CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntagata-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]Simeone- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6660/2021, pubblicata in data 14/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza n. 6660/2021, pubblicata in data 14/9/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimentodell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha annullato l’avviso di pagamenton. 1901/2019/135 relativo alla TARI per l’anno 2019, emesso dallaPubliservizi s.r.l., quale concessionaria dell’attività di riscossione coattivadelle entrate tributarie Gricignano di Aversa, per l’importo di euro1.352.293,00. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la legittimazione attiva dellaricorrente, ha accolto il ricorso per carenza di motivazione dell’attoimpugnato.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di tre motivi, e la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso, mentre il Comune di Gricignano di Aversa resta intimato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbito ilterzo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992, nonché degli art. 112 e 132,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., per difetto di motivazione.1.1. La censura è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.(Cass. 13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022;22598/2018; sez. U. 8053/2014).1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appellodato conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta legittimazione1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. n. 13366/2016).2. Col secondo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge n.212/2000, dell’art. 1273 cod. civ. e dell’art. 1, comma 641, legge n.147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per aver la CTR riconosciuto alla ricorrente (proprietaria del bene) lalegittimazione e l’interesse ad impugnare l’avviso di liquidazione della Taridovuta per l’anno 2019, ancorché essa non rivestisse la posizione dicontribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, tale essendounicamente l’[OSCURATO:PERSONA] US [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, cui era stato notificatol’avviso di pagamento impugnato nella qualità di conduttore dell’immobile,ai sensi dell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013.2.1. La censura è fondata.2.2. La questione controversa attiene alla legittimazione dell’accollantead impugnare l’avviso di liquidazione d’imposta nell'ipotesi di accollonegoziale del debito d'imposta.2.3. L’art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA], il quale ammette chel'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo, purché nonliberatorio, per giurisprudenza costante di questa Corte, viene interpretatoNumero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026nel senso che l'accollo negoziale del debito di imposta, con il quale unaparte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale relativa aidebiti fiscali accollati, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cuil'amministrazione non può esercitare i poteri di accertamento ed esazionenei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge asoddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo deltributo (Cass. 9353/2024, richiamata da più recente Cass. 3930/2025).2.4. Tale principio trova, a sua volta, fondamento in quello secondo ilquale, nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, la volontariaassunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, perl'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggettopassivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza deltitolo negoziale (Sez. U, 26 novembre 2008, n. 28162; cfr. anche Sez. U, 8marzo 2019, n. 6882).2.5. In definitiva, rispetto all'amministrazione finanziaria, l'accollo didebiti tributari assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno,sicché l’unico soggetto debitore nei confronti dell'ufficio resta semprel'accollato (Cass. 31865/2025).2.6. L'accollo realizza, dunque, l'assunzione del debito in sensopuramente economico, ma non incide sull’ obbligazione originaria traaccollato e creditore originario (e dunque tra soggetto passivo d'imposta edell'obbligazione, a differenza dell'accollo esterno (cfr. Cass. n.4589/2020, in motiv.).2.7. In particolare, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n. 6882 del2019, nel riproporre la concezione soggettiva della capacità contributiva,hanno individuato un nesso inderogabile tra il concorso alle spesepubbliche e la corrispondente "riduzione del patrimonio del titolare dellacapacità contributiva", affermando che "il sacrificio economico derivantedal pagamento del tributo, e cioè la riduzione patrimoniale conseguenteNumero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026all'adempimento, deve […] essere sopportato effettivamente edefinitivamente dal soggetto alla cui capacita contributiva si riferiscel'obbligazione, e non già da altri" e che "nel vigente sistema costituzionaletributario non basta oggettivamente che sia soddisfatta l'obbligazioneverso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dalsoggetto tenuto a corrisponderla”, poiché “la prestazione imposta dicarattere tributario postula […] che una quota di ricchezza sia sottratta aquel determinato soggetto individuato dalla legge come soggetto passivodel tributo, con correlativo sacrificio personale".2.8. Si aggiunge inoltre che l'art. 53 Cost. "esige che ad unadeterminata capacità contributiva faccia seguito l'adempimento del doveredi concorrere alla spesa pubblica, […] escludendo che tale obbligo possasorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva; come pure cheun soggetto possa accollarsi […] il carico contributivo altrui, essendocontrario all'interesse della collettività che il concorso alla spesa pubblicagravi - anche di fatto - su soggetto diverso da colui che vi è tenuto exlege, in quanto ogni soggetto dotato di capacità contributiva deve inmisura corrispondente contribuire personalmente al costo dei servizi e deivantaggi sociali".2.9. Vengono così confermati i principi enunciati nei precedenti arrestidelle Sezioni Unite nn. 5/1985 e 6445/1985, secondo cui nel vigentesistema costituzionale tributario non basta oggettivamente che siasoddisfatta l'obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che taleobbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla a cuicarico gli artt. 53 e 2 Cost. pongono un dovere ribadito dall'art. 1 dellalegge della legge sul contenzioso tributario, in quanto la prestazioneimposta di carattere tributario postula che "una quota di ricchezza siasottratta a quel determinato soggetto" individuato dalla legge come"soggetto passivo del tributo", con "correlativo sacrificio personale".Numero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/20262.10. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA], hannoritenuto corretta la soluzione raggiunta nel 1985, escludendo chesussistessero ragioni per "rimeditare un orientamento interpretativo che alcontrario merita di essere ulteriormente confermato".2.11. Ne discende che, come è - per quanto già detto - preclusoall'Amministrazione di agire in via autoritativa nei confronti di un soggettodiverso da quello tenuto ex lege al pagamento, anche se obbligatosi apagare in sua vece e conto, deve corrispondentemente affermarsi il difettodi legittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso emesso neiconfronti dell’unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642,legge n. 147/2013, ovvero, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], che,all’epoca dei fatti, aveva la detenzione dell’immobile sulla base di uncontratto di locazione.2.12. Detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrrerifiuti integrano, infatti, il presupposto impositivo della TARI, che non puòessere escluso per il sol fatto che il proprietario continui ad esercitaretalune facoltà di dominio (Cass. 32216/2023).2.13. In definitiva, l’accollo del debito d’imposta da parte delproprietario locatore non impatta sul rapporto tributario, che restaradicato in capo al soggetto che dell’immobile alla detenzione.2.14. Né può ritenersi che operino, nel caso di specie, i princìpielaborati in tema di imposta di registro con riguardo alla peculiarefattispecie - del tutto estranea al presente giudizio - della responsabilitàd’imposta del notaio, il quale è legittimato 'in proprio’ ad impugnarel'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente epersonalmente notificato dall'Amministrazione, in quanto responsabilesolidale per il pagamento dell'imposta principale ai sensi dell'art. 57 delD.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. 15005/2014).Numero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/20262.15. In questa ipotesi, infatti, come è legittima la notificazionedell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazionefinanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, in quantoobbligato ex lege al relativo pagamento, in solido con i soggetti nel cuiinteresse è stata richiesta la registrazione, così non gli può essere preclusoil potere di impugnazione dell’avviso di liquidazione d’imposta.2.16. Il potere di impugnazione del notaio discende, cioè, dall’espressaprevisione normativa della sua responsabilità solidale d’imposta, ecomunque la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale solo acostituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione delversamento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sulprincipio, fissato dall' art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggettiobbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'attomedesimo (Cass. 25119/2020), i quali sono, quindi, ammessiall’impugnazione dell’avviso, “in quanto destinatari sostanzialidell'imposizione” (Cass. 6864/2024).2.17. Altro è, invece, il caso di specie, giacché – per quanto già detto -l’unico soggetto passivo dell'imposizione tributaria, nonché destinatariodell’avviso di accertamento è la conduttrice dell’immobile (ovvero allaMarina militare Americana), ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n.147/2013: la società [OSCURATO:PERSONA] non è, dunque, parte del rapportocontroverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta esclusivamente neiconfronti del soggetto che ha la detenzione dell’immobile, al quale soltantoè stato notificato l’avviso impugnato.2.18. Né ricorre l’ipotesi della cd. responsabilità di imposta, “che sirealizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggettoche, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributivarisulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di unrapporto al quale il fisco rimane estraneo” : “è evidente pertanto che conriguardo a tali soggetti non viene in considerazione il mero "effettoNumero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026giuridico di fattispecie" dell'atto impugnato, posto che detto atto èpotenzialmente destinato ad avere nei loro confronti effetti giuridicisostanziali” (Cass. 5375/2012).2.19. Evidente la diversità tra le due fattispecie.In tema di imposta di registro, la legge individua nella partecontraente il soggetto contribuente, ma allo stesso tempo prevede laresponsabilità solidale del notaio rogante (ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986),ed è in tale qualità – di responsabile solidale ex lege per il pagamentodell'imposta principale – che gli viene riconosciuta la legittimazione 'inproprio’ ad impugnare l'avviso di liquidazione “allorquando questo gli siastato direttamente e personalmente notificato dall'Amministrazione”(Cass. 15005/2014, cit., richiamata da Cass. 6864/2024, cit.).Nel caso dell’accollo tributario, invece, la legge non pone in capoall’accollante alcuna responsabilità solidale per il pagamento dell'impostadovuta dall’accollato, sicché difettano i presupposti per riconoscergli lalegittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione.2.20. In tema di contenzioso tributario, infatti, la legittimazione adimpugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'attoimpugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque, tra isoggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potereproporre ricorso (Cass. 4945/2021; 32188/2019; 5375/2012), tra i quali –per quanto già detto – non si annovera la società [OSCURATO:PERSONA].2.21. Quel che, tutt’al più, si ammette è l'intervento nel processotributario di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'attoimpugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere inluogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo diimposta, ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale,solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributariainsieme con il contribuente.Numero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026Si è, quindi, precisato che, se attraverso un'interpretazionecostituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (a norma del quale"possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insiemeal ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapportotributario controverso") il responsabile di imposta è legittimatoall'intervento adesivo dipendente nel processo instaurato dal destinatariodell'atto impugnato, deve, tuttavia, in ogni caso escludersi che sialegittimato ad impugnare autonomamente l’avviso destinato e notificato aldebitore principale (Cass. n. 5375/2012, cit., richiamata da Cass.2754/2023).2.22. Ebbene, la CTR, nell'affermare la legittimazione attiva dellaMirabella s.p.a., non si è conformata a questi principi.2.23. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata inrelazione al secondo motivo, assorbito il terzo, con cui si censura la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., dell’art. 24 Cost.,dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013 e dell’art.1, comma 161,legge n. 296/2006, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., per aver la CTR annullato l’avviso per difetto dimotivazione.2.24. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., con l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione attiva.3. Spese compensate, in considerazione del contrasto interpretativonella giurisprudenza di merito e del progressivo consolidamento nel corsodel presente grado della giurisprudenza di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo,assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoNumero registro generale 7262/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 8438/2026Data pubblicazione 03/04/2026accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso;compensa per intero le spese di ogni grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia