CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 5082/2022, pubblicata in data 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5082/2022, pubblicata in data 16/12/2022, la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha respintol’appello della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioNumero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/2026S.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n. MI0501089/2017.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, mentre L’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difettoo apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4,d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.1.1. La censura è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).Numero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/20261.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello delcontribuente, che è stato idoneamente giustificato in considerazione dellaritenuta correttezza dell’accertamento della rendita catastale alla basedell’avviso impugnato.1.6. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, dell’art. 1,comma 244, legge n. 190/2014, nonché dell’art. 1, comma 21, legge n.208/2015, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ.2.1. La ricorrente, nel censurare il rigetto dell’appello, si limita insostanza ad affermare, in modo assertivo, che la CGT abbia erroneamente“avallato l’operato dell’Ufficio disattendendo con ciò le prescrizioni di cuialla Circ. 6/2012”.2.2. La censura, per come formulata, è inammissibile, violando ilcanone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num. 4, cod.Numero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/2026proc. civ., per il quale non è sufficiente un’affermazione apodittica nonseguita da alcuna dimostrazione (Cass. 4905/2020).2.3. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.deve essere dedotto, giusta la disposizione del citato art. 366 cod. proc.civ., num. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate ma anche, e soprattutto, mediante “specifiche argomentazioniintellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual mododeterminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenzadi legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiereal suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentataviolazione; risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di erroridi diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione dellesingole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di unacritica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere lequestioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifichee puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata” (così, Cass. 1811/2019; cfr. anche Cass.33827/2023).2.4. Spettava, quindi, alla ricorrente specificare quali delleaffermazioni contenute nella sentenza impugnata fossero contrarie alleprescrizioni della Circolare n. 6/12 e, quindi, della legge n. 190/2014, chetale circolare ha normativizzato, specie tenuto conto che la CGT haampiamente argomentato su tutti gli elementi controversi, motivando perquale ragione ha ritenuto la rendita accertata dall’ufficio rispettosa deiparametri normativi.Numero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/20262.5. Non avendolo fatto, la censura è, già per questo, inammissibile.Né, sotto tale profilo, può tenersi conto delle specificazioni articolatenella depositata memoria atteso che la memoria depositata da partericorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire leragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesiavversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenutodelle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamenteprospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno,dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass.Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097; adde, ex plurimis, Cass., 28novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28agosto 2007, n. 18195).2.6. Inoltre, il motivo di ricorso, sotto l'inappropriata doglianza dellaviolazione di legge, disvela il tentativo della ricorrente di rimettereinammissibilmente in discussione la valutazione di merito compiuta dalgiudice regionale in merito alla ritenuta congruità della rendita catastaleaccertata dall’amministrazione finanziaria.2.7. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).2.8. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale eNumero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/2026della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).2.9. Anche ove si denunci la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., la censura non può ̀avere ad oggetto l'erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masolo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovveroabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (cfr., fra le più̀ recenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass.6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; cfr. anche Cass. 29232 del 2023;4699 e 26769 del 2018), restando conseguentemente escluso che il viziopossa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass. 18665 del 2017) o, in più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigmadell'art. 360 cod. proc. civ., num. 5, né in quello del precedente n. 4, che,per il tramite dell'art. 132 cod. proc. civ., secondo comma, num. 4,violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).2.10. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).Numero registro generale 13731/2023Numero sezionale 1233/2026Numero di raccolta generale 12255/2026Data pubblicazione 01/05/20262.11. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la ricorrente,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira, in realtà,a sollecitare un nuovo esame della fattispecie concreta, al di fuoridell’ipotesi del vizio ex 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (cfr., SUn. 34476 del 2021).3. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO