CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 14576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34416/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] G B [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lorappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1835/2019depositata il 26/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1835/2019, ha rigettato l’appello proposto dal Centro clinico diagnostico “G.B. Morgagni” s.r.l. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale dell’ASP di Catania, aveva rigettato sia la domanda della Clinica, fondata sul rapporto di accreditamento tra la struttura ricorrente e la ASP di Catania, sia quella a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., finalizzata all’accertamento del suo diritto alla remunerazione delle prestazioni di terapia intensiva rese in regime di emergenza-urgenza erogate nell’anno 2013 in favore di pazienti assistiti dall’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, con richiesta di ricovero effettuata direttamente dai responsabili medici dei [OSCURATO:PERSONA] e dei reparti per acuti delle Aziende e dei [OSCURATO:PERSONA] della stessa ASP di Catania, carenti in quel momento di posti letto disponibili nel reparto di terapia intensiva. La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che: - ai sensi dell’art. 5 dell’accordo contrattuale intervenuto tra la Clinica e l’A.S.P. di Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prorogato anche per il 2013, le prestazioni di terapia intensiva e rianimazione del tipo di quelle rese dall’appellante dovevano ritenersi comprese nel budget previsto dal contratto annuale ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, a prescindere dalla circostanza che erano state rese su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto i pazienti in prima battuta per accudire situazioni di emergenza-urgenza non ulteriormente ivi trattabili per carenza di posti, e non su degenti accolti con il consueto regime di ricovero ordinario programmato; - anche a voler ritenere che le prestazioni oggetto di causa non fossero ricomprese nel budget contrattuale, la pretesa dell’appellante non poteva comunque fondarsi sul combinato disposto dell’art. 14 d.p.r. n. 128/1969 e della circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997, sia perché si trattava di normative tese a regolare ambiti diversi, dal momento che, per un verso il d.p.r. n. 128/1969 regola espressamente l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri pubblici (non potendo dunque il disposto di cui all’art. 14 riferirsi a qualsiasi struttura sanitaria privata accreditata), per altro verso, la circolare assessoriale n. 911/1997 regola solo le modalità di accesso al servizio sanitario da parte del paziente; sia perché la Clinica appellante non rientrava nella “Rete di [OSCURATO:PERSONA] regionali della Regione Sicilia”, né aveva dedotto di possedere i requisiti per farne parte; sia perché gli accordi contrattuali rappresentano l’elemento cardine ed imprescindibile dei rapporti tra servizio sanitario e struttura privata, dovendosi pertanto escludere un diritto della struttura privata ad essere remunerata per prestazioni erogate in mancanza degli accordi contrattuali od oltre il volume massimo concordato; - correttamente il primo giudice aveva rigettato l’azione di ingiustificato arricchimento, mancando nel caso di specie il requisito dell’assenza o dell’ingiustizia della causa, sia perché le prestazioni erano state rese nell’ambito della regolamentazione contrattuale esistente tra le parti, sia perché, anche a voler ritenere che l’accordo contrattuale non riguardasse le prestazioni oggetto della controversia, in ogni caso, la riconduzione del rapporto tra la Clinica e l’ASP di Catania nell’ambito del sistema legislativo delineato dal d.lgs. 502/1992 escludeva ogni margine di operatività dell’azione di ingiustificato arricchimento per remunerazioni eccedenti il limite degli accordi contrattuali, e che finivano comunque col gravare sul [OSCURATO:PERSONA] pubblico. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Centro clinico diagnostico “G.B. Morgagni” s.r.l., affidandolo a sette motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania ha resistito in giudizio con controricorso. L’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente principale che la Corte di Appello ha erroneamente valutato il materiale probatorio, costituito da alcune lettere-fax con cui le strutture sanitarie pubbliche della Provincia di Catania avevano richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il ricovero nel reparto di Terapia intensiva di pazienti bisognevoli di prestazioni di rianimazione non ulteriormente ivi trattabili per carenza di posti. In particolare, il ricorrente ritiene che una corretta valutazione del suddetto materiale probatorio avrebbe condotto il giudice di secondo grado ad escludere le prestazioni rese dalla Clinica, ed oggetto della presente controversia, dal novero di quelle ricomprese nel contratto sottoscritto per l’anno 2013 con l’ASP di Catania, atteso che non concernevano il trasferimento dei pazienti nei reparti di lungodegenza e riabilitazione, trattandosi invece di ricoveri di pazienti che necessitavano di Terapia intensiva. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente principale che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che l’accordo 2011-2013 prevedeva che i pazienti provenienti dai reparti per acuti delle [OSCURATO:PERSONA] e dei presidi Ospedalieri della ASP di Catania potevano essere trasferiti, senza oneri a carico della ASP, unicamente nei reparti di lungodegenza e riabilitazione della [OSCURATO:PERSONA], ma non in quello di Terapia intensiva. Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte di Appello si sarebbe occupata esclusivamente dei trasferimenti dai [OSCURATO:PERSONA], senza prendere in considerazione le richieste di ricovero in terapia intensiva provenienti dai Reparti per acuti delle Aziende e dei [OSCURATO:PERSONA] della ASP di Catania. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.. Espone il ricorrente che la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione del criterio interpretativo di cui all’art. 1362 cod. civ., laddove non ha operato una distinzione, alla luce dell’accordo 2011-2013, tra le prestazioni da effettuarsi in favore dei pazienti provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] da quelle in favore dei pazienti provenienti dai reparti per acuti degli ospedali pubblici. Tale distinzione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto condurre quanto meno a ritenere che, in relazione ai pazienti provenienti dai reparti per acuti delle strutture sanitarie pubbliche, l’accordo non avrebbe comportato alcun costo aggiuntivo per l’ASP di Catania esclusivamente per le prestazioni di lungodegenza e riabilitazione, e non per i ricoveri in terapia intensiva. 3. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Ad avviso del centro clinico ricorrente, la Corte d’Appello, oltre a violare il criterio normativo del prudente apprezzamento del materiale probatorio, ha omesso l’esame del fatto storico dalla stessa rappresentato che tutti i ricoveri di cui è causa attenevano a prestazioni rese dallo stesso ricorrente nel proprio reparto di terapia intensiva (come emerge dalle lettere-fax inviate dalle strutture sanitarie pubbliche alla [OSCURATO:PERSONA]), non considerando che l’accordo 2011-2013, nel suo tenore testuale e letterale, non comprendeva nel budget assegnato alla struttura sanitaria i trasferimenti dai Presidi e aziende ospedaliere della ASP al reparto di terapia intensiva, ma solo i ricoveri nei reparti di lungodegenza e riabilitazione. La Corte d’Appello avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alla giustificazione del perché le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] erogate a favore dei pazienti trasferiti dai reparti per acuti delle Aziende e dei presidi ospedalieri delle ASP fossero comunque disciplinate dall’accordo, ancorchè esso fosse espressamente limitato ai ricoveri nei reparti di lungodegenza e riabilitazione. Tale prospettazione non può essere accolta. Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso l’esame del fatto storico che tutti i ricoveri di cui è causa attenevano a prestazioni rese dallo stesso ricorrente nel proprio reparto di terapia intensiva. La Corte d’Appello ha pienamente esaminato tale profilo evidenziando (vedi pag. 8 sentenza impugnata) che, in base all’art. 5 dell’accordo, tutte le prestazioni erogate dalla Casa di Cura sui pazienti provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] rientravano nell’ammontare del budget annualmente assegnato alla struttura privata, inglobando in tale budget anche le prestazioni di terapia intensiva rese in regime di emergenza-urgenza per invio da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello ha ritenuto che le prestazioni di terapia intensiva rientrassero nel budget annuale, avendo valorizzato, altresì, il profilo che l’accordo teneva distinti i pazienti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli provenienti dai reparti per acuti, entrambi rientranti, tuttavia nel budget annuale. Non vi è dubbio che tale interpretazione rientri nella valutazione di fatto riservata al giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle norme di interpretazione contrattuale o per vizio di motivazione. Con riferimento al primo profilo, va osservato che ad avviso del ricorrente, il significato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti – criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. - depone nel senso di escludere dal regime dell’accordo di cui è causa le prestazioni di terapia intensiva effettuate nei confronti di pazienti trasferiti al reparto de quo dai reparti per acuti dei Presidi e aziende ospedaliere della ASP. Ad avviso di questo Collegio, tale censura del ricorrente è, in primo luogo, assai generica in quanto non conforme con l’insegnamento di questa Corte, che richiede che quando sia dedotta la violazione delle regole legali d'interpretazione, è necessaria non solo la specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr. Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009).Ed edtale onere di allegazione non ha ottemperato il ricorrente. In ordine al dedotto vizio di motivazione, va dipoi osservato che le argomentazioni con cui il giudice d’appello ha motivato la propria interpretazione dell’accordo rispondono certamente al requisito del “minimo costituzionale” secondo i criteri elaborati da questa Corte con la sentenze delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Ne consegue che le censure del centro ricorrente si appalesano evidentemente meritali, e, come tali, inammissibili, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa interpretazione dell’accordo del 2011 rispetto a quella operata dalla Corte di merito, avendo invocato, sulla base dell’asserita applicazione del criterio di interpretazione letterale – che tuttavia non trova alcun riscontro nel testo dell’atto – che l’ accordo in questione avrebbe inteso differenziare le prestazioni da effettuarsi in favore dei pazienti del [OSCURATO:PERSONA] da quelle in favore dei pazienti provenienti dai reparti per acuti degli ospedali pubblici, e che soltanto le prestazioni di lungodegenza e riabilitazione non comportavano alcun “costo aggiuntivo” per la ASP. Infine, del tutto inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt.2967 c.c. e 116 c.p.c.. Quanto alla prima norma, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020). Quanto all’art 116 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che, “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 1229/2019; conf. Cass.n. 6774/2022 ). 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 DPR 128 del 1969 e della Circolare assessoriale n. 911 del 27/1/1997, nonché dell’art. 8-bis e dell’art. 8, comma 5, D.lgs. n. 502 del 1992 e violazione dell’art. 2, comma 3, lett. d, l. Reg. n. 5/2009. Lamenta il ricorrente principale che la Corte d’Appello è incorsa in errore laddove non ha ritenuto fondata la domanda della Clinica sulla scorta di un preciso obbligo giuridico di assistenza previsto dall’art. 14 del d.p.r. n. 128/1969 e della Circolare assessoriale n. 911 del 27.01.1997, indipendentemente da quanto previsto dall’accordo contrattuale stipulato ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992. In particolare, ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte d’Appello è errata alla luce delle seguenti considerazioni: a) i ricoveri richiesti dagli ospedali dell’ASP di Catania non potevano essere rifiutati, in ragione di un preciso obbligo giuridico imposto dall’art. 14 del d.p.r. n. 128/1969 e dalla Circolare assessoriale n. 911 del 27.01.1997 e, in quanto prestazioni rese al di fuori di programmazione e a diretta richiesta di strutture pubbliche che hanno portato al superamento del budget annuale assegnato, dovevano essere remunerate al di fuori del budget; b) la decisione della Corte di Appello non sarebbe neppure compatibile con le modalità previste per l’erogazione dei servizi sanitari agli art. 8, co. 5 e 8-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 502/1992, atteso che i trasferimenti dei pazienti erano avvenuti su iniziativa delle strutture sanitarie pubbliche e non giusta prescrizione del medico curante, titolo necessario per usufruire dei servizi delle strutture accreditate col SSN, trattandosi dunque di prestazioni commissionate al di fuori del contratto annuale di budget attesa la necessità e l’urgenza delle stesse. 6. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’art. 8-bis, comma 1, dell’art. 8-quater, comma 2, e dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; dell’art. 1, comma 18, del D.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. b, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, violazione dei principi costituzionali in materia di diritto alla salute, buon andamento della p.a. e ragionevolezza (artt. 3, 32 e 97 Cost.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello ha erroneamente ricavato dal combinato disposto degli artt. 8.-quater e 8-quinquies, co. 2, lett. d, d.lgs. 502/92 la previsione cogente di un tetto invalicabile per la struttura sanitaria accreditata, che non consentirebbe di porre a carico del SSN la remunerazione di prestazioni urgenti e indifferibili erogate, in regime di supplenza delle strutture pubbliche, da una struttura accreditata, una volta che la stessa abbia raggiunto i limiti e i volumi di spesa indicati negli accordi contrattuali. Ad avviso del ricorrente, la fattispecie per cui è causa non riguarderebbe il superamento di un programma preventivo concordato con la ASP e suggellato nell’accordo annuale di budget, bensì l’obbligazione della struttura sanitaria accreditata di erogare prestazioni indifferibili e urgenti commissionate dalla ASP mediante le proprie Aziende e Presidi ospedalieri, che pertanto non sarebbero ricomprese nell’ambito del contratto di budget. 7. Il quarto e quinto motivo, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Il centro ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’art. 14 DPR 128/1969, e la circolare commissariale sopra indicata, ed ha confutato la sua prospettazione secondo cui i ricoveri richiesti dagli ospedali dell’ASP non avrebbero potuto essere rifiutati, e le prestazioni, in quanto rese al di fuori di programmazione ed a diretta richiesta di strutture pubbliche, avrebbero dovuto essere remunerate al di fuori del budget annuale assegnato. Osserva, inoltre, il ricorrente che non è vero che il DPR n. 128/1969 disciplina unicamente l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri, atteso che la circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997 prevederebbe che “l’accesso è possibile soltanto presso le strutture pubbliche e private in regime di accreditamento”. Il centro ricorrente contesta, altresì, l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le prestazioni erogate dalla struttura privata accreditata non possano essere remunerate oltre il budget annuale di spesa previste dall’accordo con la ASP. Sul punto, deduce che tale principio non vale quando la struttura accreditata col SSN esegua prestazioni indifferibili e urgenti, salva vita, richieste dal servizio pubblico, non potendo valere in tale ipotesi l’onnicomprensività del contratto di budget. [OSCURATO:PERSONA] non condivide l’impostazione del ricorrente. Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello ha correttamente rilevato, in ordine alla deduzione del ricorrente della non rifiutabilità delle prestazioni di cui è causa, che l’art. 14 comma 8° DPR 128/1969 – secondo cui “ Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, il trasporto dell'infermo in altro ospedale” – disciplinando i servizi ospedalieri pubblici, non consente di desumere che “per altro ospedale” possa intendersi qualsiasi struttura sanitaria privata accreditata. Il giudice d’appello ha, inoltre, evidenziato che, come emerge dalla documentazione allegata dall’ASP, sussiste nella Regione Sicilia una “Rete delle [OSCURATO:PERSONA] regionali della Regione Sicilia, che coinvolge anche strutture private, e che è costituita da strutture specificamente individuate ed accreditate con provvedimenti di competenza dell’assessorato Regionale per la Sanità e che presuppongono la previa richiesta della struttura di farvi parte e la verifica da parte dell’Ente regionale dell’esistenza di specifici requisiti tra cui la sussistenza presso la struttura richiedente di una unità di Pronto soccorso autonomo e di un assetto organizzativo di servizi, unità operative e personale in grado di rispondere a tutte le richieste assistenziali in regime di emergenze- urgenza. Unità di [OSCURATO:PERSONA] di cui la Clinica appellante neanche deduce di essere dotata e la cui attivazione peraltro presuppone a sua volta una apposita autorizzazione”. Tale ricostruzione – operata dalla Corte sulla scorta di una valutazione degli atti di causa, che pertiene al merito - è stata solo genericamente censurata. Né il richiamo, parimenti generico, alla circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997 – atto interno della P.A. che non costituisce, comunque, fonte del diritto - consente di poter sostenere al ricorrente che non avrebbe potuto rifiutare le prestazioni sanitarie di cui è causa, con conseguente diritto di poter onere la remunerazione extra budget. In proposito, gli enti privati partecipano al circuito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale solo sulla base delle convenzioni sottoscritte con le unità sanitarie locali, con oneri a carico del [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (vedi anche art. 1 comma 18° DL 112/08). Ne consegue che la struttura privata accreditata non vanta un diritto ad essere remunerata per le prestazioni erogate oltre il budget alla stessa assegnato, il quale rappresenta un tetto di spesa invalicabile anche in presenza di prestazioni urgenti ed indifferibili. Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, se, da un lato, grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall’altro, ove tale prova sia fornita o – come nel caso di specie – tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione della remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili –vincolo ineludibile - a meno che la struttura accreditata non fornisca la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" (Cass.13884/2020). Tale prova, non risulta sia stata fornita dal centro istante nel giudizio di merito. D’altra parte, la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, anche se urgenti, per cui la relativa domanda di pagamento, a qualsiasi titolo proposta , non può, in ogni caso, trovare accoglimento (Cass.27608/2019; Cass. 26334/2021). Va, infine, osservato che la Corte d’Appello, nel caso di specie, ha, altresì, affermato, per giustificare la non remunerabilità delle prestazioni extra budget, che il ricorrente non può neppure invocare di essere pagato con la quota di retribuzione destinata dalla Regione alle c.d. funzioni non tariffabili. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato “che il [OSCURATO:PERSONA] non muove censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha altresì escluso che la struttura abbia titolo per godere della quota di retribuzione che la Regione, in base alle previsioni di cui al co. 5 dell’art. 2 del dm. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha destinato per le c.d. funzioni non tariffabili, posto che le stesse sono destinate esclusivamente alle strutture ospedaliere in cui è presente il [OSCURATO:PERSONA] o che espletano attività di alta specializzazione come per i trapianti di organo, presupposti non esistenti in capo all’appellante”. Con tale precisa affermazione il centro ricorrente non si è minimamente confrontato. 8. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.. Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ha interpretato erroneamente il requisito della mancanza della causa giustificativa, ritenendo che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla Clinica era giustificata, per un verso, dall’accordo contrattuale stipulato tra la medesima e l’ASP e, per altro verso, dal complessivo sistema operativo delineato dal d.lgs. 502/1992 per l’erogazione di prestazioni per conto del SSN. Sostiene il ricorrente che il ragionamento della Corte di merito è errato, poiché l’azione di arricchimento proposta non sarebbe fondata né sugli accordi contrattuali in essere tra le parti, né sul sistema dell’accreditamento istituzionale, avendo ad oggetto prestazioni di terapia intensiva non erogate in regime di convenzionamento e di accreditamento e non previste negli accordi contrattuali di budget inter partes, poiché effettuate in emergenza- urgenza su richiesta dello stesso servizio pubblico, che non poteva svolgere il proprio ruolo assistenziale in ragione della carenza di posti letto. 9. Il motivo è infondato. Va osservato che la sentenza impugnata, nel rigettare l’azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l’esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l’ingiustizia della causa, ed impedisce che possa esservi spazio per un’azione residuale di arricchimento. Questa Corte condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (vedi Cass. n. 13884/2020; conf. Cass. n. 36654/2021) secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. 13884/2020; Cass.36654/2021). Il ricorrente non si specificamente confrontato con il percorso argomentativo della Corte d’Appello, né ha considerato l’indirizzo interpretativo di questa Corte sull’arricchimento “imposto”, limitandosi a reiterare la censura che le prestazioni dalla stessa erogate avrebbero determinato un arricchimento per l’amministrazione, circostanza irrilevante alla luce dei principi sopra enunciati. 10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 È stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. per l’ingiusta condanna alle spese e competenze di lite in appello. Il ricorrente si duole di essere stato condannato alle spese del giudizio di merito nonostante la novità della questione trattata giustificasse la loro compensazione. 11. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, anche recentemente (vedi Cass. n. 35671/2023) ha osservato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017; vedi anche Cass. 10685/2019; Cass. 24502/2017; Cass. n. 8421/2017). Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha violato il principio sopra citato, in presenza di una totale soccombenza della odierna ricorrente nel giudizio d’appello. Né può censurarsi la mancata compensazione delle spese di lite in quel grado, non potendo le doglianze del ricorrente investire valutazioni riservate al giudice di merito. 12. Con ricorso incidentale condizionato l’A ssessorato alla Salute della Regione Siciliana ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) Lamenta la ricorrente incidentale la mancata pronuncia della Corte di Appello in ordine all’eccezione sollevata circa il proprio difetto di legittimazione passiva. 13. Il motivo è assorbito per effetto del rigetto del ri corso principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuno dei controricorrenti, che liquida in €