CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
antagata-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2784/2021, pubblicata in data 31/3/2021.Numero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2784/2021, pubblicata in data 31/3/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione TributariaProvinciale di Caserta con cui era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pagamento n. 19012000003258 relativo allaTARI per l’anno 2018, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionariadell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune diGricignano di Aversa, per l’importo di euro 1.355.217,00. [OSCURATO:PERSONA],ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, ha annullato l’avviso inquanto illegittimo.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi, e la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso, illustrato con successiva memoria, mentre il Comune diGricignano di Aversa resta intimato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge n.212/2000, dell’art. 1273 cod. civ. e dell’art. 1, comma 641, legge n.147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,per aver la CTR riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] (proprietaria, ma nondetentrice del bene, per averlo concesso in locazione) la legittimazione el’interesse ad impugnare l’avviso di liquidazione della Tari dovuta perl’anno 2018, ancorché essa non rivestisse la posizione di contribuente o disoggetto passivo del rapporto tributario, tale essendo unicamente l’EnteMilitare US [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, cui era stato notificato l’avviso diNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026pagamento impugnato nella qualità di conduttore dell’immobile, ai sensidell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013.1.1. La censura è fondata.1.2. La questione controversa attiene alla legittimazione dell’accollantead impugnare l’avviso di liquidazione d’imposta nell'ipotesi di accollonegoziale del debito d'imposta.1.3. L’art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA], il quale ammette chel'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo, purché nonliberatorio, per giurisprudenza costante di questa Corte, viene interpretatonel senso che l'accollo negoziale del debito di imposta, con il quale unaparte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale relativa aidebiti fiscali accollati, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cuil'amministrazione non può esercitare i poteri di accertamento ed esazionenei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge asoddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo deltributo (Cass. 9353/2024, richiamata da più recente Cass. 3930/2025).1.4. Tale principio trova, a sua volta, fondamento in quello secondo ilquale, nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, la volontariaassunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, perl'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggettopassivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza deltitolo negoziale (Sez. U, 26 novembre 2008, n. 28162; cfr. anche Sez. U, 8marzo 2019, n. 6882).1.5. In definitiva, rispetto all'amministrazione finanziaria, l'accollo didebiti tributari assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno,sicché l’unico soggetto debitore nei confronti dell'ufficio resta semprel'accollato (Cass. 31865/2025). L'accollo realizza, dunque, l'assunzione deldebito in senso puramente economico, ma non incide sull’ obbligazioneoriginaria tra accollato e creditore originario (e dunque tra soggettopassivo d'imposta e Fisco) e non comporta, quindi, una successione nelNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026lato passivo dell'obbligazione, a differenza dell'accollo esterno (cfr. Cass.n. 4589/2020, in motiv.).1.6. In particolare, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n. 6882 del2019, nel riproporre la concezione soggettiva della capacità contributiva,hanno individuato un nesso inderogabile tra il concorso alle spesepubbliche e la corrispondente "riduzione del patrimonio del titolare dellacapacità contributiva", affermando che "il sacrificio economico derivantedal pagamento del tributo, e cioè la riduzione patrimoniale conseguenteall'adempimento, deve […] essere sopportato effettivamente edefinitivamente dal soggetto alla cui capacita contributiva si riferiscel'obbligazione, e non già da altri" e che "nel vigente sistema costituzionaletributario non basta oggettivamente che sia soddisfatta l'obbligazioneverso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dalsoggetto tenuto a corrisponderla” , poiché “la prestazione imposta dicarattere tributario postula […] che una quota di ricchezza sia sottratta aquel determinato soggetto individuato dalla legge come soggetto passivodel tributo, con correlativo sacrificio personale".1.7. Si aggiunge inoltre che l'art. 53 Cost. "esige che ad unadeterminata capacità contributiva faccia seguito l'adempimento del doveredi concorrere alla spesa pubblica, […] escludendo che tale obbligo possasorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva; come pure cheun soggetto possa accollarsi […] il carico contributivo altrui, essendocontrario all'interesse della collettività che il concorso alla spesa pubblicagravi - anche di fatto - su soggetto diverso da colui che vi è tenuto exlege, in quanto ogni soggetto dotato di capacità contributiva deve inmisura corrispondente contribuire personalmente al costo dei servizi e deivantaggi sociali".1.8. Vengono così confermati i principi enunciati nei precedenti arrestidelle Sezioni Unite nn. 5/1985 e 6445/1985, secondo cui nel vigentesistema costituzionale tributario non basta oggettivamente che siaNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026soddisfatta l'obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che taleobbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla a cuicarico gli artt. 53 e 2 Cost. pongono un dovere ribadito dall'art. 1 dellalegge della legge sul contenzioso tributario, in quanto la prestazioneimposta di carattere tributario postula che "una quota di ricchezza siasottratta a quel determinato soggetto" individuato dalla legge come"soggetto passivo del tributo", con "correlativo sacrificio personale".1.9. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 8 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA], hannoritenuto corretta la soluzione raggiunta nel 1985, escludendo chesussistessero ragioni per "rimeditare un orientamento interpretativo che alcontrario merita di essere ulteriormente confermato".1.10. Ne discende che, come è - per quanto già detto - preclusoall'Amministrazione di agire in via autoritativa nei confronti di un soggettodiverso da quello tenuto ex lege al pagamento, anche se obbligatosi apagare in sua vece e conto, deve corrispondentemente affermarsi il difettodi legittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso emesso neiconfronti dell’unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642,legge n. 147/2013, ovvero, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], che,all’epoca dei fatti, aveva la detenzione dell’immobile sulla base di uncontratto di locazione.1.11. Detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrrerifiuti integrano, infatti, il presupposto impositivo della TARI, che non puòessere escluso per il sol fatto che il proprietario continui ad esercitaretalune facoltà di dominio (Cass. 32216/2023).1.12. In definitiva, l’accollo del debito d’imposta da parte delproprietario locatore non impatta sul rapporto tributario, che restaradicato in capo al soggetto che dell’immobile alla detenzione.1.13. Né può ritenersi che operino, nel caso di specie, i princìpielaborati in tema di imposta di registro con riguardo alla peculiareNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026fattispecie - del tutto estranea al presente giudizio - della responsabilitàd’imposta del notaio, il quale è legittimato 'in proprio’ ad impugnarel'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente epersonalmente notificato dall'Amministrazione, in quanto responsabilesolidale per il pagamento dell'imposta principale ai sensi dell'art. 57 delD.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. 15005/2014).1.14. In questa ipotesi, infatti, come è legittima la notificazionedell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazionefinanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, in quantoobbligato ex lege al relativo pagamento, in solido con i soggetti nel cuiinteresse è stata richiesta la registrazione, così non gli può essere preclusoil potere di impugnazione dell’avviso di liquidazione d’imposta.1.15. Il potere di impugnazione del notaio discende, cioè, dall’espressaprevisione normativa della sua responsabilità solidale d’imposta, ecomunque la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale solo acostituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione delversamento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sulprincipio, fissato dall' art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggettiobbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'attomedesimo (Cass. 25119/2020), i quali sono, quindi, ammessiall’impugnazione dell’avviso, “in quanto destinatari sostanzialidell'imposizione” (Cass. 6864/2024).1.16. Altro è, invece, il caso di specie, giacché – per quanto già detto -l’unico soggetto passivo dell'imposizione tributaria, nonché destinatariodell’avviso di accertamento è la conduttrice dell’immobile (ovvero allaMarina militare Americana), ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n.147/2013: la società [OSCURATO:SOCIETA] non è, dunque, parte del rapportocontroverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta esclusivamente neiconfronti del soggetto che ha la detenzione dell’immobile, al quale soltantoè stato notificato l’avviso impugnato.Numero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/20261.17. Né ricorre l’ipotesi della cd. responsabilità di imposta, “che sirealizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggettoche, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributivarisulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di unrapporto al quale il fisco rimane estraneo” : “è evidente pertanto che conriguardo a tali soggetti non viene in considerazione il mero "effettogiuridico di fattispecie" dell'atto impugnato, posto che detto atto èpotenzialmente destinato ad avere nei loro confronti effetti giuridicisostanziali” (Cass. 5375/2012).1.18. Evidente la diversità tra le due fattispecie.In tema di imposta di registro, la legge individua nella partecontraente il soggetto contribuente, ma allo stesso tempo prevede laresponsabilità solidale del notaio rogante (ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986),ed è in tale qualità – di responsabile solidale ex lege per il pagamentodell'imposta principale – che gli viene riconosciuta la legittimazione 'inproprio’ ad impugnare l'avviso di liquidazione “allorquando questo gli siastato direttamente e personalmente notificato dall'Amministrazione”(Cass. 15005/2014, cit., richiamata da Cass. 6864/2024, cit.).Nel caso dell’accollo tributario, invece, la legge non pone in capoall’accollante alcuna responsabilità solidale per il pagamento dell'impostadovuta dall’accollato, sicché difettano i presupposti per riconoscergli lalegittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione.1.19. In tema di contenzioso tributario, infatti, la legittimazione adimpugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell'attoimpugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra, dunque, tra isoggetti passivi dell'imposizione tributaria, che sono gli unici a potereproporre ricorso (Cass. 4945/2021; 32188/2019; 5375/2012), tra i quali –per quanto già detto – non si annovera la società [OSCURATO:SOCIETA].1.20. Quel che, tutt’al più, si ammette è l'intervento nel processotributario di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'attoNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere inluogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo diimposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale,solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributariainsieme con il contribuente.Si è, quindi, precisato che, se attraverso un'interpretazionecostituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (a norma del quale"possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insiemeal ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapportotributario controverso") il responsabile di imposta è legittimatoall'intervento adesivo dipendente nel processo instaurato dal destinatariodell'atto impugnato, deve, tuttavia, in ogni caso escludersi che sialegittimato ad impugnare autonomamente l’avviso destinato e notificato aldebitore principale (Cass. n. 5375/2012, cit., richiamata da Cass.2754/2023).1.21. Né rileva, in senso contrario, che il Consiglio di Stato, consentenza n.5472/2023, abbia riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] l’interessee la legittimazione ad agire, giacché tale statuizione riguardaesclusivamente quel giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione delladelibera comunale di approvazione della tariffa TARI relativa all’anno2015.Evidente, dunque, come tale accertamento non possa esplicare alcunaefficacia nel presente giudizio tributario, che verte sull’ impugnazionedell’avviso di pagamento della TARI.1.22. In conclusione, la CTR, nell'affermare la legittimazione attivadella [OSCURATO:SOCIETA]., non si è conformata agli esposti principi.1.23. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata inrelazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cui si censura la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art.24 Cost., dell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013 e dell’art.1, commaNumero registro generale 25979/2021Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 8434/2026Data pubblicazione 03/04/2026161, legge n. 296/2006, in relazione all’articolo 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ., per aver la CTR annullato l’avviso in quanto illegittimo.1.24. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., con l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di legittimazione attiva.2. Spese compensate, in considerazione del contrasto interpretativonella giurisprudenza di merito e del progressivo consolidamento nel corsodel presente grado della giurisprudenza di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile l'originario ricorso; compensa per intero lespese di ogni grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia