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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 36459/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12662-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PERUGIA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -2- -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -interventori - avverso la sentenza n. 233/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2017; lette le memorie delle controricorrenti e dei ricorrenti incidentali; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i fratelli del defunto marito, [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la stessa era stata istituita erede universale con testamento olografo del 27 gennaio 1998.

Lamentava che subito dopo avere contratto matrimonio nel 1992, il marito aveva formalmente alienato ai familiari il patrimonio mobiliare ed immobiliare del quale era titolare, avendo ceduto in Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -3- permuta il 2 luglio del 1992 un proprio appartamento alle sorelle Rosina, Maria ed Immacolata e che con atto del 3 settembre 1992 aveva donato alle stesse il bene la cui proprietà aveva ricevuto con la permuta.

Aggiungeva che il 28 maggio 1992 aveva alienato a tutti i fratelli i diritti vantati su di una serie di immobili, e che con atto del 28 maggio 1992 aveva ceduto la nuda proprietà della quota di sua pertinenza nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., prevedendo in una coeva scrittura privata che la quota di usufrutto non sarebbe stata inferiore a £. 4.000.000 mensili.

Deduceva che dopo la morte aveva rinvenuto una missiva del marito con la quale confidava alla moglie che aveva compiuto gli atti in questione al solo fine di impedire che i fratelli si opponessero alle nozze, attesa la rilevante differenza di età tra il de cuius e la moglie.

Chiedeva, quindi, di dichiarare aperta la successione testamentaria ed accertare che gli atti di vendita erano affetti da nullità per mancanza di volontà, difetto di causa, ovvero erano annullabili per vizi della volontà.

In subordine, deduceva che gli stessi dissimulavano delle donazioni indirette delle quali occorreva tenere conto ai fini della riunione fittizia, disponendone la riduzione, in quanto elusive della quota di riserva spettante all’attrice.

In via ancora più subordinata, per il caso di rigetto delle precedenti domande, chiedeva il riconoscimento degli utili prodotti dalla società, le cui quote erano state cedute in nuda proprietà, a far data dal 28 Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -4- maggio 1992, ovvero il pagamento del corrispettivo mensile, come determinato nella coeva scrittura privata.

Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano accertare la nullità del testamento in quanto apocrifo, ovvero che fosse annullato perché compiuto in uno stato di incapacità di intendere e di volere.

Esponevano che l’attrice aveva a sua volta ricevuto in vita delle donazioni dal marito, delle quali occorreva tenere conto, anche in vista della dedotta lesione della quota di legittima.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 474 del 4 aprile 2008, ha rigettato tutte le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano gli appellati, proponendo a loro volta appello incidentale.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 233 del 10 marzo 2017, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, e decidendo nuovamente ha rigettato sia la domanda dell’attrice che quelle dei convenuti.

In primo luogo, rilevava che la sentenza del Tribunale era affetta da nullità perché decisa in composizione monocratica, benché avesse ad oggetto impugnativa di testamento ed azione di riduzione, che richiedevano invece la decisione collegiale.

Tuttavia, una volta dichiarata la nullità si imponeva una nuova decisione nel merito.

Passando alla disamina della domanda attorea, rilevava che, anche a voler accedere ad una nozione aggiornata di nullità, comprensiva anche di quegli atti che non Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -5- apportino modificazioni alla sfera giuridica dei contraenti, doveva reputarsi che difettasse la ricorrenza di uno spirito di liberalità a fondamento degli atti impugnati.

In merito all’azione di annullamento, pur essendo difficilmente configurabile il vizio di incapacità naturale ed in assenza di una valida prova idonea a dimostrare la circostanza, assumeva carattere assorbente il profilo dell’eccepita prescrizione, in quanto l’attrice aveva agito quale erede universale del de cuius.

Ne derivava che alla medesima era opponibile la prescrizione negli stessi termini in cui sarebbe stata opponibile al marito defunto.

Pertanto, era invocabile il termine quinquennale di prescrizione che, risalendo gli atti al 1992, era già maturato.

Poiché la stessa appellante riferiva di una missiva del marito del dicembre 1997 nella quale narrava delle vicende di causa, stante la sua capacità a quella data avrebbe potuto già prima impugnare gli atti.

Inoltre, non era ragionevole sostenere che lo stato di soggezione alla famiglia fosse ancora sussistente alla data del decesso, non potendosi invocare l’istituto della sospensione della prescrizione, in ragione della tassatività delle ipotesi dettate dal legislatore.

Lo stesso rientro del de cuius presso l’abitazione delle sorelle peraltro offriva elementi per contestare l’assunto dell’attrice circa lo stato di sudditanza piscologica del marito rispetto alla propria famiglia d’origine.

Passando alla domanda di accertamento della simulazione degli atti dispositivi, in quanto dissimulanti delle donazioni anche Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -6- indirette, la sentenza osservava che l’azione era in tal caso esperita nella qualità di legittimaria, che compete anche nel caso in cui il soggetto che agisca abbia conseguito, nella specie per testamento, la qualità di erede.

Ma se è vero che il legittimario non incontra limiti quanto alla prova della simulazione, tuttavia essendo stata esperita la domanda nei confronti di soggetti non chiamati all’eredità come coeredi, l’azione è condizionata dalla preventiva accettazione con beneficio di inventario.

Agli atti però vi era solo l’accettazione, ma mancava la prova della redazione dell’inventario, sicché non poteva reputarsi soddisfatta la condizione imposta dalla legge.

Era peraltro infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, come più volte ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità.

Ne derivava che anche la domanda di simulazione e riduzione doveva essere rigettata.

In merito all’appello incidentale, era da disattendere la richiesta di nullità dell’olografo, come pure della scrittura privata del 4/12/1997, che l’attrice invocava a proprio sostegno, atteso che quest’ultima risultava del tutto irrilevante ai fini della decisione.

In ordine all’autenticità della scheda erano poi del tutto condivisibili le valutazioni espresse dal CTU.

Relativamente alla subordinata domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale, la certificazione medica prodotta non comprovava una condizione siffatta all’atto della Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -7- redazione del testamento e nemmeno appariva d’ausilio il contenuto della prova testimoniale richiesta.

Era poi rigettata la domanda dei convenuti volta a ricostruire l’asse relitto del de cuius, atteso che gli stessi non rivestivano la qualità di legittimari.

Del pari era rigettata la domanda di indegnità a succedere dell’attrice, essendo stata esclusa l’apocrifia della scheda testamentaria.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e la stessa [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno a loro volta resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Le controricorrenti ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale reciprocamente proposte dalle parti in relazione alla carenza della requisito della sommaria esposizione dei fatti, ritenendo il [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -8- che la lettura dei rispettivi atti di impugnazione consenta di evincere con sufficiente chiarezza quali fossero le domande proposte in sede di merito e quale sia stato il loro sviluppo, alla luce delle decisioni assunte nel corso del processo. 2.1Va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per la pretesa genericità delle doglianze, atteso che lo stesso, sebbene oltre modo corposo, ed appesantito anche da riferimenti non del tutto pertinenti alla materia del contendere, contiene nella parte illustrativa dei motivi adeguati elementi per comprendere le ragioni delle censure, nel rispetto del requisito di forma-sostanza dettato dall’art. 366 n. 4 c.p.c. 2.2Del pari infondata risulta l’eccezione quanto all’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., atteso che l’eccezione non tiene conto del fatto che la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, per il vizio di composizione del Tribunale, e che pertanto non può ravvisarsi una conferma della sentenza di primo grado, ma una novellata decisione del giudice di appello, senza quindi che sia possibile ravvisare un’ipotesi di conferma della decisione appellata. 2.3 Quanto, poi, alla pretesa incompatibilità della deduzione del vizio processuale veicolato con il richiamo al n. 5 dell’art. 360, risulta tuttavia evidente, ad avviso del Collegio, che, anche alla luce delle argomentazioni specificamente spese nell’illustrazione dei motivi, che la censura intenda denunciare la nullità della Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -9- motivazione per la pretesa violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., denunciando cioè un error in procedendo nei limiti in cui risulta configurabile alla luce di quanto precisato da Cass.

S.U. n. 8053/2014. 2.4 Sempre in via preliminare occorre dare atto dell’inammissibilità dell’intervento spiegato in prossimità dell’udienza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali aventi causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA], Antonella e Martina dell’immobile sto in Napoli alla via Carducci n. 42, giusta atto di compravendita del 15 marzo 2019, intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso.

Nella giurisprudenza di questa Corte, in un primo momento si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (Cass. Sez.

U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005).

Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -10- assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988).

E’ stato però ulteriormente specificato che un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, si realizza qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass.5987/2021 in motivazione; Cass. n. 6774/2022).

Poiché nella fattispecie le danti causa delle interventrici hanno svolto attività difensiva in questa sede, resta preclusa la possibilità di intervento delle aventi causa.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -11- Si deduce che con la citazione si era sostenuto che gli atti notarili di alienazione dei beni del de cuius e la scrittura privata del 28 maggio 1992 erano affetti da nullità radicale per l’assenza dell’elemento essenziale della volontà.

In tutti gli atti si riferiva dell’avvenuto versamento del prezzo prima della stipula, essendo peraltro il prezzo del tutto irrisorio.

Non risultava fornita la prova della corresponsione del prezzo e non era stata addotta alcuna valida giustificazione per il compimento di tale vendita, mancando anche la prova dell’effettivo incasso del prezzo.

Si riepilogano le vicende personali del de cuius, e la sua convivenza con le sorelle, ripresa anche dopo poco tempo dalla conclusione delle nozze.

Assume la ricorrente che i giudici di merito hanno inopinatamente disatteso le richieste istruttorie articolate al riguardo, sebbene la prova fosse pienamente ammissibile non essendo rivolta a dimostrare patti aggiunti o contrari.

La Corte d’Appello ha disatteso la domanda limitandosi a riferire che la nullità non era nemmeno prospettabile, in quanto doveva ravvisarsi piuttosto la deduzione del compimento di un atto di liberalità.

Trattasi però di motivazione del tutto apparente che non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico della decisione e che ne determina quindi la nullità.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -12- carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza.

In relazione ai medesimi atti di cui al primo motivo, si sostiene che era stata dedotta la nullità anche per difetto di causa e che ciò emergeva dalla missiva del 4 dicembre 1997 nella quale il de cuius esponeva alla moglie le ragioni del compimento degli atti stessi.

Si richiamano poi le medesime circostanze di fatto esposte nel primo motivo e si deduce che anche in tal caso la prova non è stata ammessa senza alcuna valida ragione giustificativa del diniego.

Ne deriva che anche in tal caso la motivazione deve reputarsi del tutto carente e quindi affetta da nullità come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., con motivazione carente ed apparente e conseguente nullità della sentenza.

Si deduce che in citazione si era sostenuto che gli atti richiamati erano in realtà assolutamente simulati, emergendo tale prova sia dalla citata missiva che dalle circostanze di fatto più volte esposte.

La motivazione del giudice di appello risulta meramente apparente e quindi incorre anche sul punto nella nullità per la violazione del requisito di cui all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono privi di fondamento.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -13- Preliminarmente rileva la Corte che in relazione alle azioni di impugnativa contrattuale, tra cui rientrano anche quelle di nullità e, come anche correttamente affermato dalla Corte d’Appello, le azioni di annullamento, l’attrice agisce nella qualità di erede della parte contraente, essendo quindi tenuta a fornire prova dell’esistenza dei presupposti legittimanti l’affermazione della patologia negoziale.

Quanto alla pretesa nullità per difetto di causa, per difetto di volontà ovvero per simulazione assoluta, la ricorrente principale pone a sostegno delle sue affermazioni essenzialmente il contenuto della missiva del 4 dicembre 1997, nella quale il de cuius avrebbe esposto alla moglie le reali ragioni degli atti dispositivi impugnati, rappresentati dalla necessità di far fronte alle minacce dei familiari e per vincere le ostilità di questi alle nozze intervenute con la Camicia.

Nella missiva si deduce che la vendita non sarebbe stata voluta, ma che a tanto si era acconsentito “per restare in pace noi”.

Si aggiungeva che in realtà non era stato versato alcun corrispettivo e che in tal modo i beni sarebbero rimasti in famiglia.

La missiva a ben vedere, ancorché riconosciuta come effettivamente redatta dal de cuius, non può assumere in alcun modo valenza confessoria, in quanto lungi dal contenere il riconoscimento di fatti sfavorevoli alla persona del confitente, enumera una serie di circostanze che invece, ove reputate sussistenti, legittimerebbero, a detta della stessa ricorrente, il giudizio di invalidità degli atti.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -14- Trattandosi, quindi, di atto contenente dichiarazioni pro se, allo stesso non può essere attribuita valenza probatoria, restando perciò immutato l’onere probatorio gravante su colui che invoca la nullità degli atti.

Quanto alle prove orali di cui si lamenta la mancata ammissione, e che devono individuarsi, in assenza di una diversa indicazione, in quelle riportate in ricorso dalla pag. 19 alla pag. 23, le stesse vertono prevalentemente sulla rappresentazione del clima esistente tra i coniugi Annicchino ed i familiari del marito (clima connotato da una tendenziale ostilità di questi ultimi nei confronti dell’attrice), nel mentre l’unico capo più immediatamente riferibile agli atti impugnati si limita a dedurre che per la vendita dei beni in favore delle sorelle, il defunto non aveva ricevuto alcuna somma di denaro.

Trattasi però di circostanza che non risulta di per sé univocamente indicativa dell’esistenza della dedotta nullità, ben potendo il mancato versamento del prezzo giustificarsi per un semplice inadempimento dei compratori (e ciò appunto presupponendo la piena validità degli atti di vendita), ovvero nella diversa prospettiva della conclusione di una donazione dissimulata, anche in tal caso dovendosi ravvisare la validità dell’atto di liberalità, suscettibile unicamente di aggressione da parte del legittimario con l’azione di riduzione.

Analogamente la descrizione dei rapporti personali tra le parti non necessariamente depone per l’assenza di volontà o di causa degli atti impugnati, ma potrebbero essere il preludio tanto di atti frutto Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -15- di vizi del volere (e quindi suscettibili di annullamento, ma con il limite prescrizionale di cui ha dato atto la Corte d’Appello), ovvero di atti di liberalità.

Inoltre, anche a voler attribuire rilievo alle circostanze riferite nella menzionata missiva, non si palesa in maniera evidente la tesi della nullità ovvero della simulazione assoluta, in quanto dal tenore della stessa emerge come in realtà i familiari aspirassero ad un effettivo trasferimento della titolarità dei beni, in conformità con l’effetto scaturente dagli atti poi in concreto intervenuti (il che escluderebbe che si sia al cospetto di una fattispecie di simulazione assoluta, che invece presuppone che entrambe le parti abbiano voluto creare l’apparenza di un trasferimento della proprietà, in realtà non voluto).

Tale considerazione appare poi idonea anche a confutare la tesi dell’assenza di volontà, in quanto una volta escluso che i fatti narrati dalla ricorrente possano configurare una violenza fisica, dalla missiva emergerebbe piuttosto una costrizione del de cuius a compiere un atto che in realtà non intendeva compiere per il timore di reazioni da parte dei familiari, e quindi un’alterazione del meccanismo volitivo suscettibile di rientrare nel novero dei vizi del volere.

Al più si potrebbe ipotizzare una riserva mentale unilaterale del venditore, che però non può portare ad affermare la carenza dell’accordo delle parti, risultando piuttosto come invece la parte acquirente volesse effettivamente il trasferimento della proprietà dei beni appartenenti al testatore.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -16- Deve quindi reputarsi che, alla luce delle stesse circostanze fattuali dedotte dall’attrice (e ciò anche a voler includere nelle stesse il contenuto della ricordata missiva), non può affermarsi che sia stata prospettata una situazione tale da ingenerare la nullità degli atti impugnati, palesandosi ben più confacente la diversa configurazione di atti posti in essere per effetto di un vizio del volere, ovvero di atti volti a dissimulare una donazione, ipotesi queste entrambe poi esplorate dalla Corte d’Appello, ma ritenute insuscettibili di accoglimento per l‘esistenza di impedimenti di carattere preliminare come la prescrizione, per la prima ipotesi, e la carenza della condizione dell’accettazione beneficiata, per la seconda.

La motivazione resa al riguardo nella sentenza gravata, ancorché sintetica, si palesa però del tutto idonea a consentire di comprendere quale sia stato il ragionamento che ha sorretto il rigetto della domanda, ed appare pertanto ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass.

S.U. n. 8053/2014).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1434, 1435, 1441 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza.

Si deduce che in citazione era stata sostenuta l’annullabilità degli atti impugnati per violenza morale.

In particolare, era evidente il rapporto affettivo che univa il de cuius alla moglie, così che il timore delle minacce dei fratelli di porre fine alla relazione Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -17- concretava una situazione sussumibile nella previsione codicistica in tema di violenza morale.

La perizia di parte aveva evidenziato la dipendenza del de cuius dalle sorelle nonché la sua fragilità psicologica.

Le prove articolate miravano a dare contezza di tali circostanze, ma la Corte d’Appello ha ritenuto la domanda preclusa per la maturata prescrizione.

Tuttavia, non si è tenuto conto del fatto che il termine per l’esercizio dell’azione di annullamento, in caso di violenza, decorre solo da quando è cessata la violenza, termine che, alla luce di quanto esposto nella missiva del 4 dicembre 1997, non era ancora venuto in essere, essendosi protratta la violenza anche in epoca successiva.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1439, 1440, 1441 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., con motivazione carente o apparente e con la conseguente nullità della sentenza.

Si deduce che i comportamenti dei familiari del marito concretavano in ogni caso degli artifici e raggiri idonei quindi a configurare il dolo.

Anche in relazione a tale vizio la sentenza impugnata ha però reputato assorbente il profilo della prescrizione, dimenticando che l’art. 1442 c.c. fa decorrere il termine per l’impugnazione dal momento della scoperta del dolo.

Nella specie gli artifici e raggiri erano proseguiti anche dopo la stipula degli atti, così che si palesa erronea la decisione assunta al riguardo.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -18- Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 1425 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente con la conseguente nullità della sentenza.

La sentenza, in relazione all’affermazione secondo cui gli atti impugnati erano stati posti in essere allorché il marito era incapace di intendere e di volere, ha ritenuto ostativo il profilo della prescrizione, ma trattasi di soluzione che contrasta con il dettato dell’art. 1442 c.c. 5.I motivi da esaminare congiuntamene per la loro connessione, sono infondati.

Gli stessi attingono sotto vari profili l’esito della domanda di annullamento degli atti per cui è causa, che è stato determinato dal rilievo della maturata prescrizione quinquennale, prescrizione opponibile anche all’attrice, che agisce in giudizio quale erede del marito defunto (cfr. al riguardo per la tesi secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di annullamento decorre anche per l’erede, Cass. n. 18248/2016, a meno che la scoperta dell’errore posto a fondamento della domanda non intervenga in un momento successivo da parte dell’erede).

Tuttavia, reputa il Collegio che debba farsi richiamo a quanto esposto in occasione della disamina dei primi tre motivi di ricorso, in merito alla valenza probatoria da assegnare alla missiva del 4 dicembre 1997, che non può costituire prova suscettibile di utilizzo, essendo relativa a circostanze favorevoli al confitente, e quindi alla stessa ricorrente.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -19- D’altronde, come rilevato anche dalla Corte d’Appello i mezzi istruttori articolati non offrono alcun elemento per poter ritenere, non solo che vi stata una coartazione o alterazione della volontà del de cuius per effetto della condotta violenta o dolosa dei congiunti, ma altresì che la stessa si sia protratta anche in data successiva alla conclusione degli atti dispositivi.

Piuttosto, e sempre a voler dar credito a quanto riportato nella missiva, dalla stessa si ricava che l’ostilità e le minacce si sarebbero manifestate sino alla data in cui il testatore ha poi acconsentito a cedere i suoi beni, non emergendo in alcun modo che si siano protratte anche dopo (risalendo, peraltro, la lettera a circa cinque anni dopo le vicende traslative, e senza che di tali ulteriori minacce si faccia menzione nella missiva), essendo frutto di un convincimento personale della ricorrente quello secondo cui la stessa permanenza del marito presso l’abitazione delle sorelle equivarrebbe alla prosecuzione della violenza morale, circostanza questa che logicamente la Corte d’Appello ha sottolineato come invece suscettibile di una diversa lettura, antitetica a quella data dalla Camicia. 6.Quanto al vizio del dolo, la norma fa riferimento alla scoperta del dolo e sarebbe la stessa missiva, ove anche ritenuta idonea in astratto a documentare gli artifici e raggiri dei congiunti, a dimostrare come il de cuius avesse avuto immediata consapevolezza del disegno dei fratelli, dovendosi quindi ritenere noto ab origineil vizio del volere.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -20-

7. In relazione invece al vizio di cui all’art. 428 c.c., va sottolineato che l’art. 1442 c.c. prevede un diverso termine per la proposizione dell’azione di annullamento solo per le ipotesi di incapacità legale (e precisamente a far data dal giorno in cui è cessata l’interdizione o l’inabilitazione).

L’assenza di una specifica indicazione per l’incapacità naturale ha indotto la prevalente dottrina a reputare che debba valere il termine residuale di cui al secondo comma e cioè dalla conclusione del contratto, risultando quindi confermata l’intervenuta prescrizione.

Peraltro, la Corte d’Appello non ha mancato di sottolineare come la tesi della permanente incapacità naturale del marito risulta contraddittoria con la stessa tesi difensiva della ricorrente che, da un lato, pretende di annettere efficacia decisiva alla missiva del dicembre 1997 (contraddizione che la stessa sentenza impugnata ha rimarcato nella parte in cui ha evidenziato che il richiamo a tale missiva presupponeva anche che alla data della sua redazione il de cuius fosse capace), e, dall’altro, intende assicurare piena attuazione al testamento del 27 gennaio 1998, resistendo alla domanda di annullamento proposta dai convenuti per incapacità naturale del testatore (sul presupposto, nella tesi dell’attrice, che invece il testatore fosse del tutto compos sui).

A prescindere dalla carenza di prova dello stato di incapacità del disponente alla data degli atti impugnati (che la sentenza non manca di sottolineare a pag. 6), è la stessa strategia difensiva dell’attrice - che prospetta un recupero della capacità – che Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -21- induce alla conclusione per cui, al fine di vincere l’eccezione di prescrizione (anche a voler accedere alla diversa tesi secondo cui il termine per l’annullamento decorrerebbe dal momento in cui cessa lo stato di incapacità naturale), sarebbe stato necessario dimostrare il permanere della detta condizione nei cinque anni precedenti l’introduzione del giudizio.

Una volta quindi esclusa la ricorrenza delle lamentate violazioni di legge, va altresì escluso che la sentenza possa reputarsi affetta da nullità, rispondendo anche in parte qua ai requisiti imposti dal principio del cd. minimo costituzionale della motivazione.

8. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 769 c.c., 112 e 132 c.p.c., con motivazione carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza.

Si deduce che la domanda originaria mirava a far accertare che gli atti indicati in citazione costituivano delle donazioni indirette, come emergeva dalla missiva del 4 dicembre 1997 e da una serie di elementi indiziari che deponevano per la natura liberale dei trasferimento.

La sentenza impugnata ha colpevolmente omesso di ammettere i mezzi istruttori, il che vizia la motivazione della sentenza.

L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 554 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., in relazione al mutamento della giurisprudenza ed alla sua rilevanza nel caso concreto, con la carenza o mera apparenza della motivazione.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -22- Si sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno rigettato la domanda di accertamento della simulazione degli atti impugnati, sul presupposto che era carente il requisito dell’accettazione con beneficio di inventario da parte dell’attrice, essendo la domanda funzionale all’azione di riduzione, ed essendo rivolta contro soggetti non chiamati come coeredi.

Si deduce che tale soluzione contrasta con il principio della durata ragionevole del processo.

Infatti, nel 1999 la tesi prevalente in giurisprudenza era nel senso che la mancata redazione dell’inventario ad opera di chi aveva dichiarato di accettare l’eredità con tali modalità, determinava la decadenza, situazione questa che però non precludeva di ritenere soddisfatto il requisito imposto dall’art. 564 c.c.

Solo nel 2003, la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento, così che ad avviso della ricorrente, dovrebbero applicarsi i principi affermati in tema di prospective overruling, dovendosi quindi ritenere la domanda proponibile, alla luce di quello che era l’orientamento assolutamente dominante alla data di introduzione del giudizio.

Il nono motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 554 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per carente o meramente apparente motivazione, in quanto la sentenza avrebbe trascurato l’affermazione della ricorrente secondo cui il de cuius aveva completamente esaurito il suo patrimonio con atti dispositivi posti in essere allorché era in vita, situazione questa che nella giurisprudenza è parificata a quella in cui il legittimario Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -23- sia stato pretermesso, e che quindi è esentata dal rispetto della condizione di cui all’art. 564 c.c.

Il decimo motivo prospetta, poi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 564 c.c., anche sotto il profilo della ragionevolezza.

La ricorrente, pur mostrando di conoscere i precedenti sul punto di questa Corte, reputa che vi sarebbe una violazione dell’art. 3 Cost. in quanto non sarebbe comprensibile la discriminazione del legittimario che non abbia accettato con beneficio di inventario rispetto al legittimario che pur avendo inizialmente accettato sia poi decaduto, soggetto che invece potrebbe esercitare l’azione di riduzione.

Si sostiene altresì che la previsione normativa in esame si espone a seri dubbi di ragionevolezza e si sollecita quindi la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

9. I motivi, che possono esser congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Innanzi tutto, va evidenziato che la Corte d’Appello aveva ritenuto preclusa l’azione di riduzione per il mancato soddisfacimento della condizione dettata dell’art. 564 c.c., in sostanziale applicazione del principio della ragione più liquida.

Il rigetto delle domande di simulazione relativa e di riduzione è avvenuto prescindendo dalla verifica se in concreto gli atti posti in essere dal de cuius nei confronti dei fratelli potessero essere qualificati come donazioni, il che rende evidente la non corrispondenza delle critiche di cui al settimo motivo con la ratioche sorregge la decisione impugnata.

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -24-

10. Quanto agli altri motivi, non ignora la Corte come la propria giurisprudenza abbia effettivamente parificato la posizione del legittimario pretermesso a quello del legittimario che, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, abbia visto il patrimonio del de cuius completamente esaurito mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos", con l’estensione anche a tale ipotesi dell’esonero dalla previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (cfr. da ultimo Cass. n. 24836/2022; Cass. n. 16635/2013).

Tuttavia, la censura si limita solo a riferire che tale esenzione era stata invocata in appello, senza però effettivamente allegare che il patrimonio ereditario fosse stato effettivamente esaurito da atti posti in essere in vita dal de cuius.

Inoltre, ed anche a voler superare tale difetto di allegazione, che impediva quindi di poter ritenere censurabile la soluzione del giudice di secondo grado, va evidenziato che la difesa dei ricorrenti incidentali, a pag. 34, ha fatto riferimento al contenuto della comparsa di risposta in appello, nella quale si ricordava che la stessa Camicia, nel verbale di pubblicazione del testamento olografo del 24 settembre 1999, riferiva della presenza nell’asse ereditario di beni relitti per un valore di circa 220 milioni di lire, affermazione questa che ha valenza di confessione stragiudiziale, e che denota come non possa reputarsi che il patrimonio ereditario fosse stato esaurito.

11. Passando oltre, si rileva che nella fattispecie la ricorrente aveva ab initio dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -25- inventario ma che a tale dichiarazione non aveva fatto seguito la redazione dell’inventario.

Mentre in passato la giurisprudenza reputava che tale fattispecie fosse idonea a determinare un’ipotesi di decadenza dagli effetti dell’accettazione beneficiata (cfr. ex multis Cass. n. 11084/1993), la più recente giurisprudenza ha invece affermato che (Cass. n. 11030/2003) è l’erede che intenda avvalersi del beneficio che è tenuto a provare, in positivo, la tempestiva redazione dell’inventario, rappresentando la stessa un elemento costitutivo del relativo beneficio (in motivazione si veda anche Cass. n. 14442/2019).

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha poi consolidato tale soluzione ribadendo che se, da un lato, l'accettazione con beneficio d'inventario si pone come una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti.

Ne consegue che se la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto, essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito (Cass. n. 16739/2005, che ha ritenuto, in Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -26- caso di omessa redazione dell'inventario, precluso all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ.).

Tuttavia, pur convenendosi sul fatto che sul punto vi è stata una evoluzione della giurisprudenza, peraltro in epoca successiva alla introduzione del giudizio in esame, la possibilità di invocare gli effetti del prospective overruling, quali delineati da Cass.

S.U. n. 15144/2011, resta impedita dal rilievo che il mutamento di giurisprudenza non ha riguardato una norma di carattere processuale, ma sostanziale.

Questa Corte ha infatti ribadito che il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato, mentre non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. n. 552/2021; Cass. n. 22345/2018; Cass. n. 403/2020; Cass. n. 15645/2022, nonché da ultimo Cass. n. 25927/2023).

Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -27- Non può quindi invocarsi la perdurante applicazione della precedente interpretazione della norma.

12. Quanto, infine, ai dubbi di legittimità costituzionale che la ricorrente pone, ritiene il Collegio che debbano essere disattesi, facendo richiamo ai precedenti di questa Corte che hanno sostenuto la loro infondatezza.

Va, quindi, ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione dellaliberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -28- alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario (Cass. n. 18068/2012; Cass. n. 2200/1971).

Le argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso non apportano elementi di novità rispetto a quanto già oggetto di valutazione ad opera di questa Corte nei precedenti ora richiamati.

Né può indurre a diverse conclusioni il riferimento che compie la ricorrente alla contraddizione che si verrebbe a creare nel caso in cui si riconosce invece la possibilità di esercitare l’azione di riduzione per il legittimario che sia decaduto dal beneficio di inventario.

Ed, infatti se una delle ragioni che giustificano la previsione di cui all’art. 564 c.c. è rappresentato proprio dal fatto che la redazione dell’inventario è funzionale all’esigenza di assicurare al terzo non coerede di avere contezza della consistenza dell’asse, e quindi di poter riscontrare se effettivamente vi sia stata la dedotta lesione della legittima, la soluzione cui è pervenuta la più recente giurisprudenza, che configura la decadenza solo per condotte poste in essere allorché si sia realizzata la fattispecie a formazione progressiva - che come detto comprende anche la redazione dell’inventario - appare maggiormente rispondente alla volontà che ha ispirato il legislatore.

Viceversa, la soluzione sostenuta in passato, che reputava che la mancata redazione dell’inventario fosse una causa di decadenza (e che quindi non precludeva l‘esercizio dell’azione di riduzione), frustrava la detta esigenza, in quanto per il legittimario sarebbe stato sufficiente dichiarare di accettare con beneficio di inventario, trascurando poi Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -29- di redigere l’inventario, conservando quindi il diritto di agire in riduzione, ma vanificando quell’esigenza di trasparenza per il terzo che la norma mira a soddisfare.

12. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., quanto all’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall’attrice nei confronti del convenuto in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto della scrittura privata del 28 maggio 1992 (£ 4.000.000 mensili).

Assume la ricorrente che le difese dei convenuti deponevano per il riconoscimento implicito della falsità delle quietanze di pagamento sottoscritte dal de cuius, avendo gli stessi riferito dell’impossibilità del defunto di usare la macchina da scrivere (con la quale le quietanze erano state redatte) e della sua incapacità di intendere e di volere.

La domanda non è stata però esaminata.

Il dodicesimo motivo deduce la medesima violazione di cui all’undicesimo motivo ma riferita alla mancata decisione sulla domanda di pagamento della medesima somma per i mesi da agosto 1998 ad aprile 1999, per i quali non sono state versate in atti le quietanze di pagamento.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

La lettura della sentenza impugnata a pag. 2, nell’illustrazione delle vicende in fatto, riporta puntualmente il contenuto delle Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -30- domande avanzate dall’attrice in primo grado, domande che si riferisce siano state riproposte in appello.

Non risulta però che a quelle oggetto dei motivi in esame sia stata effettivamente data risposta dalla Corte d’Appello, essendo priva di fondamento la soluzione suggerita dai controricorrenti secondo cui la formula di rigetto delle domande attoree contenuta in dispositivo si estenderebbe anche alle domande di pagamento del detto assegno mensile, posto che residuerebbe in ogni caso il vizio circa il difetto assoluto di motivazione.

I motivi devono pertanto essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione agli stessi, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

13. Il ricorso incidentale, nella prima parte denuncia che il giudice di secondo grado non abbia esaminato l’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per incompatibilità rispetto a quella di annullamento degli atti dispositivi posti in essere dal de cuius.

Nella seconda parte lamenta che non si sia rilevata l’inammissibilità in appello della deduzione della ricorrente circa il fatto che la violenza morale in danno del de cuius si fosse protratta anche in epoca successiva alla stipula degli atti dispositivi, trattandosi di allegazione proposta tardivamente solo in appello.

Rileva la Corte che, atteso l’integrale rigetto delle domande di nullità, annullamento e riduzione degli atti posti in essere dal defunto in favore dei fratelli, i motivi siano in parte qua da Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -31- reputarsi condizionati, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché vanno esaminati solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, restano assorbiti (Cass. n. 4047/2016; Cass. n. 6138/2018).

Il rigetto del ricorso principale nelle parti in cui investono la validità degli atti de quibus, comporta pertanto l’assorbimento delle censure mosse in via incidentale.

14. Nella terza parte il motivo del ricorso incidentale lamenta l‘erroneo rigetto dell’appello incidentale nella parte in cui era stata sollecitata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Il motivo è in parte qua infondato.

La sentenza gravata ha disatteso la richiesta dei ricorrenti incidentali rilevando che mancava la documentazione attestante che effettivamente vi fosse stata la trascrizione di cui si chiedeva la cancellazione.

A fronte di tale motivazione il mezzo in esame deduce che la trascrizione della domanda è obbligatoria, che la controparte non avrebbe mai negato di averla effettuata e che l’ordine di cancellazione è obbligatorio nel caso di rigetto della domanda.

Tuttavia, riveste portata decisiva per il rigetto della censura il rilievo compiuto in sentenza circa la mancata prova della trascrizione, non potendosi ritenere che la stessa sia necessariamente intervenuta, costituendo pur sempre un onere della parte che propone la domanda onde assicurarsi gli effetti Ric. 2017 n. 12662 sez.

S2 -ud. 18-12-2023 -32- prenotativi alla medesima connessi.

Non è però da escludere c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12662-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PERUGIA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -2- -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -interventori - avverso la sentenza n. 233/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2017; lette le memorie delle controricorrenti e dei ricorrenti incidentali; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i fratelli del defunto marito, [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la stessa era stata istituita erede universale con testamento olografo del 27 gennaio 1998. Lamentava che subito dopo avere contratto matrimonio nel 1992, il marito aveva formalmente alienato ai familiari il patrimonio mobiliare ed immobiliare del quale era titolare, avendo ceduto in Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -3- permuta il 2 luglio del 1992 un proprio appartamento alle sorelle Rosina, Maria ed Immacolata e che con atto del 3 settembre 1992 aveva donato alle stesse il bene la cui proprietà aveva ricevuto con la permuta. Aggiungeva che il 28 maggio 1992 aveva alienato a tutti i fratelli i diritti vantati su di una serie di immobili, e che con atto del 28 maggio 1992 aveva ceduto la nuda proprietà della quota di sua pertinenza nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., prevedendo in una coeva scrittura privata che la quota di usufrutto non sarebbe stata inferiore a £. 4.000.000 mensili. Deduceva che dopo la morte aveva rinvenuto una missiva del marito con la quale confidava alla moglie che aveva compiuto gli atti in questione al solo fine di impedire che i fratelli si opponessero alle nozze, attesa la rilevante differenza di età tra il de cuius e la moglie. Chiedeva, quindi, di dichiarare aperta la successione testamentaria ed accertare che gli atti di vendita erano affetti da nullità per mancanza di volontà, difetto di causa, ovvero erano annullabili per vizi della volontà. In subordine, deduceva che gli stessi dissimulavano delle donazioni indirette delle quali occorreva tenere conto ai fini della riunione fittizia, disponendone la riduzione, in quanto elusive della quota di riserva spettante all’attrice. In via ancora più subordinata, per il caso di rigetto delle precedenti domande, chiedeva il riconoscimento degli utili prodotti dalla società, le cui quote erano state cedute in nuda proprietà, a far data dal 28 Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -4- maggio 1992, ovvero il pagamento del corrispettivo mensile, come determinato nella coeva scrittura privata. Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano accertare la nullità del testamento in quanto apocrifo, ovvero che fosse annullato perché compiuto in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Esponevano che l’attrice aveva a sua volta ricevuto in vita delle donazioni dal marito, delle quali occorreva tenere conto, anche in vista della dedotta lesione della quota di legittima. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 474 del 4 aprile 2008, ha rigettato tutte le domande. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano gli appellati, proponendo a loro volta appello incidentale. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 233 del 10 marzo 2017, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, e decidendo nuovamente ha rigettato sia la domanda dell’attrice che quelle dei convenuti. In primo luogo, rilevava che la sentenza del Tribunale era affetta da nullità perché decisa in composizione monocratica, benché avesse ad oggetto impugnativa di testamento ed azione di riduzione, che richiedevano invece la decisione collegiale. Tuttavia, una volta dichiarata la nullità si imponeva una nuova decisione nel merito. Passando alla disamina della domanda attorea, rilevava che, anche a voler accedere ad una nozione aggiornata di nullità, comprensiva anche di quegli atti che non Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -5- apportino modificazioni alla sfera giuridica dei contraenti, doveva reputarsi che difettasse la ricorrenza di uno spirito di liberalità a fondamento degli atti impugnati. In merito all’azione di annullamento, pur essendo difficilmente configurabile il vizio di incapacità naturale ed in assenza di una valida prova idonea a dimostrare la circostanza, assumeva carattere assorbente il profilo dell’eccepita prescrizione, in quanto l’attrice aveva agito quale erede universale del de cuius. Ne derivava che alla medesima era opponibile la prescrizione negli stessi termini in cui sarebbe stata opponibile al marito defunto. Pertanto, era invocabile il termine quinquennale di prescrizione che, risalendo gli atti al 1992, era già maturato. Poiché la stessa appellante riferiva di una missiva del marito del dicembre 1997 nella quale narrava delle vicende di causa, stante la sua capacità a quella data avrebbe potuto già prima impugnare gli atti. Inoltre, non era ragionevole sostenere che lo stato di soggezione alla famiglia fosse ancora sussistente alla data del decesso, non potendosi invocare l’istituto della sospensione della prescrizione, in ragione della tassatività delle ipotesi dettate dal legislatore. Lo stesso rientro del de cuius presso l’abitazione delle sorelle peraltro offriva elementi per contestare l’assunto dell’attrice circa lo stato di sudditanza piscologica del marito rispetto alla propria famiglia d’origine. Passando alla domanda di accertamento della simulazione degli atti dispositivi, in quanto dissimulanti delle donazioni anche Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -6- indirette, la sentenza osservava che l’azione era in tal caso esperita nella qualità di legittimaria, che compete anche nel caso in cui il soggetto che agisca abbia conseguito, nella specie per testamento, la qualità di erede. Ma se è vero che il legittimario non incontra limiti quanto alla prova della simulazione, tuttavia essendo stata esperita la domanda nei confronti di soggetti non chiamati all’eredità come coeredi, l’azione è condizionata dalla preventiva accettazione con beneficio di inventario. Agli atti però vi era solo l’accettazione, ma mancava la prova della redazione dell’inventario, sicché non poteva reputarsi soddisfatta la condizione imposta dalla legge. Era peraltro infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, come più volte ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità. Ne derivava che anche la domanda di simulazione e riduzione doveva essere rigettata. In merito all’appello incidentale, era da disattendere la richiesta di nullità dell’olografo, come pure della scrittura privata del 4/12/1997, che l’attrice invocava a proprio sostegno, atteso che quest’ultima risultava del tutto irrilevante ai fini della decisione. In ordine all’autenticità della scheda erano poi del tutto condivisibili le valutazioni espresse dal CTU. Relativamente alla subordinata domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale, la certificazione medica prodotta non comprovava una condizione siffatta all’atto della Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -7- redazione del testamento e nemmeno appariva d’ausilio il contenuto della prova testimoniale richiesta. Era poi rigettata la domanda dei convenuti volta a ricostruire l’asse relitto del de cuius, atteso che gli stessi non rivestivano la qualità di legittimari. Del pari era rigettata la domanda di indegnità a succedere dell’attrice, essendo stata esclusa l’apocrifia della scheda testamentaria. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e la stessa [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno a loro volta resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Le controricorrenti ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale reciprocamente proposte dalle parti in relazione alla carenza della requisito della sommaria esposizione dei fatti, ritenendo il [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -8- che la lettura dei rispettivi atti di impugnazione consenta di evincere con sufficiente chiarezza quali fossero le domande proposte in sede di merito e quale sia stato il loro sviluppo, alla luce delle decisioni assunte nel corso del processo. 2.1Va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per la pretesa genericità delle doglianze, atteso che lo stesso, sebbene oltre modo corposo, ed appesantito anche da riferimenti non del tutto pertinenti alla materia del contendere, contiene nella parte illustrativa dei motivi adeguati elementi per comprendere le ragioni delle censure, nel rispetto del requisito di forma-sostanza dettato dall’art. 366 n. 4 c.p.c. 2.2Del pari infondata risulta l’eccezione quanto all’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., atteso che l’eccezione non tiene conto del fatto che la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, per il vizio di composizione del Tribunale, e che pertanto non può ravvisarsi una conferma della sentenza di primo grado, ma una novellata decisione del giudice di appello, senza quindi che sia possibile ravvisare un’ipotesi di conferma della decisione appellata. 2.3 Quanto, poi, alla pretesa incompatibilità della deduzione del vizio processuale veicolato con il richiamo al n. 5 dell’art. 360, risulta tuttavia evidente, ad avviso del Collegio, che, anche alla luce delle argomentazioni specificamente spese nell’illustrazione dei motivi, che la censura intenda denunciare la nullità della Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -9- motivazione per la pretesa violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., denunciando cioè un error in procedendo nei limiti in cui risulta configurabile alla luce di quanto precisato da Cass. S.U. n. 8053/2014. 2.4 Sempre in via preliminare occorre dare atto dell’inammissibilità dell’intervento spiegato in prossimità dell’udienza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali aventi causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA], Antonella e Martina dell’immobile sto in Napoli alla via Carducci n. 42, giusta atto di compravendita del 15 marzo 2019, intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso. Nella giurisprudenza di questa Corte, in un primo momento si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (Cass. Sez. U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005). Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -10- assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). E’ stato però ulteriormente specificato che un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, si realizza qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass.5987/2021 in motivazione; Cass. n. 6774/2022). Poiché nella fattispecie le danti causa delle interventrici hanno svolto attività difensiva in questa sede, resta preclusa la possibilità di intervento delle aventi causa. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -11- Si deduce che con la citazione si era sostenuto che gli atti notarili di alienazione dei beni del de cuius e la scrittura privata del 28 maggio 1992 erano affetti da nullità radicale per l’assenza dell’elemento essenziale della volontà. In tutti gli atti si riferiva dell’avvenuto versamento del prezzo prima della stipula, essendo peraltro il prezzo del tutto irrisorio. Non risultava fornita la prova della corresponsione del prezzo e non era stata addotta alcuna valida giustificazione per il compimento di tale vendita, mancando anche la prova dell’effettivo incasso del prezzo. Si riepilogano le vicende personali del de cuius, e la sua convivenza con le sorelle, ripresa anche dopo poco tempo dalla conclusione delle nozze. Assume la ricorrente che i giudici di merito hanno inopinatamente disatteso le richieste istruttorie articolate al riguardo, sebbene la prova fosse pienamente ammissibile non essendo rivolta a dimostrare patti aggiunti o contrari. La Corte d’Appello ha disatteso la domanda limitandosi a riferire che la nullità non era nemmeno prospettabile, in quanto doveva ravvisarsi piuttosto la deduzione del compimento di un atto di liberalità. Trattasi però di motivazione del tutto apparente che non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico della decisione e che ne determina quindi la nullità. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -12- carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza. In relazione ai medesimi atti di cui al primo motivo, si sostiene che era stata dedotta la nullità anche per difetto di causa e che ciò emergeva dalla missiva del 4 dicembre 1997 nella quale il de cuius esponeva alla moglie le ragioni del compimento degli atti stessi. Si richiamano poi le medesime circostanze di fatto esposte nel primo motivo e si deduce che anche in tal caso la prova non è stata ammessa senza alcuna valida ragione giustificativa del diniego. Ne deriva che anche in tal caso la motivazione deve reputarsi del tutto carente e quindi affetta da nullità come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., con motivazione carente ed apparente e conseguente nullità della sentenza. Si deduce che in citazione si era sostenuto che gli atti richiamati erano in realtà assolutamente simulati, emergendo tale prova sia dalla citata missiva che dalle circostanze di fatto più volte esposte. La motivazione del giudice di appello risulta meramente apparente e quindi incorre anche sul punto nella nullità per la violazione del requisito di cui all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono privi di fondamento. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -13- Preliminarmente rileva la Corte che in relazione alle azioni di impugnativa contrattuale, tra cui rientrano anche quelle di nullità e, come anche correttamente affermato dalla Corte d’Appello, le azioni di annullamento, l’attrice agisce nella qualità di erede della parte contraente, essendo quindi tenuta a fornire prova dell’esistenza dei presupposti legittimanti l’affermazione della patologia negoziale. Quanto alla pretesa nullità per difetto di causa, per difetto di volontà ovvero per simulazione assoluta, la ricorrente principale pone a sostegno delle sue affermazioni essenzialmente il contenuto della missiva del 4 dicembre 1997, nella quale il de cuius avrebbe esposto alla moglie le reali ragioni degli atti dispositivi impugnati, rappresentati dalla necessità di far fronte alle minacce dei familiari e per vincere le ostilità di questi alle nozze intervenute con la Camicia. Nella missiva si deduce che la vendita non sarebbe stata voluta, ma che a tanto si era acconsentito “per restare in pace noi”. Si aggiungeva che in realtà non era stato versato alcun corrispettivo e che in tal modo i beni sarebbero rimasti in famiglia. La missiva a ben vedere, ancorché riconosciuta come effettivamente redatta dal de cuius, non può assumere in alcun modo valenza confessoria, in quanto lungi dal contenere il riconoscimento di fatti sfavorevoli alla persona del confitente, enumera una serie di circostanze che invece, ove reputate sussistenti, legittimerebbero, a detta della stessa ricorrente, il giudizio di invalidità degli atti. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -14- Trattandosi, quindi, di atto contenente dichiarazioni pro se, allo stesso non può essere attribuita valenza probatoria, restando perciò immutato l’onere probatorio gravante su colui che invoca la nullità degli atti. Quanto alle prove orali di cui si lamenta la mancata ammissione, e che devono individuarsi, in assenza di una diversa indicazione, in quelle riportate in ricorso dalla pag. 19 alla pag. 23, le stesse vertono prevalentemente sulla rappresentazione del clima esistente tra i coniugi Annicchino ed i familiari del marito (clima connotato da una tendenziale ostilità di questi ultimi nei confronti dell’attrice), nel mentre l’unico capo più immediatamente riferibile agli atti impugnati si limita a dedurre che per la vendita dei beni in favore delle sorelle, il defunto non aveva ricevuto alcuna somma di denaro. Trattasi però di circostanza che non risulta di per sé univocamente indicativa dell’esistenza della dedotta nullità, ben potendo il mancato versamento del prezzo giustificarsi per un semplice inadempimento dei compratori (e ciò appunto presupponendo la piena validità degli atti di vendita), ovvero nella diversa prospettiva della conclusione di una donazione dissimulata, anche in tal caso dovendosi ravvisare la validità dell’atto di liberalità, suscettibile unicamente di aggressione da parte del legittimario con l’azione di riduzione. Analogamente la descrizione dei rapporti personali tra le parti non necessariamente depone per l’assenza di volontà o di causa degli atti impugnati, ma potrebbero essere il preludio tanto di atti frutto Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -15- di vizi del volere (e quindi suscettibili di annullamento, ma con il limite prescrizionale di cui ha dato atto la Corte d’Appello), ovvero di atti di liberalità. Inoltre, anche a voler attribuire rilievo alle circostanze riferite nella menzionata missiva, non si palesa in maniera evidente la tesi della nullità ovvero della simulazione assoluta, in quanto dal tenore della stessa emerge come in realtà i familiari aspirassero ad un effettivo trasferimento della titolarità dei beni, in conformità con l’effetto scaturente dagli atti poi in concreto intervenuti (il che escluderebbe che si sia al cospetto di una fattispecie di simulazione assoluta, che invece presuppone che entrambe le parti abbiano voluto creare l’apparenza di un trasferimento della proprietà, in realtà non voluto). Tale considerazione appare poi idonea anche a confutare la tesi dell’assenza di volontà, in quanto una volta escluso che i fatti narrati dalla ricorrente possano configurare una violenza fisica, dalla missiva emergerebbe piuttosto una costrizione del de cuius a compiere un atto che in realtà non intendeva compiere per il timore di reazioni da parte dei familiari, e quindi un’alterazione del meccanismo volitivo suscettibile di rientrare nel novero dei vizi del volere. Al più si potrebbe ipotizzare una riserva mentale unilaterale del venditore, che però non può portare ad affermare la carenza dell’accordo delle parti, risultando piuttosto come invece la parte acquirente volesse effettivamente il trasferimento della proprietà dei beni appartenenti al testatore. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -16- Deve quindi reputarsi che, alla luce delle stesse circostanze fattuali dedotte dall’attrice (e ciò anche a voler includere nelle stesse il contenuto della ricordata missiva), non può affermarsi che sia stata prospettata una situazione tale da ingenerare la nullità degli atti impugnati, palesandosi ben più confacente la diversa configurazione di atti posti in essere per effetto di un vizio del volere, ovvero di atti volti a dissimulare una donazione, ipotesi queste entrambe poi esplorate dalla Corte d’Appello, ma ritenute insuscettibili di accoglimento per l‘esistenza di impedimenti di carattere preliminare come la prescrizione, per la prima ipotesi, e la carenza della condizione dell’accettazione beneficiata, per la seconda. La motivazione resa al riguardo nella sentenza gravata, ancorché sintetica, si palesa però del tutto idonea a consentire di comprendere quale sia stato il ragionamento che ha sorretto il rigetto della domanda, ed appare pertanto ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1434, 1435, 1441 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza. Si deduce che in citazione era stata sostenuta l’annullabilità degli atti impugnati per violenza morale. In particolare, era evidente il rapporto affettivo che univa il de cuius alla moglie, così che il timore delle minacce dei fratelli di porre fine alla relazione Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -17- concretava una situazione sussumibile nella previsione codicistica in tema di violenza morale. La perizia di parte aveva evidenziato la dipendenza del de cuius dalle sorelle nonché la sua fragilità psicologica. Le prove articolate miravano a dare contezza di tali circostanze, ma la Corte d’Appello ha ritenuto la domanda preclusa per la maturata prescrizione. Tuttavia, non si è tenuto conto del fatto che il termine per l’esercizio dell’azione di annullamento, in caso di violenza, decorre solo da quando è cessata la violenza, termine che, alla luce di quanto esposto nella missiva del 4 dicembre 1997, non era ancora venuto in essere, essendosi protratta la violenza anche in epoca successiva. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1439, 1440, 1441 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., con motivazione carente o apparente e con la conseguente nullità della sentenza. Si deduce che i comportamenti dei familiari del marito concretavano in ogni caso degli artifici e raggiri idonei quindi a configurare il dolo. Anche in relazione a tale vizio la sentenza impugnata ha però reputato assorbente il profilo della prescrizione, dimenticando che l’art. 1442 c.c. fa decorrere il termine per l’impugnazione dal momento della scoperta del dolo. Nella specie gli artifici e raggiri erano proseguiti anche dopo la stipula degli atti, così che si palesa erronea la decisione assunta al riguardo. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -18- Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 1425 e 1442 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente o meramente apparente con la conseguente nullità della sentenza. La sentenza, in relazione all’affermazione secondo cui gli atti impugnati erano stati posti in essere allorché il marito era incapace di intendere e di volere, ha ritenuto ostativo il profilo della prescrizione, ma trattasi di soluzione che contrasta con il dettato dell’art. 1442 c.c. 5.I motivi da esaminare congiuntamene per la loro connessione, sono infondati. Gli stessi attingono sotto vari profili l’esito della domanda di annullamento degli atti per cui è causa, che è stato determinato dal rilievo della maturata prescrizione quinquennale, prescrizione opponibile anche all’attrice, che agisce in giudizio quale erede del marito defunto (cfr. al riguardo per la tesi secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di annullamento decorre anche per l’erede, Cass. n. 18248/2016, a meno che la scoperta dell’errore posto a fondamento della domanda non intervenga in un momento successivo da parte dell’erede). Tuttavia, reputa il Collegio che debba farsi richiamo a quanto esposto in occasione della disamina dei primi tre motivi di ricorso, in merito alla valenza probatoria da assegnare alla missiva del 4 dicembre 1997, che non può costituire prova suscettibile di utilizzo, essendo relativa a circostanze favorevoli al confitente, e quindi alla stessa ricorrente. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -19- D’altronde, come rilevato anche dalla Corte d’Appello i mezzi istruttori articolati non offrono alcun elemento per poter ritenere, non solo che vi stata una coartazione o alterazione della volontà del de cuius per effetto della condotta violenta o dolosa dei congiunti, ma altresì che la stessa si sia protratta anche in data successiva alla conclusione degli atti dispositivi. Piuttosto, e sempre a voler dar credito a quanto riportato nella missiva, dalla stessa si ricava che l’ostilità e le minacce si sarebbero manifestate sino alla data in cui il testatore ha poi acconsentito a cedere i suoi beni, non emergendo in alcun modo che si siano protratte anche dopo (risalendo, peraltro, la lettera a circa cinque anni dopo le vicende traslative, e senza che di tali ulteriori minacce si faccia menzione nella missiva), essendo frutto di un convincimento personale della ricorrente quello secondo cui la stessa permanenza del marito presso l’abitazione delle sorelle equivarrebbe alla prosecuzione della violenza morale, circostanza questa che logicamente la Corte d’Appello ha sottolineato come invece suscettibile di una diversa lettura, antitetica a quella data dalla Camicia. 6.Quanto al vizio del dolo, la norma fa riferimento alla scoperta del dolo e sarebbe la stessa missiva, ove anche ritenuta idonea in astratto a documentare gli artifici e raggiri dei congiunti, a dimostrare come il de cuius avesse avuto immediata consapevolezza del disegno dei fratelli, dovendosi quindi ritenere noto ab origineil vizio del volere. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -20- 7. In relazione invece al vizio di cui all’art. 428 c.c., va sottolineato che l’art. 1442 c.c. prevede un diverso termine per la proposizione dell’azione di annullamento solo per le ipotesi di incapacità legale (e precisamente a far data dal giorno in cui è cessata l’interdizione o l’inabilitazione). L’assenza di una specifica indicazione per l’incapacità naturale ha indotto la prevalente dottrina a reputare che debba valere il termine residuale di cui al secondo comma e cioè dalla conclusione del contratto, risultando quindi confermata l’intervenuta prescrizione. Peraltro, la Corte d’Appello non ha mancato di sottolineare come la tesi della permanente incapacità naturale del marito risulta contraddittoria con la stessa tesi difensiva della ricorrente che, da un lato, pretende di annettere efficacia decisiva alla missiva del dicembre 1997 (contraddizione che la stessa sentenza impugnata ha rimarcato nella parte in cui ha evidenziato che il richiamo a tale missiva presupponeva anche che alla data della sua redazione il de cuius fosse capace), e, dall’altro, intende assicurare piena attuazione al testamento del 27 gennaio 1998, resistendo alla domanda di annullamento proposta dai convenuti per incapacità naturale del testatore (sul presupposto, nella tesi dell’attrice, che invece il testatore fosse del tutto compos sui). A prescindere dalla carenza di prova dello stato di incapacità del disponente alla data degli atti impugnati (che la sentenza non manca di sottolineare a pag. 6), è la stessa strategia difensiva dell’attrice - che prospetta un recupero della capacità – che Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -21- induce alla conclusione per cui, al fine di vincere l’eccezione di prescrizione (anche a voler accedere alla diversa tesi secondo cui il termine per l’annullamento decorrerebbe dal momento in cui cessa lo stato di incapacità naturale), sarebbe stato necessario dimostrare il permanere della detta condizione nei cinque anni precedenti l’introduzione del giudizio. Una volta quindi esclusa la ricorrenza delle lamentate violazioni di legge, va altresì escluso che la sentenza possa reputarsi affetta da nullità, rispondendo anche in parte qua ai requisiti imposti dal principio del cd. minimo costituzionale della motivazione. 8. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 769 c.c., 112 e 132 c.p.c., con motivazione carente o meramente apparente, con la conseguente nullità della sentenza. Si deduce che la domanda originaria mirava a far accertare che gli atti indicati in citazione costituivano delle donazioni indirette, come emergeva dalla missiva del 4 dicembre 1997 e da una serie di elementi indiziari che deponevano per la natura liberale dei trasferimento. La sentenza impugnata ha colpevolmente omesso di ammettere i mezzi istruttori, il che vizia la motivazione della sentenza. L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 554 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., in relazione al mutamento della giurisprudenza ed alla sua rilevanza nel caso concreto, con la carenza o mera apparenza della motivazione. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -22- Si sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno rigettato la domanda di accertamento della simulazione degli atti impugnati, sul presupposto che era carente il requisito dell’accettazione con beneficio di inventario da parte dell’attrice, essendo la domanda funzionale all’azione di riduzione, ed essendo rivolta contro soggetti non chiamati come coeredi. Si deduce che tale soluzione contrasta con il principio della durata ragionevole del processo. Infatti, nel 1999 la tesi prevalente in giurisprudenza era nel senso che la mancata redazione dell’inventario ad opera di chi aveva dichiarato di accettare l’eredità con tali modalità, determinava la decadenza, situazione questa che però non precludeva di ritenere soddisfatto il requisito imposto dall’art. 564 c.c. Solo nel 2003, la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento, così che ad avviso della ricorrente, dovrebbero applicarsi i principi affermati in tema di prospective overruling, dovendosi quindi ritenere la domanda proponibile, alla luce di quello che era l’orientamento assolutamente dominante alla data di introduzione del giudizio. Il nono motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 554 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. per carente o meramente apparente motivazione, in quanto la sentenza avrebbe trascurato l’affermazione della ricorrente secondo cui il de cuius aveva completamente esaurito il suo patrimonio con atti dispositivi posti in essere allorché era in vita, situazione questa che nella giurisprudenza è parificata a quella in cui il legittimario Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -23- sia stato pretermesso, e che quindi è esentata dal rispetto della condizione di cui all’art. 564 c.c. Il decimo motivo prospetta, poi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 564 c.c., anche sotto il profilo della ragionevolezza. La ricorrente, pur mostrando di conoscere i precedenti sul punto di questa Corte, reputa che vi sarebbe una violazione dell’art. 3 Cost. in quanto non sarebbe comprensibile la discriminazione del legittimario che non abbia accettato con beneficio di inventario rispetto al legittimario che pur avendo inizialmente accettato sia poi decaduto, soggetto che invece potrebbe esercitare l’azione di riduzione. Si sostiene altresì che la previsione normativa in esame si espone a seri dubbi di ragionevolezza e si sollecita quindi la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. 9. I motivi, che possono esser congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Innanzi tutto, va evidenziato che la Corte d’Appello aveva ritenuto preclusa l’azione di riduzione per il mancato soddisfacimento della condizione dettata dell’art. 564 c.c., in sostanziale applicazione del principio della ragione più liquida. Il rigetto delle domande di simulazione relativa e di riduzione è avvenuto prescindendo dalla verifica se in concreto gli atti posti in essere dal de cuius nei confronti dei fratelli potessero essere qualificati come donazioni, il che rende evidente la non corrispondenza delle critiche di cui al settimo motivo con la ratioche sorregge la decisione impugnata. Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -24- 10. Quanto agli altri motivi, non ignora la Corte come la propria giurisprudenza abbia effettivamente parificato la posizione del legittimario pretermesso a quello del legittimario che, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, abbia visto il patrimonio del de cuius completamente esaurito mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos", con l’estensione anche a tale ipotesi dell’esonero dalla previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (cfr. da ultimo Cass. n. 24836/2022; Cass. n. 16635/2013). Tuttavia, la censura si limita solo a riferire che tale esenzione era stata invocata in appello, senza però effettivamente allegare che il patrimonio ereditario fosse stato effettivamente esaurito da atti posti in essere in vita dal de cuius. Inoltre, ed anche a voler superare tale difetto di allegazione, che impediva quindi di poter ritenere censurabile la soluzione del giudice di secondo grado, va evidenziato che la difesa dei ricorrenti incidentali, a pag. 34, ha fatto riferimento al contenuto della comparsa di risposta in appello, nella quale si ricordava che la stessa Camicia, nel verbale di pubblicazione del testamento olografo del 24 settembre 1999, riferiva della presenza nell’asse ereditario di beni relitti per un valore di circa 220 milioni di lire, affermazione questa che ha valenza di confessione stragiudiziale, e che denota come non possa reputarsi che il patrimonio ereditario fosse stato esaurito. 11. Passando oltre, si rileva che nella fattispecie la ricorrente aveva ab initio dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -25- inventario ma che a tale dichiarazione non aveva fatto seguito la redazione dell’inventario. Mentre in passato la giurisprudenza reputava che tale fattispecie fosse idonea a determinare un’ipotesi di decadenza dagli effetti dell’accettazione beneficiata (cfr. ex multis Cass. n. 11084/1993), la più recente giurisprudenza ha invece affermato che (Cass. n. 11030/2003) è l’erede che intenda avvalersi del beneficio che è tenuto a provare, in positivo, la tempestiva redazione dell’inventario, rappresentando la stessa un elemento costitutivo del relativo beneficio (in motivazione si veda anche Cass. n. 14442/2019). La successiva elaborazione giurisprudenziale ha poi consolidato tale soluzione ribadendo che se, da un lato, l'accettazione con beneficio d'inventario si pone come una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti. Ne consegue che se la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto, essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito (Cass. n. 16739/2005, che ha ritenuto, in Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -26- caso di omessa redazione dell'inventario, precluso all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ.). Tuttavia, pur convenendosi sul fatto che sul punto vi è stata una evoluzione della giurisprudenza, peraltro in epoca successiva alla introduzione del giudizio in esame, la possibilità di invocare gli effetti del prospective overruling, quali delineati da Cass. S.U. n. 15144/2011, resta impedita dal rilievo che il mutamento di giurisprudenza non ha riguardato una norma di carattere processuale, ma sostanziale. Questa Corte ha infatti ribadito che il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato, mentre non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. n. 552/2021; Cass. n. 22345/2018; Cass. n. 403/2020; Cass. n. 15645/2022, nonché da ultimo Cass. n. 25927/2023). Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -27- Non può quindi invocarsi la perdurante applicazione della precedente interpretazione della norma. 12. Quanto, infine, ai dubbi di legittimità costituzionale che la ricorrente pone, ritiene il Collegio che debbano essere disattesi, facendo richiamo ai precedenti di questa Corte che hanno sostenuto la loro infondatezza. Va, quindi, ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione dellaliberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -28- alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario (Cass. n. 18068/2012; Cass. n. 2200/1971). Le argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso non apportano elementi di novità rispetto a quanto già oggetto di valutazione ad opera di questa Corte nei precedenti ora richiamati. Né può indurre a diverse conclusioni il riferimento che compie la ricorrente alla contraddizione che si verrebbe a creare nel caso in cui si riconosce invece la possibilità di esercitare l’azione di riduzione per il legittimario che sia decaduto dal beneficio di inventario. Ed, infatti se una delle ragioni che giustificano la previsione di cui all’art. 564 c.c. è rappresentato proprio dal fatto che la redazione dell’inventario è funzionale all’esigenza di assicurare al terzo non coerede di avere contezza della consistenza dell’asse, e quindi di poter riscontrare se effettivamente vi sia stata la dedotta lesione della legittima, la soluzione cui è pervenuta la più recente giurisprudenza, che configura la decadenza solo per condotte poste in essere allorché si sia realizzata la fattispecie a formazione progressiva - che come detto comprende anche la redazione dell’inventario - appare maggiormente rispondente alla volontà che ha ispirato il legislatore. Viceversa, la soluzione sostenuta in passato, che reputava che la mancata redazione dell’inventario fosse una causa di decadenza (e che quindi non precludeva l‘esercizio dell’azione di riduzione), frustrava la detta esigenza, in quanto per il legittimario sarebbe stato sufficiente dichiarare di accettare con beneficio di inventario, trascurando poi Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -29- di redigere l’inventario, conservando quindi il diritto di agire in riduzione, ma vanificando quell’esigenza di trasparenza per il terzo che la norma mira a soddisfare. 12. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., quanto all’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall’attrice nei confronti del convenuto in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto della scrittura privata del 28 maggio 1992 (£ 4.000.000 mensili). Assume la ricorrente che le difese dei convenuti deponevano per il riconoscimento implicito della falsità delle quietanze di pagamento sottoscritte dal de cuius, avendo gli stessi riferito dell’impossibilità del defunto di usare la macchina da scrivere (con la quale le quietanze erano state redatte) e della sua incapacità di intendere e di volere. La domanda non è stata però esaminata. Il dodicesimo motivo deduce la medesima violazione di cui all’undicesimo motivo ma riferita alla mancata decisione sulla domanda di pagamento della medesima somma per i mesi da agosto 1998 ad aprile 1999, per i quali non sono state versate in atti le quietanze di pagamento. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La lettura della sentenza impugnata a pag. 2, nell’illustrazione delle vicende in fatto, riporta puntualmente il contenuto delle Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -30- domande avanzate dall’attrice in primo grado, domande che si riferisce siano state riproposte in appello. Non risulta però che a quelle oggetto dei motivi in esame sia stata effettivamente data risposta dalla Corte d’Appello, essendo priva di fondamento la soluzione suggerita dai controricorrenti secondo cui la formula di rigetto delle domande attoree contenuta in dispositivo si estenderebbe anche alle domande di pagamento del detto assegno mensile, posto che residuerebbe in ogni caso il vizio circa il difetto assoluto di motivazione. I motivi devono pertanto essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione agli stessi, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione. 13. Il ricorso incidentale, nella prima parte denuncia che il giudice di secondo grado non abbia esaminato l’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per incompatibilità rispetto a quella di annullamento degli atti dispositivi posti in essere dal de cuius. Nella seconda parte lamenta che non si sia rilevata l’inammissibilità in appello della deduzione della ricorrente circa il fatto che la violenza morale in danno del de cuius si fosse protratta anche in epoca successiva alla stipula degli atti dispositivi, trattandosi di allegazione proposta tardivamente solo in appello. Rileva la Corte che, atteso l’integrale rigetto delle domande di nullità, annullamento e riduzione degli atti posti in essere dal defunto in favore dei fratelli, i motivi siano in parte qua da Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -31- reputarsi condizionati, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché vanno esaminati solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, restano assorbiti (Cass. n. 4047/2016; Cass. n. 6138/2018). Il rigetto del ricorso principale nelle parti in cui investono la validità degli atti de quibus, comporta pertanto l’assorbimento delle censure mosse in via incidentale. 14. Nella terza parte il motivo del ricorso incidentale lamenta l‘erroneo rigetto dell’appello incidentale nella parte in cui era stata sollecitata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Il motivo è in parte qua infondato. La sentenza gravata ha disatteso la richiesta dei ricorrenti incidentali rilevando che mancava la documentazione attestante che effettivamente vi fosse stata la trascrizione di cui si chiedeva la cancellazione. A fronte di tale motivazione il mezzo in esame deduce che la trascrizione della domanda è obbligatoria, che la controparte non avrebbe mai negato di averla effettuata e che l’ordine di cancellazione è obbligatorio nel caso di rigetto della domanda. Tuttavia, riveste portata decisiva per il rigetto della censura il rilievo compiuto in sentenza circa la mancata prova della trascrizione, non potendosi ritenere che la stessa sia necessariamente intervenuta, costituendo pur sempre un onere della parte che propone la domanda onde assicurarsi gli effetti Ric. 2017 n. 12662 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -32- prenotativi alla medesima connessi. Non è però da escludere c