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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22986/2026

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uigiSantarellicontroricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 120/2021depositata il 21/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso..Udito per il ricorrente, su delega, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].1.- Così la sentenza di questa Corte n. 2914 del 2020, descrive i fatti dicausa: «Anna, Maria e [OSCURATO:PERSONA], figlie ed eredi di [OSCURATO:PERSONA],convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], fratellodelle attrici premorto alla madre, nonché Ivan e [OSCURATO:PERSONA], succedutialla stessa Pontalti in rappresentazione del padre Ivan, esponendo che lamadre era deceduta ab intestato lasciando solo il saldo attivo del suo contocorrente, pari ad euro 1254,66, ma avendo donato al figlio, con atto del 6aprile 1989, l'intera quota di patrimonio ereditata dal marito [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 12 giugno 1986.

Le attrici chiesero pertanto la divisione dellamassa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati alfratello, e, in subordine, la riduzione della donazione del 1989 conreintegrazione della loro quota di legittima.

Il Tribunale di Trento rigettò ledomande.

La Corte d'appello di Trento confermò, con sentenza del 16 luglio2014, la decisione del primo giudice.

La Corte di merito, premesso che,come già evidenziato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], essendo premorto allamadre, non aveva potuto accettare l'eredità materna, e, pertanto, nonpoteva essere considerato né coerede né chiamato all'eredità della stessa,sottolineò che, in caso di successione per rappresentazione, la delazioneereditaria avviene direttamente nei confronti dei rappresentanti, chesuccedono iure proprio.

Con la conseguenza, con riguardo al caso di specie,che l'accettazione, da parte degli appellati Ivan e [OSCURATO:PERSONA], figli diLorenzo (la moglie [OSCURATO:PERSONA] non gli subentrava per rappresentazione),Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026della eredità del padre non equivaleva automaticamente ad accettazione diquella della Pontalti, e che essi non potevano considerarsi eredi di costei, aifini della collazione richiesta dalle appellanti, se non a seguito diaccettazione.

Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva richiesto, aipredetti fini, la dimostrazione della qualità di eredi della Pontalti in capo aiconvenuti.

Qualità che condivisibilmente, ad avviso della Corte di merito, ilTribunale aveva ritenuto non provata, mancando un'accettazione espressadell'eredità da parte degli stessi, e non essendo configurabile una ipotesi diaccettazione tacita.

Corretta era altresì la decisione del Tribunale di rigettodella domanda di riduzione per lesione di legittima per effetto delladonazione effettuata in vita dalla Pontalti in favore del figlio Lorenzo, inmancanza di previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario daparte delle appellanti.

Mentre, con riguardo alla presunta inapplicabilità didetto requisito in ipotesi di insussistenza di relictum, si trattava di domandanuova e, come tale, inammissibile.[...] Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Anna, Maria eRita Ferrari sulla base di tre censure, illustrate anche da successivamemoria.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Ivan e JessicaLa Corte di cassazione, con sentenza n. 2910 del 2020, ha rigettato iprimi due motivi di ricorso, che censuravano la decisione nella partein cui i giudici di merito avevano negato la qualità di coeredi deiconvenuti, mentre ha accolto il terzo, con il quale la sentenza fucensurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di riduzione.Si legge testualmente nella pronunzia in esame: «Questa Corte ha giàmesso in evidenza che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 - chestatuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilitàdell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione dellalegittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi - è rispondentealla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventarioNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026(quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma ditutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenzadell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentavaper il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendoche, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti es'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: siassume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azioneesercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare laconsistenza dell'asse (cfr. Cass., sent. n. 5768 del 2013).

Nella specie, incui non vi erano beni da sottoporre ad inventario poiché l'asse ereditario eracostituito dai beni donati a [OSCURATO:PERSONA], la consistenza di detti beni eraben nota ai figli di costui, che ne avevano accettato l'eredità, a maggiorragione, come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistematavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscritta nel librofondiario.

Pertanto, non aveva alcuna ragion d'essere l'obbligo delle attualiricorrenti di accettare l'eredità della madre con beneficio di inventario qualecondizione per proporre l'azione di riduzione delle donazioni.

Esatto è altresìil rilievo, contenuto nel ricorso, secondo il quale, in caso di assenza direlictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell'eserciziodell'azione di riduzione.

Invero, qualora il de cuius abbia integralmenteesaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificandototalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire laquota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella diagire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, nonsorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solodopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovereod a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere laporzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario (cfr. Cass., sent. n.19527 del 2005).

Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perchépretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'aperturadella successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né laNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendoacquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi dirittidi legittimario (v.

Cass., sent. n. 16635 del 2013).

Tale era la ragione per laquale le attuali ricorrenti avevano introdotto la domanda subordinata diriduzione della donazione per l'ipotesi in cui si fosse ritenuto non potersi farluogo a divisione della massa ereditaria per assenza di relictum. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, errato nel ritenere nuova, e, pertanto, inammissibile ladomanda nella parte relativa all'assenza di relictum che avrebbe consentitoalle appellanti di proporla senza essere tenute ad accettare previamentel'eredità con beneficio di inventario - erroneamente rigettandola, per quantoappena chiarito, nella parte relativa alla asserita lesione della legittima pereffetto della donazione per la mancata realizzazione della condizione dellaprevia accettazione beneficiata dell'eredità materna - per essersi leappellanti stesse dapprima dichiarate eredi legittimarie lese e solosuccessivamente eredi pretermesse.

In realtà nessuna mutati° libelli èconfigurabile nella specie, non avendo le appellanti introdotto nel processoalcun tema di indagine nuovo siccome fondato su presupposti totalmentediversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, tali da alterareil regolare svolgimento del contraddittorio.

La pretermissione delle attualiricorrenti dall'eredità non è stata rappresentata nel grado di appello comeuna circostanza o un'argomentazione diversa, non dedotta nel giudizio diprimo grado, ma piuttosto come l'altro aspetto della lesione della quota dilegittima operata dalla donazione disposta a favore di [OSCURATO:PERSONA] dallamadre, che aveva determinato l'azzeramento del relictum.

Sicché, apparelogico e giuridicamente corretto che la azione a tutela della quota dilegittima venisse formulata dalle sorelle Ferrari in modo alternativo, qualedivisione della comunione ereditaria per la eventualità in cui venissericonosciuta l'esistenza di una massa ereditaria da dividere, e quale azionedi riduzione della donazione in caso contrario».Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/20263, La Corte di rinvio, nel definire il giudizio, ha accolto la domanda diriduzione, riconoscendo in via preliminare che la Suprema corteaveva «dettato il principio secondo il quale, ai fini della proposizionedella domanda, le attrici non erano onerate dall’obbligo di accettarecon il beneficio di inventario l’eredità della madre donante».

Quindi,riconosciuta l’irrisorietà del relictum, consistente nel solo saldo diconto corrente dell’importo di euro 1.254,66, ha operato la riduzione,donazione ridotta; ha conteggiato in loro favore anche i frutti,liquidati negli interessi legali sul valore complessivo della quota diriduzione; e poiché il conteggio aveva fatto emergere una differenzaa credito delle legittimarie, ha condannato i convenuti al pagamentodi tale differenza nella misura di un terzo ciascuno.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,illustrato da memoria.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FerrariRita.A seguito di ordine di integrazione impartito con ordinanzainterlocutoria del 12 novembre 2025, hanno altresì depositatocontroricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le controricorrenti hanno depositato memorie.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,dell’art. 564 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, identificatoNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026nell’assenza, nella persona del ricorrente, della duplice qualità didonatario e di chiamato come coerede.La regola enunziata dall’art. 564, comma 1, c.c., secondo la quale, alfine della riduzione di donazioni e legati, il legittimario è esentatodall’onere della preventiva accettazione beneficiata quando ladonazione e il legato siano fatti a persone chiamate come coeredi,suppone la coincidenza fra donatario e chiamato, coincidenza che,nella specie, manca, essendo il donatario premorto.

Il ricorrente,infatti, è stato destinatario della domanda di riduzione qualediscendente del donatario premorto, chiamato per rappresentazioneall’eredità dell’ascendente donante.

Si sostiene, inoltre, che l’ulterioreaffermazione della Corte trentina, nella parte in cui si fa leva sullaconoscenza dei beni donati da parte dei convenuti in riduzione, èpriva di rilievo ai fini di escludere la condizione dell’accettazionebeneficiata.

Seppure l’argomento sia stato effettivamente propostodalla Suprema corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ilmedesimo non era vincolante per il giudice di rinvio e comunque eradestinato a restare assorbito dal rilievo che il ricorrente non era ilbeneficiario della donazione che si voleva ridurre.2.

Il secondo motivo denunzia violazione del principio di dirittoenunziato dalla cassazione e conseguente violazione dell’art. 384,comma 2, c.p.c.; denunzia ancora violazione e falsa applicazione degliartt. 553 e 564 c.p.c.Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nelcaso in esame il relictum esisteva, se è vero che la stessa Corte dirinvio a riconoscere l’esistenza del saldo di un conto corrente, pari a €1.254,66.

Nello stesso tempo, argomenta ancora il ricorrente, occorreconsiderare che si trattava, nel caso di specie, di un’ipotesi diNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026successione legittima, alla quale erano chiamate le tre figlie attrici inriduzione, in una situazione di insufficienza del relictum a integrare laquota di riserva.

Da ciò derivava certamente il diritto dellelegittimarie di agire in riduzione contro i donatari, restando tuttaviaferma la condizione dell’accettazione con beneficio di inventario.3.

È prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato.

Per poteragire in riduzione, il legittimario, quando convenga in giudizio undonatario o un legatario che non sia chiamato come coerede, deveavere accettato l’eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.).

Aquesti effetti chiamati come coeredi, a norma dell’art. 564 c.c.,debbono intendersi tutti coloro che succedono come eredi, a nullarilevando che la vocazione avvenga per legge o per testamento.

Cosìsi deve considerare coerede chi succeda per vocazione legale accantoa chi succeda per vocazione testamentaria, se la successione è inparte testata e in parte intestata.

Ed egualmente coeredi devonoessere considerati coloro che succedono per vocazione diretta accantoa persone che succedono per vocazione indiretta.

Né sono consentitedistinzione, in caso di rappresentazione, a seconda che la donazionesia stata fatta al discendente, chiamato all’eredità, ovveroall’ascendente premorto o rinunziante.

Nell’uno e nell’altro illegittimario è dispensato dal dovere accettare con beneficio diinventario.

La tesi proposta dal ricorrente, secondo cui il chiamato perrappresentazione dovrebbe essere considerare come un estraneorispetto alle donazioni fatte al proprio ascendente, non può avereseguito.

Opera infatti il principio del subingresso dei rappresentantinel luogo del rappresentato (Cass. n. 3140/2025; n. 20018/2004).Mentre è discussa quale sia la spiegazione più razionale e plausibiledel requisito in esame (in argomento Cass. n. 18068/2012; n.Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/202619527/2005; inoltre Cass. 29252/2020), è certo che l'art. 564 c.c. siriferisce al legittimario chiamato all'eredità, per legge o pertestamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato daldover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata neiconfronti del terzo donatario o legatario, dalla previa accettazionebeneficiata (Cass. n. 25441/2017; n. 12496/2007).Giova precisare, che la preterizione del legittimario ricorre inpresenza di un testamento con il quale il de cuius abbia dispostodell'intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, inquesto caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguitodel vittorioso esperimento dell'azione di riduzione rivolta contro ledisposizioni testamentaria a titolo universale, essendogli quindipreclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n. 25541/2017; n.2914/2020).Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell'ipotesi in cui illegittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege allasuccessione.

Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenzaconsidera “pretermesso” il legittimario anche nel caso in cui il decuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni atitolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n.19527/2005).

In questo caso, sebbene si apra la successionelegittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato insenso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggettaall'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.Deve tuttavia precisarsi che l'equiparazione al legittimario preterito èstrettamente limitata all'art. 564 c.c.: significa esonero delle formalitàdell'accettazione con beneficio di inventario, ma diversamente dalcaso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quantoNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto diaccettazione di eredità (Cass. n. 24836/2022).

In altre parole,aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamatoall'eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventanecessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l'azione diriduzione, che comporta tacita accettazione di eredità (Cass. n.18068/2012).In questo senso, la frase che si legge nella sentenza di cassazionecon rinvio, nella parte in cui la Corte afferma che «in caso di assenzadi relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell'eserciziodell'azione di riduzione», non è tecnicamente precisa, perché nondistingue fra preterizione in senso tecnico e preterizione in sensosostanziale, tuttavia l’imprecisione è inserita in un ambito decisorionel quale è chiaramente ravvisata una ipotesi di preterizionesostanziale, vertendosi pacificamente in un caso di successionelegittima.

D'altronde, in altra parte della sentenza di cassazione silegge testualmente che «nella specie, in cui non vi erano beni dasottoporre ad inventario poiché l'asse ereditario era costituito dai benidonati a [OSCURATO:PERSONA], la consistenza di detti beni era ben nota aifigli di costui, che ne avevano accettato l'eredità, a maggior ragione,come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistematavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscrittanel libro fondiario.

Pertanto, non aveva alcuna ragion d'esserel'obbligo delle attuali ricorrenti di accettare l'eredità della madre conbeneficio di inventario quale condizione per proporre l'azione diriduzione delle donazioni».Tale considerazione si coordina con il principio di giurisprudenza,sopra richiamato, che dispensa il legittimario dall’onere di accettareNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026con beneficio di inventario nel caso in cui l’asse sia stato esaurito condonazioni.

In questa prospettiva, è importante sottolineare che, nellamolteplicità delle affermazioni proposte nella sentenza di cassazionecon rinvio, la Corte d’appello richiama in modo particolare proprio ilrilievo della mancanza di beni da inventariare, al quale attribuiscecarattere «di per sé assorbente, sì che non v'è ragione di diffondersioltre sulla questione, che i convenuti in riassunzione sollevano inquesta sede (dopo per il vero avere sostenuto in sostanza il contrarionelle precedenti fasi, almeno in relazione all'originaria richiesta dicollazione), dell'esistenza di un relictum rappresentato dal saldo delconto corrente retrolasciato [sic] dalla defunta [OSCURATO:PERSONA],pari ad € 1.254,66; saldo, com'è evidente, assolutamente minimaleed irrisorio, a fronte del valore dei beni immobili donati in vita dalladonna al figlio [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli odierni convenuti inriassunzione), pari complessivamente, come si vedrà, ad €1.382.912,00».4.

Il ricorrente, con il motivo in esame, sostiene che il relictumesisteva, per cui non si giustificava l’applicazione del principio sullac.d. preterizione sostanziale, che postula l’assenza di beni relitti.

Sisostiene che, in forza della sentenza di cassazione con rinvio,«l’avversaria domanda di riduzione non doveva ritenersi già accoltanel merito, ma solo ritualmente formulata sin dal primo grado anchecon riferimento alla presunta assenza di un relictum: sarebbe poispettato alla Corte di Appello valutare l’effettiva esistenza/assenza didetto relictum quale presupposto necessario ex art. 564 c.c. per poteresaminare la domanda di riduzione nel merito».L’assunto non si può condividere.

La pronunzia di legittimità hastatuito non solo nel senso della rituale introduzione nel giudizio dellaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026domanda di riduzione, ma anche nel senso della sua ammissibilitànella situazione in cui si inseriva, nonostante la mancanza diaccettazione con beneficio di inventario da parte dei legittimari cheavevano domandato la riduzione.

Vale pertanto il principio secondo ilquale «quando una sentenza di Cassazione ha fissato, con efficaciavincolante per il giudice di rinvio, i criteri che debbono informare larisoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devonointendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario elogicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e ciòperché la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio nonsolo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche inrelazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito» (Cass. n.16915/2025; n. 2365/2025).Si deve ancora aggiungere che la valutazione a cui allude ilricorrente, circa l’esistenza nel caso concreto di un relictum, è statacompiuta dalla Corte di rinvio, laddove ha riconosciuto il valore«minimale e irrisorio del relictum», pari a € 1.254,66, «a fronte delvalore dei beni immobili donati in vita dalla donna al figlio Lorenzocomplessivamente, come si vedrà, ad € 1.382.912,00».Ebbene, sulla scia di Cass. n. 26289/2025, occorre chiedersi ora«stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum,costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti alde cuius è presente in qualsiasi successione, quale sia la letturadell’art. 564 c.c. che non si risolva nella negazione del principio»,secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventarionon è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione, in presenzaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026di un asse esaurito con donazioni.

In quel caso, Cass. n. 26289/2025,dopo avere richiamata la giurisprudenza di legittimità che negal’operatività della collazione in presenza di un relictum di modicovalore, ha censurato la decisione per avere impugnata «escluso che[...] fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione delsaldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07,trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrareasse ereditario ai fini che interessano.

Anziché affermare, come hafatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fattinuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto correnteappartenesse al de cuius - e prima di verificare se si rimanessenell’ambito di una mera difesa- la Corte d’appello avrebbe dovutoritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio daessere inidoneo a escludere la pretermissione».In verità, la similitudine, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 26289/2025, fracollazione e riunione fittizia, sotto il profilo considerato, non èproponibile in termini assoluti.

Invero l’argomento, in base al quale lagiurisprudenza nega l’operatività della collazione sia in assenza di unrelictum, sia in presenza di un relictum di modico valore, trova la suaspiegazione teorica nel fatto che la collazione è concepita comeoperazione divisionale, destinata quindi a non operare laddove non cisia, per mancanza di beni, una comunione ereditaria da sciogliere.Tale argomento, assai criticato in dottrina sulla base di argomenti chequi è inutile esaminare, non è riproponibile con riferimento allariunione fittizia e al conseguente esercizio dell’azione di riduzione, cheè diversa dall’azione di divisione (Cass. n. 18468/2010).

Nondimeno,si ricava dalla pronunzia di Cass. 26289/2025 l’esistenza di unprincipio certamente condivisibile, quale risultato di una operazioneNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026teleologica giustificata dalla ratio dell’art. 564 c.c., che è quella ditutelare i legatari e i donatari mediante un preventivo accertamentodella consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubblichedell’inventario: ratio insussistente non solo quando il de cuius si èspogliato in vita dell’intero patrimonio, ma anche quando la misuradel relictum sia talmente esegua da non avere alcune reale incidenzanella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima fra ibeni relitti e i beni donati.In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), ledonazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (alnetto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata ailegittimari.

Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio «èriservata la metà del patrimonio» (art. 537, comma 1, c.c.), vuoleintendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metàdel valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati.Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valoredella legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale illegittimario deve prendere anche la parte del valore della stessalegittima calcolata sulle donazioni.

Ciò si ricava specialmente dall’art.553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e deilegati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possonosoddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione (Cass. n.17856/2023).

Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragionidel legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul pianoesclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunionefittizia.

In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, ledonazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quellainsufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delleNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 32197/2021; n.35461/2022).Così illustrato in sintesi l’ordine della riduzione è facile constatare chei beni relitti lasciati dalla donante [OSCURATO:PERSONA], ai quali riferirein ipotesi l’onere dell’inventario, rappresentano, sulla base delconteggio proposto nella sentenza impugnata, meno dell’1% dellamassa di calcolo: ciò vuol dire che il peso della reintegrazione èsostanzialmente a carico per intero delle donazioni.

Va da sé che ilconcetto di “preterizione sostanziale”, usato per negare l’oneredell’accettazione beneficiata da parte del legittimario chiamato exlege all’eredità, prelude a una valutazione non rigida, ma da farsicaso per caso, rimessa per forza di cosa al giudice di merito, il quale,nella specie, ha riconosciuto l’esistenza di un relictum “assolutamenteminimale e irrisorio”, tale da non giustificare la condizione dellapreventiva accettazione beneficiata da parte del legittimario attore inriduzione: euro 1.264,676 a fronte del valore dei beni immobilidonati, pari complessivamente a euro 1.382.912,00.Tale valutazione esprime un apprezzamento di merito incensurabile inquesta sede.5.

Consegue dalle considerazioni che precedono l’inammissibilità delprimo motivo.

Nella sentenza impugnata, sulla scia della pronunzia dicassazione con rinvio, si fa riferimento, quale ragione di nonapplicabilità dell’art. 564 c.c., sia all’ipotesi delle donazioni fatte apersone chiamate come coeredi, sia alla conoscenza dei beni donatida parte dei convenuti in riduzione.

Tali considerazioni sono tuttaviapoi superate dall’ulteriore rilievo, proposto dal giudice di rinviosempre sulla scia della sentenza di legittimità, sul valore“assolutamente minimale e irrisorio” del relictum, a fronte del valoreNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026dei beni donati.

Tale rilievo, corretto in diritto e incensurabile neiprofili fattuali, esprime una ratio decidendi autonoma e sufficiente agiustificare comunque l’esenzione dell’onere dell’accettazione conbeneficio di inventario, per tutti i convenuti in riduzione, inclusaGentile Paola, coniuge del donatario premorto, che non è compresafra le persone chiamate come coeredi alla successione della donante,non essendo fra i soggetti a favore dei quali opera larappresentazione.

In conseguenza, le altre censure mosse dalricorrente sono tutte inammissibili, non potendo comunque il loroaccoglimento comportare la cassazione della sentenza (Cass. n.5102/2024; n. 11493/2018).6.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.769, 556, 747, 748, e 750 c.c.

La Corte d’appello, dopo avereprecisato che la Pontalti aveva donato al figlio la quota di 190/630 deibeni che aveva ereditato, in concorso con i tre figli, dal coniugeVittorio Ferrari, ha poi conteggiato, a scapito del donatario, lamaggiore quota di 210/630, includendo la quota di 20/630 diusufrutto, oggetto di usufrutto della donante, quota che era inveceestranea all’atto di donazione.Il motivo è fondato.

Si può dare per acquisito che la quota donataproveniva dalla successione del coniuge della donante e padre deiquattro fratelli Ferrari: il donatario [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle, attriciin riduzione, Anna, Maria e [OSCURATO:PERSONA].

In ragione delle quote diconcorso, i beni oggetto di successione sono stati acquisiti per 1/3 dalconiuge, la donante [OSCURATO:PERSONA], e per 2/3 dai quattro figli inparti uguali: usando le frazioni utilizzate dalla Corte d’appello, per210/630 dal coniuge e per 105/630 ciascuno dai quattro figli.

Èaltrettanto pacifico che la donante, titolare della quota di 210/630 delNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026bene oggetto donazione, aveva donato al figlio Lorenzo la quota di190/630.In relazione a tale donazione, la Corte d’appello così si esprime: «[...]è da precisare, a questo proposito, che la quota di proprietà dellaPontalti sui beni immobili viene considerata per intero (210/630) aifini della determinazione della porzione disponibile, benché ladonazione da costei posta in essere a favore del figlio fosse per i190/630, giacché i restanti 20/630 erano costituiti dal valoredell'usufrutto che la donante s'era riservata sull'immobile di cui inquesta sede in concreto si discute (usufrutto ovviamente venutomeno con la morte dell'usufruttuaria, con correlativo consolidamentodella piena proprietà in favore degli odierni convenuti)».La ricostruzione è frutto di un equivoco.

L’esistenza di un usufruttopro quota suppone l’esistenza di una corrispondente quota di nudaproprietà, che, nel ragionamento della Corte di merito, sarebbe statadonata dalla Pontalti al figlio Lorenzo.

In pratica, al figlio Lorenzo nonsarebbe stata donata la quota di 190/630 del bene, ma la quota di210/630, di cui 190/630 in piena proprietà e 20/630 in nudaproprietà: insomma sarebbe stata fatta una donazione con riserva diusufrutto parziario in favore della donante.

Solo in questaprospettiva, si potrebbe assumere che, estintosi con la morte delladomanda, l’usufrutto si era consolidato con la nuda proprietà dellaquota, rendendo il donatario titolare della quota di 210/630 in pienaproprietà in forza dell’originaria donazione.Ma questa conclusione, che ha indotto la corte di merito a includerenella riunione fittizia la quota di 210/630 dei beni donati, è incontraddizione con la premessa, chiaramente posta dalla stessaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026sentenza impugnata, secondo la quale al figlio Lorenzo è stata donatala quota di 190/210, senza alcuna riserva.L’errore commesso dalla Corte d’appello, già risultante dalla sempliceconsiderazione letterale della pronunzia, è limpidamente colto con ilmotivo di ricorso in esame.Si legge testualmente nel ricorso: «Se si guarda invero l’atto didonazione oggi in contestazione ed il contestuale negozio (oneroso) didivisione in morte di [OSCURATO:PERSONA] di data 6 aprile 1989 – già prodotto dacontroparte sub all. 4 e che qui si riallega sub all. 4L- si vedrà che in mortedel predetto si è aperta la successione legittima e la moglie PontaltiGiuseppina ha ereditato la quota di 210/630 indivisi mentre i 4 figli Lorenzo,Anna, Maria e Rita hanno ereditato la quota di 105/630 ciascuno.

La madrePontalti Giuseppina ha donato al figlio PARTE della sua quota pari a 190/630in piena proprietà trattenendo la piena proprietà di 20/630 e non l’usufruttosul bene donato! A quel punto, con lo stesso atto ma a titolo di divisione inmorte di [OSCURATO:PERSONA] (e non a titolo di donazione!) e considerato cheLorenzo Ferrari era proprietario della piena proprietà della quota indivisa di295/630 sui beni del padre (105/630 già suoi per successione legittima edaltri 190/630, donatigli dalla madre) e le sue tre sorelle della quota indivisain piena proprietà di 105/630 ciascuna, la madre [OSCURATO:PERSONA] haaccettato l’usufrutto sull’intero primo piano della p.ed. 169 C.C.

RAVINAlasciando che i suoi 20/630 in piena proprietà andassero a beneficio di tutti isuoi figli e non certo del solo Lorenzo.

A costui, sempre a titolo di divisionein morte del padre è stato dunque assegnata la p.ed. 169 C.C.

RAVINA(oltre ad alcuni adiacenti terreni) e alle sorelle Ferrari altri immobili.Pertanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di merito, con ilpredetto atto [OSCURATO:PERSONA] ha acconsentito che la madre gravasse diusufrutto l’immobile a lui assegnato in morte del padre per permettere chela quota di 20/630 di proprietà della madre venisse distribuita fra tutti i figli.È chiaro, tuttavia, che l’usufrutto si è poi estinto con la morte di PontaltiNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026Giuseppina, ma i suoi 20/630 erano già stati ripartiti tra tutti i figli(comprese le signore Ferrari!) alla morte del marito e, quindi, oggi nonpossono certo essere né conteggiati nella riunione fittizia del suo asseereditario ex art. 556 c.c. (non sono né relictum né donatum) né ancormeno essere ridotti come se fossero parte della donazione a Lorenzo».Le riflessioni proposte dal ricorrente sulla base dell’atto donazione(atto richiamato nel ricorso in modo da soddisfare ampiamente ilprincipio di specificità del motivo e ritualmente prodotto fra idocumenti sui quali il ricorso si fonda) rende palese l’errorecommesso dalla Corte d’appello, che ha ipotizzato una inesistentedonazione con riserva di usufrutto pro quota in favore della donante.Diversamente, come sostiene il ricorrente, la donante ha donato alfiglio, dei 210/630 degli immobili ereditati dal marito, la minore quotadi 190/630 in piena proprietà, avendo trattenuto la quota di proprietàdi 20/630.

Con il medesimo atto, dopo la donazione, fu fatta unadivisione dei beni provenienti dall’eredità di [OSCURATO:PERSONA] fra gliaventi diritti, che prevedeva, in perfetta coerenza con misura dellaquota donata, il concorso della donante per la quota residua di20/210 di piena proprietà, mentre Lorenzo concorreva per la quota di295/630, per effetto del cumulo fra la quota ereditata dal padre, paria 105/630, e quella di 190/630 ricevuta per donazione.

Gli altri trefigli Anna, Maria e Rita concorrevano per la quota ricevuta da padre,di 105/630.

In sede di divisione la quota della donante, pari a 20/630della proprietà, fu integrata, a titolo di porzione divisoria, conl’usufrutto sulla sola particella 169, attribuita in sede di divisione alsolo Lorenzo.

Va da sé che, estinto l’usufrutto, Lorenzo è divenutotitolare della piena proprietà dell’intera particella 169, ma ciò non hadeterminato un inconfigurabile ampliamento dell’oggetto dellaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026donazione, ma ha costituito un effetto secondario e riflesso divisione,in quanto attuata, in favore della Pontalti, con l’attribuzione di unaquota di usufrutto invece che di una quota in proprietà o di unasomma di denaro corrispondente al valore della quota astratta diconcorso di 20/630.

Tale attribuzione in usufrutto, ovviamente, hacomportato una maggiore attribuzione in proprietà a beneficio di tuttii coeredi concorrenti, e non solo del donatario.

Nella riunione fittizia,quindi, occorreva conteggiare non la quota di 210/630, ma quella di190/630, la sola che fu oggetto di donazione.D’altra parte, l’errore commesso dalla Corte di merito, poiché investela ricostruzione della massa di calcolo con la riunione fittizia,comporta naturalmente la caducazione della pronunzia di riduzione, inquanto dipendente dalla riunione fittizia (Cass. n. 17926/2020), e conessa l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi, cheinvestono (sotto diversi profili) l’attuazione della stessa riduzione, chenaturalmente dovrà essere rifatta ex novo, una volta determinaticorrettamente i beni da includere nel calcolo.La sentenza deve essere cassata in relazione al terzo motivo e lacausa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo;dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa, anche per le spese, dinanzi alla Corted’appello di Trento in diversa composizione.Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uigiSantarellicontroricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 120/2021depositata il 21/05/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso..Udito per il ricorrente, su delega, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].1.- Così la sentenza di questa Corte n. 2914 del 2020, descrive i fatti dicausa: «Anna, Maria e [OSCURATO:PERSONA], figlie ed eredi di [OSCURATO:PERSONA],convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], fratellodelle attrici premorto alla madre, nonché Ivan e [OSCURATO:PERSONA], succedutialla stessa Pontalti in rappresentazione del padre Ivan, esponendo che lamadre era deceduta ab intestato lasciando solo il saldo attivo del suo contocorrente, pari ad euro 1254,66, ma avendo donato al figlio, con atto del 6aprile 1989, l'intera quota di patrimonio ereditata dal marito [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 12 giugno 1986. Le attrici chiesero pertanto la divisione dellamassa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati alfratello, e, in subordine, la riduzione della donazione del 1989 conreintegrazione della loro quota di legittima. Il Tribunale di Trento rigettò ledomande. La Corte d'appello di Trento confermò, con sentenza del 16 luglio2014, la decisione del primo giudice. La Corte di merito, premesso che,come già evidenziato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], essendo premorto allamadre, non aveva potuto accettare l'eredità materna, e, pertanto, nonpoteva essere considerato né coerede né chiamato all'eredità della stessa,sottolineò che, in caso di successione per rappresentazione, la delazioneereditaria avviene direttamente nei confronti dei rappresentanti, chesuccedono iure proprio. Con la conseguenza, con riguardo al caso di specie,che l'accettazione, da parte degli appellati Ivan e [OSCURATO:PERSONA], figli diLorenzo (la moglie [OSCURATO:PERSONA] non gli subentrava per rappresentazione),Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026della eredità del padre non equivaleva automaticamente ad accettazione diquella della Pontalti, e che essi non potevano considerarsi eredi di costei, aifini della collazione richiesta dalle appellanti, se non a seguito diaccettazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva richiesto, aipredetti fini, la dimostrazione della qualità di eredi della Pontalti in capo aiconvenuti. Qualità che condivisibilmente, ad avviso della Corte di merito, ilTribunale aveva ritenuto non provata, mancando un'accettazione espressadell'eredità da parte degli stessi, e non essendo configurabile una ipotesi diaccettazione tacita. Corretta era altresì la decisione del Tribunale di rigettodella domanda di riduzione per lesione di legittima per effetto delladonazione effettuata in vita dalla Pontalti in favore del figlio Lorenzo, inmancanza di previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario daparte delle appellanti. Mentre, con riguardo alla presunta inapplicabilità didetto requisito in ipotesi di insussistenza di relictum, si trattava di domandanuova e, come tale, inammissibile.[...] Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Anna, Maria eRita Ferrari sulla base di tre censure, illustrate anche da successivamemoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Ivan e JessicaLa Corte di cassazione, con sentenza n. 2910 del 2020, ha rigettato iprimi due motivi di ricorso, che censuravano la decisione nella partein cui i giudici di merito avevano negato la qualità di coeredi deiconvenuti, mentre ha accolto il terzo, con il quale la sentenza fucensurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di riduzione.Si legge testualmente nella pronunzia in esame: «Questa Corte ha giàmesso in evidenza che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 - chestatuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilitàdell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione dellalegittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi - è rispondentealla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventarioNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026(quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma ditutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenzadell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentavaper il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendoche, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti es'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: siassume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azioneesercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare laconsistenza dell'asse (cfr. Cass., sent. n. 5768 del 2013). Nella specie, incui non vi erano beni da sottoporre ad inventario poiché l'asse ereditario eracostituito dai beni donati a [OSCURATO:PERSONA], la consistenza di detti beni eraben nota ai figli di costui, che ne avevano accettato l'eredità, a maggiorragione, come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistematavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscritta nel librofondiario. Pertanto, non aveva alcuna ragion d'essere l'obbligo delle attualiricorrenti di accettare l'eredità della madre con beneficio di inventario qualecondizione per proporre l'azione di riduzione delle donazioni. Esatto è altresìil rilievo, contenuto nel ricorso, secondo il quale, in caso di assenza direlictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell'eserciziodell'azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmenteesaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificandototalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire laquota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella diagire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, nonsorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solodopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovereod a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere laporzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario (cfr. Cass., sent. n.19527 del 2005). Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perchépretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'aperturadella successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né laNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendoacquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi dirittidi legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013). Tale era la ragione per laquale le attuali ricorrenti avevano introdotto la domanda subordinata diriduzione della donazione per l'ipotesi in cui si fosse ritenuto non potersi farluogo a divisione della massa ereditaria per assenza di relictum. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, errato nel ritenere nuova, e, pertanto, inammissibile ladomanda nella parte relativa all'assenza di relictum che avrebbe consentitoalle appellanti di proporla senza essere tenute ad accettare previamentel'eredità con beneficio di inventario - erroneamente rigettandola, per quantoappena chiarito, nella parte relativa alla asserita lesione della legittima pereffetto della donazione per la mancata realizzazione della condizione dellaprevia accettazione beneficiata dell'eredità materna - per essersi leappellanti stesse dapprima dichiarate eredi legittimarie lese e solosuccessivamente eredi pretermesse. In realtà nessuna mutati° libelli èconfigurabile nella specie, non avendo le appellanti introdotto nel processoalcun tema di indagine nuovo siccome fondato su presupposti totalmentediversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, tali da alterareil regolare svolgimento del contraddittorio. La pretermissione delle attualiricorrenti dall'eredità non è stata rappresentata nel grado di appello comeuna circostanza o un'argomentazione diversa, non dedotta nel giudizio diprimo grado, ma piuttosto come l'altro aspetto della lesione della quota dilegittima operata dalla donazione disposta a favore di [OSCURATO:PERSONA] dallamadre, che aveva determinato l'azzeramento del relictum. Sicché, apparelogico e giuridicamente corretto che la azione a tutela della quota dilegittima venisse formulata dalle sorelle Ferrari in modo alternativo, qualedivisione della comunione ereditaria per la eventualità in cui venissericonosciuta l'esistenza di una massa ereditaria da dividere, e quale azionedi riduzione della donazione in caso contrario».Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/20263, La Corte di rinvio, nel definire il giudizio, ha accolto la domanda diriduzione, riconoscendo in via preliminare che la Suprema corteaveva «dettato il principio secondo il quale, ai fini della proposizionedella domanda, le attrici non erano onerate dall’obbligo di accettarecon il beneficio di inventario l’eredità della madre donante». Quindi,riconosciuta l’irrisorietà del relictum, consistente nel solo saldo diconto corrente dell’importo di euro 1.254,66, ha operato la riduzione,donazione ridotta; ha conteggiato in loro favore anche i frutti,liquidati negli interessi legali sul valore complessivo della quota diriduzione; e poiché il conteggio aveva fatto emergere una differenzaa credito delle legittimarie, ha condannato i convenuti al pagamentodi tale differenza nella misura di un terzo ciascuno.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,illustrato da memoria.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FerrariRita.A seguito di ordine di integrazione impartito con ordinanzainterlocutoria del 12 novembre 2025, hanno altresì depositatocontroricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le controricorrenti hanno depositato memorie.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,dell’art. 564 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, identificatoNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026nell’assenza, nella persona del ricorrente, della duplice qualità didonatario e di chiamato come coerede.La regola enunziata dall’art. 564, comma 1, c.c., secondo la quale, alfine della riduzione di donazioni e legati, il legittimario è esentatodall’onere della preventiva accettazione beneficiata quando ladonazione e il legato siano fatti a persone chiamate come coeredi,suppone la coincidenza fra donatario e chiamato, coincidenza che,nella specie, manca, essendo il donatario premorto. Il ricorrente,infatti, è stato destinatario della domanda di riduzione qualediscendente del donatario premorto, chiamato per rappresentazioneall’eredità dell’ascendente donante. Si sostiene, inoltre, che l’ulterioreaffermazione della Corte trentina, nella parte in cui si fa leva sullaconoscenza dei beni donati da parte dei convenuti in riduzione, èpriva di rilievo ai fini di escludere la condizione dell’accettazionebeneficiata. Seppure l’argomento sia stato effettivamente propostodalla Suprema corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ilmedesimo non era vincolante per il giudice di rinvio e comunque eradestinato a restare assorbito dal rilievo che il ricorrente non era ilbeneficiario della donazione che si voleva ridurre.2. Il secondo motivo denunzia violazione del principio di dirittoenunziato dalla cassazione e conseguente violazione dell’art. 384,comma 2, c.p.c.; denunzia ancora violazione e falsa applicazione degliartt. 553 e 564 c.p.c.Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nelcaso in esame il relictum esisteva, se è vero che la stessa Corte dirinvio a riconoscere l’esistenza del saldo di un conto corrente, pari a €1.254,66. Nello stesso tempo, argomenta ancora il ricorrente, occorreconsiderare che si trattava, nel caso di specie, di un’ipotesi diNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026successione legittima, alla quale erano chiamate le tre figlie attrici inriduzione, in una situazione di insufficienza del relictum a integrare laquota di riserva. Da ciò derivava certamente il diritto dellelegittimarie di agire in riduzione contro i donatari, restando tuttaviaferma la condizione dell’accettazione con beneficio di inventario.3. È prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato. Per poteragire in riduzione, il legittimario, quando convenga in giudizio undonatario o un legatario che non sia chiamato come coerede, deveavere accettato l’eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.). Aquesti effetti chiamati come coeredi, a norma dell’art. 564 c.c.,debbono intendersi tutti coloro che succedono come eredi, a nullarilevando che la vocazione avvenga per legge o per testamento. Cosìsi deve considerare coerede chi succeda per vocazione legale accantoa chi succeda per vocazione testamentaria, se la successione è inparte testata e in parte intestata. Ed egualmente coeredi devonoessere considerati coloro che succedono per vocazione diretta accantoa persone che succedono per vocazione indiretta. Né sono consentitedistinzione, in caso di rappresentazione, a seconda che la donazionesia stata fatta al discendente, chiamato all’eredità, ovveroall’ascendente premorto o rinunziante. Nell’uno e nell’altro illegittimario è dispensato dal dovere accettare con beneficio diinventario. La tesi proposta dal ricorrente, secondo cui il chiamato perrappresentazione dovrebbe essere considerare come un estraneorispetto alle donazioni fatte al proprio ascendente, non può avereseguito. Opera infatti il principio del subingresso dei rappresentantinel luogo del rappresentato (Cass. n. 3140/2025; n. 20018/2004).Mentre è discussa quale sia la spiegazione più razionale e plausibiledel requisito in esame (in argomento Cass. n. 18068/2012; n.Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/202619527/2005; inoltre Cass. 29252/2020), è certo che l'art. 564 c.c. siriferisce al legittimario chiamato all'eredità, per legge o pertestamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato daldover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata neiconfronti del terzo donatario o legatario, dalla previa accettazionebeneficiata (Cass. n. 25441/2017; n. 12496/2007).Giova precisare, che la preterizione del legittimario ricorre inpresenza di un testamento con il quale il de cuius abbia dispostodell'intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, inquesto caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguitodel vittorioso esperimento dell'azione di riduzione rivolta contro ledisposizioni testamentaria a titolo universale, essendogli quindipreclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n. 25541/2017; n.2914/2020).Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell'ipotesi in cui illegittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege allasuccessione. Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenzaconsidera “pretermesso” il legittimario anche nel caso in cui il decuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni atitolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n.19527/2005). In questo caso, sebbene si apra la successionelegittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato insenso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggettaall'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.Deve tuttavia precisarsi che l'equiparazione al legittimario preterito èstrettamente limitata all'art. 564 c.c.: significa esonero delle formalitàdell'accettazione con beneficio di inventario, ma diversamente dalcaso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quantoNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto diaccettazione di eredità (Cass. n. 24836/2022). In altre parole,aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamatoall'eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventanecessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l'azione diriduzione, che comporta tacita accettazione di eredità (Cass. n.18068/2012).In questo senso, la frase che si legge nella sentenza di cassazionecon rinvio, nella parte in cui la Corte afferma che «in caso di assenzadi relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell'eserciziodell'azione di riduzione», non è tecnicamente precisa, perché nondistingue fra preterizione in senso tecnico e preterizione in sensosostanziale, tuttavia l’imprecisione è inserita in un ambito decisorionel quale è chiaramente ravvisata una ipotesi di preterizionesostanziale, vertendosi pacificamente in un caso di successionelegittima. D'altronde, in altra parte della sentenza di cassazione silegge testualmente che «nella specie, in cui non vi erano beni dasottoporre ad inventario poiché l'asse ereditario era costituito dai benidonati a [OSCURATO:PERSONA], la consistenza di detti beni era ben nota aifigli di costui, che ne avevano accettato l'eredità, a maggior ragione,come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistematavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscrittanel libro fondiario. Pertanto, non aveva alcuna ragion d'esserel'obbligo delle attuali ricorrenti di accettare l'eredità della madre conbeneficio di inventario quale condizione per proporre l'azione diriduzione delle donazioni».Tale considerazione si coordina con il principio di giurisprudenza,sopra richiamato, che dispensa il legittimario dall’onere di accettareNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026con beneficio di inventario nel caso in cui l’asse sia stato esaurito condonazioni. In questa prospettiva, è importante sottolineare che, nellamolteplicità delle affermazioni proposte nella sentenza di cassazionecon rinvio, la Corte d’appello richiama in modo particolare proprio ilrilievo della mancanza di beni da inventariare, al quale attribuiscecarattere «di per sé assorbente, sì che non v'è ragione di diffondersioltre sulla questione, che i convenuti in riassunzione sollevano inquesta sede (dopo per il vero avere sostenuto in sostanza il contrarionelle precedenti fasi, almeno in relazione all'originaria richiesta dicollazione), dell'esistenza di un relictum rappresentato dal saldo delconto corrente retrolasciato [sic] dalla defunta [OSCURATO:PERSONA],pari ad € 1.254,66; saldo, com'è evidente, assolutamente minimaleed irrisorio, a fronte del valore dei beni immobili donati in vita dalladonna al figlio [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli odierni convenuti inriassunzione), pari complessivamente, come si vedrà, ad €1.382.912,00».4. Il ricorrente, con il motivo in esame, sostiene che il relictumesisteva, per cui non si giustificava l’applicazione del principio sullac.d. preterizione sostanziale, che postula l’assenza di beni relitti. Sisostiene che, in forza della sentenza di cassazione con rinvio,«l’avversaria domanda di riduzione non doveva ritenersi già accoltanel merito, ma solo ritualmente formulata sin dal primo grado anchecon riferimento alla presunta assenza di un relictum: sarebbe poispettato alla Corte di Appello valutare l’effettiva esistenza/assenza didetto relictum quale presupposto necessario ex art. 564 c.c. per poteresaminare la domanda di riduzione nel merito».L’assunto non si può condividere. La pronunzia di legittimità hastatuito non solo nel senso della rituale introduzione nel giudizio dellaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026domanda di riduzione, ma anche nel senso della sua ammissibilitànella situazione in cui si inseriva, nonostante la mancanza diaccettazione con beneficio di inventario da parte dei legittimari cheavevano domandato la riduzione. Vale pertanto il principio secondo ilquale «quando una sentenza di Cassazione ha fissato, con efficaciavincolante per il giudice di rinvio, i criteri che debbono informare larisoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devonointendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario elogicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e ciòperché la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio nonsolo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche inrelazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito» (Cass. n.16915/2025; n. 2365/2025).Si deve ancora aggiungere che la valutazione a cui allude ilricorrente, circa l’esistenza nel caso concreto di un relictum, è statacompiuta dalla Corte di rinvio, laddove ha riconosciuto il valore«minimale e irrisorio del relictum», pari a € 1.254,66, «a fronte delvalore dei beni immobili donati in vita dalla donna al figlio Lorenzocomplessivamente, come si vedrà, ad € 1.382.912,00».Ebbene, sulla scia di Cass. n. 26289/2025, occorre chiedersi ora«stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum,costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti alde cuius è presente in qualsiasi successione, quale sia la letturadell’art. 564 c.c. che non si risolva nella negazione del principio»,secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventarionon è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione, in presenzaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026di un asse esaurito con donazioni. In quel caso, Cass. n. 26289/2025,dopo avere richiamata la giurisprudenza di legittimità che negal’operatività della collazione in presenza di un relictum di modicovalore, ha censurato la decisione per avere impugnata «escluso che[...] fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione delsaldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07,trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrareasse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come hafatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fattinuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto correnteappartenesse al de cuius - e prima di verificare se si rimanessenell’ambito di una mera difesa- la Corte d’appello avrebbe dovutoritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio daessere inidoneo a escludere la pretermissione».In verità, la similitudine, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 26289/2025, fracollazione e riunione fittizia, sotto il profilo considerato, non èproponibile in termini assoluti. Invero l’argomento, in base al quale lagiurisprudenza nega l’operatività della collazione sia in assenza di unrelictum, sia in presenza di un relictum di modico valore, trova la suaspiegazione teorica nel fatto che la collazione è concepita comeoperazione divisionale, destinata quindi a non operare laddove non cisia, per mancanza di beni, una comunione ereditaria da sciogliere.Tale argomento, assai criticato in dottrina sulla base di argomenti chequi è inutile esaminare, non è riproponibile con riferimento allariunione fittizia e al conseguente esercizio dell’azione di riduzione, cheè diversa dall’azione di divisione (Cass. n. 18468/2010). Nondimeno,si ricava dalla pronunzia di Cass. 26289/2025 l’esistenza di unprincipio certamente condivisibile, quale risultato di una operazioneNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026teleologica giustificata dalla ratio dell’art. 564 c.c., che è quella ditutelare i legatari e i donatari mediante un preventivo accertamentodella consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubblichedell’inventario: ratio insussistente non solo quando il de cuius si èspogliato in vita dell’intero patrimonio, ma anche quando la misuradel relictum sia talmente esegua da non avere alcune reale incidenzanella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima fra ibeni relitti e i beni donati.In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), ledonazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (alnetto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata ailegittimari. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio «èriservata la metà del patrimonio» (art. 537, comma 1, c.c.), vuoleintendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metàdel valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati.Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valoredella legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale illegittimario deve prendere anche la parte del valore della stessalegittima calcolata sulle donazioni. Ciò si ricava specialmente dall’art.553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e deilegati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possonosoddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione (Cass. n.17856/2023). Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragionidel legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul pianoesclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunionefittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, ledonazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quellainsufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delleNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 32197/2021; n.35461/2022).Così illustrato in sintesi l’ordine della riduzione è facile constatare chei beni relitti lasciati dalla donante [OSCURATO:PERSONA], ai quali riferirein ipotesi l’onere dell’inventario, rappresentano, sulla base delconteggio proposto nella sentenza impugnata, meno dell’1% dellamassa di calcolo: ciò vuol dire che il peso della reintegrazione èsostanzialmente a carico per intero delle donazioni. Va da sé che ilconcetto di “preterizione sostanziale”, usato per negare l’oneredell’accettazione beneficiata da parte del legittimario chiamato exlege all’eredità, prelude a una valutazione non rigida, ma da farsicaso per caso, rimessa per forza di cosa al giudice di merito, il quale,nella specie, ha riconosciuto l’esistenza di un relictum “assolutamenteminimale e irrisorio”, tale da non giustificare la condizione dellapreventiva accettazione beneficiata da parte del legittimario attore inriduzione: euro 1.264,676 a fronte del valore dei beni immobilidonati, pari complessivamente a euro 1.382.912,00.Tale valutazione esprime un apprezzamento di merito incensurabile inquesta sede.5. Consegue dalle considerazioni che precedono l’inammissibilità delprimo motivo. Nella sentenza impugnata, sulla scia della pronunzia dicassazione con rinvio, si fa riferimento, quale ragione di nonapplicabilità dell’art. 564 c.c., sia all’ipotesi delle donazioni fatte apersone chiamate come coeredi, sia alla conoscenza dei beni donatida parte dei convenuti in riduzione. Tali considerazioni sono tuttaviapoi superate dall’ulteriore rilievo, proposto dal giudice di rinviosempre sulla scia della sentenza di legittimità, sul valore“assolutamente minimale e irrisorio” del relictum, a fronte del valoreNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026dei beni donati. Tale rilievo, corretto in diritto e incensurabile neiprofili fattuali, esprime una ratio decidendi autonoma e sufficiente agiustificare comunque l’esenzione dell’onere dell’accettazione conbeneficio di inventario, per tutti i convenuti in riduzione, inclusaGentile Paola, coniuge del donatario premorto, che non è compresafra le persone chiamate come coeredi alla successione della donante,non essendo fra i soggetti a favore dei quali opera larappresentazione. In conseguenza, le altre censure mosse dalricorrente sono tutte inammissibili, non potendo comunque il loroaccoglimento comportare la cassazione della sentenza (Cass. n.5102/2024; n. 11493/2018).6. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.769, 556, 747, 748, e 750 c.c. La Corte d’appello, dopo avereprecisato che la Pontalti aveva donato al figlio la quota di 190/630 deibeni che aveva ereditato, in concorso con i tre figli, dal coniugeVittorio Ferrari, ha poi conteggiato, a scapito del donatario, lamaggiore quota di 210/630, includendo la quota di 20/630 diusufrutto, oggetto di usufrutto della donante, quota che era inveceestranea all’atto di donazione.Il motivo è fondato. Si può dare per acquisito che la quota donataproveniva dalla successione del coniuge della donante e padre deiquattro fratelli Ferrari: il donatario [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle, attriciin riduzione, Anna, Maria e [OSCURATO:PERSONA]. In ragione delle quote diconcorso, i beni oggetto di successione sono stati acquisiti per 1/3 dalconiuge, la donante [OSCURATO:PERSONA], e per 2/3 dai quattro figli inparti uguali: usando le frazioni utilizzate dalla Corte d’appello, per210/630 dal coniuge e per 105/630 ciascuno dai quattro figli. Èaltrettanto pacifico che la donante, titolare della quota di 210/630 delNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026bene oggetto donazione, aveva donato al figlio Lorenzo la quota di190/630.In relazione a tale donazione, la Corte d’appello così si esprime: «[...]è da precisare, a questo proposito, che la quota di proprietà dellaPontalti sui beni immobili viene considerata per intero (210/630) aifini della determinazione della porzione disponibile, benché ladonazione da costei posta in essere a favore del figlio fosse per i190/630, giacché i restanti 20/630 erano costituiti dal valoredell'usufrutto che la donante s'era riservata sull'immobile di cui inquesta sede in concreto si discute (usufrutto ovviamente venutomeno con la morte dell'usufruttuaria, con correlativo consolidamentodella piena proprietà in favore degli odierni convenuti)».La ricostruzione è frutto di un equivoco. L’esistenza di un usufruttopro quota suppone l’esistenza di una corrispondente quota di nudaproprietà, che, nel ragionamento della Corte di merito, sarebbe statadonata dalla Pontalti al figlio Lorenzo. In pratica, al figlio Lorenzo nonsarebbe stata donata la quota di 190/630 del bene, ma la quota di210/630, di cui 190/630 in piena proprietà e 20/630 in nudaproprietà: insomma sarebbe stata fatta una donazione con riserva diusufrutto parziario in favore della donante. Solo in questaprospettiva, si potrebbe assumere che, estintosi con la morte delladomanda, l’usufrutto si era consolidato con la nuda proprietà dellaquota, rendendo il donatario titolare della quota di 210/630 in pienaproprietà in forza dell’originaria donazione.Ma questa conclusione, che ha indotto la corte di merito a includerenella riunione fittizia la quota di 210/630 dei beni donati, è incontraddizione con la premessa, chiaramente posta dalla stessaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026sentenza impugnata, secondo la quale al figlio Lorenzo è stata donatala quota di 190/210, senza alcuna riserva.L’errore commesso dalla Corte d’appello, già risultante dalla sempliceconsiderazione letterale della pronunzia, è limpidamente colto con ilmotivo di ricorso in esame.Si legge testualmente nel ricorso: «Se si guarda invero l’atto didonazione oggi in contestazione ed il contestuale negozio (oneroso) didivisione in morte di [OSCURATO:PERSONA] di data 6 aprile 1989 – già prodotto dacontroparte sub all. 4 e che qui si riallega sub all. 4L- si vedrà che in mortedel predetto si è aperta la successione legittima e la moglie PontaltiGiuseppina ha ereditato la quota di 210/630 indivisi mentre i 4 figli Lorenzo,Anna, Maria e Rita hanno ereditato la quota di 105/630 ciascuno. La madrePontalti Giuseppina ha donato al figlio PARTE della sua quota pari a 190/630in piena proprietà trattenendo la piena proprietà di 20/630 e non l’usufruttosul bene donato! A quel punto, con lo stesso atto ma a titolo di divisione inmorte di [OSCURATO:PERSONA] (e non a titolo di donazione!) e considerato cheLorenzo Ferrari era proprietario della piena proprietà della quota indivisa di295/630 sui beni del padre (105/630 già suoi per successione legittima edaltri 190/630, donatigli dalla madre) e le sue tre sorelle della quota indivisain piena proprietà di 105/630 ciascuna, la madre [OSCURATO:PERSONA] haaccettato l’usufrutto sull’intero primo piano della p.ed. 169 C.C. RAVINAlasciando che i suoi 20/630 in piena proprietà andassero a beneficio di tutti isuoi figli e non certo del solo Lorenzo. A costui, sempre a titolo di divisionein morte del padre è stato dunque assegnata la p.ed. 169 C.C. RAVINA(oltre ad alcuni adiacenti terreni) e alle sorelle Ferrari altri immobili.Pertanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di merito, con ilpredetto atto [OSCURATO:PERSONA] ha acconsentito che la madre gravasse diusufrutto l’immobile a lui assegnato in morte del padre per permettere chela quota di 20/630 di proprietà della madre venisse distribuita fra tutti i figli.È chiaro, tuttavia, che l’usufrutto si è poi estinto con la morte di PontaltiNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026Giuseppina, ma i suoi 20/630 erano già stati ripartiti tra tutti i figli(comprese le signore Ferrari!) alla morte del marito e, quindi, oggi nonpossono certo essere né conteggiati nella riunione fittizia del suo asseereditario ex art. 556 c.c. (non sono né relictum né donatum) né ancormeno essere ridotti come se fossero parte della donazione a Lorenzo».Le riflessioni proposte dal ricorrente sulla base dell’atto donazione(atto richiamato nel ricorso in modo da soddisfare ampiamente ilprincipio di specificità del motivo e ritualmente prodotto fra idocumenti sui quali il ricorso si fonda) rende palese l’errorecommesso dalla Corte d’appello, che ha ipotizzato una inesistentedonazione con riserva di usufrutto pro quota in favore della donante.Diversamente, come sostiene il ricorrente, la donante ha donato alfiglio, dei 210/630 degli immobili ereditati dal marito, la minore quotadi 190/630 in piena proprietà, avendo trattenuto la quota di proprietàdi 20/630. Con il medesimo atto, dopo la donazione, fu fatta unadivisione dei beni provenienti dall’eredità di [OSCURATO:PERSONA] fra gliaventi diritti, che prevedeva, in perfetta coerenza con misura dellaquota donata, il concorso della donante per la quota residua di20/210 di piena proprietà, mentre Lorenzo concorreva per la quota di295/630, per effetto del cumulo fra la quota ereditata dal padre, paria 105/630, e quella di 190/630 ricevuta per donazione. Gli altri trefigli Anna, Maria e Rita concorrevano per la quota ricevuta da padre,di 105/630. In sede di divisione la quota della donante, pari a 20/630della proprietà, fu integrata, a titolo di porzione divisoria, conl’usufrutto sulla sola particella 169, attribuita in sede di divisione alsolo Lorenzo. Va da sé che, estinto l’usufrutto, Lorenzo è divenutotitolare della piena proprietà dell’intera particella 169, ma ciò non hadeterminato un inconfigurabile ampliamento dell’oggetto dellaNumero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026donazione, ma ha costituito un effetto secondario e riflesso divisione,in quanto attuata, in favore della Pontalti, con l’attribuzione di unaquota di usufrutto invece che di una quota in proprietà o di unasomma di denaro corrispondente al valore della quota astratta diconcorso di 20/630. Tale attribuzione in usufrutto, ovviamente, hacomportato una maggiore attribuzione in proprietà a beneficio di tuttii coeredi concorrenti, e non solo del donatario. Nella riunione fittizia,quindi, occorreva conteggiare non la quota di 210/630, ma quella di190/630, la sola che fu oggetto di donazione.D’altra parte, l’errore commesso dalla Corte di merito, poiché investela ricostruzione della massa di calcolo con la riunione fittizia,comporta naturalmente la caducazione della pronunzia di riduzione, inquanto dipendente dalla riunione fittizia (Cass. n. 17926/2020), e conessa l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi, cheinvestono (sotto diversi profili) l’attuazione della stessa riduzione, chenaturalmente dovrà essere rifatta ex novo, una volta determinaticorrettamente i beni da includere nel calcolo.La sentenza deve essere cassata in relazione al terzo motivo e lacausa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo;dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa, anche per le spese, dinanzi alla Corted’appello di Trento in diversa composizione.Numero registro generale 20498/2021Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 22986/2026Data pubblicazione 09/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]