CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Melchiorre e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 265/2022, pubblicata in data 11/1/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza n. 265/2022, pubblicata in data 11/1/2022, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CommissioneTributaria Provinciale di Caserta con cui era stato rigettato il ricorso dellasocietà avverso l’avviso di pagamento n. 1923/2019/163 relativo alla TARIper l’anno 2016, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionariadell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune diGricignano di Aversa, per l’importo di euro 1.752.126,00. Alla base delladecisione il ritenuto difetto di legittimazione attiva della ricorrente(proprietaria del bene), unico soggetto passivo del tributo essendo l’EnteMilitare US [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in quanto detentore dell’immobile oggettodi tassazione sulla base di un contratto di locazione.Contro la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, e la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso, mentre il Comune di Gricignano di Aversa resta intimato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censurano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., nonchél’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 1 e num. 5, cod. proc. civ., per aver la CTRpretermesso l’esame di una pronuncia intervenuta tra le stesse partinell’ambito di un giudizio amministrativo di impugnazione della tariffa Tari2015 adottata dal Comune di Gricignano di Aversa, e con la quale il TARha accertato la legittimazione ad agire della società [OSCURATO:SOCIETA].1.1. La censura è infondata.1.2. A parte il fatto che la ricorrente non ha documentato lacircostanza posta a fondamento del motivo di impugnazione eNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026specificamente contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ovvero il passaggio ingiudicato della richiamata pronuncia del TAR, ad ogni modo l’accertamentopreliminare compiuto dal giudice amministrativo sull’interesse e sullalegittimazione ad agire della società [OSCURATO:SOCIETA] riguarda esclusivamentel’oggetto di quel giudizio, costituito dall’impugnazione della deliberacomunale di approvazione della tariffa TARI relativa all’anno 2015, e,dunque, anche qualora fosse passato in giudicato, non avrebbe potutoesplicare efficacia nel presente giudizio tributario, altro essendonel’oggetto (impugnazione dell’avviso di pagamento della TARI 2016).2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 1273 e 1411 cod. civ., dell’art. 8 legge n.212/2000 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., per aver la CTR negato allaricorrente la legittimazione e l’interesse ad impugnare l’avviso diliquidazione della Tari dovuta per l’anno 2016 in relazione all’immobile peril quale la società [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di proprietaria e locatrice, si eraimpegnata nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] US [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,conduttore dell’immobile, a pagare la tassa sui rifiuti. In particolare,secondo la ricorrente, in presenza della prova di un patto di accolloesterno, quale desumibile dalla reiterata richiesta di pagamentoall’accollante in relazione a precedenti anni d’imposta, le andavariconosciuta la legittimazione ad impugnare l’avviso di pagamento.2.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.2.2. Innanzitutto, impropria è la deduzione di violazione dell’art. 115cod. proc. civ.2.3. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, “una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposteNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass.26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; Cass.29232/2023).2.4. Non è, tuttavia, questo il caso di specie, in cui il ricorrenteprospetta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma allo scopo diprovocare un nuovo esame della fattispecie concreta, con riguardoall’efficacia esterna del patto di accollo da essa concluso con la conduttricedell’immobile, dolendosi del fatto che il giudice di appello non abbiacorrettamente esercitato il potere di apprezzamento delle prove laddoveha ritenuto non acquisita la prova dell’adesione del creditore all’accollo.2.5. Ebbene, sotto questo primo profilo, la censura, per comeformulata, è inammissibile, disvelando il tentativo di provocare unaccertamento di fatto precluso in questa sede e di rimettereinammissibilmente in discussione la valutazione di merito sottesa alladecisione impugnata.2.6. Ciò in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazionenon può mai tradursi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e S.U. 24148/2013; 26524/2025).2.7. Neppure coglie nel segno la dedotta violazione dell’art. 8 delloStatuto del [OSCURATO:PERSONA], il quale si limita a prevedere che l'obbligazionetributaria possa estinguersi mediante accollo, non liberatorio.2.8. La norma, per giurisprudenza costante di questa Corte, vieneinterpretata nel senso che l'accollo negoziale del debito di imposta, con ilquale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscaleNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026relativa ai debiti fiscali accollati, è rilevante esclusivamente tra le parti, percui l'amministrazione non può esercitare i poteri di accertamento edesazione nei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto perlegge a soddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivodel tributo (Cass. 9353/2024, richiamata da più recente Cass.3930/2025).2.9. Tale principio trova, a sua volta, fondamento in quello secondo ilquale, nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, la volontariaassunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, perl'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggettopassivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza deltitolo negoziale (Sez. U, 26 novembre 2008, n. 28162; cfr. anche Sez. U, 8marzo 2019, n. 6882).2.10. In definitiva, rispetto all'amministrazione finanziaria l'accollo didebiti tributari assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno,sicché l’unico soggetto debitore nei confronti dell'ufficio resta semprel'accollato (Cass. 31865/2025).2.11. L'accollo realizza, dunque, l'assunzione del debito in sensopuramente economico, ma non incide sull’ obbligazione originaria traaccollato e creditore originario (e dunque tra soggetto passivo d'imposta edell'obbligazione, a differenza dell'accollo esterno (cfr. Cass. 4589/2020, inmotiv.).2.12. In particolare, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n. 6882del 2019, nel riproporre la concezione soggettiva della capacitàcontributiva, hanno individuato un nesso inderogabile tra il concorso allespese pubbliche e la corrispondente "riduzione del patrimonio del titolaredella capacità contributiva", affermando che "il sacrificio economicoderivante dal pagamento del tributo, e cioè la riduzione patrimonialeconseguente all'adempimento, deve […] essere sopportato effettivamenteNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026e definitivamente dal soggetto alla cui capacita contributiva si riferiscel'obbligazione, e non già da altri" e che "nel vigente sistema costituzionaletributario non basta oggettivamente che sia soddisfatta l'obbligazioneverso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dalsoggetto tenuto a corrisponderla”, poiché “la prestazione imposta dicarattere tributario postula […] che una quota di ricchezza sia sottratta aquel determinato soggetto individuato dalla legge come soggetto passivodel tributo, con correlativo sacrificio personale".2.13. Si aggiunge inoltre che l'art. 53 Cost. "esige che ad unadeterminata capacità contributiva faccia seguito l'adempimento del doveredi concorrere alla spesa pubblica, […] escludendo che tale obbligo possasorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva; come pure cheun soggetto possa accollarsi […] il carico contributivo altrui, essendocontrario all'interesse della collettività che il concorso alla spesa pubblicagravi - anche di fatto - su soggetto diverso da colui che vi è tenuto exlege, in quanto ogni soggetto dotato di capacità contributiva deve inmisura corrispondente contribuire personalmente al costo dei servizi e deivantaggi sociali".2.14. Vengono così confermati i principi enunciati nei precedentiarresti delle Sezioni Unite nn. 5/1985 e 6445/1985, secondo cui nelvigente sistema costituzionale tributario non basta oggettivamente che siasoddisfatta l'obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che taleobbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla a cuicarico gli artt. 53 e 2 Cost. pongono un dovere ribadito dall'art. 1 dellalegge della legge sul contenzioso tributario, in quanto la prestazioneimposta di carattere tributario postula che "una quota di ricchezza siasottratta a quel determinato soggetto" individuato dalla legge come"soggetto passivo del tributo", con "correlativo sacrificio personale".2.15. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA], hannoNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto corretta la soluzione raggiunta nel 1985, escludendo chesussistessero ragioni per "rimeditare un orientamento interpretativo che alcontrario merita di essere ulteriormente confermato".2.16. Ne discende che, come è - per quanto già detto - preclusoall'Amministrazione di agire in via autoritativa nei confronti di un soggettodiverso da quello tenuto ex lege al pagamento, anche se obbligatosi apagare in sua vece e conto, deve corrispondentemente affermarsi il difettodi legittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso emesso neiconfronti dell’unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642,legge n. 147/2013, ovvero, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], che,all’epoca dei fatti, aveva la detenzione dell’immobile sulla base di uncontratto di locazione.2.17. Detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrrerifiuti integrano, infatti, il presupposto impositivo della TARI, che non puòessere escluso per il sol fatto che il proprietario continui ad esercitaretalune facoltà di dominio (Cass. 32216/2023).2.18. In definitiva, l’accollo del debito d’imposta da parte delproprietario locatore non impatta sul rapporto tributario, che restaradicato in capo al soggetto che dell’immobile alla detenzione.2.19. Né può ritenersi che operino, nel caso di specie, i princìpielaborati in tema di imposta di registro con riguardo alla peculiarefattispecie - del tutto estranea al presente giudizio - della responsabilitàd’imposta del notaio, il quale è legittimato 'in proprio’ ad impugnarel'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente epersonalmente notificato dall'Amministrazione, in quanto responsabilesolidale per il pagamento dell'imposta principale ai sensi dell'art. 57 delD.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. 15005/2014).2.20. In questa ipotesi, infatti, come è legittima la notificazionedell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazionefinanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, in quantoNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026obbligato ex lege al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cuiinteresse è stata richiesta la registrazione, così non gli può essere preclusoil potere di impugnazione dell’avviso di liquidazione d’imposta.2.21. Il potere di impugnazione del notaio discende, cioè, dall’espressaprevisione normativa della sua responsabilità solidale d’imposta, ecomunque la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale solo acostituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione delversamento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sulprincipio, fissato dall' art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggettiobbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'attomedesimo (Cass. 25119/20), i quali sono, quindi, ammessiall’impugnazione dell’avviso, “in quanto destinatari sostanzialidell'imposizione” (Cass. 6864/2024).2.22. Altro è, invece, il caso di specie, giacché – per quanto già detto -l’unico soggetto passivo dell'imposizione tributaria, nonché destinatariodell’avviso di accertamento è la conduttrice dell’immobile (ovvero allaMarina militare Americana), ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n.147/2013: la società [OSCURATO:SOCIETA] non è, dunque, parte del rapportocontroverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta esclusivamente neiconfronti del soggetto che ha la detenzione dell’immobile, al quale soltantoè stato notificato l’avviso impugnato.2.23. Né ricorre l’ipotesi della cd. responsabilità di imposta, “che sirealizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggettoche, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributivarisulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di unrapporto al quale il fisco rimane estraneo” : “è evidente pertanto che conriguardo a tali soggetti non viene in considerazione il mero "effettogiuridico di fattispecie" dell'atto impugnato, posto che detto atto èpotenzialmente destinato ad avere nei loro confronti effetti giuridicisostanziali” (Cass. 5375/2012).Numero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/20262.24. Evidente la diversità tra le due fattispecie.In tema di imposta di registro, la legge individua nella partecontraente il soggetto contribuente, ma allo stesso tempo prevede laresponsabilità solidale del notaio rogante (ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986),ed è in tale qualità – di responsabile solidale ex lege per il pagamentodell'imposta principale – che gli viene riconosciuta la legittimazione 'inproprio’ ad impugnare l'avviso di liquidazione “allorquando questo gli siastato direttamente e personalmente notificato dall'Amministrazione”(Cass. 15005/2014, cit., richiamata da Cass. 6864/2024, cit.).Nel caso dell’accollo tributario, invece, la legge non pone in capoall’accollante alcuna responsabilità solidale per il pagamento dell'impostadovuta dall’accollato, sicché difettano i presupposti per riconoscergli lalegittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione.2.25. In tema di contenzioso tributario, infatti, la legittimazione adimpugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'attoimpugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque, tra isoggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potereproporre ricorso (Cass. 4945/2021; 32188/2019; 5375/2012), tra i quali –per quanto già detto – non si annovera la ricorrente.2.26. Quel che, tutt’al più, si ammette è l'intervento nel processotributario di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'attoimpugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere inluogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo diimposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale,solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributariainsieme con il contribuente.Si è, quindi, precisato che, se attraverso un'interpretazionecostituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (a norma del quale"possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insiemeal ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapportoNumero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/2026tributario controverso") il responsabile di imposta è legittimatoall'intervento adesivo dipendente nel processo instaurato dal destinatariodell'atto impugnato, deve, tuttavia, in ogni caso escludersi che sialegittimato ad impugnare autonomamente l’avviso destinato e notificato aldebitore principale (Cass. n. 5375/2012, cit., richiamata da Cass.2754/2023).2.27. Ebbene, a questi principi si è attenuta la CTR, nell'escludere lalegittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché si impone il rigetto delsecondo motivo di ricorso.3. Col terzo motivo di ricorso si censurano la violazione dell’art. 1,comma 162, legge n. 269/2006 nonché dell’art. 7, comma 1, legge n.212/2000 e l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per aver laCTR omesso di pronunciare in merito all’eccezione di vizio di motivazionedell’avviso impugnato.4. Col quarto motivo si censurano la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 161, legge n. 269/2006, dell’art. 7, ult. comma, d.lgs.n. 546/1992, degli artt. 4, comma 8, e 54 del regolamento comunale delComune di Gricignano di Aversa e dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n.507/1993 nonché l’omessa pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc.civ., deducendo l’omessa pronuncia da parte della CTR in meritoall’eccezione di nullità dell’avviso impugnato per aver immotivatamentedeterminato la riclassificazione dell’immobile dalla categoria tariffaria C1alla C3.5. Entrambe le censure sono infondate.La Corte distrettuale non è incorsa nel dedotto vizio di omessapronuncia, trattandosi di questioni, all’evidenza, assorbite in conseguenzadel rilevato difetto di legittimazione attiva della ricorrente.Numero registro generale 24121/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 8435/2026Data pubblicazione 03/04/20266. Spese compensate, in considerazione del contrasto interpretativonella giurisprudenza di merito e del progressivo consolidamento nel corsodel presente grado della giurisprudenza di legittimità. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del presentegiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia