CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 610/2019, depositata il 16 luglio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/20261. – In data 10.05.2017 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,Agente della riscossione per la Provincia di Roma, notificava adAndrea Lorenzoni l’intimazione di pagamento n. 097 20179003086022000, iscritta a ruolo n. 2010/2085, afferente allacartella di pagamento n. 09720100167551403000, notificata il27.09.2012, relativa a imposta sul valore aggiunto, interessi esanzioni, imposta regionale attività produttive da avvisi diaccertamento e interessi, addizionale comunale all’IRPEF,addizionale regionale e interessi, IRPEF, interessi ritard. iscriz., IVAomesso versamento, per l’anno di imposta 2004, con l’ordine dipagare l’importo di euro 208.503,47.Con ricorso depositato innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Padova, il ricorrente impugnava l’intimazione dipagamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 153/02/2018, la Commissione tributariaprovinciale di Padova rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Veneto, con sentenza n.610/2019, depositata il 16 luglio 2019, ha rigettato l'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa quindici motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente deve essere affrontato il nono motivocon cui si deduce la nullità assoluta e insanabile della sentenza perdifetto di sottoscrizione del Presidente Relatore e nullità dellasottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] Estensore - Violazione degli artt.36 d.lgs. 546/1992, 161 comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360comma 1, n. 4 c.p.c.1.1. – Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa S.C. si è più volte soffermata sullaquestione della nullità della sentenza mancante della sottoscrizioneo con sottoscrizione indecifrabile.In particolare, è stato affermato che la sentenza emessa dalgiudice in composizione collegiale priva di una delle duesottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) èaffetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c.,trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cuisola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice,mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesicon applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., deve ritenersilesiva dei principi del giusto processo e della sua ragionevoledurata (Cass., Sez. Un., n. 11021/2014; Cass. n. 8817/2017;Cass. n. 7546/2017). Se la sottoscrizione insufficiente dà luogo auna nullità sanabile ex art. 161, comma 1, c.p.c., un simile viziopuò essere fatto valere, come previsto da quest’ultima norma,“soltanto nei limiti e secondo le regole proprie” del relativo mezzodi impugnazione.Peraltro, il provvedimento giurisdizionale firmato con un segnografico indecifrabile e privo di capacità identificativa della personafisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione,a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinatoNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e,conseguentemente, è da considerare inesistente (Cass. n.8129/2024).In tal senso, non costituisce motivo di nullità delprovvedimento l’illeggibilità della firma, salvo che essa non consistain un segno informe privo di qualsiasi identità, al punto darisolversi in una vera e propria mancanza di sottoscrizione, né lapresunzione di identità tra l’autore del segno grafico indistinguibilee la persona del giudice indicato in sentenza è inficiata dalla meradeduzione dell’assoluta indecifrabilità del segno, ove fra questo el’indicazione nominativa del giudice contenuta nell’atto sussistanoadeguati elementi di collegamento (Cass. n. 5772/2017).Nel caso di specie, la sentenza è chiaramente firmata e nonincorre nel vizio di cui all’art. 161 c.p.c. giacché il segno grafico èriconducibile al “Presidente e Relatore”, esplicitando dunque il testoun adeguato collegamento tra l'intestazione della sentenza e la suasottoscrizione. A tal fine, non risulta determinante il riferimento alruolo di “[OSCURATO:PERSONA] Presidente” dell’estensore, indicato come titolo dellasottostante sottoscrizione e riferibile a una posizione organizzativadel Presidente del collegio all'interno della Corte tributaria, nonessendo stato distinto nell’intestazione il ruolo del “Presidente” daquello del “Relatore”. Deve, pertanto, ritenersi che vi è coincidenzatra la persona dell'estensore e quella del relatore.2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione dell’art. 47, comma 7, d.lgs.546/1992, dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c. 2 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.., sul difetto delprovvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’attoimpugnato in primo grado. In particolare, si lamenta l'erroneitàdell'affermazione, contenuta in un'ordinanza resa nel corso delNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio d'impugnazione, concernente l'inapplicabilità la fattispeciedel comma 7 dell’art. 47 del d.lgs. 546/92 in difetto delprovvedimento di sospensione dell’atto impugnato in primo grado.1.1. – Il motivo è inammissibile.L'affermazione è contenuta in una ordinanza, resa in corso digiudizio, con cui si rigettava la domanda di sospensiva. Si tratta diuna ordinanza i cui effetti sono stati assorbiti dalla successivasentenza, in questa sede impugnata, che si è pronunciata sulmerito dei motivi di impugnazione, ritenendoli infondati.2. – Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenzaper omessa pronuncia, laddove recepisce apoditticamente edacriticamente la nota del Comune di Roma del 19.12.2017depositata in appello dall’Ufficio il 29.12.2017 relativa al rigetto delcambio di residenza asseritamente notificato il 4.09.2012 -Violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112, 115, 116 e 132,comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., art. 18 comma 1, e 5d.P.R. 223/1989, art. 10 bis L. 241/1990 e dei diritti della difesa edel contraddittorio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Secondo quanto prospettato, i giudici di seconde cure fondano ilrigetto del ricorso di primo grado sui motivi numero due, tre, equattro dell’appello (sulla nullità della notifica), ove recepisconoapoditticamente ed acriticamente una mera asserzione de relato,riprodotta nella comunicazione del Comune di Roma del19.12.2017, Prot. N. 120279, depositata il 29.12.2017 dall’Ufficioin allegato alle memorie nel giudizio di appello, relativa al preteso“rigetto” della richiesta del trasferimento di residenza da unindirizzo all’altro e quindi per averne erroneamente ritenutocomunicato e provato il rigetto e la notifica in data 4.09.2012,senza valutarne l’attendibilità, in difetto di alcuna prova al riguardoné di alcuna allegazione (relativa alla asserita notifica delNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/20264.09.2012), sul seguente assunto: “la precedente domanda erastata rigettata dal Comune con provvedimento notificatoall’interessato in data 04/09/2012 e da lui non impugnato”. Talepasso avrebbe minato l’iter logico giuridico della decisioneimpugnata, rendendola carente giacché la disamina del motivo diappello avrebbe potuto portare a diversa decisione, laddove avesseritenuto mancante la prova, sottesa alla nota del Comune di Romadel 19.12.2017, relativa al “rigetto della richiesta di cambio diresidenza e segnatamente la sua mancata notifica all’interessato indata 4.09.2012”, ossia che in mancanza dell’asserito “rigetto” delladomanda di cambio di residenza per mancata notifica sarebbe statarecuperata l’originaria richiesta di cambio di residenza del3.11.2011 in Via P. Rosi con conseguente nullità della successivanotifica in Via R. Orlando (vecchio indirizzo oggetto di cambio) dellacartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata, per leragioni di cui al motivo di appello n. 3. Nella specie, si evidenziache dopo venti giorni dalla richiesta di trasferimento di residenza,avvenuta il 3.11.2011, le relative dichiarazioni di cambio diabitazione rese dal contribuente dovevano essere trasmessedall’ufficiale anagrafe che li aveva ricevuti al comune di precedenteiscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Inmancanza di comunicazione all’interessato si dovrebbe considerareper buona la residenza di cui alla richiesta del 3.11.2011 ossia inVia P. Rosi. Del tutto erronea ed incomprensibile sarebbe laposizione che, rispetto a tale censura, assume il giudice di secondecure che ha erroneamente ritenuto comunicato da parte delComune il rigetto della domanda in data 4.09.2012 in mancanza dialcuna notifica all’interessato e di alcun provvedimento di rigettodepositato agli atti del giudizio, anche in violazione degli art. 18comma 1, e 5 d.P.R. 223/1989, art. 10 bis L. 241/1990, ritenendoNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026assorbente "... La manifesta infondatezza dei motivi sulla pretesatardività della produzione documentale... ha carattere assorbenterispetto ai restanti motivi...” sulla eccezione della “mancanza dibontà del preteso fatto costitutivo del diritto fatto valere” con ladocumentazione del Comune di Roma del 19.12.2017 depositata il29.12.2017. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale trascurerebbel’onere della prova a carico di controparte relativo al predetto fattocostitutivo sotteso alla citata nota del Comune di Roma del19.12.2017 fondando il rigetto dell’appello. Si denuncia, altresì,una motivazione apparente o assente riguardante la censura diappello sulla mancata comunicazione al contribuente del rigetto delcambio di residenza, pur in carenza assoluta di prova che nedimostrasse l’avvenuta pretesa comunicazione al contribuente (didetto rigetto) e la relativa notifica in data 4.09.2012, non avendo -neppure implicitamente - il giudice dell’appello trattato il profilopostogli dallo scrivente.2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Con il motivo di censura in questione vengono proposticumulativamente, e in maniera indistinta, profili differenti edeterogenei di censura, riguardanti sia il vizio di motivazioneapparente, sia l'omessa pronuncia, sia la violazione di legge.In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivoche contiene la contemporanea deduzione di violazione didisposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza diuna erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senzaadeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibileai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto lasovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, nonconsente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianzeNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno almedesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate dairredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881/2021).Al di là delle modalità con cui le questioni sono statesovrapposte, vi è da osservare che, nel caso di specie, conapprezzamento di fatto, reso in maniera conforme in primo e insecondo grado e non sindacabile in sede di legittimità, i giudicihanno ritenuto che la documentazione in atti evidenziassel'effettiva residenza del contribuente. Secondo quanto accertato,«l’Agenzia ha depositato, nel corso del giudizio, un certificatostorico di residenza rilasciato dall’ufficiale di Anagrafe del [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge che il contribuente aveva trasferito lapropria residenza da un indirizzo all'altro non già in data 3.11.2011(data di prima presentazione della domanda), bensì soltanto indata 10.05.2013, dal momento che la precedente domanda erastata rigettata dal Comune, con provvedimento notificatoall'interessato in data 04/09/2012 e da lui non impugnato. Aseguito, quindi, di una seconda domanda di cambio di residenza,presentata dall'appellante il 10.05.2013 e protocollata con il n.33990/2013, gli veniva riconosciuta dal Comune di Roma, dopo gliindispensabili accertamenti di sua competenza, la nuovaresidenza». La motivazione, inoltre, sottolinea come non sia statacontestata la veridicità della ricostruzione dei fatti risultante dalladocumentazione, legittimamente prodotta nel termine fissatodall'articolo 32 d.lgs. 546 del 1992.Al riguardo, alla luce della pronuncia resa, non puòconfigurarsi alcuna omessa pronuncia o difetto di motivazione, neilimiti consentiti dalla attuale formulazione dell'art. 360, comma1,n. 5 c.p.c., nei termini prospettati.Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/20263. – Con il terzo motivo si deduce la nullità ed erroneità dellasentenza per omesso esame di un fatto decisivo laddove recepisceapoditticamente ed acriticamente la nota del Comune di Roma del19.12.2017 depositata in appello dall’Ufficio il 29.12.2017 relativaal rigetto del cambio di residenza asseritamente notificato il4.09.2012. - Violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112, 115,116 e 132 comma 1, n. 4. c.p.c., 2697 c.c., art. 18 comma 1, e 5d.P.R. 223/1989, art. 10 bis l. 241/1990, art. 111 Cost. e deidiritti della difesa e del contraddittorio in relazione all’art. 360comma 1, n. 5 c.p.c. Si lamenta la anomalia motivazionale dellasentenza dei giudici di seconde cure, i quali fondano il rigetto delricorso di primo grado di cui ai motivi numero due, tre, e quattrodell’appello ove, senza considerare un fatto storico rilevante incausa, recepiscono apoditticamente ed acriticamente una meraasserzione de relato riprodotta nella comunicazione del Comune diRoma del 19.12.2017, Prot. n. 120279, depositata il 29.12.2017dall’Ufficio in allegato alle memorie nel giudizio di appello, relativaal preteso “rigetto” della richiesta del trasferimento di residenza daun indirizzo all’altro e quindi per averne erroneamente ritenutocomunicato e provato il rigetto e la notifica in data 4.09.2012,senza valutarne l’attendibilità in difetto di alcuna prova al riguardoné di alcuna allegazione (relativa alla asserita notifica del4.09.2012), sul seguente assunto (di cui alla sentenza impugnatapag. 3 parte centrale) “la precedente domanda era stata rigettatadal Comune con provvedimento notificato all’interessato in data04/09/2012 e da lui non impugnato”. Tale affermazione avrebbeminato l’iter logico giuridico della decisione impugnata, giacchépaleserebbe la violazione del dovere del giudice d’appello diesaminare tutti i fatti allegati dalle parti, ove provati, specie quellicon carattere di decisività, evidenziando un contrasto irriducibile traNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’affermazione medesima inconciliabile con la carenza di prova dellacomunicazione di cui alla nota del Comune di Roma del 1912.2017e relativa asserita notifica del 4.09.2012. Si riprendono,successivamente, nel corso della censura, le questioni già illustratecon il secondo motivo.Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente. Violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. In particolare i regola si censura lasentenza impugnata ove acriticamente recepisce il contenuto dellanota del Comune di Roma del 19.12.2017 senza valutarne laposto a base della stessa (in data 04.09.2012, la pratica è stataannullata, notificata all’interessato e ripristinata la precedenteposizione anagrafica). In realtà il preteso annullamento dellapratica e la pretesa notifica all’interessato del 04.09.2012 nonvenivano provati da alcuna allegazione e produzione documentaleda parte dell’Ufficio. Del tutto incomprensibile ed inconferentesarebbe la posizione che, rispetto alla censura del mancato rispettodell’onere della prova in capo all’Ufficio, poiché la Commissionetributaria regionale si limita a ritenere infondato l’appelloipotizzando un inesistente onere in capo all’appellante in violazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. non solo per la tardivitàdella produzione documentale che avrebbe reso inammissibile laprova”. Ma anche perché “Sarebbe stato, dunque, suo onere primadi tutto denunciare l’asserita tardività già nel giudizio di primogrado dandone comunque la prova in questo giudizio con laproduzione degli atti di causa rilevanti ai fini del decidere”. I capisopra descritti sarebbero viziati da motivazione apparente (oassente) dato che il giudice di appello non avrebbe in alcun modoNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026chiarito le ragioni giuridiche per cui ha ritenuto vero ed attendibileil contenuto della citata nota del Comune di Roma del 19.12.2017.Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.per errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova,in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale non avrebbe fatto corretta applicazione deicriteri di riparto dell’onere della prova in violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., atteso che l’Ufficio non avrebbe offerto la provadella comunicazione del rigetto del cambio di residenza e dellarelativa notifica all’interessato del 4.09.2012, comunicazioneacriticamente contenuta nella mera nota de relato del Comune diRoma del 19.12.2017.3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parteinfondati e in parte inammissibili.Al di là della modalità non lineare con cui i motivi sono statiproposti, non sussiste alcuna delle censure prospettate.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo dicui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il viziodenunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limitid'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorsoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, attesoche il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art.Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/202662 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, conla conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedereche "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alprocesso tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisceesclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi apreservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n.27547/2024).Dunque, risulta inammissibile la censura riguardante l’omessoesame di un fatto decisivo in mancanza di una divergenzaprospettata tra i due gradi di giudizio.Né alcuna violazione di legge emerge riguardo l'istruttoriacompiuta.In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 /2022).Nel caso di specie siamo al di fuori dell’ambito di sindacatoriservato alla Corte illegittimità, avendo i giudici del meritoprovveduto all'esame delle risultanze istruttorie legittimamenteallegate agli atti del giudizio. Né sussiste una violazione dell'oneredella prova, avendo l'Amministrazione prodotto la documentazionea sostegno della regolarità della notifica contestata, gravando sullacontroparte la prova contraria, nella specie non fornita.Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n.5800/2026).In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, peraltro, non c'è alcuna violazione del«minimo costituzionale», avendo la pronuncia analiticamente datoconto delle ragioni per le quali ha ritenuto valida la notifica degli4. – Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia - Violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2700c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Si contesta altresìl’erronea attribuzione di fede privilegiata alla nota del Comune diRoma del 19.12.2017 sprovvista dei presupposti delle prove legali.La corte di merito attribuirebbe erroneamente valore di fedeNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026privilegiata in violazione dell’art. 2700 c.c. a una meradichiarazione assertiva de relato del Comune di Roma del19.12.2017, depositata il 29.12.2017 dall’Ufficio nel giudizio diappello, da cui ricavava apoditticamente il rigetto della richiesta dicambio di residenza e la relativa notifica in data 4.09.2012, inmancanza assoluta di prova e per di più sprovvista dei presuppostidi legge di cui all’art. 2700 c.c., stante la mera natura di atto diparte incompatibile con la natura di prova legale.4.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramentepresuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che èaccertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesserisultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo oveil destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. n.19387/2017; Cass. n. 11550/2013).Nel caso di specie, se il certificato del comune non ha fedeprivilegiata ma solo presuntiva di quanto in esso contenuto, lapronuncia impugnata ha ritenuto che non sia stata fornita la provadi una diversa ricostruzione dei fatti in merito al cambio diresidenza, come risultante dal certificato storico e che l'appellantenon ne ha contestato la veridicità.Deve infatti ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. n. 10927/2024).5. – Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenzaper omessa pronuncia - Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sul termine di prescrizione dellariscossione del tributo di dieci anni, deducendo un vizio dimotivazione apparente o assente. Si censura la pronuncia nellaparte in cui il giudice di appello perverrebbe a un ulteriore passoerroneo ed illegittimo laddove afferma che è infondato il motivo nr.12, essendo il termine di prescrizione della riscossione del tributo didieci anni. Il capo sarebbe viziato da motivazione apparente (oassente), concretizzando un error in procedendo censurabile inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.5.1. – Il motivo è infondato.Nel caso di specie, non vi è nessuna violazione del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; Cass. n. 17196/2020), presupponendo la sentenza ilperfezionamento della notifica e il termine decennale per laprescrizione della riscossione del tributo. Al riguardo, lamotivazione non è apparente, né tantomeno omessa.6. – Con l’ottavo motivo si deduce un’omessa pronuncia -Violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2697, 2712 c.c., art. 18 d.P.R.445/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sullaasserita carenza di specificità sulla doglianza del contribuente circala pretesa difformità dall’originale delle copie prodotte dall’Ufficio.Si evidenzia che nella motivazione nulla viene detto su quantodedotto dal contribuente circa il disconoscimento ex art. 2719 c.c.della conformità agli originali delle copie prodotte che invece èstato chiaro, circostanziato e specifico, e sulle ragioni del rigettodelle specifiche censure d’appello sollevate6.1. – Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente diNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione,dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specificofatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta dimotivazione, nella motivazione apparente, nella motivazioneperplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).Nel caso di specie, non sussiste alcuna omessa pronuncia,essendosi la Commissione tributaria regionale pronunciata sulpunto, escludendo che nulla di specifico era stato propostodall'appellante sulla pretesa difformità dall’originale.7. – Con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., e degli artt.2697, 2700, 2727, 2729 c.c. per erronea e ingiusta condanna alrisarcimento del danno per lite temeraria, in relazione all’art. 360comma 1, n. 3 c.p.c.7.1. – Il motivo è infondato.L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamentiprocessuali concernenti il giudizio nel quale la domanda vieneproposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito ingiudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda ilcomma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., Sez.Un., n. 25041/2021).La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede unaccertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametroNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà -dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sueprerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener contodegli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoliingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilitàeffettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi daglisulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivareautomaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilitào dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/2021).Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale hafornito una motivazione pertinente sulle ragioni che l'hanno indottaa disporre la condanna per responsabilità aggravata (pag. 5),ravvisando nella specie un'iniziativa processuale meramentedilatoria e pretestuosa, a fronte della legittimità della pretesatributaria, pur avendo il ricorrente ricevuto regolarmente l'avviso diaccertamento e costringendo la pubblica amministrazione aprofondere energie e risorse umane in una iniziativa temeraria, conlesione degli interessi collettivi al buon andamento della funzioneamministrativa e alla sua gestione in maniera efficace, efficiente edeconomica.8. – Con l’undicesimo motivo si deduce la nullità dellasentenza per omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c., art.7 l. 212/2000 e del diritto di difesa in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. Si contesta che nella motivazione nulla viene detto suquanto dedotto dal contribuente circa l’indeterminatezza dellaintimazione di pagamento sul dettaglio degli addebiti e sullaviolazione dell’art. 7 e 12 l. 212/2000, nonché sulla mancanza delcalcolo degli interessi e dei relativi criteri mancanti della base dicalcolo e delle aliquote relative alle annualità di cui alle preteseNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026richieste, che invece è stato specificamente appellato, e sulleragioni del rigetto delle specifiche censure d’appello sollevate.8.1. – Il motivo è infondato.L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di unimposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - conil semplice richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti econ la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990(Cass. n. 27504/2024).L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di attoimpositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamentosottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella dipagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degliinteressi attraverso parametri predeterminati ex lege - ilcontribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, maanche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e iltasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex legerispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore dicalcolo (Cass. n. 6288/2025).Nel caso di specie, l’intimazione ha fatto seguito alla regolarenotifica dell'atto presupposto, dovendosi rinvenire in quest'ultimo ipresupposti della pretesa e il calcolo degli interessi. Inoltre, lacartella impugnata, come rilevato dalla pronuncia, è stata redattain conformità al modello ministeriale, risultando sufficientel'indicazione delle disposizioni di legge poste a fondamento dellapretesa, anche riguardo agli interessi.Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/20269. – Con il dodicesimo motivo si deduce la nullità dellasentenza impugnata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessapronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il motivod’appello relativo alla prescrizione quinquennale declinato alparagrafo n. 12 del ricorso sarebbe stato totalmente pretermessoed obliterato da parte del giudice del secondo grado. Al riguardo, silamentava l’intervenuta prescrizione dei crediti tutti pretesi inriscossione con l’avviso d’intimazione del 2017, trattandosi diobbligazioni tributarie riferite all’anno 2004 e - a tutto concedere -accertate definitivamente dall’Agenzia delle entrate con avviso diaccertamento risalente al 2009. Risulterebbe evidente come, nonessendo stato notificato validamente alcun atto interruttivo tra2009 e 2017, doveva pacificamente concludersi nel senso dellaintervenuta prescrizione della pretesa erariale e della illegittimitàdell’intimazione di pagamento notificata nel 2017 e per la quale èsorta controversia.Con il tredicesimo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. il motivo d’appello relativo allaprescrizione quinquennale, stante la nullità della notifica dellacartella di pagamento del 27.09.2012, declinato al paragrafo n. 12del ricorso in secondo grado, sarebbe stato erroneamente rigettatodal giudice di merito.9.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inparte infondati e in parte inammissibili.In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il creditoerariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario terminedecennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro,l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e,quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., nonpotendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale previstadall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione acadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed ilpagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuoveed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. n. 12740/2020).La corretta notificazione della cartella di pagamento, così comeconcordemente accertato sia in primo sia in secondo grado per leragioni esposte nella disamina dei precedenti motivi diimpugnazione, esclude, nel caso di specie, il decorso del termine diprescrizione decennale, facendosi riferimento a tributi per impostenon versate nell'anno 2004, oggetto di un avviso di accertamentonotificato a mani del contribuente il 12 novembre 2009, cui ha fattoseguito la notifica di una cartella il 27 settembre 2012 mediantedeposito presso il Comune di Roma, e il successivo avviso diintimazione di pagamento notificato il 10 maggio 2017 e oggettodel presente procedimento.Invero, la questione della mancanza di notifica della cartella dipagamento nel 2012 è stata formulata in termini del tutto genericisia in primo sia in secondo grado, incentrandosi invero sullaquestione del diniego del Comune di Roma all’accoglimento dellarichiesta di variazione della residenza e sull’intervenutaprescrizione del credito tributario. Peraltro, sul perfezionamentodella procedura di notifica della cartella di pagamento, nulla è statodedotto in sede di merito a fronte di una specifica deduzione, daparte dell'Agenzia delle entrate, sulla regolarità della sua notifica.Al riguardo, è stato evidenziato come, da relata già allegata agliNumero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stataeffettuata dal messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.,mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione diun avviso di tale deposito alla porta dell’abitazione del destinatarioe invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”,con avviso di ricevimento.10. – Con il quattordicesimo motivo si deduce la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo d’appellorelativo alla decadenza dal diritto di riscossione declinato alparagrafo n. 12 del ricorso in secondo grado sarebbe statoerroneamente rigettato dal Giudice di merito.Con il quindicesimo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione di disposizioni di legge. In specie, nel cimentarsi colmotivo d’appello relativo alla decadenza dal diritto di riscossionedeclinato al paragrafo n. 13 del ricorso in secondo grado, il giudicedell’appello incorrerebbe nella violazione e/o falsa applicazionedell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. 602/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.10.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un attoimpositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo edautonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile ingiudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto dacui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuenteeccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione dipagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata primadella notificazione degli atti prodromici non impugnati (Cass. n.28862/2025).Numero registro generale 7286/2020Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 13104/2026Data pubblicazione 07/05/2026La mancata impugnazione della cartella di pagamento neltermine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effettosostanziale dell'irretrattabilità del credito. Nel caso di specie, lecensure relative alla decadenza dal potere impositivo e dellariscossione avrebbero dovuto essere fatte valere a mezzo dellatempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento e dellasuccessiva cartella di pagamento. Peraltro, come già indicatonell'esame dei precedenti motivi di ricorso, tra la notificazione dellacartella e quella dell'intimazione di pagamento non era decorso iltermine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.,operante per i tributi iscritti a ruolo.11. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente