CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 28075/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17699-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -coontroricorrenter e riucorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2111/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale esponendo di essere stata agente commerciale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di differenze provvigionali, delle provvigioni relative al cliente [OSCURATO:SOCIETA]. di Modena, alla parte delle provvigioni non versate nel periodo 1995-2000 e 2001-2007, di quanto dovuto per violazione del diritto d'esclusiva, infine, dell'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., riconobbe all'agente una differenza per provvigioni per complessive C 32.741,13, escluse diritto al compenso per i contratti stipulati con il cliente CNA; dichiarato prescritto il diritto al versamento di provvigioni non versate fino a tutto dicembre 2001, riconobbe per il periodo successivo la somma di C 1.985,64; per la violazione d'esclusiva (abbonamenti conclusi dalla Libreria del Corso di Modena) riconobbe provvigioni per C 1.618,95; escluse violazione d'esclusiva a riguardo dei prodotti distribuiti dagli agenti ex Cedam e [OSCURATO:PERSONA], per non identicità dei prodotti; riconobbe per residuo FIRR la somma di C 577,28; riconobbe per residuo indennità suppletiva di clientela la somma di C 1.183,92; riconobbe per residuo indennità ex art.1751 cod. civ. la somma di C. 117.124,58; - la Corte d'appello di Milano, investita dall'impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] e da quella incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, rigettati i corrispondenti motivi dell'appello principale e di quello incidentale, confermò la decisione di primo quanto alle differenze provvigionali; giudicando sui contrapposti motivi concernenti la violazione dell'esclusiva, riconobbe in favore dell'agente la somma di C 22.000,00; ridusse l'indennità ex art. 1751 cod. civ., e, di conseguenza, rideterminò la differenza da corrispondere all'agente in C 64.137,15; quanto alle provvigioni relative al cliente CNA rigettò l'impugnazione incidentale; del pari per le provvigioni pretese in relazione alle note di credito; compensò, infine, le spese del doppio grado; ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di cinque motivi e che la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di due motivi e che entrambe le parti hanno depositato memorie; ritenuto che con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 1748 cod. civ., assumendo che la Corte territoriale era incorsa in errore di calcolo in ordine al computo di quanto spettante all'agente, per avere la mandante violato nei casi elencati il diritto di esclusiva: il Giudice d'appello, dopo avere ineccepibilmente affermato l' "an", confondendo il fatturato della WKI con le provvigioni della [OSCURATO:SOCIETA], aveva commesso «l'errore di applicare l'aliquota retributiva del 20% alle stesse provvigioni di C 90.625,46, determinando dunque una "provvigione della provvigione"», così giungendo alla liquidazione di C 22.000,00, invece che di C 87.906,70, depurato l'importo di C 90.625,46 dello "scarto fisiologico" del 3%; ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce che la richiesta di riduzione dell'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. avanzata dalla controparte in appello avrebbe dovuto essere giudicata inammissibile per tardività e, in via subordinata, che il punto di decisione risultava sorretto da motivazione «contraddittoria, essendo palese il contrasto tra il presupposto fattuale e la conseguente conclusione giuridica», avendo la Corte di Milano richiamato la relazione del ctu, la quale, non aveva fatto altro che valorizzare la sussistenza delle circostanze che sorreggevano l'entità della liquidazione di primo grado; ritenuto che con il terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1742, 1748, 1355 cod. civ., 2 AEC 2002, per avere la decisione d'appello escluso il diritto alle provvigioni relativamente al cliente [OSCURATO:SOCIETA] di Modena, senza tener conto che la mandante aveva dapprima pagato le provvigioni e poi aveva cessato di farlo, senza comunicare all'agente la circostanza che quel cliente fosse da intendersi "direzionale", cioè trattato direttamente dalla casa madre; in ogni caso, andava corrisposta la provvigione indiretta ex art. 1748 ("La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppi di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito"); ritenuto che con il quarto motivo viene allegata violazione e falsa applicazione degli artt. 1748 cod. civ. e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 2 e 5, cod. proc. civ., assumendosi che dalle note di credito della preponente, emesse nel corso degli anni interessati, era dato trarre che costei si era accordata con il cliente per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, con la conseguenza che all'agente sarebbe spetta una provvigione ridotta per la parte ineseguita; l'accordo doveva, appunto, reputarsi provato dalle note di credito e l'onere della prova della non imputabilità al preponente della inesecuzione del contratto era a carico di quest'ultimo; inoltre, solo tardivamente, soggiunge la ricorrente, la preponente, in sede di operazioni peritali, scaduto il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ., aveva messo a disposizione del ctu inattendibili riepiloghi, riportanti le pretese giustificazioni delle note di credito; ritenuto che con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione della regola di addebito delle spese secondo la soccombenza, avendo la Corte d'appello compensato per intero le spese di primo e secondo grado, nonostante che davanti al Tribunale la [OSCURATO:SOCIETA] fosse risultata pienamente vincitrice e senza tener conto delle spese delle due ctu, di cui una svolta ex art.696 bis cod. proc. civ.; ritenuto che WKI con il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza aveva errato nel reputare sussistente il diritto di esclusiva per le vendite alle librerie e per la vendita di prodotti analoghi; in particolare: a) quanto al primo profilo, spiega la ricorrente, che la Corte d'appello, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva affermato che la preponente non aveva contestato la documentazione verificata dal ctu; b) quanto al secondo, la sentenza di secondo grado aveva affermato che la motivazione di primo grado non resisteva alle critiche mosse dalla [OSCURATO:SOCIETA]; entrambe le affermazioni meritavano censura: la WKI aveva impugnato, con l'appello principale, quel capo della sentenza, per non avere il Tribunale tenuto conto dell'art. 1 del contratto d'agenzia, che escludeva dal mandato la promozione della vendita nelle librerie; la [OSCURATO:SOCIETA], per quel che concerne la vendita di prodotti affini, non aveva censurato, con l'appello incidentale, la decisione contraria di primo grado, di talché, il Giudice d'appello era incorso «in extrapetizione, non oggetto di gravame né di contraddittorio>>; ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione dell'art. 1751 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assumendo che non sussistevano i requisiti per riconoscere l'indennità meritocratica di cui all'art.1751 cod. civ., non avendo l'agente offerto «gli elementi e i dati contabili necessari al Giudice non solo per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la liquidazione dell'indennità codicistica, ma anche per fornire allo stesso un supporto solido per una quantificazione possibilmente verosimile»;osserva 1. Il primo motivo del ricorso principale non supera il vaglio d'ammissibilità, valendo quanto segue: - la sentenza, sulla scorta della relazione della ctu, afferma essersi verificato un «abbattimento del fatturato [che] ha prodotto una differenza rispetto al precedente di C 90.625,46», cosicché applicando la pattuita provvigione del 20% «e considerato un o scarto fisiologico per eventuale insolvenza del cliente, nella misura del 3% appare equo liquidare la somma di C 22.000,00 in moneta attuale»; - di conseguenza, esclusa la ipotizzata violazione di legge e, comunque, anche l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (peraltro non dedotto) -trattandosi di fatto preso in esame-, il vizio rappresentato ha natura revocatoria e, come tale, non censurabile in questa sede. 2. Per il secondo motivo del ricorso principale e l'omonimo del ricorso incidentale, pur se diretti a ottenere risultato specularmente opposto, vale quanto segue. La sentenza, quanto alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., a riguardo della quale il Tribunale aveva liquidato in favore dell'agente una differenza ammontante a C 117.124,58, fermo restando la spettanza del più favorevole regime (rispetto all'AEC) di cui alla predetta norma, tuttavia ha rideterminato la differenza (a titolo d'indennità di scioglimento del contratto, di clientela e meritocratica), rispetto a quanto già riconosciuto dalla preponente (C 147.812,56), affermando che «alla luce degli elementi di fatto valorizzati dal ctu (...)» era «equo ed adeguato» riconoscere in favore dell'agente la minore differenza di C 64.137,15. Il Tribunale, statuendo sul medesimo punto, premettendo che il ctu aveva «accertato che sulla scorta della durata ventennale del rapporto di agenzia fra le parti, tenuto conto anche del considerevole numero dei clienti apportati dall'agente al preponente e considerato, altresì, il fatturo derivante dai clienti [OSCURATO:SOCIETA] negli ultimi 8 anni [aveva ritenuto] applicabile il disposto di cui all'art. 1751 c. c. in quanto più favorevole all'agente rispetto al dettato di cui all'AEC applicabile» e, in base alla richiamata norma aveva determinato una differenza indennitaria ammontante a € 117.124,58. 2.1. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte d'appello, dopo aver condiviso col Tribunale i positivi e specifici apprezzamenti sull'operato dell'agente, tratti dalla relazione del ctu, con un mero e anodino richiamo all'equità, ne riduce drasticamente e immotivatamente l'ammontare. L'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. In altri termini, libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità. Nel caso in esame la Corte d'appello, per contro, si limita a un anodino e nudo richiamo all'equità, che si pone, peraltro, in aperto contrasto con l'accertamento peritale posto a base del giudizio estimativo del Tribunale. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi, sul punto, la sentenza della Corte di Milano deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s'impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). Appare necessario enunciare il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi al riguardo: "L'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità". 2.2. L'accoglimento del motivo assorbe il profilo di censura con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] assume che la preponente aveva introdotto tema nuovo di discussione. 2.3. Per converso lo speculare motivo incidentale è infondato, stante che l'attribuzione dell'indennità meritocratica non è frutto di arbitrarietà ma scaturisce dalle emergenze di causa illustrate dal ctu. 3. Il terzo motivo principale non supera il vaglio d'ammissibilità, essendo diretto a un improprio riesame di merito, al quale rimanda chiaramente.La dedotta violazione di norme sostanziali, piuttosto palesemente, la critica, qui risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 4. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato. Le note di credito, le quali possono essere scaturite da una pluralità di ragioni, non sono necessariamente dimostrative della volontà della preponente e del terzo di non dare esecuzione al contratto; per contro, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che le parti si erano accordate per non dare esecuzione al contratto tutte le volte in cui risultava essere stata emessa nota di credito. Né, essa può pretendere di assolvere a un tale onere perorando una indagine esplorativa ad ampio raggio; 5. il primo motivo del ricorso incidentale è fondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo (diritto di esclusiva per le vendite alle librerie), la WKI, al contrario di quel che riporta la sentenza, aveva contestato la debenza di provvigioni sulla base del contratto d'agenzia, avendo impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale erano state riconosciute le provvigioni per le predette vendite, in asserito contrasto con l'art. 1 del contratto d'agenzia. Quanto al secondo (contratti di vendita di prodotti affini, ma con diverso marchio, distribuiti dagli agenti ex Cedam e [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:SOCIETA] non risulta che abbia specificamente impugnato sul punto la sentenza del Tribunale, che le aveva negato l'indennità per violazione dell'esclusiva. 6. Il quinto motivo resta assorbito dal parziale accoglimento dei due ricorsi. 7. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo, assorbito il quinto e rigetta gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo; c