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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 09364/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29975/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 346/2019 depositata il 08/03/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso.

Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre i n cassazione con tredici motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 346/2019. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in M anfredi resistono con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.

2. La lite ha ad oggetto l’i m mobile sito nel comune di Massa, originariamente in proprietà al 50% dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel 1977 , lasciando eredi il marito ed il figlio [OSCURATO:PERSONA].

Per effetto della rinuncia all’eredità della moglie da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha poi sposato inseconde nozze [OSCURATO:PERSONA], il bene è divenuto per il 25% di proprietà del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha successivamente acquistato dal padre, unitamente alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA], la restant e quota in nuda proprietà con atto per notaio Guidoni del 5.11.1985, riservando aIda Fardani il diritto di abitazionecon separata scrittura privata .

Con ulteriore atto di vendita per notaio Tamburrino del 2001,il bene è stato alienato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ai figli Fabio, Renzo, [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie di questi Isabelle; gli acquirenti hanno successivamente chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare il bene o di versare un corrispettivo per il godimento, inducendo quest’ultima a trasferirsi altrove, senza più rientrare nel possesso dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in petizione eredit a ri a nei con fronti d i [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] dei figli di Remo, Fabio, Silvio e [OSCURATO:PERSONA], e per far dichiarare inefficace la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] la simulazione della vendita del 1985, poiché dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, oltre che della succ e ssiva vendita per notar Tamburrino del 2001; in subordineha chiesto di accertare che l’atto di trasferimento del 1985 integrava un negozio misto c on dona zione di cui ha chiesto la riduzione poiché lesivo della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], con ordine di restituzione dell’immobile e con risarcimento del danno per la privazione del diritto di abitazionedi cui era titolare la de cuius .

In corso di causa è deceduto [OSCURATO:PERSONA]; i figli hanno rinunciato all’eredità.

Il Tribunale ha ritenuto inefficace la rinuncia all’er e dità di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA],ha negato che l’attore e [OSCURATO:PERSONA] usucapito l’immobile e ha dichiarato che il bene era stata acquisito iure successionis per un ottavo d a Ida F ardani , con condanna dei successivi acquirenti alla restituzione; ha ritenuto che il contratto del 1985 costituisse un negozio misto con donazione lesivo della legittimae ne ha disposto la riduzione per l’importo di €. 1317,40, detratto il valore dell’ottavo recuperato dall’attore, ponendone l’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] osservando che gli altri convenuti avevano trascritto l’atto di acquisto dopo di venti anni prima dalla trascrizione della domanda giudiziale, riconoscendo un risarcimento di €. 1600,00 per la perdita del mobilio di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale di Genova ha respinto il gravame principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato la sentenza del Tribunale,ad eccezione della condanna dei convenuti al risarcimento del danno,ormai passata in giudicato.

Secondo il giudice distrettuale la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] era efficace, essendo egli rimasto nel possesso del bene ed avendo riscosso i canoni di locazionein qualità di comproprietario del 50% dell’immobile.

Ha dichiarato improcedibile l’azione di riduzione sul rilievo che l’attore non aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e che non era stata effettuata una compiuta descrizione dell’asse, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto provare la simulazione del contratto mediante la controdichiarazione scritta.

Ha affermato che vi era prova presuntiva del pagamento del prezzo della vendita del 1985 in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era munito di reddito, che difficilmente il padre Silvio avrebbe rinunciato al corrispettivo, versando in difficili condizioni economiche, non potendo esigersi una puntuale dimostrazione del pagamento a distanza di molti annidella vendita.

L’atto non integrava, secondo il giudice distrettuale, un negozio misto, dovendo presumersi che le parti avessero scomputato dal prezzo il valore degli interventi di manutenzione effettuati da [OSCURATO:PERSONA], in cattive condizioni di conservazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’impugnazione espone con compiutezza i fatti di causa, le rispettive difese e i contenuti delle pronunce di merito, sollevando questioniin diritto censurabili in cassazione ed è quindi ammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c. o, in subordine , degli artt. 132, c omma secondo , n. 4) c.p.c., 118, comma primo, disp. att. c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., sostenendo che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla richiesta di dichiarare inefficace la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei figli.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, dichiarata la validità della rinuncia all’eredità della moglie da parte di [OSCURATO:PERSONA] e respinte le azioni di simulazione, nullità eriduzione della vendita del 1985 , ha ritenuto assorbit a ogni altra questione.

La declaratoria di assorbimento improprio (che si ha quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero determina un implicito rigetto di altre domande) non comportané un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, né l’assenza di motivazione,che è proprio quella dell'assorbimento (Cass.28663/2013; Cass. 28995/2018; Cass. 33764/2019).

3. Con il secondo motivo di ricorsoil ricorrentedenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per o messa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che questi ultimi non avevano formalmente proposto un appello incidentale e che l’impugnazione era stata notificata al precedente procuratore del ricorrenti sebbene gli appellanti fossero a conoscenza della nomina di un nuovo legale.

Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa pronuncia può configurarsi rispetto alle eccezioni e alle domande di merito (o i motivi di gravame), non per le violazioni meramente processuali (Cass. 15613/2021; Cass. 25154/2018) e non si configura in caso di pronuncia implicita di rigetto (Cass.12131/2021; Cass. 24953/2020), quale effetto d e ll ’esame del merito della lite (Cass. 29191/2017; Cass. 5351/2007).

Per il resto, per la proposizione dell'appello incidentale, di cui non è in discussione la tempestività, non occorr evano formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risultasse in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice(Cass. 6339/1998; Cass.2918/2001; Cass. 21615/2004).

Nulla espone il ricorso a conforto del fatto che l ’appellante avesse conoscenza legale della sostituzione del difensore di controparte (Cass. 759/2016; Cass. 529/2017) e , comunque , la notifica dell’appello al difensore nominato in primo grado e poi sostituito poteva dar luogo non a inesistenza, ma alla nullità della notifica , sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato, poiché eseguita presso un luogo in collegamento con il destinatario, quale appunto lo studio del precedente difensore (Cass.

S U 14916/201 6 ; Cass.

SU 14917/2016).

4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazion e dell’art. 360, c. 1, n. 5 e 3, c.p.c.,per aver la sentenza ritenuto efficace la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all’eredità della prima moglie [OSCURATO:PERSONA], dopo anni di ininterrotto possesso e gestione dei bene ereditari, con riscossione dei canoni di locazione.

Si l amenta l’omesso esame di un fatto decisiv o consistente nella confessione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto lo sfratto dell’immobile, dichiarandosi unico proprietario del bene loc ato , affermando che anche la riscossione dei canoni integrava un’accettazion e tacita , mancando prova che le somme fossero state riversate all’eredità.

Il motivo è fondato.

Ha affermato la Corte di merito che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto nel possesso dell’immobile per circa otto anni senza redigere l’inventario, percependo i canoni di locazione in via esclusiva , ritenendo che talicondotte fossero equivoche poiché poste in essere dal comproprietario dell’immobile , non potendo dar luogo all’acquisto della qualità di erede (cfr. sentenza pag. 15).

Deve osservarsi che l’acquisto della qualità di erede è subordinata all’accettazione che è espressa se fatta con scrittura privata o atto pubblico con cui l’interessato assuma la qualità di erede o dichiari di accettare; è tacita se il chiamato compia un atto che non avrebbe il diritto di compiere se non come erede vero e proprio.

Dà luogo ad accettazione legale il fatto che il chi a mato si trovi nel possesso dei beni e non compia l’inventario nel termine di tre mesi, nel qual caso è considerato accettante puramente e semplicemente.

Perfezionata un’ipotesi di accettazione legale, viene meno la possibilitàdi una successiva rinuncia, poiché il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, è considerato erede puro e semplice (Cass. 11018/2008; Cass. 4845/2003).

Anche il compossessoreè tenuto ad osservare le prescrizioni dell’art.485 c.c.(Cass. 5862/2014; Cass. 6167/2019), poiché il possesso cui allude la norma non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all’esercizio della proprietàdei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario(Cass. 5152/2012). [OSCURATO:PERSONA], essendo nel possesso dell’immobile ed avendo esercitato facoltà che competono al compossessore, era tenuto a redigere l’inventario nel termine di tre mesi e, non avendolo fatto, è divenuto erede puro e semplice della prima moglie, con conseguente inefficaciadella successiva rinuncia all’eredità. 5.Vanno esaminati congiuntamente i motivi quarto, quinto, settimo ed ottavo, che sollevano questioni strettamenteconnesse.

Con il quarto motivodi ricorso il ricorrente si duole della violazion e dell’art. 564 c.c.,per aver il giudice di secondo grado richiesto, quale condizione di procedibilità dell’azione di riduzione e di simulazione, l’accettazione con beneficio di inventario da parte dell’avente causa di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia che l’azionedi riduzione era stata proposta in via subordinata, avendo egli chiesto in via principale di accertare la simulazione della vendita e la nullit à della sottostante donazione dissimulata.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.1417 c.c. e 112 c.p.c., lamentando che il giudice distrettuale abbia ritenuto che l’attore dovesse provare la simulazione dell’atto di vendita mediante una controdichiarazione scritta, pur essendo erede della legittimaria, terzo rispetto al contratto , e d abbia rilevato d’ufficio l’inammissibilità della prova della simulazione mediante testimoni.

Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 564 c.c.,per aver la sentenza negato l’esperibilità dell’azione di riduzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che quest’ultima, erede di [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto la medesima posizionedel suo dante causa .

Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale dichiarato d’ufficio non procedibile la domanda di riduzione, in quanto carente di una completa descrizione dell’asse ereditario, in assenza di un’eccezione di parte.

Imotivi sono fondati.

La Corte di merito ha affermato che, mancando un testamento, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non era assimilabile al legittimario pretermesso e che pertanto, l’attore, subentrando nella medesima posizione della propria dante causa, non poteva esperire l’azione di riduzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aver accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Ha inoltre sostenuto che, non avendo l’attore compiuto una completa descrizione dell’asse da dividere, né individuato il valore della massa ereditaria, la domanda di riduzione non era procedibile, con con s eguente necessità di provare la simulazione del contratto di vendita solo la controdichiarazione scritta.

5.1. Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.

Secondo il più recente orientamento di questa Corte, l'onere di allegazione è però soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall’erede, residui una lesione.

L'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.

Ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo respingere la domanda se non quando, all'esito dell'istruttoria e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.

Non può comunque imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge.

Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. 18199/2020).

Eventuali carenze riguardo all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum o il donatum, assumono rilievo soprattutto ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cass. 28272/2018; Cass. 18199/2020).

Nel caso in esame la citazione illustrava la consistenza dell’asse, che contemplava l’immobile che doveva essere recuperato alla massa essendone uscito per donazione nulla o lesiva della legittima, non risultando proposte contestazioni sull’effettiva composizione del patrimonio ereditario, tanto che il tribunale aveva pronunciato nel merito ritenendo sussistente la lesione sulla base della consulenza tecnica espletata in corso di causa.

La domanda, essendo ammissibile, doveva essere esaminata nel merito.

5.2. Nelle ipotesi di successione legittima il chiamato deve essere assimilato al legittimario pretermesso ove nulla abbia ottenuto dalla successione, non rilevando l’assenza di un testamento.

Tale assimilazione opera proprio riguardo all’onere di preventiva accettazione beneficiata per poter esercitare l’azione di riduzione, onere che non è tenuto ad osservare benché egli sia chiamato per vocazione legittima e non possa considerarsi pretermesso se non che in senso atecnico (Cass. 24836/2022).

L’esperimento della domanda di riduzione e simulazione non soggiacevaalla condizione imposta dall’art. 564 c.c., essendo l’erede legittimo equiparato, al riguardo, al legittimario pretermesso(Cass.24836/2022).

Questi, ove impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede; non è tenuto ad accettare con beneficio di inventario neppure quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Cass. 30079/2019; Cass. 16365/2013).

5.3. Per provare la simulazione della vendita l’attore poteva avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale.

E’ principio già affermato da questa Corte che il legittimario o l’erede ab intestato che agisca per la simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "abintestato", in qualità di terzo e non in veste di erede.

Nella successione ab intestato, in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettante ex lege, determinando il concorso della successionelegittima con quella necessaria(art. 553 c.c.).

Perciò, la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'eredelegittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti dierede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota dilegittima lesa ; né possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia diprova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c. (Cass. 16535/2020; Cass. 12317/2019).

5.4. In conclusione, [OSCURATO:PERSONA], essendo subentrato nella stessa posizione di [OSCURATO:PERSONA], legittimaria pretermessa, poteva esperire l’azione di riduzione senza necessità di accertare l’eredità con beneficio di inventario, né la domanda era carente dei contenuti indispensabili per poter esser valutata nel merito; poteva, inoltre, provare la simulazione relativa della vendita dell’immobile perfezionata nel 1985 senza incorrere nelle limitazioni imposte alle parti dall’art. 1417 c.c..

6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. riguardo alla prova della simulazione della compravendita e di nullità della donazione (dissimulata) per difetto di forma.

Sostiene di aver provato per testi la gratuità della cessione e che non vi era prova del pagamento del prezzo.

Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1350 c.c., per aver il giudice territoriale escluso che il contratto del 1985 costituisse un negozio misto con donazione, assum e ndo che le parti avevano concordato di scomputare dal prezzo di vendita l’importo dei lavori all’immobil e eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], accordo che i contraenti avrebbero dovuto formalizzare per iscritto.

I due motivi sono inammissibili poiché attingono argomentazioni meramente rafforzative della pronuncia , fon d ata sull’affermata impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di agire in riduzione senza aver accettato l’eredità con beneficio di inventario e di provare la simulazione mediante testimonianze o elementi presuntivi.

Tali affermazioni, improduttive di effetti giuridici , non p ossono essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass.24591/2005; Cass. 13068/2007; Cass. 23635/2010; Cass.22380/2014; Cass. 8755/2018; Cass. 1770/2025).

Competerà al giudice del rinvio riesaminare gli elementi probatori acquisiti per l’esame del merito delle domande di nullità e riduzione.

7. Il decimomotivo di ricorso deduce l’errata interpretazione dell’art.563 c.c., per aver la sentenza affermato che l a norma, nella formulazione introdotta dal d.l. 35/2005, riguarda l’azione di restituzione contro i terzi, per cui è alla data dell’esercizio della domanda non a quella della donazione che occorrerebbe aver riguardo per stabilire se la disposizionesia applicabile.

Con l’undicesimomotivo di ricorso si lamental’errata interpretazione dell’art. 563 c.c., per aver la sentenza considerato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] terzi estranei rispetto alla vendita del 1985, pur avendo i primi invalidamente rinunciato all’eredità del padre e pur essendo [OSCURATO:PERSONA] parte formale e sostanziale dell’atto.

Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c., 118, comma primo, disp. att. c.p.c. e 111, comma sesto, Cost. nonché dell’art.747 c.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto corretto il calcolo della lesione di legittima ai danni dell’attore senza fornire alcuna motivazione.

Con il tredicesimomotivo di ricorso si censura la violazione dell’art.563 c.c., per aver il giudice distrettuale affermato che l’azione di riduzione richiedela previa escussione o la prova dell’incapienza dei donatari ex art 563 c.c. , non potendosi esigere dall’atto r e la dimostrazione dei fatti negativi.

I motivi sono assorbiti e saranno rivalutati dal giudice di rinvio previo eventuale accertamento della simulazione del negozio di vendita concluso nel 1985 o della sussistenza della lesione di legittima.

8. Sono accolti i motivi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, sono respinti il primo, il secondo, il sesto e il nono e sono assorbite le altre censure.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese di legittimità.

P.Q.M accogliei motivi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, respinge il primo, il secondo, il sesto e il nono motivo e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29975/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 346/2019 depositata il 08/03/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre i n cassazione con tredici motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 346/2019. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in M anfredi resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. 2. La lite ha ad oggetto l’i m mobile sito nel comune di Massa, originariamente in proprietà al 50% dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel 1977 , lasciando eredi il marito ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto della rinuncia all’eredità della moglie da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha poi sposato inseconde nozze [OSCURATO:PERSONA], il bene è divenuto per il 25% di proprietà del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha successivamente acquistato dal padre, unitamente alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA], la restant e quota in nuda proprietà con atto per notaio Guidoni del 5.11.1985, riservando aIda Fardani il diritto di abitazionecon separata scrittura privata . Con ulteriore atto di vendita per notaio Tamburrino del 2001,il bene è stato alienato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ai figli Fabio, Renzo, [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie di questi Isabelle; gli acquirenti hanno successivamente chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare il bene o di versare un corrispettivo per il godimento, inducendo quest’ultima a trasferirsi altrove, senza più rientrare nel possesso dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in petizione eredit a ri a nei con fronti d i [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] dei figli di Remo, Fabio, Silvio e [OSCURATO:PERSONA], e per far dichiarare inefficace la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] la simulazione della vendita del 1985, poiché dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, oltre che della succ e ssiva vendita per notar Tamburrino del 2001; in subordineha chiesto di accertare che l’atto di trasferimento del 1985 integrava un negozio misto c on dona zione di cui ha chiesto la riduzione poiché lesivo della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], con ordine di restituzione dell’immobile e con risarcimento del danno per la privazione del diritto di abitazionedi cui era titolare la de cuius . In corso di causa è deceduto [OSCURATO:PERSONA]; i figli hanno rinunciato all’eredità. Il Tribunale ha ritenuto inefficace la rinuncia all’er e dità di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA],ha negato che l’attore e [OSCURATO:PERSONA] usucapito l’immobile e ha dichiarato che il bene era stata acquisito iure successionis per un ottavo d a Ida F ardani , con condanna dei successivi acquirenti alla restituzione; ha ritenuto che il contratto del 1985 costituisse un negozio misto con donazione lesivo della legittimae ne ha disposto la riduzione per l’importo di €. 1317,40, detratto il valore dell’ottavo recuperato dall’attore, ponendone l’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] osservando che gli altri convenuti avevano trascritto l’atto di acquisto dopo di venti anni prima dalla trascrizione della domanda giudiziale, riconoscendo un risarcimento di €. 1600,00 per la perdita del mobilio di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale di Genova ha respinto il gravame principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato la sentenza del Tribunale,ad eccezione della condanna dei convenuti al risarcimento del danno,ormai passata in giudicato. Secondo il giudice distrettuale la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] era efficace, essendo egli rimasto nel possesso del bene ed avendo riscosso i canoni di locazionein qualità di comproprietario del 50% dell’immobile. Ha dichiarato improcedibile l’azione di riduzione sul rilievo che l’attore non aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e che non era stata effettuata una compiuta descrizione dell’asse, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto provare la simulazione del contratto mediante la controdichiarazione scritta. Ha affermato che vi era prova presuntiva del pagamento del prezzo della vendita del 1985 in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era munito di reddito, che difficilmente il padre Silvio avrebbe rinunciato al corrispettivo, versando in difficili condizioni economiche, non potendo esigersi una puntuale dimostrazione del pagamento a distanza di molti annidella vendita. L’atto non integrava, secondo il giudice distrettuale, un negozio misto, dovendo presumersi che le parti avessero scomputato dal prezzo il valore degli interventi di manutenzione effettuati da [OSCURATO:PERSONA], in cattive condizioni di conservazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione espone con compiutezza i fatti di causa, le rispettive difese e i contenuti delle pronunce di merito, sollevando questioniin diritto censurabili in cassazione ed è quindi ammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c. o, in subordine , degli artt. 132, c omma secondo , n. 4) c.p.c., 118, comma primo, disp. att. c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., sostenendo che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla richiesta di dichiarare inefficace la rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei figli. Il motivo è infondato. La Corte di merito, dichiarata la validità della rinuncia all’eredità della moglie da parte di [OSCURATO:PERSONA] e respinte le azioni di simulazione, nullità eriduzione della vendita del 1985 , ha ritenuto assorbit a ogni altra questione. La declaratoria di assorbimento improprio (che si ha quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero determina un implicito rigetto di altre domande) non comportané un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, né l’assenza di motivazione,che è proprio quella dell'assorbimento (Cass.28663/2013; Cass. 28995/2018; Cass. 33764/2019). 3. Con il secondo motivo di ricorsoil ricorrentedenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per o messa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che questi ultimi non avevano formalmente proposto un appello incidentale e che l’impugnazione era stata notificata al precedente procuratore del ricorrenti sebbene gli appellanti fossero a conoscenza della nomina di un nuovo legale. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia può configurarsi rispetto alle eccezioni e alle domande di merito (o i motivi di gravame), non per le violazioni meramente processuali (Cass. 15613/2021; Cass. 25154/2018) e non si configura in caso di pronuncia implicita di rigetto (Cass.12131/2021; Cass. 24953/2020), quale effetto d e ll ’esame del merito della lite (Cass. 29191/2017; Cass. 5351/2007). Per il resto, per la proposizione dell'appello incidentale, di cui non è in discussione la tempestività, non occorr evano formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risultasse in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice(Cass. 6339/1998; Cass.2918/2001; Cass. 21615/2004). Nulla espone il ricorso a conforto del fatto che l ’appellante avesse conoscenza legale della sostituzione del difensore di controparte (Cass. 759/2016; Cass. 529/2017) e , comunque , la notifica dell’appello al difensore nominato in primo grado e poi sostituito poteva dar luogo non a inesistenza, ma alla nullità della notifica , sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato, poiché eseguita presso un luogo in collegamento con il destinatario, quale appunto lo studio del precedente difensore (Cass. S U 14916/201 6 ; Cass. SU 14917/2016). 4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazion e dell’art. 360, c. 1, n. 5 e 3, c.p.c.,per aver la sentenza ritenuto efficace la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all’eredità della prima moglie [OSCURATO:PERSONA], dopo anni di ininterrotto possesso e gestione dei bene ereditari, con riscossione dei canoni di locazione. Si l amenta l’omesso esame di un fatto decisiv o consistente nella confessione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto lo sfratto dell’immobile, dichiarandosi unico proprietario del bene loc ato , affermando che anche la riscossione dei canoni integrava un’accettazion e tacita , mancando prova che le somme fossero state riversate all’eredità. Il motivo è fondato. Ha affermato la Corte di merito che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto nel possesso dell’immobile per circa otto anni senza redigere l’inventario, percependo i canoni di locazione in via esclusiva , ritenendo che talicondotte fossero equivoche poiché poste in essere dal comproprietario dell’immobile , non potendo dar luogo all’acquisto della qualità di erede (cfr. sentenza pag. 15). Deve osservarsi che l’acquisto della qualità di erede è subordinata all’accettazione che è espressa se fatta con scrittura privata o atto pubblico con cui l’interessato assuma la qualità di erede o dichiari di accettare; è tacita se il chiamato compia un atto che non avrebbe il diritto di compiere se non come erede vero e proprio. Dà luogo ad accettazione legale il fatto che il chi a mato si trovi nel possesso dei beni e non compia l’inventario nel termine di tre mesi, nel qual caso è considerato accettante puramente e semplicemente. Perfezionata un’ipotesi di accettazione legale, viene meno la possibilitàdi una successiva rinuncia, poiché il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, è considerato erede puro e semplice (Cass. 11018/2008; Cass. 4845/2003). Anche il compossessoreè tenuto ad osservare le prescrizioni dell’art.485 c.c.(Cass. 5862/2014; Cass. 6167/2019), poiché il possesso cui allude la norma non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all’esercizio della proprietàdei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario(Cass. 5152/2012). [OSCURATO:PERSONA], essendo nel possesso dell’immobile ed avendo esercitato facoltà che competono al compossessore, era tenuto a redigere l’inventario nel termine di tre mesi e, non avendolo fatto, è divenuto erede puro e semplice della prima moglie, con conseguente inefficaciadella successiva rinuncia all’eredità. 5.Vanno esaminati congiuntamente i motivi quarto, quinto, settimo ed ottavo, che sollevano questioni strettamenteconnesse. Con il quarto motivodi ricorso il ricorrente si duole della violazion e dell’art. 564 c.c.,per aver il giudice di secondo grado richiesto, quale condizione di procedibilità dell’azione di riduzione e di simulazione, l’accettazione con beneficio di inventario da parte dell’avente causa di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che l’azionedi riduzione era stata proposta in via subordinata, avendo egli chiesto in via principale di accertare la simulazione della vendita e la nullit à della sottostante donazione dissimulata. Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.1417 c.c. e 112 c.p.c., lamentando che il giudice distrettuale abbia ritenuto che l’attore dovesse provare la simulazione dell’atto di vendita mediante una controdichiarazione scritta, pur essendo erede della legittimaria, terzo rispetto al contratto , e d abbia rilevato d’ufficio l’inammissibilità della prova della simulazione mediante testimoni. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 564 c.c.,per aver la sentenza negato l’esperibilità dell’azione di riduzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che quest’ultima, erede di [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto la medesima posizionedel suo dante causa . Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale dichiarato d’ufficio non procedibile la domanda di riduzione, in quanto carente di una completa descrizione dell’asse ereditario, in assenza di un’eccezione di parte. Imotivi sono fondati. La Corte di merito ha affermato che, mancando un testamento, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non era assimilabile al legittimario pretermesso e che pertanto, l’attore, subentrando nella medesima posizione della propria dante causa, non poteva esperire l’azione di riduzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aver accettato l’eredità con beneficio di inventario. Ha inoltre sostenuto che, non avendo l’attore compiuto una completa descrizione dell’asse da dividere, né individuato il valore della massa ereditaria, la domanda di riduzione non era procedibile, con con s eguente necessità di provare la simulazione del contratto di vendita solo la controdichiarazione scritta. 5.1. Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, l'onere di allegazione è però soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall’erede, residui una lesione. L'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo respingere la domanda se non quando, all'esito dell'istruttoria e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. Non può comunque imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. 18199/2020). Eventuali carenze riguardo all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum o il donatum, assumono rilievo soprattutto ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cass. 28272/2018; Cass. 18199/2020). Nel caso in esame la citazione illustrava la consistenza dell’asse, che contemplava l’immobile che doveva essere recuperato alla massa essendone uscito per donazione nulla o lesiva della legittima, non risultando proposte contestazioni sull’effettiva composizione del patrimonio ereditario, tanto che il tribunale aveva pronunciato nel merito ritenendo sussistente la lesione sulla base della consulenza tecnica espletata in corso di causa. La domanda, essendo ammissibile, doveva essere esaminata nel merito. 5.2. Nelle ipotesi di successione legittima il chiamato deve essere assimilato al legittimario pretermesso ove nulla abbia ottenuto dalla successione, non rilevando l’assenza di un testamento. Tale assimilazione opera proprio riguardo all’onere di preventiva accettazione beneficiata per poter esercitare l’azione di riduzione, onere che non è tenuto ad osservare benché egli sia chiamato per vocazione legittima e non possa considerarsi pretermesso se non che in senso atecnico (Cass. 24836/2022). L’esperimento della domanda di riduzione e simulazione non soggiacevaalla condizione imposta dall’art. 564 c.c., essendo l’erede legittimo equiparato, al riguardo, al legittimario pretermesso(Cass.24836/2022). Questi, ove impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede; non è tenuto ad accettare con beneficio di inventario neppure quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Cass. 30079/2019; Cass. 16365/2013). 5.3. Per provare la simulazione della vendita l’attore poteva avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale. E’ principio già affermato da questa Corte che il legittimario o l’erede ab intestato che agisca per la simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "abintestato", in qualità di terzo e non in veste di erede. Nella successione ab intestato, in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettante ex lege, determinando il concorso della successionelegittima con quella necessaria(art. 553 c.c.). Perciò, la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'eredelegittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti dierede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota dilegittima lesa ; né possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia diprova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c. (Cass. 16535/2020; Cass. 12317/2019). 5.4. In conclusione, [OSCURATO:PERSONA], essendo subentrato nella stessa posizione di [OSCURATO:PERSONA], legittimaria pretermessa, poteva esperire l’azione di riduzione senza necessità di accertare l’eredità con beneficio di inventario, né la domanda era carente dei contenuti indispensabili per poter esser valutata nel merito; poteva, inoltre, provare la simulazione relativa della vendita dell’immobile perfezionata nel 1985 senza incorrere nelle limitazioni imposte alle parti dall’art. 1417 c.c.. 6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. riguardo alla prova della simulazione della compravendita e di nullità della donazione (dissimulata) per difetto di forma. Sostiene di aver provato per testi la gratuità della cessione e che non vi era prova del pagamento del prezzo. Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1350 c.c., per aver il giudice territoriale escluso che il contratto del 1985 costituisse un negozio misto con donazione, assum e ndo che le parti avevano concordato di scomputare dal prezzo di vendita l’importo dei lavori all’immobil e eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], accordo che i contraenti avrebbero dovuto formalizzare per iscritto. I due motivi sono inammissibili poiché attingono argomentazioni meramente rafforzative della pronuncia , fon d ata sull’affermata impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di agire in riduzione senza aver accettato l’eredità con beneficio di inventario e di provare la simulazione mediante testimonianze o elementi presuntivi. Tali affermazioni, improduttive di effetti giuridici , non p ossono essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass.24591/2005; Cass. 13068/2007; Cass. 23635/2010; Cass.22380/2014; Cass. 8755/2018; Cass. 1770/2025). Competerà al giudice del rinvio riesaminare gli elementi probatori acquisiti per l’esame del merito delle domande di nullità e riduzione. 7. Il decimomotivo di ricorso deduce l’errata interpretazione dell’art.563 c.c., per aver la sentenza affermato che l a norma, nella formulazione introdotta dal d.l. 35/2005, riguarda l’azione di restituzione contro i terzi, per cui è alla data dell’esercizio della domanda non a quella della donazione che occorrerebbe aver riguardo per stabilire se la disposizionesia applicabile. Con l’undicesimomotivo di ricorso si lamental’errata interpretazione dell’art. 563 c.c., per aver la sentenza considerato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] terzi estranei rispetto alla vendita del 1985, pur avendo i primi invalidamente rinunciato all’eredità del padre e pur essendo [OSCURATO:PERSONA] parte formale e sostanziale dell’atto. Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c., 118, comma primo, disp. att. c.p.c. e 111, comma sesto, Cost. nonché dell’art.747 c.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto corretto il calcolo della lesione di legittima ai danni dell’attore senza fornire alcuna motivazione. Con il tredicesimomotivo di ricorso si censura la violazione dell’art.563 c.c., per aver il giudice distrettuale affermato che l’azione di riduzione richiedela previa escussione o la prova dell’incapienza dei donatari ex art 563 c.c. , non potendosi esigere dall’atto r e la dimostrazione dei fatti negativi. I motivi sono assorbiti e saranno rivalutati dal giudice di rinvio previo eventuale accertamento della simulazione del negozio di vendita concluso nel 1985 o della sussistenza della lesione di legittima. 8. Sono accolti i motivi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, sono respinti il primo, il secondo, il sesto e il nono e sono assorbite le altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese di legittimità. P.Q.M accogliei motivi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, respinge il primo, il secondo, il sesto e il nono motivo e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa com
Sentenza Cassazione n. 09364/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris