CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NUNZIATA, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAIONEGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA]- intimati-Numero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4857/2021,depositata il 31 dicembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Nola i confinantiMargherita [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Angelo, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] eVincenza [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unità immobiliari sitenello stesso immobile di Ottaviano, con condominio sul cortile, e chiesefra l’altro – e per quanto qui ancora di interesse – che costoro fosserocondannati ad arretrare le condotte di acqua chiare e scure realizzatea distanza inferiore da quella legale rispetto alla sua proprietàindividuale.Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DelGiudice, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.La prima spiegò riconvenzionale affinché, ove fosse stato accertatoche le condotte non rispettavano le distanze dalla proprietà attorea,venisse costituita, in favore della sua proprietà, una servitù coattiva diacquedotto o di scarico, con determinazione della relativa indennità;sempre in via riconvenzionale, chiese poi la condanna dell’attrice adabbattere tutte le costruzioni realizzate in violazione delle distanzerispetto alle proprie, preesistenti.[OSCURATO:PERSONA] aderì invece alle domande attoree e, parimentidenunziata la violazione delle distanze fra le condotte di acqua e la suaproprietà, in comune con l’attrice, chiese anche, in via riconvenzionale,la condanna di tutti i restanti convenuti al ripristino dello stato deiluoghi e al risarcimento dei danni.Il tribunale accolse la domanda principale e la riconvenzionalespiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] adNumero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026arretrare le condotte alla distanza prevista dall’art. 889 c.c. rispettoalle proprietà dell’attrice e di [OSCURATO:PERSONA], disattesaogni altra domanda.2. Il successivo appello di [OSCURATO:PERSONA] fu respinto dallasentenza indicata in epigrafe.La Corte d’appello di Napoli ritenne anzitutto inammissibile ilmotivo con il quale l’appellante aveva dedotto che le condottecostituivano beni comuni, osservando che si fondava su una deduzionemai svolta nel giudizio di primo grado; davanti al Tribunale di Nola,infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di essere la proprietariaesclusiva dell’area nella quale insistevano le condotte, oggetto delladenunziata violazione della normativa in tema di distanze; talecircostanza, poi, era stata poi accertata con la sentenza che avevadefinito il giudizio di primo grado.Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale che la stessa appellanteaveva formulato per ottenere l’arretramento delle costruzionirealizzate dall’attrice, la Corte territoriale richiamò le risultanzedell’istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, dalle quali non era emersauna prova sufficiente della prevenienza dei suoi fabbricati rispetto aquelli realizzati sulla proprietà confinante.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successivamemoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 889, comma secondo, 1117, comma primo,num. 3), c.c., 112, 115, 116 e 345 c.p.c.Numero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui hadichiarato inammissibile il motivo d’appello concernente la naturacondominiale delle condotte di acque chiare e scure, sul presuppostoche l’odierna ricorrente, nel giudizio di primo grado, ne aveva dedottala proprietà esclusiva e la destinazione al solo servizio del suofabbricato, circostanza poi accertata e ritenuta provata dal tribunale.La ricorrente contesta di aver introdotto nuove questioni in appello,essendosi limitata a censurare la statuizione del tribunale nella partein cui affermava che potevano rivestire natura condominiale i solimanufatti realizzati all’interno di spazi di proprietà comune, senzaoggetto di controversia.Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della decisione impugnatanella parte in cui, dopo aver dichiarato inammissibile il suo motivo diappello, lo aveva poi rigettato, condividendo l’accertamento deltribunale circa la proprietà individuale del condotto fognario.Essa, infatti, non aveva mai dedotto che tale condotto fosse di suaproprietà esclusiva e al servizio esclusivo delle sue edificazioni, maaveva sostenuto che l’area rispetto alla quale era denunziata unaviolazione delle distanze prescritte non era di proprietà esclusiva dellecontroparti.1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.La ricorrente, pur lamentando la violazione di norme sostanziali edella disciplina attinente alla valutazione della prova in giudizio, siduole fondamentalmente di un’erronea interpretazione, da parte deigiudici d’appello, dell’art. 345 c.p.c.Assume, infatti, che la sentenza impugnata avrebbe fallacementeritenuto tardiva, perché formulata per la prima volta in appello, la suaNumero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026deduzione circa la natura condominiale del condotto fognario realizzatoin violazione delle distanze.Sul punto, e con riferimento all’eccezione di inammissibilità dellacensura svolta dalla controricorrente, va anzitutto ricordato chel’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dàluogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e nonsindacabile in cassazione; detto principio, tuttavia, non trovaapplicazione quando si assume che l’interpretazione del giudice dimerito abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione delprincipio del tantum devolutum quantum appellatum – affermato, perl’appunto, dall’art. 345 c.p.c. – trattandosi in tal caso della denunciadi un error in procedendo che attribuisce a questa Corte il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli(in questo senso, espressamente, Cass. n. 21421/2014).1.2. Posta tale premessa, va poi ribadito che la sentenzaimpugnata ha ritenuto tardiva la deduzione di condominialità delcondotto fognario perché l’odierna ricorrente non la aveva svoltainnanzi al Tribunale di Nola, assumendone invece la sua proprietàesclusiva; quest’ultima circostanza era poi stata accertata dallo stessogiudice, quale premessa dell’affermata violazione delle distanzeprescritte.A sostegno di tale statuizione, i giudici d’appello hanno riportatouno stralcio della comparsa di risposta in primo grado di MargheritaCarbone, ove si afferma: «nessun diritto parte attrice vanta sullospazio di metri quadrati 70 circa ubicato avanti il comprensorio difabbriche di sua proprietà e nel quale originariamente insistevano duelavatoi ed un gabinetto di decenza, che invece era, al pari dei comodiche vi insistevano, di sua proprietà esclusiva».Numero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ora, siffatta affermazione – tanto più ove collocata nel contestodelle complessive difese svolte dalla ricorrente sul punto in primogrado, risultanti dalla comparsa di risposta allegata al ricorso – nonvale, di per sé sola, a determinare la novità della deduzione svolta inappello.Con essa, infatti, l’odierna ricorrente si era limitata a sostenere chel’area nella quale era posato il condotto fognario, presa inconsiderazione per determinare la misura della distanza, era di suaesclusiva proprietà; ma una tale affermazione non vale, di per sé, adescludere la natura condominiale del condotto, circostanza diversa eidonea a designare l’infondatezza della domanda di arretramento sottoun altro, autonomo profilo.Tale circostanza, infatti, va desunta, secondo quanto previstodall’art. 1117 num. 3), c.c., dall’obiettiva destinazione del condottoall’uso comune; destinazione che, nel caso di specie, poteva accertarsiverificando se nel condotto venissero o meno convogliate le acquereflue provenienti da tutte le proprietà site nell’edificio, o comunquenon dalla sola proprietà di [OSCURATO:PERSONA].1.3. Al riguardo, va osservato che, ai fini che qui occupano,l’esistenza di una tale destinazione può ben integrare un’eccezione insenso lato, trattandosi di questione rilevabile anche dal giudice exofficio.Il giudice, infatti, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di unanorma di legge che sia idonea ad escludere, alla stregua dellecircostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il dirittovantato dalla parte; e ciò anche in grado di appello, senza che su taleobbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, lequestioni controverse abbiano finito per investire soltanto altri profilidi possibile infondatezza della pretesa in contestazione, e che laNumero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata a questi ultimi (inquesto senso, con specifico riferimento al possibile rilievodell’applicazione dell’art. 1117 c.c. rispetto a una pretesa dominicaleindividuale, si veda Cass. n. 8593/2022; per l’affermazione delprincipio, fra le numerose altre, Cass. n. 30129/2024; Cass. n.11287/2018; Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 7789/2011).Era dunque su tale base che la Corte territoriale avrebbe dovutosvolgere la sua indagine circa l’ammissibilità del motivo.I giudici d’appello, in altri termini, avrebbero dovuto verificare sefosse stata allegata, o comunque accertata, nel giudizio di primogrado, la circostanza della destinazione del condotto fognario, idoneaa determinare l’operatività della regola di attribuzione della proprietàstabilita dall’art. 1117 c.c. e, nel caso in cui tale accertamento fossestato svolto, provvedere sulla domanda di arretramento sulla base diquanto emerso in proposito.In tali limiti, pertanto, il motivo dev’essere accolto.2. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 873, 874, 875 e 877 c.c., 115, 191 e 196 c.p.c.La censura attiene alla statuizione della Corte d’appello sulladomanda riconvenzionale svolta in primo grado dall’odierna ricorrente,che quest’ultima assume essere stata respinta «utilizzando una provainesistente e cioè un’informazione probatoria […] in nessun modoriconducibile al mezzo di prova cui la Corte di merito ha intesoriferirla», al contempo ignorando «le numerose prove acquisite alprocesso» di significato contrario.La sentenza impugnata, in particolare, avrebbe errato nel ritenereche non fosse stata raggiunta la prova della prevenienza delle sueedificazioni rispetto a quelle delle controparti, quando il tribunaleaveva diversamente statuito circa una carenza probatoria in puntoNumero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026all’esistenza degli stessi; al consulente tecnico nominato in primogrado, infatti, non era stato demandato alcun accertamento circa lapriorità temporale delle edificazioni, cosicché del tutto erroneo dovevaritenersi il richiamo al suo elaborato operato dalla Corte d’appello asostegno della decisione.2.1. Il motivo è inammissibile per come formulato.In relazione all’affermato difetto di prova della priorità temporaledelle costruzioni effettuate dall’odierna ricorrente, indispensabile ai finidell’operatività del criterio di prevenzione desumibile dagli artt. 873,874, 875 e 877 c.c., la sentenza impugnata ha richiamato gli esiti dellaconsulenza tecnica esperita dal primo giudice, indicando con chiarezzaed univocità espositiva i passaggi della relazione peritale dai quali sievince l’impossibilità di collocare nel tempo la realizzazione delle opereindicate dalla ricorrente e quindi, inevitabilmente, di stabilire se taliopere siano state edificate per prime.Si tratta, com’evidente, di un apprezzamento delle risultanzeistruttorie che in questa sede non può essere oggetto di rilettura,tantomeno tramite la deduzione di violazione o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.È noto, infatti, che una tale questione non può porsi pervalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,che il ricorrente supponga erronea, ma, rispettivamente, solo allorchési alleghi che la decisione sia stata fondata su prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudiceabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, o considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (ex multis, Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 1229/2019;Cass. n. 27000/2016).Numero registro generale 3502/2023Numero sezionale 1398/2026Numero di raccolta generale 16158/2026Data pubblicazione 25/05/2026In tutti gli altri casi, la censura si risolve in un’impropriasollecitazione di riesame del merito, non consentita in sede dilegittimità.Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla dedottaviolazione della normativa codicistica sulle distanze fra costruzioni,dietro l’apparenza della quale la ricorrente invoca, come detto, unarilettura dell’istruttoria esperita che non è consentita in questa sede.3. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo e neilimiti precisati.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, per il riesame in conformità all’indicato principioe la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo,rigettandolo per il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese, alla Corte d’appello di Napoli.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci