CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25505/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA]. diGENOVA n. 173/2021 depositata i l 05/03/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria con la sentenza 173/2/2020 depositata in data 5 marzo 2021 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’ impugnazione avverso l’ avviso di accertamento emesso dal Comune di Alassio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avente ad oggetto il pagamento TARI 2016 in relazione ad aree adibite a parcheggio; 2. secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di aree urbane adibite a sosta di veicoli affidati in concessione dal comune a società per il servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e gestione di parcometri il fatto oggettivo dell’ occupazione fra maturare il presupposto impositivo; 2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affidato a due motivi, cui il Comune di Alassio resiste con controricorso; 3. il Comune di Alassio ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1, comma 641, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 147; 1.1. assume che il giudice di appello aveva ritenuto che la titolarità della concessione del servizio di parcheggio pubblico determinava necessariamente la detenzione delle aree a parcheggio in capo al concessionario con la conseguenza che era integrato ilpresupposto di imposta per la TARI previsto dall'art. 1 ,comma 641 l. n. 147/2013, in contrasto con il principio di diritto di derivazione giurisprudenziale affermato dalla sentenza della Cass. civ., V, 21.7.2017 n. 18102 secondo cui la titolarità della concessione non determina, di per sé, la detenzione dell’ area su cui il servizio di svolge; 2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. ed all'art. 1, co 641, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 147, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deducendo La sentenza non si era pronunciata sul motivo di appello concernente la mancanza di uno dei presupposti Tari, ossia dell'idoneità dell'area a produrre rifiuti, ritenendo che la sola detenzione dell'area stessa fosse sufficiente a determinare la debenza di tale tributo; 3. va, in primo luogo, osservato che non assume valore decisivo, ai fini che occupano, l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 5023/2022, richiamata nella memoria in data 6 ottobre 2023 di parte ricorrente, in forza della quale è stato rigettato, in un caso analogo, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ritenendosi che, da parte del concessionario, era dovuta la tassa sui rifiuti relativa ad altra annualità per i parcheggi a pagamento ottenuti in concessione; 3.1. invero la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (vedi, ex multis, Sez. 5- , Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 -01) ma, nel caso in esame, la richiamata ordinanza non può dispiegare effetti di giudicato esterno in quanto non vi è prova in atti, a tacer d’ altro, che la detta controversia, già definita, riguardava la medesima concessione oggetto dell’ odierno procedimento; 3.2. trattasi, pertanto, di mero precedente i cui principi non possono tuttavia rilevare, tout court, nella fattispecie in esame per le ragioni che seguono; 4. il ricorso può, invero, trovare accoglimento, dovendosi ritenere fondati i motivi di ricorso nei termini appresso specificati; 4.1. in diritto va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 30.12. 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; la TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14). Questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18.04.2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass. 15.03.2017, n. 22130). Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione; 4.2. in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti; 4.3. la [OSCURATO:PERSONA] del tutto apoditticamente ha affermato che il tributo in questione era dovuto poiché nel caso in esame era “pacifica l’ occupazione da parte della società di suolo pubblico per effetto della convenzione con il Comune”; 4.4. nel pervenire a tale conclusione i giudici di appello non si sono, tuttavia, conformati al condivisibile principio - già affermato da questa Corte in tema di TARI (vedi Cass. n. 17617/2021) -secondo cui in tema di imposta sui rifiuti il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio; 4.5. era, dunque, onere della [OSCURATO:PERSONA] verificare, attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes – nella specie del tutto omessa - se, oltre alla gestione del servizio, era stata affidata alla società contribuente anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio, a nulla rilevando, invero, la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare "esigenze pubbliche” (vedi Cass. 20767/2019); 4.6. in sostanza è stata del tutto pretermessa la questione interpretativa della convenzione concessoria de qua (che, nella fattispecie in esame, risulterebbe complessa perché correlata alla ristrutturazione ed alla concessione in gestione del grand hotel adiacente alle aree di parcheggio in esame) al fine di verificare se si trattava, in concreto, di una vera e propria detenzione con occupazione dell’ area ovvero del mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio, risultando evidente che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione della normativa in esame, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità; 5. in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria,