CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32764/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 6 1 2 / 20 23 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 63 -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino depositata il 1 7 maggio 2022(nella causa civile iscritta al n. 979/2020 RG ) ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con separati ricorsi innanzi al giudice di pace di Pinerolo, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo quale trasgressore e il secondo quale obbligato in solido, impugnarono i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada redatti il 27 novembre 2013 dal Corpo di Polizia stradale di Torino. Entrambi gli opponenti proposero, inoltre , querela di falso in via incidentale avverso gli atti impugnati , deducendo che questi ultimi riportavano fatti cheil verbalizzante aveva attestato come accaduti in sua presenza ma che, in realtà , si erano verificati prima del suo intervento. Igiudizi furono sospesi con rimessione delle parti al Tribunale di Torino,competente per la decisione sulla querela di falso. 2. Riuniti i processi, nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno e con l’intervento del Pubblico Ministero, il citato Tribunale ritenne la querela infondata. Il successivo appello dei Tumminello - Masoero fu dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi,dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza tuttavia cassata da questa Corte, successivamente adìta dai medesimi, sul rilievo del fatto che l’atto introduttivo del giudizio risultava in realtà articolato mediante specifiche censure, tutte riferibili alla decisione del Tribunaleoggetto di impugnazione. 3. Gli appellanti riassunsero , quindi , il giudizio innanzi all a Corte torinese, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il gravame. I giudici del rinvio osservarono , anzitutto , che, secondo i querelanti, l’attestazione dei fatti compiuta dal verbalizzante non poteva essere veritiera, in quanto, dal suo punto di visuale , non era possibile assistere a quanto accaduto nel tratto stradale interessato dalle presunte violazioni; i fatti verbalizzati, pertanto, erano stati necessariamente a lui riferiti da terzi. Su tale premessa, evidenziarono che il Tribunale di Torino, sulla base della documentazione fotografica in atti e con accertamento non censurato dagli appellanti, aveva ritenuto che il punto di osservazione del verbalizzante consentisse, invece, la visuale diretta degli accadimenti; i querelanti, dunque, non avevano assolto l’onere probatorio di loro spettanza. Infine, la Corte territoriale rilevòche le ulteriori circostanze dedotte dai querelanti come motivi di appello attenevano , in realtà, alla dinamica degli accadimenti e, pertanto, non erano idonee a supportare l’assunto della falsità del documento. 3. Avverso tale decisione hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ. e degli a rt t . 221 e 331 c od . p roc . c iv . , nonché, in via derivata, delle disposizioni del codice della strada che prevedono le violazioni contestate. I ricorrenti assumono che il giudice del rinvio non avrebbe esaminato «le risultanze istruttorie acquisite in relazione alle doglianze specificamente sollevate» con la querela di falso , in particolare «declina[ndo]esplicitamente di prendere in esame il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni ed il contenuto dei documenti prodotti nell’istruttoria del giudizio di primo grado»; e ciò sulla scorta dell’unico rilievo secondo cui il profilo di falso dedotto nel giudizio investiva la sola circostanza della visibilità, da parte dell’accertatore , dei fatti riportati a verbale. Sostengono, pertanto, che tale decisione sarebbe «manifestamente illogica» perché avrebbe «considera[to] come estranei al giudizio due profili di indagine in fatto che costituiscono un unicum sul piano sia logico che naturalistico: l’effettivo svolgersi di una manovra stradale e la percezione sensoriale del suo accadimento da parte di un agente del traffico». Osservano, quindi , che la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare le loro deduzioni inerenti alla ricostruzione dell ’ esatta dinamica della manovra di guida contestata nei verbali impugnati di falso, trattandosi di circostanza « direttamente funzionale alla prova del falso», in quanto «l’alterazione della realtà nel verbale di accertamento costituisce invero il proprium dell’oggetto della querela di falso». 2. Il secondo motivo denuncia «violazione di legge con riferimento all’art. 394 in relazione all’art. 384 c.p.c.». La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui «è giuntaad una pronuncia di rigetto sic et simpliciter della domanda originaria di accertamento del falso, senza dedicare neppure un cenno alla sentenza di secondo grado cassata, ai motivi d’appello dedotti avverso quella decisione dalla parte appellante e attrice in riassunzione, alla decisione di annullamento della Corte Suprema». Secondo i ricorrenti, il giudizio di rinvio avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale «a riesaminare le doglianze sollevate con i motivi d’appello in ordine all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto […] nel primo giudizio d’appello e censurato dagli appellanti». 3. Il secondo motivo, che per il suo contenuto va esaminato prioritariamente sul piano logico-giuridico, è manifestamente infondato. La prima sentenza d’appello è stata annullata da questa Corte perché ritenuta erronea in ordineall’affermata genericità dei motivi di gravame. La decisione impugnata in questa sede ha enucleato , in via di premessa,i motivi di appello in allora specificati, e ribaditi in sede di rinvio, procedendo al loro esame nel merito, e ha individuato quelli rilevanti per il giudizioin base all’interpretazione della domanda. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione del principio di diritto affermato in sede di annullamento della prima sentenza di appello. 4. È invece fondato il primo motivo, nei termini che seguono. 4.1. Come si è detto in premessa, la sentenza impugnata ha preso le mosse dal rilievo in base al quale lo specifico profilo di falsità oggetto di querelaconcerneva la sola assenza del verbalizzante ai fatti; posta questa premessa, la Corte d’Appello ha poi ulteriormente specificato che, a sostegno del loro assunto, i querelanti avevano dedotto che la conformazione dei luoghi era incompatibile con la circostanza che l’operante di Poliziaavesse potuto assistere personalmente ai fatti, per mancanza di visualedal punto in cui aveva parcheggiato la sua auto. È dunque su tale base che la sentenza impugnata ha selezionato, dal novero delle prove acquisite in primo grado, quelle concernenti la visibilità dei luoghi dal punto nel quale l’auto del verbalizzante era parcheggiata, escludendo espressamente le ulteriori risultanze, in quanto relative ad accertamenti estranei al contenuto della querela. 4.2. Sotto tale profilo, la sentenza impugnata non può essere condivisa. Dall’atto di citazione per querela di falso – prodotto dai ricorrenti ex art. 372, comma secondo, cod. proc. civ., e il cui esame è consentito dalla deduzione di un error in procedendo –si evince che la contestazione di falsità aveva ad oggetto l’intera ricostruzione dell’accaduto, come risultante dal verbale di accertamento. I querelanti, in effetti, hanno ricondotto la falsità di quanto verbalizzato al fatto che l’autore del verbale non poteva aver assistito ai fatti attestati come accaduti in sua presenza; di tale circostanza, tuttavia, hanno offerto prova non solo con riguardo alla visuale consentita al predetto, ma anche rispetto ad ulteriori elementi significativi. Nell’atto di querela, in particolare, si premettevache la domanda era volta «all’accertamento della falsità ideologica dei fatti attestati nei due verbali come accertati dai sottoscriventi» (pag. 1), e si evidenziava: (a) che la condotta sanzionataera stata posta in essere mettendo in pericolo «una donna che poi si è appreso essere la moglie» del verbalizzante (pag. 4); (b) che costui, fuori dal servizio, aveva raggiunto il trasgressore in altro luogo, a distanza di tempo dall’accaduto, in compagnia della moglie che lo aveva aiutato a d identificarlo, e gli aveva rappresentato verbalmente le conseguenze del suo comportamento alla guida (pagg. 4-5); (c) che la stessa condotta, descritta come particolarmente repentina, non poteva che essere contestata nell’immediatezza(pag. 7). 4.3. Così ricostruito il contenuto della domanda, occorre anzitutto rilevare che, in conformità all’insegnamento di questa Corte, la querela di falso costituisce l’unico strumento con il quale il soggetto interessato da un verbale di accertamento redatto da un organ o di polizia può confutare la verità dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale, eccezion fatta che per la parte in cui si esprimono valutazioni o apprezzamenti (cfr. Cass. n. 30129/2024; Cass. n. 31107/2022). Ciò posto, merita adesionela tesi dei ricorrenti secondo cui, nella specie, la querela di falso aveva ad oggetto l’intera ricostruzione della dinamica dell’accaduto contenuta nei verbali di accertamento, proprio in quanto volta ad accertare la non corrispondenza al vero dei fatti ivi rappresentati. Ed invero, la latitudine della relativa indagine doveva essere necessariamente estesa a tutti gli elementi complessivamente indicati dai querelanti a supporto della loro tesi. 4.4. In altri termini, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che la visibilità dell’accaduto da parte del verbalizzante costituisse l’ unico oggetto dell’accertamento richiesto con la querela di falso, anziché una delle circostanze fattual i propedeutic he alla verifica del la dedotta falsità; e da tale vizio prospettico è derivato il rilievo secondo cui gli odierni ricorrenti non avrebbero assolto alloro onere probatorio. L’oggetto della querela si estendeva, infatti, alla dinamica dei fatti attestati dal verbalizzante come accaduti in sua presenza; ed è in relazione a tale complessivo oggetto che doveva essere accertato se gli odierni ricorrenti avessero o meno fornito la prova della quale erano onerati. 5. Conseguentemente, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, mentre deve essere respinta la seconda censura. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, procederà al riesame della vicenda in conformità al principio indicato (con riferimento all’esame del contenuto completo della querela di falso e alla correlata valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio incombente al riguardo sui ricorrenti) , provvedendo altresì a regolarele spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del p