CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05669/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– c . f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e chela rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – p . i . v.a. 80011990639 – in persona del legale rappresentantepro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 6846/2020del Tribunale di N a poli , udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 21.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] citava la Regione Campaniaa comparire dinanzi al Giudice di Pace di Napoli . Premettevache ai sensi dell’art. 78 della legge n. 388 del 2000 il Ministero del Lavoro e la Regione [OSCURATO:PERSONA] avevano siglato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] una convenzione concernente il cosiddetto progetto “I.So.La.” (“inserimento sociale attraverso il lavoro”), ossiail progetto finalizzato alla realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato del lavoro(cfr. ricorso, pag. 2). Premetteva che il progetto “I.So.La.”, attuato con delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 996/2006,contemplava l’erogazione in favore dei beneficiari d i un sussidiomensile di euro 500 ,00 per la durata di dodici mesi ; e che il progetto , a seguito della stipula di una seconda convenzione, era stato con delibera n. 342/2008 prorogato per ladurata di ulteriori dodici mesi (cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponeva che, sebbene avesse preso parte nel periodo compreso tra ottobre 2008 e giugno 2009a tutte le attività formative, la Regione non aveva provveduto a corrisponderle il sussidio per il mese di giugno 2009. Chiedeva condannarsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] a pagarle la somma di euro 500,00; in subordine, chiedeva condannarsi la Regione a versarle il medesimo importo a titolo risarcitorio ovvero ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 2.Resisteva la Regione [OSCURATO:PERSONA] . Eccepiva la prescrizioneex art. 2948, n. 4, cod. civ. dell’azionato diritto. 3.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, c on sentenza n. 35642 /201 7 pronunciata - giusta il disposto dell’art. 113, 2° co., cod. proc. civ. - secondo equità, accoglieva la domanda e condannava la Regione a corrispondere all’attrice la somma di euro 500,00, oltre interessi e spese. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con sentenza n. 6846/2020 i l Tribunale di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’appellata; condannava l’appellata alle spese del doppio grado. Premettevail tribunale – nel quadro della previsione dell’art. 339, 3° co., cod. proc. civ. –che l’appelloera senz’altro ammissibile; che invero la Regione aveva denunciato la violazione di una norma sul procedimento , ossia la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., giacché – aveva a ddotto - il giudice di pace si era pronunciatoin ordine all’eccepita prescrizionecon motivazione “ apparente ” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Indi evidenziava che l’appellato dictum era senz a dubbio inficiato dal denunciatovizio, poiché il primo giudice , senza “reale sostrato argomentativo”, non aveva spiegato “perché, nel caso di specie, non si era di fronte ad una prestazione periodica” e per quale motivo fosse da applicare la prescrizione decennale(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava dunqueche l’addotto vizio rivestiva valenza , ben ché la decisione impugnata fosse secondo equità, siccome atto a cagionare “la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” (cosìsentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava in pari tempo- il tribunale - che l’eccezione di prescrizione , da delibaresecondo diritto, era certamente da accogliere .Evidenziava in particolare che era fuor di contestazione che il sussidio fosse da pagarecon cadenza mensile, sicché era da applicare il termine quinquennale di prescrizione exart. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 5 ) . Evidenziava di conseguen za che l’azionato credito si era sicuramente prescritto, “atteso che tra il mese di frequenza del corso rispetto a cui [era stato] chiesto il pagamento (giugno 2009)e la notifica della citazione in primo grado (21.03.2017)[erano] trascorsi i 5 anni previsti dalla norma (…) citata , senza che [fossero] stati compiuti atti interruttivi della prescrizione ” (così sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava poi che il prefigurato termine di prescrizione quinquennale era destinato ad operare purin rapporto al titolo risarcitorioazionato dall’appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . LaRegione [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione de gli artt. 113, 2° co., 114, e 339, 3° co., cod. proc. civ.e de ll’ art. 2 94 8 , 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116, 156 e 159 cod. proc. civ. econ gli art t . 2946 e 269 7 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa,erronea decisione anche sulla condizione dell’azione , la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’illogicità della pronuncia, la violazione dei principi sull’onere della prova.Deduce innanzitutto che la prescrizione, segnatamente la prescrizione di cui all’art.2948, n . 4 , cod. civ. , non può essere annoverat a tra i “ principi regolatori della materia”(cfr. ricorso, pag. 6) . Deduce altresì che lasintetica motivazione della sentenza del giudice di pace “si palesain linea con l a peculiarità del giudizio di equità ” (così ricorso, pag. 6) eche “anche l’individuazione del termine prescrizionale da applica r e può essere rimessaad una valutazione equitativa ” (così ricorso, pag. 8) . Deduce inoltreche “il Tribunale non poteva sostituire a materia soggetta ad equità una decisione con essa contrastante in diritto” (così ricorso, pag. 9). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 2 e/o n. 3 e/o n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 25, 1° co., e 111 Cost., degli artt. 113, 2° co., 114, e 339 cod. proc. civ. edell’art. 2948, 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116e 156 cod. proc. civ. e con l’ art. 269 7 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa,erronea decisione sulla condizione dell’azione , la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’illogicità della motivazione, la violazione del principio del giudice naturale e la violazione dei principi sull’onere della prova. Deduce che “il T ribunale (…) non poteva decidere l ’impugnazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] secondodiritto, così facendo ha violato il principio del giudice naturale” (così ricorso, pag. 13); quindi, che indebitamente “la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è stata sostituita da pronuncia secondo diritto” (così ricorso, pag. 14).9.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricor so sono all’evidenza connessi; il che ne suggerisce l’esamecontestuale; ambedue i mezzi di impugnazione, in ogni caso,sono da respingere. 10.Va previamente puntualizzato che avverso la sentenza del tribunale che ha pronunciato in ordine all’appello proposto, nei termini del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità exart. 113, 2° co., prima parte, cod. proc. civ. , è senz’ a ltro esperibile il ricorso per cassazione (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2007, n. 13019). 11. Si è premessa , da un lato, l’enunciazione dei passaggi mo tivazionali salienti - e qui rilevanti - del dictum del Tribunale di Napoli. Si è provveduto , dall’altro,all’illustrazione dei motiv i in disamina . Ebbene, èinnegabile che i primi due mezzi per buona parte non si correlano , nonsi confrontano con la motivazione dell’impugnato dictum . Il tribunale ha reputato ammissibile l’appello, siccome era statodenunciato il vizio di motivazione “apparente”, quindi la “violazione di una norma sul procedimento”, violazione oggetto di espressa prefigurazione, ai fini dell’esperibilità del gravame,nel testo del 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ. In tal guisa in conferenti sono le deduzioni della ricorrente secondo cui “i principi regolatori della materia” “sono quelli desumibili dalle norme costituenti le linee-guida della disciplina del rapporto dedotto in giudizio” (così ricorso, pag. 7); e secondo cui la “durata del termine prescrizionale (…) non può essere considerata espressione di un principio regolatore della specifica materia oggetto di causa” (così ricorso, pag. 8).Sovviene propriamentel’elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass.(ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). 12.I mezzi de quibus si correlano viceversa alla “ ratio ”, allorché si adduce che il primo giudice aveva vagliato nel merito l’eccezione di prescrizione, di talché “la motivazione del giudice di pace non [era] affatto un semplice assioma ” (così ricorso, pag. 10). Ed allorché si adduce che “il giudice di pace, obbligato alla decisione secondo equità, doveva, comunque, prescindere dall’applicabilità o meno [dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.] e decidere, proprio quale giudice naturale, sulla natura discrezionale e di equità delle questioni propostegli” (così ricorso, pag. 13). 13.Va premesso che il giudice di pace aveva afferma to testualmente: “si ritengono superate le eccezioni della convenuta[…] considerato che non si versa in tema di prestazioni periodiche, ma, ormai come acclarato, di un diri t to di credito per cui si applica la prescrizione decennale” (cfr. al riguardo sentenza d’appello, pag. 4, ove è riprodotto il riferito passaggio motivazionale del primo dictum). Ebbene, al riguardova in toto condiviso il duplice rilievo del tribunale . Propriamente, il riscontro dell’ammissibilità del gravame in rapporto alla denunciata “apparenza” della motivazione, in quanto violazione di norma sul procedimento ( benché , la violazione, dal tribunale sia stata erroneamente ricondotta alla previsione dell’art. 112 cod. proc. civ. anziché alla previsione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.). Propriamente, il riscontro dell’ “apparenza” della motivazione, inficiante il primo dictum, in ordine alla natura periodica della prestazione,indubbiamente disconosciuta, negatadal primo giudicecon una mera affermazione di principio. 14.A tal ultimo proposito va appieno recepito l’assunto del t ribunale , secondo cui “equità (…) non implica arbitrio” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). E, ben vero, il giudizio di equità necessaria innanzi al giudice di pace per le cause di valore pari o inferiore ad euro 1.100,00 non è “puro” ma vincolato all’osservanza dei principi di cui al 3° co. dell’art. 339 cod. proc. civ., tra i quali, appunto, le norme sul procedimento e, dunque, la “garanzia” della “non apparenza” della motivazione, la cui violazione segna l’esperibilità dell’appello. E, ben vero, pur il giudizio di equità exart. 113, 2°co., cod. proc. civ. postula che il giudice di pace, in ordine ai fatti addotti alla sua equitativa cognizione – nella specie in ordine alla natura periodica del credito - non prescinda da una compiutadisamina, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito . E, ben vero, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione(cfr. Cass. (ord.) 14.10.2021, n. 28075). In tal guisa invano la ricorrente prospetta che il giudice di pace aveva “ritenuto di dover applicare il notorio principio per i l quale in assenza di regolamentazione particolare espressa per il caso di specie si applica la prescrizionedecennale” (così ricorso, pag. 10 ) . 15.La periodicità del “sussidio” è emersa ab initio dall’allegazione attorea. Cosicché invano la ricorrente adduce che il giudice di pace avev a – correttamente - disconosciuto l’operatività del termine di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., siccome “la Regione [OSCURATO:PERSONA] su cui gravava il relativo onere non aveva depositato né allegato il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione periodica e/o quinquennale” (così ricorso, pag. 12). 16. Per a ltro verso, ineccepibilmente il tribunale ha pronunciato secondo diritto (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2012, n. 4627, secondo cui qualora ilgiudice di p ace dichiari di decidere secondo equità una causa che doveva decidersi secondo diritto, la sentenza è per ciò solo nulla, a prescindere da qualsiasi indagine circa l’effettiva applicazione nella sentenza di regoledi diritto positivood equitative; tuttavia, la nullità della sentenza, rilevata dal tribunale in sede d'appello, non comporta la regressione del giudizio alla fase di primo grado, ma impone algiudice d ’ appello di decidere il gravame secondo le regole didiritto. Cfr. altresì Cass. 28.2.2008, n. 5276). In tal guisaingiustificatamente la ricorrente assumeche “la decisione secondo diritto adottata dal Tribunale napoletano è contraria alla peculiarità del giudizio di equità”(così ricorso, pag. 15). 17.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2941 e 2942 cod. civ., degli artt. 113, 2° co., 114, e 339, 3° co.,cod. proc. civ. e degli artt. 2945, 2946 e 2948, 4° co., cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116 e 156 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ.; la nullità della sentenza per omessa, erronea decisione sulla domanda subordinata, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’illogicità della motivazione, la violazione dei principi sull’onere della prova. Deduce che il tribunale ha omessodi pronunciarsisull’azione di arricchimento exart. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 17) . Deduce che l’azione exart. 2041 cod. civ. sarebbe stata da accogliere , “ visto che risulta documentalmente il riconoscimento da parte della convenuta (…) della utilità della prestazione da parte dell’istante” (così ricorso, pag. 17); e che, comunque, nella specie sono presenti tutte le condizioni dell ’ azione di arricchimento senza giusta causa (cfr. ricorso, pag. 17). 18.Il terzo motivo di ricor so è pariment i da respingere . 19.Il Tribunale di Napoli si è innegabilmente pronunciato. Difatti, in ordine al la domanda ex art . 2041 cod. civ. ne ha acclarato l’inammissibilità ex art . 2042 cod. civ., “ posto che l'attrice poteva agire con l’azione contrattuale, estintasi a seguito di prescrizione ” (così sentenza d’appello, pag. 5). 20.La ri ferit a affermazione del giudice di merito è in appuntabile . Propriamente alla luce dell’elaborazione delle sezioniunite di questa Corte . Ovvero dell’insegnamento a tenor del quale, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale)è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954). E, si reitera,nella specie l’azione principale è stata respinta per prescrizione. 21. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la reiezione del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio