CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
antagata-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cantone- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2939/2023, pubblicata in data 5/5/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza n. 2939/2023, pubblicata in data 5/5/2023, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respintol’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione dellaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta con cui era statoaccolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso dipagamento n. 19012000003258 relativo alla TARI per l’anno 2020,emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria dell’attività diriscossione coattiva delle entrate tributarie Gricignano di Aversa, perl’importo di euro 1.333.653,00. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta lalegittimazione attiva della ricorrente, ha accolto il ricorso per“illegittimità dell’avviso di pagamento che ha liquidato la TARI 2020sulla base di una variazione della categoria tariffaria incompatibilecon la reale destinazione d’uso degli immobili”.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la Publiservizis.r.l., sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resistemediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], concludeper l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dalla controricorrente sul presupposto, estraneo allafattispecie in esame, che, in presenza della cd. doppia conforme, ilricorrente censuri l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.1.1. D’altronde, lo riconosce la stessa controricorrente, laddoveafferma: “né la ricorrente intende censurare la pronunciaassumendo il presunto omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360c.p.c., comma 1, n. 5, affidandosi esclusivamente a presunteviolazioni di norme di legge”.Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/20262. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge n.212/2000, dell’art. 1273 cod. civ. e dell’art. 1, comma 641, legge n.147/2013, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per aver la CTR riconosciuto alla ricorrente (soloproprietaria, ma non detentrice del bene) la legittimazione el’interesse ad impugnare l’avviso di liquidazione della Tari dovuta perl’anno 2020, ancorché essa non rivestisse la posizione dicontribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, taleessendo unicamente l’[OSCURATO:PERSONA] US [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, cui erastato notificato l’avviso di pagamento impugnato nella qualità diconduttore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 641, legge n.147/2013.2.1. La censura è fondata.2.2. Prima di trattare la questione controversa – relativa allalegittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso di liquidazioned’imposta nell'ipotesi di accollo negoziale del debito d'imposta – vaesaminata l’eccezione di giudicato esterno, che la controricorrentesolleva facendo riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n.5472/2023.2.3. L’eccezione è priva di fondamento.Con la citata pronuncia il giudice amministrativo ha sìriconosciuto alla società [OSCURATO:PERSONA] l’interesse e la legittimazione adagire, ma con esclusivo riguardo all’oggetto di quel giudizio,costituito dall’impugnazione della delibera comunale di approvazionedella tariffa TARI relativa all’anno 2015.Evidente, dunque, come tale accertamento non possa esplicareefficacia di giudicato esterno nel presente giudizio tributario, cheverte sull’ impugnazione dell’avviso di pagamento della TARI del2020.Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/20262.4. Detto questo, l’art. 8 dello Statuto del Contribuente, il qualeammette che l'obbligazione tributaria possa estinguersi medianteaccollo, purché non liberatorio, per giurisprudenza costante diquesta Corte, viene interpretato nel senso che l'accollo negoziale deldebito di imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indennel'altra da ogni pretesa fiscale relativa ai debiti fiscali accollati, èrilevante esclusivamente tra le parti, per cui l'amministrazione nonpuò esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confrontidell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge asoddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo deltributo (Cass. 9353/2024, richiamata da più recente Cass.3930/2025).2.5. Tale principio trova, a sua volta, fondamento in quellosecondo il quale, nel caso di accollo negoziale del debito di imposta,la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte nondetermina, per l'accollante, l'assunzione della posizione dicontribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma soloquella di obbligato in forza del titolo negoziale (Sez. U., 26novembre 2008, n. 28162; cfr. anche Sez. U., 8 marzo 2019, n.6882).2.6. In definitiva, rispetto all'amministrazione finanziaria l'accollodi debiti tributari assume solo ed esclusivamente efficacia di accollointerno, sicché l’unico soggetto debitore nei confronti dell'ufficioresta sempre l'accollato (Cass. 31865/2025).2.7. L'accollo realizza, dunque, l'assunzione del debito in sensopuramente economico, ma non incide sull’ obbligazione originaria traaccollato e creditore originario (e dunque tra soggetto passivod'imposta e Fisco) e non comporta, quindi, una successione nel latopassivo dell'obbligazione, a differenza dell'accollo esterno (cfr. Cass.4589/2020, in motiv.).Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/20262.8. In particolare, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n.6882 del 2019, nel riproporre la concezione soggettiva della capacitàcontributiva, hanno individuato un nesso inderogabile tra il concorsoalle spese pubbliche e la corrispondente "riduzione del patrimoniodel titolare della capacità contributiva", affermando che "il sacrificioeconomico derivante dal pagamento del tributo, e cioè la riduzionepatrimoniale conseguente all'adempimento, deve […] esseresopportato effettivamente e definitivamente dal soggetto alla cuicapacita contributiva si riferisce l'obbligazione, e non già da altri" eche "nel vigente sistema costituzionale tributario non bastaoggettivamente che sia soddisfatta l'obbligazione verso il fisco, maoccorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dal soggettotenuto a corrisponderla”, poiché “la prestazione imposta di caratteretributario postula […] che una quota di ricchezza sia sottratta a queldeterminato soggetto individuato dalla legge come soggetto passivodel tributo, con correlativo sacrificio personale".2.9. Si aggiunge inoltre che l'art. 53 Cost. "esige che ad unadeterminata capacità contributiva faccia seguito l'adempimento deldovere di concorrere alla spesa pubblica, […] escludendo che taleobbligo possa sorgere in capo a soggetto privo di capacitàcontributiva; come pure che un soggetto possa accollarsi […] ilcarico contributivo altrui, essendo contrario all'interesse dellacollettività che il concorso alla spesa pubblica gravi - anche di fatto -su soggetto diverso da colui che vi è tenuto ex lege, in quanto ognisoggetto dotato di capacità contributiva deve in misuracorrispondente contribuire personalmente al costo dei servizi e deivantaggi sociali".2.10. Vengono così confermati i principi enunciati nei precedentiarresti delle Sezioni Unite nn. 5/1985 e 6445/1985, secondo cui nelvigente sistema costituzionale tributario non basta oggettivamenteNumero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/2026che sia soddisfatta l'obbligazione verso il fisco, ma occorre altresìche tale obbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto acorrisponderla a cui carico gli artt. 53 e 2 Cost. pongono un dovereribadito dall'art. 1 della legge della legge sul contenzioso tributario,in quanto la prestazione imposta di carattere tributario postula che"una quota di ricchezza sia sottratta a quel determinato soggetto"individuato dalla legge come "soggetto passivo del tributo", con"correlativo sacrificio personale".2.11. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 8 dello Statuto del Contribuente,hanno ritenuto corretta la soluzione raggiunta nel 1985, escludendoche sussistessero ragioni per "rimeditare un orientamentointerpretativo che al contrario merita di essere ulteriormenteconfermato".2.12. Ne discende che, come è - per quanto già detto - preclusoall'Amministrazione di agire in via autoritativa nei confronti di unsoggetto diverso da quello tenuto ex lege al pagamento, anche seobbligatosi a pagare in sua vece e conto, deve corrispondentementeaffermarsi il difetto di legittimazione dell’accollante ad impugnarel’avviso emesso nei confronti dell’unico soggetto passivo ai sensidell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013, ovvero, nel caso dispecie la [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca dei fatti, aveva la detenzionedell’immobile sulla base di un contratto di locazione.2.13. Detenzione o occupazione di una res suscettibile diprodurre rifiuti integrano, infatti, il presupposto impositivo dellaTARI, che non può essere escluso per il sol fatto che il proprietariocontinui ad esercitare talune facoltà di dominio (Cass. 32216/2023).2.14. In definitiva, l’accollo del debito d’imposta da parte delproprietario locatore non impatta sul rapporto tributario, che restaradicato in capo al soggetto che dell’immobile alla detenzione.Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/20262.15. Né può ritenersi che operino, nel caso di specie, i princìpielaborati in tema di imposta di registro con riguardo alla peculiarefattispecie - del tutto estranea al presente giudizio - dellaresponsabilità d’imposta del notaio, il quale è legittimato 'in proprio’ad impugnare l'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia statodirettamente e personalmente notificato dall'Amministrazione, inquanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta principaleai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass.15005/2014).2.16. In questa ipotesi, infatti, come è legittima la notificazionedell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuatadall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che haregistrato l'atto, in quanto obbligato ex lege al relativo pagamento,in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta laregistrazione, così non gli può essere precluso il potere diimpugnazione dell’avviso di liquidazione d’imposta.2.17. Il potere di impugnazione del notaio discende, cioè,dall’espressa previsione normativa della sua responsabilità solidaled’imposta, e comunque la previsione dell'avviso di liquidazione alnotaio vale solo a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenutoall'integrazione del versamento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997,ma non incide sul principio, fissato dall' art. 57 del d.P.R. n. 131 del1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano leparti sostanziali dell'atto medesimo (Cass. 25119/2020), i qualisono, quindi, ammessi all’impugnazione dell’avviso, “in quantodestinatari sostanziali dell'imposizione” (Cass. 6864/2024).2.18. Altro è, invece, il caso di specie, giacché – per quanto giàdetto - l’unico soggetto passivo dell'imposizione tributaria, nonchédestinatario dell’avviso di accertamento è la conduttricedell’immobile (ovvero alla Marina militare Americana), ai sensiNumero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013: la società Mirabellanon è, dunque, parte del rapporto controverso, imperniato su unapretesa fiscale rivolta esclusivamente nei confronti del soggetto cheha la detenzione dell’immobile, al quale soltanto è stato notificatol’avviso impugnato.2.19. Né ricorre l’ipotesi della cd. responsabilità di imposta, “chesi realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di unsoggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacitàcontributiva risulta collegato al fatto imponibile ovvero alcontribuente sulla base di un rapporto al quale il fisco rimaneestraneo” : “è evidente pertanto che con riguardo a tali soggetti nonviene in considerazione il mero "effetto giuridico di fattispecie"dell'atto impugnato, posto che detto atto è potenzialmente destinatoad avere nei loro confronti effetti giuridici sostanziali” (Cass.5375/2012).2.20. Evidente la diversità tra le due fattispecie.In tema di imposta di registro, la legge individua nella partecontraente il soggetto contribuente, ma allo stesso tempo prevede laresponsabilità solidale del notaio rogante (ex art. 57 d.P.R. n.131/1986), ed è in tale qualità – di responsabile solidale ex lege peril pagamento dell'imposta principale – che gli viene riconosciuta lalegittimazione 'in proprio’ ad impugnare l'avviso di liquidazione“allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmentenotificato dall'Amministrazione” (Cass. 15005/2014, cit., richiamatada Cass. 6864/2024, cit.).Nel caso dell’accollo tributario, invece, la legge non pone in capoall’accollante alcuna responsabilità solidale per il pagamentodell'imposta dovuta dall’accollato, sicché difettano i presupposti perriconoscergli la legittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione.Numero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/20262.21. In tema di contenzioso tributario, infatti, la legittimazionead impugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatariodell'atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso erientra, dunque, tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, chesono gli unici a potere proporre ricorso (Cass. 4945/2021;32188/2019; 5375/2012), tra i quali – per quanto già detto – non siannovera la società [OSCURATO:PERSONA].2.22. Quel che, tutt’al più, si ammette è l'intervento nel processotributario di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'attoimpugnato, potrebbero essere chiamati successivamente adadempiere in luogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non èsoggetto passivo di imposta, ma è tuttavia considerato, dalladisciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile perl'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con ilcontribuente.Si è, quindi, precisato che, se attraverso un'interpretazionecostituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (a norma del quale"possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che,insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti delrapporto tributario controverso") il responsabile di imposta èlegittimato all'intervento adesivo dipendente nel processo instauratodal destinatario dell'atto impugnato, deve, tuttavia, in ogni casoescludersi che sia legittimato ad impugnare autonomamente l’avvisodestinato e notificato al debitore principale (Cass. n. 5375/2012, cit.,richiamata da Cass. 2754/2023).2.23. Ebbene, la CTR, nell'affermare la legittimazione attiva dellaMirabella s.p.a., non si è conformata a questi principi.2.24. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnatacassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cui sicensura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, commiNumero registro generale 16258/2023Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 8436/2026Data pubblicazione 03/04/2026651, 652 e 682, legge n. 147/2013 e dell’art.1, comma 161, leggen. 296/2006, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto “l’illegittimità dell’avviso dipagamento che ha liquidato la TARI 2020 sulla base di unavariazione della categoria tariffaria incompatibile con la realedestinazione d’uso degli immobili”.2.25. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma,ultima parte, cod. proc. civ., con l’inammissibilità del ricorsooriginario della società [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione attiva.3. Spese compensate, in considerazione del contrastointerpretativo nella giurisprudenza di merito e del progressivoconsolidamento, nel corso del presente grado, della giurisprudenzadi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso;compensa per intero le spese di ogni grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 marzo2026.Il PresidenteUgo Candia