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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02268/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28275/2022r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain Via R. Zandonai n. 55, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] il liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 41, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMichele Centioni e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 252/2022 pubblicata in data 22/09/2022, n.r.g. 19/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: lavoro dirigenziale -natura subordinata -accertamento -confessione stragiudiziale -accertamento -condizioni e limiti 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso [OSCURATO:SOCIETA] e poi, a seguito di affitto di ramo d’azienda, presso [OSCURATO:SOCIETA], senza soluzione di continuità, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/05/2016, senza alcuna formalizzazione del rapporto.

Adìva il Tribunale di Macerata per ottenere l’accertamento della natura subordinata dell’unico rapporto di lavoro intercorso con le due società in successione fra loro e la loro condanna in solido, ai sensi dell’art. 2112 c.c., al pagamento delle differenze retributive pari alla complessiva somma di euro 358.705,08, oltre ai connessi contributi previdenziali omessi;l’accertamento della nullità del provvedimento espulsivo adottato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 05-12/05/2016 e l’ordine alla predetta società di reintegrarla nel posto di lavoro e la condanna della stessa società al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione oppure a quella diversa misura ritenuta di giustizia; in subordine l’annullamento del licenziamento e la condanna della predetta società al pagamento dell’indennità pari a ventiquattro mensilità oppure a quella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della violazione del d.lgs. n. 150/2001 e la condanna delle due società, in solido ex art. 2112 c.c., al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del diritto alle tutele in caso di maternità, da liquidare in via equitativa;l’accertamento della violazione degli artt. 96 ss.

CCNL dipendenti aziende industriali, tessili ed affini e la condanna delle due società, in solido ex art. 2112 c.c., al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del diritto alle assenze retribuite per malattia, da liquidare in via equitativa. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande, evidenziando che era emersa la precisa scelta della lavoratrice per un rapporto libero-professionale di consulenza stilistica, anche in considerazione del compenso percepito, molto più alto (secondo le societàconvenute pari a circa il triplo) di quello di un lavoratore dipendente comparabile. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla Bertini.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nella fase genetica del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA], sono stati sottoscritti contrati d’opera di tipo professionale ex art. 2222 c.c., aventi ad oggetto prestazioni di consulenza nel campo della moda e con espressa esclusione del vincolo di subordinazione, garantendo alla lavoratrice “totale autonomia organizzativa ed operativa” (art. 4); b) nel contratto poi concluso con [OSCURATO:SOCIETA] si specifica che “ l’attività del consulente sarà svolta secondo le modalità e i tempi dallo stesso individuati” (punto 2.2.); c) questo nomen iuris non può non avere alcuna rilevanza, avendo le parti specificamente dichiarato di non volere costituire un rapporto di lavoro subordinato, sicché è possibile pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto solo se si dimostra in concreto la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; d) circa le modalità di espletamento delle prestazioni, la collaborazione è durata oltre dieci anni, con prestazioni connotate da elevata professionalità, in favore delle committenti dietro pagamento di compensi contrattualmente pattuiti; e) la deposizioni testimoniali sono generiche e non chiariscono alcuno degli indici della subordinazione, essendo limitate a dimostrare il dialogo costante che la Bertini ha intrattenuto con la proprietà, con i diversi direttori di produzione e con i dipendenti delle società, attraverso scambio di mail, partecipazione a riunioni volte alla condivisione di informazioni di natura professionale, con una costante presenza dell’appellante presso l’azienda, da cui si assentava prevalentemente in corrispondenza dei periodi di chiusura; f) la prova testimoniale ed il compendio documentale non consentono di ritenere raggiunta la prova dello specifico potere conformativo della prestazione da parte datoriale, non essendo emersa la sottoposizione della Bertini ad un potere di controllo sull’esecuzione del lavoro; g) le modalità di erogazione del compenso, come risultanti dal contratto, sono nel senso del pagamento con cadenza trimestrale dietro presentazione di fattura, il che lascia presumere che la Bertini fosse munita di partita IVA; h) quanto all’obbligo di presenza, i testimoni lo hanno escluso, e non risulta dimostrato neppure l’obbligo di giustificare l’assenza; i) quanto all’orario di lavoro, non risulta neppure allegata l’esistenza di sistemi di rilevazione delle presenze e degli orari di entrata ed in uscita dal luogo di lavoro; dalla prova testimoniale è emersa una certa flessibilità di cui godeva la Bertini; j) l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale, la presenza abituale presso la struttura ed il coordinamento con la tipologia di attività esercitata dal committente costituiscono elementi astrattamente compatibili anche con il lavoro autonomo; k) non sono sufficienti mere direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell’attività lavorativa; l) in definitiva, dalla prova testimoniale e da quella documentale nulla emerge in ordine al pieno inserimento organico della Bertini nella struttura organizzativa della committente, con suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, alla collaborazione stabile e continuativa all’organizzazione, con relativa messa a disposizione di energie lavorative da altri organizzate e gestite, all’eterodirezione, all’obbligatoria osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato dal datore di lavoro, con controllo di presenze ed obbligo di giustificare le assenze, al trattamento retributivo in misura continuativa, fissa e predeterminata; m)la genericità e la lacunosità del materiale probatorio non possono che andare a pregiudizio della lavoratrice; n) quanto alla mancata indicazione nel contratto di un progetto specifico, la pretesa della lavoratrice è infondata, posto che non si è al cospetto di un contratto a progetto, bensì di una collaborazione autonoma in regime libero-professionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c.; o) si è verosimilmente in presenza di una collaborazione etero - organizzata, oggi disciplinata dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, inapplicabile ratione temporis(tale norma si applica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); p) il recesso della società dunque non può essere qualificato licenziamento, sicché anche le relative domande vanno rigettate. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi. 6.-La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia delle comunicazioni datoriali con cui ella veniva qualificata quale product manager assegnataria della mansione di fashion coordinator.

Il motivo è inammissibile in primo luogo perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).

Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).

In secondo luogo il motivo è inammissibile perché l’errata valutazione dei risultati dell’istruttoria non integra l’omesso esame di un “fatto storico”, come preteso dal legislatore nel vizio a critica vincolata di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

Infine il motivo è inammissibile perché l’errata – in tesi – valutazione dei risultati dell’istruttoria non può essere sindacata in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivata.

La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è idonea alla valida censura della decisione in quanto investe solo profili in fatto e non è pertanto articolata in conformità dell’insegnamento della S.C. (v. tra le altre, Cass. Sez.

Un. 20867/2020, Cass. 11892/2016) 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2735 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare vincolante la confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:SOCIETA] nelle mail, in cui tale società aveva sempre dichiarato che la Bertiniera una product manager .

Il motivo presenta un profilo di inammissibilitàderivante dal suo carattere generico e dalla mancata trascrizione dei documenti concernenti la pretesa dichiarazione confessoria, in violazione della prescrizione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. .

Esso è comunque infondato in quanto la confessione deve avere ad oggetto fatti e non qualificazioni giuridiche; in questa prospettiva la predetta dichiarazione indica il ruolo managerialeassunto dalla Bertini, che in astratto è ben compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo.

Dunque manca il carattere sfavorevole al dichiarante, sicché non trova applicazione la disciplina della confessione stragiudiziale, infondatamente invocata dalla ricorrente. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la Bertinilamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia che ella coordinava l’operato delle dipendenti dell’area stile.

Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).

Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).

Il motivo è altresì inammissibile, perché quel fatto storico, quand’anche dimostrato, non è decisivo, ossia non avrebbe condotto con certezza ad una decisione diversa da quella impugnata, poiché la funzione di coordinamento, specie se svolta da una manager, ben può costituire oggetto anche di un rapporto di lavoro autonomo. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. laricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia del so stabile inserimentonell’azienda.

Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).

Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).La denunzia di violazione dell’art. 116 c.p.c. non è articolata in conformità della giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis, Cass. 6774/2022).

In ogni caso la doglianza è infondata: contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato e valutato la predetta circostanza, ma l’ha ritenuta insufficiente a dimostrare la subordinazione. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2094 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta non dimostrata la subordinazione.

Il motivo è inammissibile, perché sotto la veste della violazione di norme di diritto, tende surrettiziamente a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale dato preminenza a quanto risultava nel contratto di consulenza rispetto al reale svolgersi della prestazione lavorativa.

Il motivo è infondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la Corte territoriale è sì partita dal nomen iuris adoperato dalle parti e dal contenuto delle clausole contrattuali, ma poi è andata alla ricerca della prova di uno svolgimento del rapporto nei sensi della subordinazione prospettati dalla lavoratrice ed ha valutato come insufficienti le risultanze istruttorie.

Quindi sul piano del metodo non ha dato affatto prevalenza al testo del contratto, ma l’ha sottoposto a rigorosa verifica sul piano funzionale: questa operazione è metodologicamente corretta e smentisce la doglianza della ricorrente.

Sovvengono in tal senso le stesse pronunzie di legittimità invocate dalla ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 37), secondo cui ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista(Cass. n. 16119/2003 ; Cass. n. 19199/2013; Cass. n. 4884/2018).

Quindi non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen juris utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c. e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi.

Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto(Cass. n. 13884/2004 ; Cass. n. 17455/2009).

Resta fermo che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o piuttosto autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in cassazione (Cass. n. 20669/2004; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 16681/2007; Cass. n. 14371/2008). 7.-Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4), e 91 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e D.M. n. 55/2014 per avere la Corte territoriale liquidato le spese processuali in un importo globale, senza distinzione per fasi.

Il motivo è inammissibile, perché, come riconosce la stessa ricorrente, una specifica motivazione è richiesta solo nel caso in cui il giudice di merito decida di scostarsi dai minimi o dai massimi, nel senso di derogare in peiusai minimi oppure in meliusrispetto ai massimi.

Entro questi limiti, invece, non sussiste alcun obbligo di motivazione, né la relativa liquidazione è sindacabile in sede di legittimità (ex multisCass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 14198/2022; Cass. ord. n. 89/2021; Cass. ord. n.19613/2017).

Rispetto a questo principio non di discosta la pronunzia di questa Corte invocata dalla ricorrente (Cass. ord. n. 14483/2021), che, dopo aver premesso lo stesso principio (v. par.

3.2. della motivazione), ha riguardato un caso in cui il giudice di merito aveva derogato in peius i minimi tariffari senza darne alcuna motivazione e aveva espressamente dichiarato di voler riconoscere solo i compensi di determinate fasi, con esclusione di quella istruttoria (v. par.

3.4. della motivazione). 8.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; la diversa misura della liquidazione del compenso professionale in favore delle società tiene conto del fatto che solo [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] srlin liquidazione, ed in euro 5.500,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , oltre per entrambe euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28275/2022r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain Via R. Zandonai n. 55, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] il liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 41, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMichele Centioni e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 252/2022 pubblicata in data 22/09/2022, n.r.g. 19/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: lavoro dirigenziale -natura subordinata -accertamento -confessione stragiudiziale -accertamento -condizioni e limiti 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso [OSCURATO:SOCIETA] e poi, a seguito di affitto di ramo d’azienda, presso [OSCURATO:SOCIETA], senza soluzione di continuità, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/05/2016, senza alcuna formalizzazione del rapporto. Adìva il Tribunale di Macerata per ottenere l’accertamento della natura subordinata dell’unico rapporto di lavoro intercorso con le due società in successione fra loro e la loro condanna in solido, ai sensi dell’art. 2112 c.c., al pagamento delle differenze retributive pari alla complessiva somma di euro 358.705,08, oltre ai connessi contributi previdenziali omessi;l’accertamento della nullità del provvedimento espulsivo adottato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 05-12/05/2016 e l’ordine alla predetta società di reintegrarla nel posto di lavoro e la condanna della stessa società al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione oppure a quella diversa misura ritenuta di giustizia; in subordine l’annullamento del licenziamento e la condanna della predetta società al pagamento dell’indennità pari a ventiquattro mensilità oppure a quella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della violazione del d.lgs. n. 150/2001 e la condanna delle due società, in solido ex art. 2112 c.c., al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del diritto alle tutele in caso di maternità, da liquidare in via equitativa;l’accertamento della violazione degli artt. 96 ss. CCNL dipendenti aziende industriali, tessili ed affini e la condanna delle due società, in solido ex art. 2112 c.c., al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del diritto alle assenze retribuite per malattia, da liquidare in via equitativa. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande, evidenziando che era emersa la precisa scelta della lavoratrice per un rapporto libero-professionale di consulenza stilistica, anche in considerazione del compenso percepito, molto più alto (secondo le societàconvenute pari a circa il triplo) di quello di un lavoratore dipendente comparabile. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla Bertini. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nella fase genetica del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA], sono stati sottoscritti contrati d’opera di tipo professionale ex art. 2222 c.c., aventi ad oggetto prestazioni di consulenza nel campo della moda e con espressa esclusione del vincolo di subordinazione, garantendo alla lavoratrice “totale autonomia organizzativa ed operativa” (art. 4); b) nel contratto poi concluso con [OSCURATO:SOCIETA] si specifica che “ l’attività del consulente sarà svolta secondo le modalità e i tempi dallo stesso individuati” (punto 2.2.); c) questo nomen iuris non può non avere alcuna rilevanza, avendo le parti specificamente dichiarato di non volere costituire un rapporto di lavoro subordinato, sicché è possibile pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto solo se si dimostra in concreto la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; d) circa le modalità di espletamento delle prestazioni, la collaborazione è durata oltre dieci anni, con prestazioni connotate da elevata professionalità, in favore delle committenti dietro pagamento di compensi contrattualmente pattuiti; e) la deposizioni testimoniali sono generiche e non chiariscono alcuno degli indici della subordinazione, essendo limitate a dimostrare il dialogo costante che la Bertini ha intrattenuto con la proprietà, con i diversi direttori di produzione e con i dipendenti delle società, attraverso scambio di mail, partecipazione a riunioni volte alla condivisione di informazioni di natura professionale, con una costante presenza dell’appellante presso l’azienda, da cui si assentava prevalentemente in corrispondenza dei periodi di chiusura; f) la prova testimoniale ed il compendio documentale non consentono di ritenere raggiunta la prova dello specifico potere conformativo della prestazione da parte datoriale, non essendo emersa la sottoposizione della Bertini ad un potere di controllo sull’esecuzione del lavoro; g) le modalità di erogazione del compenso, come risultanti dal contratto, sono nel senso del pagamento con cadenza trimestrale dietro presentazione di fattura, il che lascia presumere che la Bertini fosse munita di partita IVA; h) quanto all’obbligo di presenza, i testimoni lo hanno escluso, e non risulta dimostrato neppure l’obbligo di giustificare l’assenza; i) quanto all’orario di lavoro, non risulta neppure allegata l’esistenza di sistemi di rilevazione delle presenze e degli orari di entrata ed in uscita dal luogo di lavoro; dalla prova testimoniale è emersa una certa flessibilità di cui godeva la Bertini; j) l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale, la presenza abituale presso la struttura ed il coordinamento con la tipologia di attività esercitata dal committente costituiscono elementi astrattamente compatibili anche con il lavoro autonomo; k) non sono sufficienti mere direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell’attività lavorativa; l) in definitiva, dalla prova testimoniale e da quella documentale nulla emerge in ordine al pieno inserimento organico della Bertini nella struttura organizzativa della committente, con suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, alla collaborazione stabile e continuativa all’organizzazione, con relativa messa a disposizione di energie lavorative da altri organizzate e gestite, all’eterodirezione, all’obbligatoria osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato dal datore di lavoro, con controllo di presenze ed obbligo di giustificare le assenze, al trattamento retributivo in misura continuativa, fissa e predeterminata; m)la genericità e la lacunosità del materiale probatorio non possono che andare a pregiudizio della lavoratrice; n) quanto alla mancata indicazione nel contratto di un progetto specifico, la pretesa della lavoratrice è infondata, posto che non si è al cospetto di un contratto a progetto, bensì di una collaborazione autonoma in regime libero-professionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c.; o) si è verosimilmente in presenza di una collaborazione etero - organizzata, oggi disciplinata dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, inapplicabile ratione temporis(tale norma si applica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); p) il recesso della società dunque non può essere qualificato licenziamento, sicché anche le relative domande vanno rigettate. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi. 6.-La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia delle comunicazioni datoriali con cui ella veniva qualificata quale product manager assegnataria della mansione di fashion coordinator. Il motivo è inammissibile in primo luogo perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016). In secondo luogo il motivo è inammissibile perché l’errata valutazione dei risultati dell’istruttoria non integra l’omesso esame di un “fatto storico”, come preteso dal legislatore nel vizio a critica vincolata di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. Infine il motivo è inammissibile perché l’errata – in tesi – valutazione dei risultati dell’istruttoria non può essere sindacata in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivata. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è idonea alla valida censura della decisione in quanto investe solo profili in fatto e non è pertanto articolata in conformità dell’insegnamento della S.C. (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. 20867/2020, Cass. 11892/2016) 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2735 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare vincolante la confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:SOCIETA] nelle mail, in cui tale società aveva sempre dichiarato che la Bertiniera una product manager . Il motivo presenta un profilo di inammissibilitàderivante dal suo carattere generico e dalla mancata trascrizione dei documenti concernenti la pretesa dichiarazione confessoria, in violazione della prescrizione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. . Esso è comunque infondato in quanto la confessione deve avere ad oggetto fatti e non qualificazioni giuridiche; in questa prospettiva la predetta dichiarazione indica il ruolo managerialeassunto dalla Bertini, che in astratto è ben compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo. Dunque manca il carattere sfavorevole al dichiarante, sicché non trova applicazione la disciplina della confessione stragiudiziale, infondatamente invocata dalla ricorrente. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la Bertinilamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia che ella coordinava l’operato delle dipendenti dell’area stile. Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016). Il motivo è altresì inammissibile, perché quel fatto storico, quand’anche dimostrato, non è decisivo, ossia non avrebbe condotto con certezza ad una decisione diversa da quella impugnata, poiché la funzione di coordinamento, specie se svolta da una manager, ben può costituire oggetto anche di un rapporto di lavoro autonomo. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. laricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia del so stabile inserimentonell’azienda. Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).La denunzia di violazione dell’art. 116 c.p.c. non è articolata in conformità della giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis, Cass. 6774/2022). In ogni caso la doglianza è infondata: contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato e valutato la predetta circostanza, ma l’ha ritenuta insufficiente a dimostrare la subordinazione. 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2094 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta non dimostrata la subordinazione. Il motivo è inammissibile, perché sotto la veste della violazione di norme di diritto, tende surrettiziamente a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale dato preminenza a quanto risultava nel contratto di consulenza rispetto al reale svolgersi della prestazione lavorativa. Il motivo è infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la Corte territoriale è sì partita dal nomen iuris adoperato dalle parti e dal contenuto delle clausole contrattuali, ma poi è andata alla ricerca della prova di uno svolgimento del rapporto nei sensi della subordinazione prospettati dalla lavoratrice ed ha valutato come insufficienti le risultanze istruttorie. Quindi sul piano del metodo non ha dato affatto prevalenza al testo del contratto, ma l’ha sottoposto a rigorosa verifica sul piano funzionale: questa operazione è metodologicamente corretta e smentisce la doglianza della ricorrente. Sovvengono in tal senso le stesse pronunzie di legittimità invocate dalla ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 37), secondo cui ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista(Cass. n. 16119/2003 ; Cass. n. 19199/2013; Cass. n. 4884/2018). Quindi non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen juris utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c. e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto(Cass. n. 13884/2004 ; Cass. n. 17455/2009). Resta fermo che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o piuttosto autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in cassazione (Cass. n. 20669/2004; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 16681/2007; Cass. n. 14371/2008). 7.-Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4), e 91 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e D.M. n. 55/2014 per avere la Corte territoriale liquidato le spese processuali in un importo globale, senza distinzione per fasi. Il motivo è inammissibile, perché, come riconosce la stessa ricorrente, una specifica motivazione è richiesta solo nel caso in cui il giudice di merito decida di scostarsi dai minimi o dai massimi, nel senso di derogare in peiusai minimi oppure in meliusrispetto ai massimi. Entro questi limiti, invece, non sussiste alcun obbligo di motivazione, né la relativa liquidazione è sindacabile in sede di legittimità (ex multisCass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 14198/2022; Cass. ord. n. 89/2021; Cass. ord. n.19613/2017). Rispetto a questo principio non di discosta la pronunzia di questa Corte invocata dalla ricorrente (Cass. ord. n. 14483/2021), che, dopo aver premesso lo stesso principio (v. par. 3.2. della motivazione), ha riguardato un caso in cui il giudice di merito aveva derogato in peius i minimi tariffari senza darne alcuna motivazione e aveva espressamente dichiarato di voler riconoscere solo i compensi di determinate fasi, con esclusione di quella istruttoria (v. par. 3.4. della motivazione). 8.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; la diversa misura della liquidazione del compenso professionale in favore delle società tiene conto del fatto che solo [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] srlin liquidazione, ed in euro 5.500,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , oltre per entrambe euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ult