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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24836/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso n. 7734/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 30/2017 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 5 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], che ha lasciato i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i figli di lui hanno chiamato in giudizio lo zio Giancarlo, chiedendo la riduzione di donazioni effettuate in favore del convenuto, una della quali mascherata sotto l'apparenza di una compravendita.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), si è costituito tardivamente il convenuto [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della notificazione della citazione e la prescrizione dell'azione di riduzione, essendo decorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione.

Ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'azione, per il difetto dell'accettazione con beneficio di inventario.

Il Tribunale ha accolto interamente la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la validità della notificazione della citazione e, conseguentemente, la decadenza del convenuto dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione; ha poi negato che nella specie occorresse l'accettazione con beneficio di inventario; ancora, ha confermato la decisione nella parte in cui furono accertate la simulazione dell'atto di disposizione, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- l'esistenza della lesione di legittima e la misura della riduzione a carico del donatario.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e L eto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso censurano la decisione nella parte in cui la Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello con il quale furono fatte valere l'inesistenza della notificazione della citazione, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, in assenza di preventive indagini sull'effettiva residenza del destinatario e sulla sua assenza, oltre a svariate irregolarità incorse nel procedimento di notificazione.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta in primo luogo che «l'eccezione di prescrizione è stata respinta unicamente per la ritenuta validità dell'atto di citazione e dovrà quindi essere travolta da contraria statuizione che riconosca la giuridica inesistenza della stessa».

1.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -3- invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase; già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 cod. proc. civ., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo (Cass.n. 13056/1999; n. 10754/2019; n. 25317/2021).

Il contumace che si costituisce in giudizio deve accettare la causa nello stato in cui si trova, non può compiere attività che gli sono precluse se non ottenga la rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 c.p.c. (Cass. n. 4003/1979; n. 12177/1990).

1.2. Nel caso di specie, riconosciuta dal Tribunale la validità della notificazione della citazione, il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza, riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione.

La Corte d'Appello ha rigettato i relativi motivi d'appello (primo e secondo motivo), condividendo la valutazione del primo giudice.

Occorre a questo punto considerare che la decisione d'appello, sull'aspetto della prescrizione, ha un contenuto più ampio rispetto alla decisione del primo giudice.

Il tribunale ha riconosciuto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, in quanto non tempestivamente proposta, e, in ogni caso, destituita di fondamento, poiché la citazione, riconosciuta valida dal primo giudice, era stata notificata nel decennio dall'apertura della successione.

La Corte d'Appello ha confermato la decisione, riconoscendo a sua volta la validità della notificazione, J Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- l'inammissibilità dell'eccezione e la tempestività della notificazione della domanda in rapporto all'apertura della successione.

Essa ha tuttavia aggiunto che l'eccezione di prescrizione risulta in ogni caso infondata, in considerazione del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.

Essa ha rilevato che «la domanda di mediazione è stata depositata in data 27.7.2012 [...] e comunicata alle parti in data 30.7.2012, producendo l'effetto interruttivo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010.

Oltre a ciò, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato, mediante presentazione per l'accettazione all'[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, comunque, ove si consideri la natura ricettizia del medesimo, mediante il compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8, u.c., della

1. 890/1982, e quindi entro il decennio dall'apertura della successione, avvenuta il 12.11.2002».

Tali affermazioni della sentenza impugnata, nella parte in cui richiamano il procedimento di mediazione, sono totalmente indipendenti dal riconoscimento della validità della notificazione della citazione.

Esse, pertanto, integrano un'autonoma ratio decidendi, concorrente con il riconoscimento della tardività dell'eccezione di prescrizione, idonea di per sé a giustificare la decisione di rigetto di quella stessa eccezione.

In altre parole, la Corte d'Appello ha ragionato in questo modo: l'eccezione di prescrizione è tardiva, perché la citazione è stata validamente notificata, per cui il convenuto era soggetto al termine ex art. 166 c.p.c.; tuttavia, seppure l'eccezione fosse tempestiva, essa è infondata nel merito, e ciò non solo perché la citazione è stata correttamente notificata a mezzo posta, ma perché il decorso della prescrizione era stato già interrotto nel decennio prima che la citazione fosse notificata, ex art. 5, comma 6, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- del d.lgs. n. 228/2010 (la successione si è aperta il 12 novembre 2002).

Invero, secondo la disposizione richiamata dalla Corte d'Appello, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo».

Essendo la pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, era onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182/2020; n. 10825/2019), mentre la statuizione, fondata sull'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile al procedimento di mediazione, non ha costituito oggetto di censura.

Si ripete che l'argomento fondato sull'efficacia interruttiva della prescrizione, riconducibile all'instaurazione del procedimento di mediazione, è idoneo a giustificare il rigetto nel merito dell'eccezione di prescrizione e a giustificarlo in termini totalmente indipendlenti dalla questione della validità della notificazione della citazione, oggetto esclusivo dei primi tre motivi di ricorso, che sono pertanto inammissibili.

1.3. Il riconoscimento della validità della notificazione della citazione, operato al giudice d'appello in conformità alla valutazione del primo giudice, è stato censurato in sede di legittimità esclusivamente al fine di evitare le conseguenze della costituzione tardiva sull'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, non anche per altri profili.

Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- Le considerazioni, infine, proposte dal ricorrente con la memoria, circa le facoltà che non avrebbe potuto esercitare a causa della nullità della notificazione - e precisamente il non avere "potuto partecipare alle operazioni svolte dal CTU" [...] e "far sentire la sua voce neppure nella delicatissima fase delle valutazioni che il Giudice aveva demandato al CTU [...]" e, ancora, "esaminare il fascicolo che la parte attrice aveva affidato al CTU" - sono inammissibili per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché introducono ragioni di censura nuove, non proposte con il ricorso.

Il ricorrente, infatti, non ha minimamente censurato la decisione per non avere accolto una istanza di rimessione in termini per il compimento di altre attività all'infuori della proposizione dell'eccezione di prescrizione.

Si ricorda che «nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass., S.U., n. 11097/2006; n. 18195/2007).

In secondo luogo, quelle considerazioni sono inammissibili perché già in grado d'appello la questione della nullità della notificazione fu proposta in immediata ed esclusiva connessione con la questione della tempestività dell'eccezione di prescrizione.

Infine, esse sono inammissibili perché la costituzione in giudizio del contumace non Ric. 2017 n. 07734 sez.

S2 - ud. 23-03--2022 -7- ha alcun effetto restitutorio se non intervenga in suo favore la rimessione in termini nei limiti e secondo i presupposti del citato articolo 294 c.c. (Cass. n. 12177/1990).

A sua volta, la rirnessione in termini può essere chiesta per il compimento di determinate attività difensive (Cass. n. 10094/1997), che sarebbero precluse (Cass., S.U., n. 2258/2022; n. 10754/20199), non per svolgere generica attività di difesa, o per ripetere prove già esaurite.

2. Il terzo motivo di ricorso, in aggiunta alla censura di cui si è detto, denuncia la violazione di legge in cui la Corte d'Appello sarebbe incorsa allorché non ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione, in conseguenza del difetto della condizione dell'azione, costituita dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, neanche si indica l'errore di diritto commesso dai giudici di merito, il quale, secondo il ricorrente, scaturirebbe dalla semplice considerazione dei principi di giurisprudenza valevoli in materia, che egli richiama trascrivendo le relative massime.

Fatto è che il confronto con le massime, ancora riproposto con la memoria, non rileva minimamente l'errore commesso dalla Corte d'Appello, che ha innanzitutto correttamente riconosciuto che il requisito dell'accettazione beneficiata non è richiesto quando l'azione di riduzione sia proposta contro donatari e legatari chiamati come coeredi.

Tale considerazione è certamente pertinente al caso in esame, in cui l'azione di riduzione è stata proposta dagli eredi di uno dei figli della defunta, erede ab intestato in concorso con il coerede donatario.

Gli eredi del legittimario, in forza della successione a titolo universale, esercitano la medesima azione già spettante al loro dante causa (557 c.c.) (Cass. n. 2120/2017; n. 26254/2008) che, in questo caso, trattandosi di azione di riduzione Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -8- proposta contro donatario coerede, non era soggetta alla condizione dell'accettazione beneficiata.

La Corte ha poi aggiunto che la condizione della preventiva accettazione beneficiata non è richiesta in ipotesi di preterizione del legittimario.

Tale ulteriore affermazione merita di essere precisata.

Infatti, posta la premessa che si trattava nel caso in esame di successione legittima, la preterizione non poteva essere intesa in senso tecnico.

In senso tecnico, infatti, la preterizione del legittimario ricorre in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell'intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, essendogli quindi preclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020).

Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell'ipotesi in cui il legittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege alla successione.

Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005).

In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimali() non possa considerarsi diseredato in senso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Deve tuttavia precisarsi che l'equiparazione al legittimario preterito è strettamente limitata all'art. 564 c.c.: significa esonero delle formalità dell'accettazione con beneficio di inventario, ma diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quanto Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -9- chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto di accettazione di eredità.

È quindi frutto di un evidente equivoco la decisione di Cass. n. 16635/2013, nella parte in cui sembra ventilarsi che l'ipotesi dell'esaurimento dell'asse con donazioni darebbe luogo a una ipotesi di preterizione in senso proprio, pure in assenza di disposizioni testamentarie intese a escludere il legittimario dalla successione.

Aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamato all'eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventa necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l'azione di riduzione, che comporta tacita accettazione di eredità (Cass. n. 18068/2012).

3. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione perché la Corte d'Appello avrebbe attribuito al convenuto, con l'azione di riduzione, l'onere di dimostrare l'entità dell'asse ereditario.

In particolare, nel corso dell'istruzione, era emerso che esisteva nel relictum un bene non menzionato dagli attori in riduzione, per i quali la de cuius aveva esaurito il proprio patrimonio con gli atti di disposizione oggetto della domanda.

Il motivo è infondato.

In ipotesi l'asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass.n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum, senza che occorra aggiungere alcunché (Cass. n. 16535/2020).

Se poi, nel corso del giudizio, tale ipotesi sia smentita, nel senso che emerga l'esistenza di berli relitti, la domanda di riduzione sarà rigettata od accolta in misura inferiore, in applicazione della regola che il legittimario può pretendere dai donatari solo Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -10- l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 17926/2020).

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di questi principi.

In presenza di un'univoca denuncia della lesione di legittima, operata mediante deduzione della palese insufficienza del relictum, è stato nominato un consulente tecnico.

È così stato accertato che «la de cuius non era più titolare di alcun bene, con l'eccezione di un modesto appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], riguardo al quale si è omessa ogni ulteriore indagine, anche in considerazione dell' antieconomicità [...] rispetto al valore economico del bene (come dichiarato a verbale dell'udienza del 29 maggio 2014)» (pag. 10 della sentenza impugnata).

In rapporto a tale valutazione il ricorrente si duole perché, in assenza di una compiuta ricostruzione del patrimonio della de cuius, estesa anche all'accertamento del valore del bene relitto, la domanda non poteva essere accolta.

In questo senso il ricorrente propone un'obiezione solo formale, alla quale non può essere dato seguito.

La Corte d'Appello ha tenuto conto del bene relitto, ma ha riconosciuto che, stante la modesta entità del medesimo, l'inclusione nel conteggio non spostava l'esito della lite.

Era pertanto onere del ricorrente, che avesse inteso censurare tale affermazione, denunciare che esistevano elementi di causa, non considerati dalla Corte d'Appello, che dimostravano il contrario, e cioè che la considerazione di quel bene era invece idonea a modificare in termini non irrisori o simbolici la misura della riduzione.

Al contrario il ricorrente, quantunque continui cki Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -11- a lamentare l'incompleta ricostruzione del patrimonio di riferimento ai fini del calcolo della quota di riserva, neanche in questa sede deduce il benché minimo elemento idoneo a contrastare l'assunto della Corte d'Appello sulla irrilevanza del cespite.

Da qui appunto il carattere formale della censura, che va conseguentemente rigettata.

4. Con il quinto motivo si censura la decisione, perché la Corte d'Appello ha consapevolmente trascurato che di uno dei cespiti la de cuius aveva donato la sola nuda proprietà, essendosene riservata l'usufrutto.

Secondo il ricorrente, la considerazione, proposta dalla Corte di merito al fine di giustificare l'omissione, che la donante era morta solo un anno dopo, è giuridicamente irrilevante.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello ha innanzitutto richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (Cass.n. 3452/1973; n. 25473/2010; n. 18211/2020).

La considerazione ulteriore che si legge nella sentenza impugnata, sul minimo distacco temporale fra la disposizione e la morte de.L donante, costituisce una considerazione aggiuntiva, priva di incidenza sulla decisione.

Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, gomma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -12- per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 7734/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 30/2017 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 5 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], che ha lasciato i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i figli di lui hanno chiamato in giudizio lo zio Giancarlo, chiedendo la riduzione di donazioni effettuate in favore del convenuto, una della quali mascherata sotto l'apparenza di una compravendita. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), si è costituito tardivamente il convenuto [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della notificazione della citazione e la prescrizione dell'azione di riduzione, essendo decorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione. Ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'azione, per il difetto dell'accettazione con beneficio di inventario. Il Tribunale ha accolto interamente la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la validità della notificazione della citazione e, conseguentemente, la decadenza del convenuto dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione; ha poi negato che nella specie occorresse l'accettazione con beneficio di inventario; ancora, ha confermato la decisione nella parte in cui furono accertate la simulazione dell'atto di disposizione, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- l'esistenza della lesione di legittima e la misura della riduzione a carico del donatario. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e L eto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimato. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso censurano la decisione nella parte in cui la Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello con il quale furono fatte valere l'inesistenza della notificazione della citazione, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, in assenza di preventive indagini sull'effettiva residenza del destinatario e sulla sua assenza, oltre a svariate irregolarità incorse nel procedimento di notificazione. Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta in primo luogo che «l'eccezione di prescrizione è stata respinta unicamente per la ritenuta validità dell'atto di citazione e dovrà quindi essere travolta da contraria statuizione che riconosca la giuridica inesistenza della stessa». 1.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -3- invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase; già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 cod. proc. civ., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo (Cass.n. 13056/1999; n. 10754/2019; n. 25317/2021). Il contumace che si costituisce in giudizio deve accettare la causa nello stato in cui si trova, non può compiere attività che gli sono precluse se non ottenga la rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 c.p.c. (Cass. n. 4003/1979; n. 12177/1990). 1.2. Nel caso di specie, riconosciuta dal Tribunale la validità della notificazione della citazione, il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza, riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione. La Corte d'Appello ha rigettato i relativi motivi d'appello (primo e secondo motivo), condividendo la valutazione del primo giudice. Occorre a questo punto considerare che la decisione d'appello, sull'aspetto della prescrizione, ha un contenuto più ampio rispetto alla decisione del primo giudice. Il tribunale ha riconosciuto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, in quanto non tempestivamente proposta, e, in ogni caso, destituita di fondamento, poiché la citazione, riconosciuta valida dal primo giudice, era stata notificata nel decennio dall'apertura della successione. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, riconoscendo a sua volta la validità della notificazione, J Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- l'inammissibilità dell'eccezione e la tempestività della notificazione della domanda in rapporto all'apertura della successione. Essa ha tuttavia aggiunto che l'eccezione di prescrizione risulta in ogni caso infondata, in considerazione del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Essa ha rilevato che «la domanda di mediazione è stata depositata in data 27.7.2012 [...] e comunicata alle parti in data 30.7.2012, producendo l'effetto interruttivo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010. Oltre a ciò, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato, mediante presentazione per l'accettazione all'[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, comunque, ove si consideri la natura ricettizia del medesimo, mediante il compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8, u.c., della 1. 890/1982, e quindi entro il decennio dall'apertura della successione, avvenuta il 12.11.2002». Tali affermazioni della sentenza impugnata, nella parte in cui richiamano il procedimento di mediazione, sono totalmente indipendenti dal riconoscimento della validità della notificazione della citazione. Esse, pertanto, integrano un'autonoma ratio decidendi, concorrente con il riconoscimento della tardività dell'eccezione di prescrizione, idonea di per sé a giustificare la decisione di rigetto di quella stessa eccezione. In altre parole, la Corte d'Appello ha ragionato in questo modo: l'eccezione di prescrizione è tardiva, perché la citazione è stata validamente notificata, per cui il convenuto era soggetto al termine ex art. 166 c.p.c.; tuttavia, seppure l'eccezione fosse tempestiva, essa è infondata nel merito, e ciò non solo perché la citazione è stata correttamente notificata a mezzo posta, ma perché il decorso della prescrizione era stato già interrotto nel decennio prima che la citazione fosse notificata, ex art. 5, comma 6, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- del d.lgs. n. 228/2010 (la successione si è aperta il 12 novembre 2002). Invero, secondo la disposizione richiamata dalla Corte d'Appello, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo». Essendo la pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, era onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182/2020; n. 10825/2019), mentre la statuizione, fondata sull'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile al procedimento di mediazione, non ha costituito oggetto di censura. Si ripete che l'argomento fondato sull'efficacia interruttiva della prescrizione, riconducibile all'instaurazione del procedimento di mediazione, è idoneo a giustificare il rigetto nel merito dell'eccezione di prescrizione e a giustificarlo in termini totalmente indipendlenti dalla questione della validità della notificazione della citazione, oggetto esclusivo dei primi tre motivi di ricorso, che sono pertanto inammissibili. 1.3. Il riconoscimento della validità della notificazione della citazione, operato al giudice d'appello in conformità alla valutazione del primo giudice, è stato censurato in sede di legittimità esclusivamente al fine di evitare le conseguenze della costituzione tardiva sull'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, non anche per altri profili. Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- Le considerazioni, infine, proposte dal ricorrente con la memoria, circa le facoltà che non avrebbe potuto esercitare a causa della nullità della notificazione - e precisamente il non avere "potuto partecipare alle operazioni svolte dal CTU" [...] e "far sentire la sua voce neppure nella delicatissima fase delle valutazioni che il Giudice aveva demandato al CTU [...]" e, ancora, "esaminare il fascicolo che la parte attrice aveva affidato al CTU" - sono inammissibili per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché introducono ragioni di censura nuove, non proposte con il ricorso. Il ricorrente, infatti, non ha minimamente censurato la decisione per non avere accolto una istanza di rimessione in termini per il compimento di altre attività all'infuori della proposizione dell'eccezione di prescrizione. Si ricorda che «nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass., S.U., n. 11097/2006; n. 18195/2007). In secondo luogo, quelle considerazioni sono inammissibili perché già in grado d'appello la questione della nullità della notificazione fu proposta in immediata ed esclusiva connessione con la questione della tempestività dell'eccezione di prescrizione. Infine, esse sono inammissibili perché la costituzione in giudizio del contumace non Ric. 2017 n. 07734 sez. S2 - ud. 23-03--2022 -7- ha alcun effetto restitutorio se non intervenga in suo favore la rimessione in termini nei limiti e secondo i presupposti del citato articolo 294 c.c. (Cass. n. 12177/1990). A sua volta, la rirnessione in termini può essere chiesta per il compimento di determinate attività difensive (Cass. n. 10094/1997), che sarebbero precluse (Cass., S.U., n. 2258/2022; n. 10754/20199), non per svolgere generica attività di difesa, o per ripetere prove già esaurite. 2. Il terzo motivo di ricorso, in aggiunta alla censura di cui si è detto, denuncia la violazione di legge in cui la Corte d'Appello sarebbe incorsa allorché non ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione, in conseguenza del difetto della condizione dell'azione, costituita dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Il motivo è inammissibile. Infatti, neanche si indica l'errore di diritto commesso dai giudici di merito, il quale, secondo il ricorrente, scaturirebbe dalla semplice considerazione dei principi di giurisprudenza valevoli in materia, che egli richiama trascrivendo le relative massime. Fatto è che il confronto con le massime, ancora riproposto con la memoria, non rileva minimamente l'errore commesso dalla Corte d'Appello, che ha innanzitutto correttamente riconosciuto che il requisito dell'accettazione beneficiata non è richiesto quando l'azione di riduzione sia proposta contro donatari e legatari chiamati come coeredi. Tale considerazione è certamente pertinente al caso in esame, in cui l'azione di riduzione è stata proposta dagli eredi di uno dei figli della defunta, erede ab intestato in concorso con il coerede donatario. Gli eredi del legittimario, in forza della successione a titolo universale, esercitano la medesima azione già spettante al loro dante causa (557 c.c.) (Cass. n. 2120/2017; n. 26254/2008) che, in questo caso, trattandosi di azione di riduzione Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -8- proposta contro donatario coerede, non era soggetta alla condizione dell'accettazione beneficiata. La Corte ha poi aggiunto che la condizione della preventiva accettazione beneficiata non è richiesta in ipotesi di preterizione del legittimario. Tale ulteriore affermazione merita di essere precisata. Infatti, posta la premessa che si trattava nel caso in esame di successione legittima, la preterizione non poteva essere intesa in senso tecnico. In senso tecnico, infatti, la preterizione del legittimario ricorre in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell'intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, essendogli quindi preclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020). Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell'ipotesi in cui il legittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege alla successione. Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005). In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimali() non possa considerarsi diseredato in senso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Deve tuttavia precisarsi che l'equiparazione al legittimario preterito è strettamente limitata all'art. 564 c.c.: significa esonero delle formalità dell'accettazione con beneficio di inventario, ma diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quanto Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -9- chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto di accettazione di eredità. È quindi frutto di un evidente equivoco la decisione di Cass. n. 16635/2013, nella parte in cui sembra ventilarsi che l'ipotesi dell'esaurimento dell'asse con donazioni darebbe luogo a una ipotesi di preterizione in senso proprio, pure in assenza di disposizioni testamentarie intese a escludere il legittimario dalla successione. Aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamato all'eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventa necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l'azione di riduzione, che comporta tacita accettazione di eredità (Cass. n. 18068/2012). 3. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione perché la Corte d'Appello avrebbe attribuito al convenuto, con l'azione di riduzione, l'onere di dimostrare l'entità dell'asse ereditario. In particolare, nel corso dell'istruzione, era emerso che esisteva nel relictum un bene non menzionato dagli attori in riduzione, per i quali la de cuius aveva esaurito il proprio patrimonio con gli atti di disposizione oggetto della domanda. Il motivo è infondato. In ipotesi l'asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass.n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum, senza che occorra aggiungere alcunché (Cass. n. 16535/2020). Se poi, nel corso del giudizio, tale ipotesi sia smentita, nel senso che emerga l'esistenza di berli relitti, la domanda di riduzione sarà rigettata od accolta in misura inferiore, in applicazione della regola che il legittimario può pretendere dai donatari solo Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -10- l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 17926/2020). La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di questi principi. In presenza di un'univoca denuncia della lesione di legittima, operata mediante deduzione della palese insufficienza del relictum, è stato nominato un consulente tecnico. È così stato accertato che «la de cuius non era più titolare di alcun bene, con l'eccezione di un modesto appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], riguardo al quale si è omessa ogni ulteriore indagine, anche in considerazione dell' antieconomicità [...] rispetto al valore economico del bene (come dichiarato a verbale dell'udienza del 29 maggio 2014)» (pag. 10 della sentenza impugnata). In rapporto a tale valutazione il ricorrente si duole perché, in assenza di una compiuta ricostruzione del patrimonio della de cuius, estesa anche all'accertamento del valore del bene relitto, la domanda non poteva essere accolta. In questo senso il ricorrente propone un'obiezione solo formale, alla quale non può essere dato seguito. La Corte d'Appello ha tenuto conto del bene relitto, ma ha riconosciuto che, stante la modesta entità del medesimo, l'inclusione nel conteggio non spostava l'esito della lite. Era pertanto onere del ricorrente, che avesse inteso censurare tale affermazione, denunciare che esistevano elementi di causa, non considerati dalla Corte d'Appello, che dimostravano il contrario, e cioè che la considerazione di quel bene era invece idonea a modificare in termini non irrisori o simbolici la misura della riduzione. Al contrario il ricorrente, quantunque continui cki Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -11- a lamentare l'incompleta ricostruzione del patrimonio di riferimento ai fini del calcolo della quota di riserva, neanche in questa sede deduce il benché minimo elemento idoneo a contrastare l'assunto della Corte d'Appello sulla irrilevanza del cespite. Da qui appunto il carattere formale della censura, che va conseguentemente rigettata. 4. Con il quinto motivo si censura la decisione, perché la Corte d'Appello ha consapevolmente trascurato che di uno dei cespiti la de cuius aveva donato la sola nuda proprietà, essendosene riservata l'usufrutto. Secondo il ricorrente, la considerazione, proposta dalla Corte di merito al fine di giustificare l'omissione, che la donante era morta solo un anno dopo, è giuridicamente irrilevante. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha innanzitutto richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (Cass.n. 3452/1973; n. 25473/2010; n. 18211/2020). La considerazione ulteriore che si legge nella sentenza impugnata, sul minimo distacco temporale fra la disposizione e la morte de.L donante, costituisce una considerazione aggiuntiva, priva di incidenza sulla decisione. Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, gomma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -12- per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da