CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Consorzio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6063/2021depositata il 17/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] stradale di via [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., registrata nelConsorzio e sita in via Strampelli 249, chiedendone la condanna, in viaprincipale, all’eliminazione delle chiusure delle caditoie per lo smaltimentodelle acque meteoriche ed al ripristino della quota naturale del fondoretrostante al confine stradale; in via subordinata, al rimborso delle spesedelle opere da eseguire per la sicurezza della strada e dei fondi contigui.La società convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva inquanto, all’epoca dei fatti contestati, era comproprietaria del fondo peruna quota pari a 120/168.2. -Il Tribunale di Roma ha ritenuto infondata la domanda per inidoneitàdelle prove offerte a dimostrare quale fosse stata e quando fosse stataperpetrata l’attività contestata, oltre che il nesso di causalità tra lamedesima e i danni dedotti.3.- La Corte d’appello ha riformato la sentenza ritenendo:a) pacifico che la società Agricola era divenuta proprietaria al 100% delrispettivo fondo in epoca antecedente all’introduzione del giudizio di primogrado e che essa fosse, quindi, l’unico soggetto passivamente legittimatorispetto alla domanda principale di condanna al ripristino dello statooriginario delle caditoie e della quota del terreno in corrispondenza allarecinzione del proprio terreno;b) che le condotta contestate (attenenti alla chiusura con pietrame estrutture prefabbricate delle aperture cadenzate dei cigli, gli sbocchi etutte le caditoie di smaltimento delle acque piovane antistanti il fondo diproprietà della società Agricola nonché alla alterazione delle quote delfondo medesimo a ridosso della via consortile), contestuali allarealizzazione della recinzione del fondo di proprietà dellaconvenuta/appellata – come denunciate e rilevate dal tecnico incaricatoNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026con relazione - potevano ritenersi ammesse ai sensi dell’art.232, I co.c.p.c.c) che dette condotte integravano un illecito avendo pregiudicato lafunzionalità delle parti di uso comune (strada consortile) e giustificavanola condanna della società Agricola alla eliminazione delle occlusioninonché al ripristino della quota naturale del fondo in corrispondenza dellavia consortile.4. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SocietàAgricola di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattromotivi, che ha illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di ViaNazareno Strampelli ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso è rubricato: «error in iudicando,violazione dell’art. 360 comma 1 n.3 cpc in relazione dell’art. 232 cpc edagli artt. 115 e 116 cpc.» reputa la ricorrente che la Corte d’appelloerroneamente abbia ritenuto che le condotte contestate e descrittepotessero ritenersi ammesse in quanto – posto che la mancatapresentazione a rendere interrogatorio rileva agli effetti di ritenere comeammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, «valutato ogni altro elemento diprova», e che la non contestazione può rilevare ex art. 115 c.p.c. solo acondizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliatole circostanze su cui fonda la propria domanda o le proprie eccezioni - nelcaso di specie sarebbe evidente, da un lato, la genericità delle circostanzesu cui controparte ha fondato la propria domanda, dall’altro, delleallegazioni contenute nella perizia a firma del tecnico incaricato da parteinfatti, ad una pretesa illegittima chiusura di tutte le caditoie dismaltimento delle acque piovane provenienti dalla strada consortile (fondosuperiore), alla circostanza che a ciò si sarebbe aggiunta l’esecuzioneabusiva delle opere di riempimento e modifica delle quote del terreno aNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026confine con la strada consortile medesima, e che tanto provocherebbel'allagamento con acque meteoriche della sede stradale (doc. 6), fino araggiungere impropriamente i lotti confinanti e l'accumulo delle acquemeteoriche, laddove sarebbe evidente la genericità di dette allegazioni e lanecessità di accertare con procedimento valutativo la circostanza che lepretese opere avessero determinato gli allagamenti o e le conseguenzedescritte; b) anche nella perizia si affermava in maniera del tutto genericache il proprietario del fondo servente aveva variato senza autorizzazionealcuna le quote del terreno in adiacenza alla consortile e chiuso leaperture cadenzate dei cigli e gli sbocchi esistenti in occasione delladelimitazione del proprio fondo, che le opere sarebbero state realizzatenel 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] sas che, all’epoca, era solo comproprietariadel suolo, e che tanto aveva creato flussi di acque meteoriche lungo lastrada consortile che creavano uno stato di pericolo per la circolazioneveicolare; invero detta perizia era stata sconfessata da quella richiestadalla ricorrente.Poiché dette circostanze, generiche e non descritte in modo preciso,analitico e dettagliato, avrebbero richiesto un accertamento valutativodella sussistenza del nesso di causalità, erroneamente il giudice di meritoavrebbe valorizzato il disposto di cui all’art. 232 cpc.1.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto, come noto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., èconfigurabile solo quando si allega che il Giudice ha posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuoridei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774/2022).Orbene, nella specie la ricorrente si duole della valutazione della provacompiuta dalla Corte di merito in ragione della pretesa genericità dellaNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026allegazione dei fatti dedotti dal Consorzio a fondamento della domanda,laddove la valutazione della genericità ed indeterminatezza dellaallegazione compete al giudice di merito, che ha ritenuto conapprezzamento insindacabile in questa sede – se non sotto il profilo delvizio motivazionale nei ristretti termini ammessi ovvero laddove lamotivazione non rispetti il minimum costituzionale ( v. Sez. Un n.8053/2014) – che i fatti fossero stati puntualmente indicati anchefotografica, e che rispetto ai capitoli di prova articolati sulla base di detteallegazioni doveva valorizzarsi – nel contesto di altre risultanze agli atti –il fatto che la convenuta società non si era presentata a renderel’interrogatorio formale.Nell’aggredire la motivazione in questione, quindi, la parte pretende dicensurarla per errata applicazione dell’art.232 c.p.c. sotto l’inammissibileprofilo valutativo della completezza e specificità delle circostanze che lapacifica mancata presentazione della parte per rendere interrogatorio,poteva far ritenere ammesse.2.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 232 c.p.c. ed agliartt. 115 e 116 c.p.c. Deduce il ricorrente che, posto che l’art. 232 c.p.c.non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorioformale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosceal giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con ilmezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nel caso dispecie il giudice del secondo grado avrebbe erroneamente assunto che “Icontestati illeciti trovano, inoltre, riscontro nei rilievi eseguiti dal geom.Azzimato a partire dal 20.1.2012 e documentati da una relazione in data5.4.2012 sostenuta da rappresentazione con foto dello stato dei luoghi(docc. 6 e 7), che non è stata oggetto di specifica contestazione”, giacchéin primo grado aveva contestato in maniera specifica quanto dedotto dacontroparte (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva inNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026quanto alla data in cui si affermavano essere eseguiti gli interventicontestai (primavera 2010) non era proprietario del compendioimmobiliare ma solamente comproprietario; affermando di non averrealizzato “.....la chiusura di tutte le caditoie di smaltimento delle acquepiovane provenienti dalla strada consortile….”, e di non avere eseguito le“opere di riempimento delle quote del terreno a confine con la stradaconsortile”; evidenziando che l’assunto di controparte era sfornito diqualsivoglia elemento probatorio, e sconfessato dalla circostanza chealcun abuso risultava contestato alla convenuta da parte delle Autoritàcompetenti; producendo perizia di parte che contestava anche il nessocausale tra i pretesi interventi eseguiti e gli allagamenti che nederiverebbero). Inoltre – osserva - sarebbe del tutto inconferente ilriferimento alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione dacui il giudice può trarre solo argomenti di prova ex art. 116 comma 2c.p.c. e non, certamente, l’ammissione dei fatti dedotti da controparte,specificatamente contestai in primo e secondo grado. Quindi, il giudice delsecondo grado, da un lato, non valutando minimamente dette deduzioni ei relativi elementi di prova non avrebbe operato secondo il suo "prudenteapprezzamento"; dall’altro, avrebbe considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti,invece, a valutazione.3.- Con il terzo motivo denuncia error in iudicando e violazione dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. poiché nel giudizio di secondo grado parteappellante (pag. 18 e 19 atto d’appello) aveva affermato che contropartenon avrebbe contestato specificamente i fatti dedotti dall’attore e anche leconseguenze in termini di nesso causale derivante dalle opere medesime eche la società, con la propria inerzia, avrebbe riconosciuto comeverificatesi le circostanze come sopra descritte, mentre nella comparsa dicostituzione aveva contestato in maniera specifica tutto quanto dedottoda controparte richiamando la perizia giurata del proprio consulente,Numero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026soprattutto al fine di evidenziare che non era provato il nesso causale tracondotte contestate e l’evento pregiudizievole lamentato. Se questacircostanza fosse stata valutata, il giudicante non avrebbe potuto ritenereammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio formale, non concorrendo altrielementi di prova a sostegno dell’ammissione dei fatti medesimi.4.- I due motivi possono essere esaminati insieme perché connessigiacché propongono una censura alla decisione in punto accertamentodella fondatezza degli illeciti contestati e, quindi, della domanda dicondanna alla eliminazione delle occlusioni nonché al ripristino della quotanaturale del fondo in corrispondenza della via consortile sulla base deimedesimi argomenti, declinati nel primo mezzo sotto il profilo dellaviolazione di legge e, nel secondo mezzo, sotto il profilo del viziomotivazionale.Entrambi vanno respinti, il primo essendo infondato ed il secondoinammissibile.4.1 Il secondo motivo è infondato perché la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto che le circostanze di cui ai capitoli di prova oggettodell’interrogatorio formale a rendere il quale la parte non si erapresentata, dovevano ritenersi ammesse alla luce di una serie di altrevalutazioni probatorie, quali: il fatto che la società Agricola fosse divenutaproprietaria al 100% del rispettivo fondo in epoca antecedenteall’introduzione del giudizio di primo grado e che essa fosse, quindi, l’unicosoggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda principale dicondanna al ripristino dello stato originario delle caditoie e della quota delterreno in corrispondenza alla recinzione del proprio terreno; che lecircostanze allegate in giudizio erano state contestate in missive anteriorial giudizio; che le stesse risultano documentate in una relazione tecnicadi parte con fotografie che non erano state contestate; che la società nonaveva inteso partecipare alla procedura di mediazione. Quindi è infondatoche la corte d’appello abbia valorizzato solo il fatto in sè della mancataNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026presentazione all’interrogatorio formale; tantomeno che abbia ritenutoammesse quelle circostanze in ragione della mancata partecipazione allaprocedura di mediazione, che il giudice ha valorizzato ex art, 116 c.p.c. infunzione di applicare con compiutezza la’rt. 232 c.p.c. alla luce di ognialtra circostanza ritenuta di riscontro. Inammissibile poi è la censura circala violazione violato dell’art. 115 c.p.c. che non coglie neppure, sul punto,la ratio decidendi, dal momento che ciò che il giudice di merito haconsiderato incontestato agli effetti del suo ragionamento probatorioerano le risultanze fotografiche di cui alla perizia dell’attore, non leallegazioni tout court del medesimo.Infondato è infine la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto ilgiudice di merito - alla luce delle predette risultanze di causa - hacompiuto proprio una valutazione secondo il suo "prudenteapprezzamento", che certamente non può essere censurata in sede dilegittimità in quanto tale, bensì solo laddove si affermi che il medesimoabbia valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova orisultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (per es. di provalegale) o viceversa come avente un regime probatorio specifico unacircostanza che doveva valutare invece liberamente.4.2- Quindi la censura si risolve nell’inammissibile pretesa di rimetterein discussione in questa sede la valutazione che il giudice di merito - cuispetta in via esclusiva – ha fatto delle risultanze probatorie, la qualeneppure può essere aggredita – come pretende il ricorrente con il terzomezzo - attraverso il paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., chesecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenticarattere decisivo per il giudizio, quale e certo non è il «fatto» - dedottoin questo caso- che le allegazioni dell’attore erano state contestate,essendo questo, semmai, un fatto processuale la cui errata valutazioneNumero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026rientrava, eventualmente nel paradigma della violazione di legge, ovverodell’art. 115 c.p.c., che, alla luce dei quanto detto sopra, è, comunque,infondata.5.- Il quarto motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 che lamotivazione della sentenza gravata deve ritenersi apparente edincomprensibile non potendo evincersi dalla medesima che il giudicante«abbia esaminato i fatti allegati e ne abbia dato conto in modo logico inossequio all'art. 132, n. 4», poiché anche a voler ammettere che lavalutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ. , della mancata rispostaall'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito,questi non può esercitarla senza adeguata motivazione, e nel caso dispecie in presenza di elementi probatori che deponevano nel sensoevidente della contestazione specifica delle allegazioni avversarieaddirittura a mezzo di una puntuale perizia tecnica la sentenza ha ritenutodi dover ammettere i fatti dedotti nell’interrogatorio formale ai sensidell’art. 231 c.p.c.5.1 – Il motivo è chiaramente inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014(confermata da innumerevoli pronunce) «il vizio logico della motivazione,la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderneapparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallostesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devonocomunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine allaquaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)» eche «in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgeretendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto iprofili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà odella mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimentoimpugnato, sì da comportarne la nullità».Numero registro generale 30914/2021Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 8376/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nella specie, invece, la ricorrente – pur denunciando un vizio«intrinseco» al ragionamento decisorio - in realtà deduce illogicità econtraddittorietà del medesimo «rispetto alle risultanze istruttorie»;perciò il motivo in esame è senz’altro inammissibile poiché il sindacatosulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, può riguardare solo«l'anomalia motivazionale» che attiene all'esistenza della motivazione insè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto conle risultanze processuali» ( Cass. sez. Un. cit.)6.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro2.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 27.3.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti