiva, resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (v., ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004 e 18587/2012; si veda inoltre, per la compiutezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass. n. 2050/2024). Nonostante gli sforzi profusi dal ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento della Corte locale, impropriamente supplita dalla contestazione del risultato al quale questa è pervenuta. 5. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , avendo la Corte distrettuale confermato la condanna al risarcimento del dann o patrimoniale da lucro cessante , mai richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] , né tanto provato. Il motivo è manifestamente infondato. In sintesi, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe impropriamente “convertito” la pretesa di risarcimento da discredito commerciale procurato in ristoro da perdita di chance. L’affermazione viene puntualmente smentita dalla Corte laziale sulla base del complessivo contenuto dell’originario atto di citazione, con il quale era stata rivendicata la voce di danno da lucro cessante, a causa, come è dato leggere nell’atto introduttivo del giudizio, del discredito commerciale ingiustamente subito che ha determinato la rottura dei rapporti commerciali in atto con Poste e con altri importanti clienti di settore . Null’altro occorre aggiungere. 6. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , assumendosi il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nonché, addebitandosi alla sentenza l’ erroneo apprezzamento sull’esito della stessa, l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, co. 1 , n. 5 , cod. proc civ. , e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per travisamento della prova, in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 4 , cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] all’art. 2697cod. civ. sostiene il ricorrente che la controparte non avevadocumentato e provato alcunché avuto riguardo ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] su cui avevafondato la richiesta di risarcimento danni. La sentenza gravata, inoltre , av eva omesso l’esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, identificato dal ricorrente nella prospettata rinuncia stragiudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ . il ricorrente sostiene essere stata travista la prova , giacché la Corte territoriale ha attribuito valore probante ad una risultanza istruttoria –generica dichiarazione di un teste – che non poteva assumere alcuna consistenza probatoria provenendo peraltro da un solo teste per di più dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ed in assenza di riscontri documentali tanto più in ragione delle molteplici e puntuali difformi allegazioni difensive in punto di fatto e diritto di questa difesa e ripetesi della prova che controparte era tenuta a fornire e alla quale ha rinunciato Il motivo deve essere disatteso, evidenziando, a un tempo, profili d’inammissibilità e di manifesta infondatezza. 1.1. In presenza di “doppia conforme” - è appena il caso di precisare che sui fatti vi è esatta conformità fra le due pronunce, che si discostano solo in punto di quantificazione monetaria del pregiudizio -, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. ( ratione temporis applicabile), il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., tra le tante, Cass. n. 5528/2014 e Cass. n . 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023). 1.2. Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ad es.,Cass. n. 27000 / 2016 e Cass. n. 6774/2022). 1.3. Come hanno spiegano le Sezioni unite (con la sentenza n. 9507/2023), il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza. È appena il caso di soggiungere che nel caso in esame si versa totalmente al di fuori della fattispecie, riducendosi, in definitiva, la critica alla richiesta di un nuovo apprezzamento di merito. 1.4. L’evocazione, infine, della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. La critica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 11775/2019e 6806/ 2 019). Ovviamente, l’asserto riguardante l’asserita rinuncia si appalesa destituito di fondamento alla luce di quanto sopra chiarito. In definitiva, lo scopo perseguito dai ricorrenti, al di là dell’evocazione delle pretese violazioni di legge di cui detto, è costituito dal riesame della vicenda fattuale, ovviamente preclusoin questa sede. 7. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 183 , co. 4,cod. proc. civ. e 1226 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ.,nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111,co. 6, cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 , co.1 , n. 4,cod. proc. civ. per anomalia motivazionale sul quantum risarcitorio del danno da perdita di chance di € 105.000,00 La Corte di merito, secondo l’assunto, av eva errato nel riconoscere il danno in via equitativa con argomentazioni non supportate da elementi probatori e sulla base di una motivazione apparente e incomprensibile. Il motivo merita di essere accolto nei termini e con le precisazioni di cui appresso. Come anticipato al § 2. in riforma della sentenza di primo grado quella di secondo ha quantificato il danno da perdita di chance in € 105.000,00. Sul punto la Corte di appello di Roma riporta il principio elaborato in sede di legittimità, secondo il quale la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (c. Cass. n. 24050/2023). Ciò correttamente premesso, la decisione soggiunge: E se ciò è vero, per la concreta determinazione di quanto la appellata poteva aver preso in relazione alla compromissione delle sue possibilità partecipative, non può essere trascurato il dato di partenza rappresentato dal contratto stipulato con Poste italiane nel marzo del 2012 che aveva dato poi la stura al contratto con la appellante D.L. Plastotech. I valori di riferimento ricavabili da tale vendita conducono a stimare, via presuntiva ed equitativa, una perdita di chance per un importo totale di € 105.000,00 – tenendo conto dell’appalto del marzo 2012 paria € 213.000,00 ed ad un ricavato utile netto di 21.000,00 (pari al 10%) moltiplicato per un numero di cinque gare Non v’è dubbio che la stima del danno in un siffatto caso non può sfuggire a un apprezzamento equitativo. Tuttavia, come questa Sezione ha già avuto modo di precisare, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (v. Cass. n. 28075/2021; conf. Cass. n. 5669/2025). La sentenza di appello si è discostata sotto due profili dal principio sopra riportato. (a) Afferma che il ricavo utile netto ipotizzabile per quell’appalto poteva stimarsi nel 10% del valore del corrispettivo, senza in alcun modo dar conto dei parametri utilizzati per giungere a una tale stima e senza rendere spiegazione alcuna sul punto. Pur vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate (v. Cass. n. 16346/2024). Tuttavia, al riguardo la Corte territoriale neppure afferma la difficoltà di giungere a una dimostrazione più precisa di un tal profitto e, quel che più rileva, non si versa in presenza di contratto a esecuzione continuata. (b) Del tutto arbitrariamente apodittica risulta l’affermazione secondo la quale la perdita di poter contrarre con [OSCURATO:PERSONA] debba quantificarsi in cinque gare (nel senso di commesse assegnate), ognuna delle quali del medesimo importo di € 213.000,00. 8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione degli artt. 112 cod. proc. civ, 1453, 1454 e 1455 cod. civ, in riferimento all’art. 360, co. 1,n. 3, cod. proc. civ. , per avere la Corte distrettuale errato nel ritenere assorbita la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale e per aver reputato sussistere grave inadempimento in capo all’odiern o ricorrente. Entrambi i giudici del merito , si assume, av evano del tutto omesso di considerare la circostanza che, in realtà , il rapporto contrattuale era mai stato risolto da [OSCURATO:SOCIETA] tant’è che la stessa con la mail del 16.9.2013 sopra richiamata (….) inviata a D.L. Plastotech si dichiarava pronta a riprendere la collaborazione, in precedenza sospesa, con Plastotech per la produzione da parte di quest’ultima delle buste di sicurezza, obbligandosi peraltro [OSCURATO:SOCIETA] a saldare le fatture in sospeso medio tempore emesse da [OSCURATO:PERSONA] circostanza, per il ricorrente, assume valore decisivo , sia in ordine all’accertamento della risoluzione del rapporto, sia del grave inadempimento. 9. Il motivo è privo di fondamento. L’assorbimento (in senso improprio) della domanda riconvenzionale deriva, quale effetto ovviamente dipendente, dall’accoglimento dell’avversa domanda. [OSCURATO:SOCIETA] al resto, la sentenza ha giudicato il ricorrente inadempiente e l’inadempimento non di scarso rilievo, con apprezzamento di merito in questa sede non sindacabile. L’interlocuzione intercorsa tra le parti, non avendo dato gli esiti sperati, venne abbandonata proprio con la proposizione della domanda giudiziale. 10. In definitiva, accolto il quarto motivo per quanto sopra chiarito, la sentenza deve essere cassata con rinvio in relazione alla sola relativa censura, mentre va rigettato nel resto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il quarto motivo del ricorso per quanto in motivazione e rigetta gli altri; cassa la sent