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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02754/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24148/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico, 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L OMBARDIA , [OSCURATO:PERSONA],n. 511/2020 depositata il 19 / 02 /20 20 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Ufficio notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., tre avvisi di accertamento con i quali contestava che la cessione dell’azienda avvenuta in favore della [OSCURATO:SOCIETA] on the road s.r.l. fosse in frode all’Erario.

Nello stesso giorno l’Ufficio notificava i medesimi tre avvisi di accertamento anche alla [OSCURATO:SOCIETA] on the [OSCURATO:SOCIETA]. r avvisando la responsabilità solidale di quest’ultima ex art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1972, n. 472.

2. [OSCURATO:PERSONA] on the road s.r.l. impugnava,in proprio, i tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza della solidarietà.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.

4. Avverso detta ultima la [OSCURATO:SOCIETA] on the [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,che resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 100 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’atto impositivo impugnato non contene sse alcun accertamento o intimazione nei confronti di essa ricorrente ma solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in proposito , che l’atto not ificatole vedeva come destinatari non solo la [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche essa deducente –[OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA]. –in qualità di coobbligato solidale e che, pertanto, aveva interesse ad agire per far accertare l’insussistenza del vincolo di solidarietà.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art 36, comma 2, n. 3, d.lgs. n. 546del 1992 in quanto non riportavale richieste di parte avanzate nel giudizio di appell o . 3.Con il terz o motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, quinto comma, Cost. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992per mancanza assoluta di motivazione .

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la propria legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento,senza esporre né i motivi appello articolati sulla questione né le ragioni per i quali i medesimi fossero da disattendere.

Evidenzia, in particolare,che in appelloaveva censurato la sentenza di primo grado deducendo sia che laquestione relativa alla propria legittimazione ad agire non era oggetto del contendere, sicché la stessa era viziata da ultrapetizione per essersi pronunciata in merito, sia che l’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento era rivolta ad entrambe le società.

4. Con il quartomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per omessa pronuncia.

Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado posto che oggetto del giudizio era la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere –eccepita dall’Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che alcun addebito era stato formulato nei confronti della ricorrente e che l’avviso di accertamento era stato notificato solo «per ragioni di conoscenza» – mentre non era in discussione la legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver motivato sul rigetto dell’appello, nonostante l’interesse a contestare gli avvisi di accertamento con i quali era stata individuata quale responsabile in solido delle obbligazioni gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA]..

6. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilit à del ricorso,sollevata nel controricorso.

L’Ufficio ritiene che sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente ad impugnare gli avvisi di accertamento, in quanto dettiultimi erano stati già dichiarati legittimi con sentenza della C.t.p. di Mantova nel giudizio promosso dalla cedente ed in quanto la responsabilità solidale della ricorrente era stata confermata con sentenza della C.t.r. di Brescia.

Il ricorso, infatti, si fonda sul presupposto che la responsabile solidale abbia, in quanto tale, autonoma legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della debitrice.

Per altro, trattasi di pronunce non coperte dal giudicato.

7. Ilprimo ed il quinto motivo , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

7.1. La società ricorrentedifetta della legitimatio ad causam non essendo annoverabile tra i soggetti pass ivi dell'imposizione tributaria poiché non era destinataria degli avvisi di accertamento diretti alla [OSCURATO:SOCIETA].(dei quali aveva ricevuto solo la notifica), e neppure era parte del rapporto controverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta (esclusivamente) nei confronti della prima.

7.2. La Corte,sul punto, ha già chiarito che , in tema di contenzioso tributario, la legittimazione adimpugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque , tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potere proporre ricorso (Cass.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4945 Cass. 04/04/2012, n. 5375; Cass. 10/12/2019, n. 32188).

Invero, la Corte ha chiarito che un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 deve indurre ad una lettura estensiva del destinatario dell'atto ; in particolare, va considerato tale,non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato.

Similmente, il concetto di titolarità del rapporto controversova esteso fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall'atto impugnato .

Una simile interpretazione consente di ammettere nel processo tributario l'intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri.

In queste ipotesi il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone, (illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie), nel caso dei rappresentanti l egali del soggetto passivo di imposta ( talora ritenuti solidalmente responsabili con quest'ultimo), oppure nel caso , ricorrente nella specie , del cessionario di azienda o di un ramo di essa,responsabile in solido ex art. 14 d.l gs. n. 472 del 1997.

In tutti questi casi non è config urabile una responsabilità solidale paritetica bensì una solidarietà dipendente (c.d. responsabilità di imposta) che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva risulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di un rapporto alquale il fisco rimane estraneo(Cass. 12/01/2012, n. 255).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Si è precisato, tuttavia, che, s e attraverso un’ interpretazione costituzionale dell’art. 14 cit. si è ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del responsabile di imposta nel processo instaurato dal destinatario dell'atto impugnato, deve in ogni caso escludersi che lacessionaria di azienda , rispetto alla società destinataria degli avvisi di che trattasi, sialegittimata ad impugnarli autonomamente. (Cass. n. 5375 del 2012).

In questa prospettiva laCorte ha, pertanto, acclarato che l 'avviso di accertamento notificato al debitore principale, società cedente l'azienda, non estende i suoi effetti alla società cessionaria, debitore sussidiario, neppure quando sia stata a questa notificato (Cass.30/08/2022,n.25486).

7.3. La C.t.r., nell’escludere la legittimazione attiva della contribuente,si è attenuta a questi principi.

8. Il secondoed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il ricorrente assume che la sentenza sarebbe nulla in quanto non avrebbe riportato le richieste di parte; avrebbe om esso di motivare sulle medesime; avrebbe, in particolare, omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado espressamente dedotto con l’appello.

Quanto al secondo motivo, si è chiarito che l 'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice e risolvendosi, in mancanza, in una mera irregolarità(Cass. 24/08/2018, n. 21079, Cass. 09/05/2018, n. 11150).

Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado assumendo che la C.t.p. avesse correttamente escluso la legittimazione attiva della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti di altra società.

L’appello, pertanto, è stato rigettato in ragione dellasoluzione di una questione di carattere preliminare che comportava l’assorbimento di tutte le questioni ulteriori.

9. Ilquarto motivo è inammissibile.

Per giurisprudenza costante dì questa Corte, l a legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta(Cass. 24/12/2020, n. 29505).

Sebbene la C.t.r. non si sia pronunciata sulla dedotta estraneità al thema decidendumdella questione della legittimazione attiva, il motivo è inammissibileper difetto di decisività.

Questa Corte ha già chiarito che quando si denuncia un'omessa pronuncia non èdel tutto irrilevante la opportuna attività dimostrativa che l'eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, il suo omesso esame ha riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante.

L'alternativa sarebbe altrimenti che la Corte di Cassazione dovrebbe cassare la sentenza in modo del tutto inutile, i quanto dopo aver pronunciato la cassazione per l'omesso esame, dovrebbe decidere nel merito e rigettare l'eccezione priva di fondamento in iure in quel senso. (Cass. 02/08/2016, n. 16102).

10. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24148/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico, 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L OMBARDIA , [OSCURATO:PERSONA],n. 511/2020 depositata il 19 / 02 /20 20 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Ufficio notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., tre avvisi di accertamento con i quali contestava che la cessione dell’azienda avvenuta in favore della [OSCURATO:SOCIETA] on the road s.r.l. fosse in frode all’Erario. Nello stesso giorno l’Ufficio notificava i medesimi tre avvisi di accertamento anche alla [OSCURATO:SOCIETA] on the [OSCURATO:SOCIETA]. r avvisando la responsabilità solidale di quest’ultima ex art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1972, n. 472. 2. [OSCURATO:PERSONA] on the road s.r.l. impugnava,in proprio, i tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza della solidarietà. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello. 4. Avverso detta ultima la [OSCURATO:SOCIETA] on the [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,che resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 100 cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’atto impositivo impugnato non contene sse alcun accertamento o intimazione nei confronti di essa ricorrente ma solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in proposito , che l’atto not ificatole vedeva come destinatari non solo la [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche essa deducente –[OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA]. –in qualità di coobbligato solidale e che, pertanto, aveva interesse ad agire per far accertare l’insussistenza del vincolo di solidarietà. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art 36, comma 2, n. 3, d.lgs. n. 546del 1992 in quanto non riportavale richieste di parte avanzate nel giudizio di appell o . 3.Con il terz o motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, quinto comma, Cost. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992per mancanza assoluta di motivazione . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la propria legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento,senza esporre né i motivi appello articolati sulla questione né le ragioni per i quali i medesimi fossero da disattendere. Evidenzia, in particolare,che in appelloaveva censurato la sentenza di primo grado deducendo sia che laquestione relativa alla propria legittimazione ad agire non era oggetto del contendere, sicché la stessa era viziata da ultrapetizione per essersi pronunciata in merito, sia che l’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento era rivolta ad entrambe le società. 4. Con il quartomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per omessa pronuncia. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado posto che oggetto del giudizio era la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere –eccepita dall’Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che alcun addebito era stato formulato nei confronti della ricorrente e che l’avviso di accertamento era stato notificato solo «per ragioni di conoscenza» – mentre non era in discussione la legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver motivato sul rigetto dell’appello, nonostante l’interesse a contestare gli avvisi di accertamento con i quali era stata individuata quale responsabile in solido delle obbligazioni gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilit à del ricorso,sollevata nel controricorso. L’Ufficio ritiene che sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente ad impugnare gli avvisi di accertamento, in quanto dettiultimi erano stati già dichiarati legittimi con sentenza della C.t.p. di Mantova nel giudizio promosso dalla cedente ed in quanto la responsabilità solidale della ricorrente era stata confermata con sentenza della C.t.r. di Brescia. Il ricorso, infatti, si fonda sul presupposto che la responsabile solidale abbia, in quanto tale, autonoma legittimazione ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della debitrice. Per altro, trattasi di pronunce non coperte dal giudicato. 7. Ilprimo ed il quinto motivo , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 7.1. La società ricorrentedifetta della legitimatio ad causam non essendo annoverabile tra i soggetti pass ivi dell'imposizione tributaria poiché non era destinataria degli avvisi di accertamento diretti alla [OSCURATO:SOCIETA].(dei quali aveva ricevuto solo la notifica), e neppure era parte del rapporto controverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta (esclusivamente) nei confronti della prima. 7.2. La Corte,sul punto, ha già chiarito che , in tema di contenzioso tributario, la legittimazione adimpugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque , tra i soggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potere proporre ricorso (Cass. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4945 Cass. 04/04/2012, n. 5375; Cass. 10/12/2019, n. 32188). Invero, la Corte ha chiarito che un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 deve indurre ad una lettura estensiva del destinatario dell'atto ; in particolare, va considerato tale,non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato. Similmente, il concetto di titolarità del rapporto controversova esteso fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall'atto impugnato . Una simile interpretazione consente di ammettere nel processo tributario l'intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri. In queste ipotesi il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone, (illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie), nel caso dei rappresentanti l egali del soggetto passivo di imposta ( talora ritenuti solidalmente responsabili con quest'ultimo), oppure nel caso , ricorrente nella specie , del cessionario di azienda o di un ramo di essa,responsabile in solido ex art. 14 d.l gs. n. 472 del 1997. In tutti questi casi non è config urabile una responsabilità solidale paritetica bensì una solidarietà dipendente (c.d. responsabilità di imposta) che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva risulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di un rapporto alquale il fisco rimane estraneo(Cass. 12/01/2012, n. 255). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Si è precisato, tuttavia, che, s e attraverso un’ interpretazione costituzionale dell’art. 14 cit. si è ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del responsabile di imposta nel processo instaurato dal destinatario dell'atto impugnato, deve in ogni caso escludersi che lacessionaria di azienda , rispetto alla società destinataria degli avvisi di che trattasi, sialegittimata ad impugnarli autonomamente. (Cass. n. 5375 del 2012). In questa prospettiva laCorte ha, pertanto, acclarato che l 'avviso di accertamento notificato al debitore principale, società cedente l'azienda, non estende i suoi effetti alla società cessionaria, debitore sussidiario, neppure quando sia stata a questa notificato (Cass.30/08/2022,n.25486). 7.3. La C.t.r., nell’escludere la legittimazione attiva della contribuente,si è attenuta a questi principi. 8. Il secondoed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Il ricorrente assume che la sentenza sarebbe nulla in quanto non avrebbe riportato le richieste di parte; avrebbe om esso di motivare sulle medesime; avrebbe, in particolare, omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado espressamente dedotto con l’appello. Quanto al secondo motivo, si è chiarito che l 'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice e risolvendosi, in mancanza, in una mera irregolarità(Cass. 24/08/2018, n. 21079, Cass. 09/05/2018, n. 11150). Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado assumendo che la C.t.p. avesse correttamente escluso la legittimazione attiva della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti di altra società. L’appello, pertanto, è stato rigettato in ragione dellasoluzione di una questione di carattere preliminare che comportava l’assorbimento di tutte le questioni ulteriori. 9. Ilquarto motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante dì questa Corte, l a legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta(Cass. 24/12/2020, n. 29505). Sebbene la C.t.r. non si sia pronunciata sulla dedotta estraneità al thema decidendumdella questione della legittimazione attiva, il motivo è inammissibileper difetto di decisività. Questa Corte ha già chiarito che quando si denuncia un'omessa pronuncia non èdel tutto irrilevante la opportuna attività dimostrativa che l'eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, il suo omesso esame ha riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante. L'alternativa sarebbe altrimenti che la Corte di Cassazione dovrebbe cassare la sentenza in modo del tutto inutile, i quanto dopo aver pronunciato la cassazione per l'omesso esame, dovrebbe decidere nel merito e rigettare l'eccezione priva di fondamento in iure in quel senso. (Cass. 02/08/2016, n. 16102). 10. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d