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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 30129/2024

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le18/4/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 19994/2022proposto da Comune di Castelvenere, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avversola sentenza del Tribunale di Benevento n. 76/2022 del 4/01/2022 .

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa È contestata la violazione dell’art. 142 co. 8 CdS per eccesso di velocità, attraverso il verbale elevato successivamente il 14/11/2016 e notificato il 29/11/2016.

In primo gradol’opposizione è accolta , poiché l’autovelox non era visibile.

L'appello della pubblica amministrazione è rigettato , poiché la buona visibilità dell’autoveloxè una circostanza oggetto di apprezzament o su cui il verbale non fa fede privilegiata.

La buona visibilità è requisito di 2di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. legittimità dell'accertamento della violazione , ma incombe su ll’opponente provare il fatto impeditivo, cioèche la postazione non sia visibile adeguata- mente.

Tuttavia, la pubblica amministrazione non ha censurato la sentenza sotto il profilo del riparto erroneo dell’onere della prova, bensì esclusiva- mente sotto il profilo della necessità della querela di falso per contestare l’indicazione della buona visibilità, contenuta nel verbale.

Pertanto, la que- stionedel riparto dell’onere della prova non può essere più oggetto di rie- same in appello.

Ricorre in cassazione il Comune con tre motivi, illustrati da memoria.

La parte privata rimane intimata.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 6) premette che la controversia verte sulla visi- bilità dell'autovelox, certificata nel verbale di contestazione, sul valore pro- batorio di tale certificazione e sul riparto dei correlativi oneri probatori.

Si fa valere che nel caso di specie il verbale attesta che «l'apparecchiatura [è] collocata in postazione regolarmente segnalata […] e ben visibile».

Ciò co- stituisce un fatto direttamente rilevato dall’ufficialeverbalizzante, poiché è conosciuto direttamente da lui, giacché l'autovelox è gestito dalla polizia municipale.

Avverso tale verbale non è stata proposta querela di falso.

Si denuncia pertanto la violazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 142 co. 6-bis CdS.

Il secondo motivo censura che il Tribunale ha ritenuto di non poter rile- vare l’inadempimento da parte dell’opponente dell’onere della prova della mancata visibilità, poiché la pubblica amministrazione non lo ha fatto valere come motivo di appello, in quanto ha censurato solo la violazione delle norme sulla querela di falso.

Si deduce violazione degli artt. 113, 116 c.p.c. per la mancata applicazione del principio iura novit curia.

In particolare, si osserva che la pubblica amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado sulla non visibilità dell'autovelox e sul relativo onere probatorio, 3di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sebbene abbia erroneamente richiamato a supporto di tale motivo il princi- pio della necessità della querela.

Il terzo motivo denuncia che il tribunale non abbia riesaminato la que- stione sulla visibilità dell'apparecchiatura per verificare la correttezza della sentenza impugnata.

Si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

2. –Il primo motivo non è fondato.

In primo luogo, il Tribunale applica correttamente al caso di specie le regole relative all’ambito oggettivo della prova fino a querela di falso d el verbale di contestazione della violazione, come concretizzate dalla giuri- sprudenza della Sezioni Unite: « l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla men- zione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezza- menti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sen- soriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento» (cfr. Cass.

SU 17355/2009).

Trattandosi di saggiare l’assoggettabilità della decisione su un caso at- tuale alla ratio decidendi di un caso già deciso, la verifica della correttezza dell’applicazione del principio enunciato da Cass.

SU 17355/2009 al caso attuale non può darsi senza richiamareil caso di specie sotteso alla pronun- cia delle Sezioni Unite, il quale ha ispirato verosimilmente la scelta delle parole e strutturato la formulazionelinguistica del principio.

In quel caso, le Sezioni Unite hanno ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale che il trasgressore guidava un autoveicolo senza aver allacciato le cinture di sicurezza, poiché si tratta di un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale e da lui percepito direttamente,senza l’intermediazione di un apprezzamento (almeno alla streg u a del senso comune ) .

Infatti, d elle due l’una: le cinture di sicurezza sono allacciate o non sono allacciatenel momento in cui il pubblicoufficial e vede il veicolo transitare .

Diverso è in- vece il caso della visibilità buona della postazione di autovelox, la quale non 4di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. è una condizioneche si dà una volta per tutte (oppure che si dà o non si dà nell’istante rilevante: comenel caso sotteso alla pronuncia menzionata delle Sezioni Unite).

Nel caso dell’autovelox si dà durevolmentesolo la posizione dell’apparecchio in un certo luogo.

Viceversa,la buona visibilità è un evento che si verifica o meno indipendenza d a circostanze che ben possono m utare nell’arco del tempo (si pensi alla vegetazioneche fronteggi a la postazione indistensione diversa con l’alternarsi delle stagioni) e che sono valutabili entro un certo margine di apprezzamento.

Ne segue la correttezza dell’ap- plicazione del principio espresso da Cass.

SU 17355/2009 al caso attuale , senza cherilevi il difetto del carattere repentino dell’evento ( difficilmente predicabile, ma logicamente non escludibile, con riferimento alla buona vi- sibilità dell’autovelox).

Si tratta infatti di una qualità (l’essere repentino) che, a ben vedere,non appartiene al nucleo della ratio decidendi espressa da Cass SU 17355/2009.

L’indicazione di tale carattere è stata sollecitat a piuttosto dalla esigenza di escludere che la guida senza cinturedi sicurezza possa qualificarsi come repentina.

Il primo motivo è così rigettato.

3. –Il secondo motivo e il terzo motivo , da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati.

La buona visibilità della postazione di controllo, al pari della visibilità e leggibilità della presegnalazionedella presenza dell’apparecchiatura , è re- quisito di legittimità dell'accertamentodella constatazione della violazione, ma incombe sull’opponente l’onere di provare che la visibilità sia impedita , (in questo senso cfr. Cass. 24166/2023), cioè che la postazione non è visi- bile adeguatamente.

«Tuttavia– aggiunge il Tribunale - l'odierno appellante non ha censurato la sentenza sotto tale profilo, bensì esclusivamente sotto la lente della ne- cessarietà della querela di falso.

Pertanto, considerata la natura devolutiva dell'appello, nel senso che la vicenda processuale viene riesaminata nei li- miti dei motivi proposti e la cognizione del giudice resta circoscritta alle 5di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. questioni dedotte dall'appellante (Cass.

SU 27199/2017), la circostanza non può essere più oggetto di riesame».

Il richiamo a Cass.

SU 27199/2017 non è idoneo a sorreggere la conclu- sionecui perviene il giudice.

Nel punto rilevante tale pronuncia si limita a riaffermare il carattere di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium del giudizio di secondo grado, nel senso che si tratta di un’impugnazione «avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante […] attraverso la pro- spettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giu- dice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di ripetere il giu- dizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga tutti i punti già dibattuti in prima istanza (così Cass.

SU 27199/2017).Il passaggio invocato dal Tri- bunale («la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante […] attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure») reinserito nel suo contesto(la contrapposizione gene- rale tra i duemodelli: revisio prioris instantiae novum iudicium) non è strin- gente rispetto al problema da risolvere.

Congruo e stringente è invece il richiamo al principio di diritto enunciato tra le altre da Cass. 9202/2018 (che non entra in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni Unite) se- condo il quale«l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'im- pugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non sianocompresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei mo- tivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

Nel 6di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata su- scettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gra- vata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impu- gnazione» (in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443 /2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993).

Applicato il principio al ca so concreto , ne segue che la censura che la querela di falsosarebbe necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibileè idonea a veicolare in appello la co- gnizione della questionegenerale relativa alla non visibilità dell'autovelox e al correlativo onere probatorio, trattandosi di una ragione che « pur non specificamente fatt[a]valere dall'appellante, tuttavia appa[re] […] in rap- porto di diretta connessione con quell[a]espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico»(cfr. Cass.9202/2018).

In parole più stringenti , la verifica che l’opponente non ha assolto all’onere di provare che autovelox non è visibile non èimpedita dalla circo- stanzache l’appellante non ha tratto la violazione dell’art. 2697 c.c. ad og- getto di una censura specifica: nel contesto dato, la censura relativa alla necessità della querela di falso delinea che il motivo di appello è quello re- lativoalla non visibilità dell'autovelox (e al correlativo onere probatorio).

Il secondoed il terzo motivo sono accolti.

4. -Sono accolti il secondo ed il terzo motivo, è rigettato il primo motivo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti.

La causa è rinviata al Tribunale di Benevento,in persona di diverso magistrato, cui si demanda il riesame della vicenda alla luce del principio sopra illustrato e di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 7di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassala sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa al Tribunale di Benevento,in persona di di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le18/4/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 19994/2022proposto da Comune di Castelvenere, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avversola sentenza del Tribunale di Benevento n. 76/2022 del 4/01/2022 . Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa È contestata la violazione dell’art. 142 co. 8 CdS per eccesso di velocità, attraverso il verbale elevato successivamente il 14/11/2016 e notificato il 29/11/2016. In primo gradol’opposizione è accolta , poiché l’autovelox non era visibile. L'appello della pubblica amministrazione è rigettato , poiché la buona visibilità dell’autoveloxè una circostanza oggetto di apprezzament o su cui il verbale non fa fede privilegiata. La buona visibilità è requisito di 2di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. legittimità dell'accertamento della violazione , ma incombe su ll’opponente provare il fatto impeditivo, cioèche la postazione non sia visibile adeguata- mente. Tuttavia, la pubblica amministrazione non ha censurato la sentenza sotto il profilo del riparto erroneo dell’onere della prova, bensì esclusiva- mente sotto il profilo della necessità della querela di falso per contestare l’indicazione della buona visibilità, contenuta nel verbale. Pertanto, la que- stionedel riparto dell’onere della prova non può essere più oggetto di rie- same in appello. Ricorre in cassazione il Comune con tre motivi, illustrati da memoria. La parte privata rimane intimata. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 6) premette che la controversia verte sulla visi- bilità dell'autovelox, certificata nel verbale di contestazione, sul valore pro- batorio di tale certificazione e sul riparto dei correlativi oneri probatori. Si fa valere che nel caso di specie il verbale attesta che «l'apparecchiatura [è] collocata in postazione regolarmente segnalata […] e ben visibile». Ciò co- stituisce un fatto direttamente rilevato dall’ufficialeverbalizzante, poiché è conosciuto direttamente da lui, giacché l'autovelox è gestito dalla polizia municipale. Avverso tale verbale non è stata proposta querela di falso. Si denuncia pertanto la violazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 142 co. 6-bis CdS. Il secondo motivo censura che il Tribunale ha ritenuto di non poter rile- vare l’inadempimento da parte dell’opponente dell’onere della prova della mancata visibilità, poiché la pubblica amministrazione non lo ha fatto valere come motivo di appello, in quanto ha censurato solo la violazione delle norme sulla querela di falso. Si deduce violazione degli artt. 113, 116 c.p.c. per la mancata applicazione del principio iura novit curia. In particolare, si osserva che la pubblica amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado sulla non visibilità dell'autovelox e sul relativo onere probatorio, 3di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sebbene abbia erroneamente richiamato a supporto di tale motivo il princi- pio della necessità della querela. Il terzo motivo denuncia che il tribunale non abbia riesaminato la que- stione sulla visibilità dell'apparecchiatura per verificare la correttezza della sentenza impugnata. Si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 2. –Il primo motivo non è fondato. In primo luogo, il Tribunale applica correttamente al caso di specie le regole relative all’ambito oggettivo della prova fino a querela di falso d el verbale di contestazione della violazione, come concretizzate dalla giuri- sprudenza della Sezioni Unite: « l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla men- zione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezza- menti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sen- soriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento» (cfr. Cass. SU 17355/2009). Trattandosi di saggiare l’assoggettabilità della decisione su un caso at- tuale alla ratio decidendi di un caso già deciso, la verifica della correttezza dell’applicazione del principio enunciato da Cass. SU 17355/2009 al caso attuale non può darsi senza richiamareil caso di specie sotteso alla pronun- cia delle Sezioni Unite, il quale ha ispirato verosimilmente la scelta delle parole e strutturato la formulazionelinguistica del principio. In quel caso, le Sezioni Unite hanno ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale che il trasgressore guidava un autoveicolo senza aver allacciato le cinture di sicurezza, poiché si tratta di un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale e da lui percepito direttamente,senza l’intermediazione di un apprezzamento (almeno alla streg u a del senso comune ) . Infatti, d elle due l’una: le cinture di sicurezza sono allacciate o non sono allacciatenel momento in cui il pubblicoufficial e vede il veicolo transitare . Diverso è in- vece il caso della visibilità buona della postazione di autovelox, la quale non 4di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. è una condizioneche si dà una volta per tutte (oppure che si dà o non si dà nell’istante rilevante: comenel caso sotteso alla pronuncia menzionata delle Sezioni Unite). Nel caso dell’autovelox si dà durevolmentesolo la posizione dell’apparecchio in un certo luogo. Viceversa,la buona visibilità è un evento che si verifica o meno indipendenza d a circostanze che ben possono m utare nell’arco del tempo (si pensi alla vegetazioneche fronteggi a la postazione indistensione diversa con l’alternarsi delle stagioni) e che sono valutabili entro un certo margine di apprezzamento. Ne segue la correttezza dell’ap- plicazione del principio espresso da Cass. SU 17355/2009 al caso attuale , senza cherilevi il difetto del carattere repentino dell’evento ( difficilmente predicabile, ma logicamente non escludibile, con riferimento alla buona vi- sibilità dell’autovelox). Si tratta infatti di una qualità (l’essere repentino) che, a ben vedere,non appartiene al nucleo della ratio decidendi espressa da Cass SU 17355/2009. L’indicazione di tale carattere è stata sollecitat a piuttosto dalla esigenza di escludere che la guida senza cinturedi sicurezza possa qualificarsi come repentina. Il primo motivo è così rigettato. 3. –Il secondo motivo e il terzo motivo , da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati. La buona visibilità della postazione di controllo, al pari della visibilità e leggibilità della presegnalazionedella presenza dell’apparecchiatura , è re- quisito di legittimità dell'accertamentodella constatazione della violazione, ma incombe sull’opponente l’onere di provare che la visibilità sia impedita , (in questo senso cfr. Cass. 24166/2023), cioè che la postazione non è visi- bile adeguatamente. «Tuttavia– aggiunge il Tribunale - l'odierno appellante non ha censurato la sentenza sotto tale profilo, bensì esclusivamente sotto la lente della ne- cessarietà della querela di falso. Pertanto, considerata la natura devolutiva dell'appello, nel senso che la vicenda processuale viene riesaminata nei li- miti dei motivi proposti e la cognizione del giudice resta circoscritta alle 5di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. questioni dedotte dall'appellante (Cass. SU 27199/2017), la circostanza non può essere più oggetto di riesame». Il richiamo a Cass. SU 27199/2017 non è idoneo a sorreggere la conclu- sionecui perviene il giudice. Nel punto rilevante tale pronuncia si limita a riaffermare il carattere di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium del giudizio di secondo grado, nel senso che si tratta di un’impugnazione «avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante […] attraverso la pro- spettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giu- dice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di ripetere il giu- dizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga tutti i punti già dibattuti in prima istanza (così Cass. SU 27199/2017).Il passaggio invocato dal Tri- bunale («la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante […] attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure») reinserito nel suo contesto(la contrapposizione gene- rale tra i duemodelli: revisio prioris instantiae novum iudicium) non è strin- gente rispetto al problema da risolvere. Congruo e stringente è invece il richiamo al principio di diritto enunciato tra le altre da Cass. 9202/2018 (che non entra in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni Unite) se- condo il quale«l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'im- pugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non sianocompresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei mo- tivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel 6di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata su- scettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gra- vata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impu- gnazione» (in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443 /2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993). Applicato il principio al ca so concreto , ne segue che la censura che la querela di falsosarebbe necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibileè idonea a veicolare in appello la co- gnizione della questionegenerale relativa alla non visibilità dell'autovelox e al correlativo onere probatorio, trattandosi di una ragione che « pur non specificamente fatt[a]valere dall'appellante, tuttavia appa[re] […] in rap- porto di diretta connessione con quell[a]espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico»(cfr. Cass.9202/2018). In parole più stringenti , la verifica che l’opponente non ha assolto all’onere di provare che autovelox non è visibile non èimpedita dalla circo- stanzache l’appellante non ha tratto la violazione dell’art. 2697 c.c. ad og- getto di una censura specifica: nel contesto dato, la censura relativa alla necessità della querela di falso delinea che il motivo di appello è quello re- lativoalla non visibilità dell'autovelox (e al correlativo onere probatorio). Il secondoed il terzo motivo sono accolti. 4. -Sono accolti il secondo ed il terzo motivo, è rigettato il primo motivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti. La causa è rinviata al Tribunale di Benevento,in persona di diverso magistrato, cui si demanda il riesame della vicenda alla luce del principio sopra illustrato e di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 7di 7 – 19994/2022 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassala sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa al Tribunale di Benevento,in persona di di